Art. 24. (Variazione della misura delle pensioni in rapporto al costo della vita)
Gli importi delle pensioni di vecchiaia, invalidita' e superstiti erogati dall'ENASARCO, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni per i lavoratori dell'industria, sempreche' tale aumento raggiunga la misura del 12%.
Ai fini della determinazione dell'aumento percentuale di cui sopra, si prendono in considerazione le variazioni intervenute dal 1 gennaio 1972 e l'aumento stesso viene applicato a far data dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivo alla data in cui si e' raggiunto l'aumento del 12%. Gli aumenti successivi sono calcolati a partire da questa ultima data.
Alle pensioni liquidate nel periodo di tempo trascorso per raggiungere l'aumento del 12%, e' applicata una maggiorazione proporzionale ridotta in ragione del numero di semestri interi compresi fra la data iniziale assunta per la considerazione degli aumenti percentuali e la data di presentazione della domanda di pensione.
La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma e' accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Gli importi delle pensioni di vecchiaia, invalidita' e superstiti erogati dall'ENASARCO, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni per i lavoratori dell'industria, sempreche' tale aumento raggiunga la misura del 12%.
Ai fini della determinazione dell'aumento percentuale di cui sopra, si prendono in considerazione le variazioni intervenute dal 1 gennaio 1972 e l'aumento stesso viene applicato a far data dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivo alla data in cui si e' raggiunto l'aumento del 12%. Gli aumenti successivi sono calcolati a partire da questa ultima data.
Alle pensioni liquidate nel periodo di tempo trascorso per raggiungere l'aumento del 12%, e' applicata una maggiorazione proporzionale ridotta in ragione del numero di semestri interi compresi fra la data iniziale assunta per la considerazione degli aumenti percentuali e la data di presentazione della domanda di pensione.
La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma e' accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.