Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/04/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
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Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 3973 del 02/12/2021 Oggetto: liquidazione supplemento pensionistico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n.
1153/2021, cui è stata riunita la n. 248/2022 del Ruolo Generale Sez. Lav. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Luca Parte_1
Putignano,
APPELLANTE - APPELLATA contro
in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Salvatore Graziuso,
APPELLATO -APPELLANTE
All'udienza del 07/02/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Lecce depositato in data 08.11.2017 T_ dedusse di essere titolare di pensione cat. VOCOM con decorrenza da giugno 1989
[...]
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(composta da quota A e B), avendo lavorato come commerciante dal 1970 al 2009, e riferì che l , con provvedimento del 4.11.2010, le aveva attribuito il supplemento di legge CP_1 accreditandole i contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione in misura pari a 597 settimane, la qual cosa aveva determinato un aumento del rateo pensionistico di € 134,34 mensili a partire da gennaio 2010. Sostenne l'erroneità della quantificazione di tale supplemento, in ragione del fatto che l' aveva calcolato, in CP_1 riferimento alla quota A, 47 settimane invece delle 182 maturate al 31.12.1992 e, con riguardo alla quota B, 550 settimane invece delle 810 spettanti dall'1.1.1993, evidenziando che i contributi oggetto della pretesa risultavano dall'estratto contributivo ed erano stati effettivamente da lei versati. Chiese, pertanto, il ricalcolo del supplemento nella misura di € 413,87 mensili con decorrenza da gennaio 2010, (di cui € 75,93 per la quota A e € 337,94 per la quota B) ed il riconoscimento di una differenza mensile pari ad
€ 279,53 calcolata al giugno 2010, da perequarsi annualmente. Chiese, pertanto, la conseguente riliquidazione della pensione e il pagamento dei ratei differenziali con decorrenza da giugno 2010 o, in subordine, nei limiti della decadenza triennale.
Nel giudizio così instaurato si costituì l' eccependo l'intervenuta decadenza, la CP_1 compiuta prescrizione del diritto e della pretesa creditoria e, da ultimo, nel merito,
l'infondatezza del ricorso con riguardo alla richiesta di decorrenza degli arretrati, sostenendo che il supplemento può essere concesso solo dal mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa.
Con la sentenza oggetto di gravame l'adito Tribunale accolse parzialmente la domanda dichiarando il diritto della ricorrente al ricalcolo del supplemento di pensione, determinato in euro 413,87 mensili, con decorrenza da giugno 2010, in luogo dell'importo di € 134,34 liquidato dall' , con una differenza pari ad € 279,53. Condannò l' CP_1 CP_1 al pagamento dei ratei differenziali a decorrere, però, dall'8.11.2014 in considerazione della decadenza triennale vigente in materia, oltre interessi o rivalutazione. Liquidò le spese di giudizio disponendo la compensazione per la metà e condannando l' al CP_1 pagamento della residua metà, liquidata in € 900,00 oltre RFA, IVA e CNA con distrazione, indicando quale motivo della disposta compensazione il parziale rigetto della domanda, e della quantificazione la totale assenza di attività istruttoria.
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Avverso detta pronuncia, con ricorso depositato il 27.4.2022, l' proponeva appello CP_1
(che veniva iscritto al n. RG 248/2022) impugnando il capo della sentenza in cui il
Tribunale aveva affermato il diritto della ricorrente al ricalcolo del supplemento di pensione nella misura di € 413,87 in luogo dell'importo erogato dall' pari ad € CP_1
134,34. Deduceva che la decisione adottata non aveva tenuto conto del precedente supplemento, liquidato dall'Istituto in data 20.8.1998 con decorrenza maggio 1998, con cui erano state valorizzate 390 settimane di contribuzione;
ed a riprova di tanto allegava una nota amministrativa datata 2.2.2022. Sosteneva che, sommando il supplemento riconosciuto con il provvedimento del 4.11.2010, che era rapportato a 490 settimane, con quello risultante dalla nota datata 2.2.2022, rapportato a 390 settimane, risultava che l' aveva considerato, complessivamente, 987 settimane di contributi, e dunque CP_2 quattro in più rispetto a quelle pretese dall'interessata e pari a 983. Concludeva, in ragione di tanto, chiedendo il rigetto della domanda avanzata in primo grado.
Nel presente grado si costituiva eccependo la tardività dell'eccezione di Parte_1 asserito adempimento in quanto fondata su documenti che l'Ente avrebbe potuto produrre in primo grado. Nel merito, evidenziava che il provvedimento con il quale l' CP_1 affermava di avere corrisposto un precedente supplemento era stato emesso in data
2.2.2022, ovvero successivamente alla notifica della sentenza di I grado, mentre non risultava che tale supplemento, con i relativi arretrati, fosse stato liquidato il 20.8.1998 come sostenuto dall'Ente appellante. Evidenziava che il provvedimento dell' del CP_1
2.2.2022 risultava confusionario e contraddittorio, facendo riferimento ad un ricalcolo decorrente dal 12/2014 e concernente due quote di supplemento, decorrenti rispettivamente dal maggio 1998 e dal giugno 2010, a fronte del fatto che il supplemento riconosciuto col provvedimento del 4.11.2010, ed oggetto del presente giudizio, atteneva all'intera precedente anzianità maturata sino al 2009. Evidenziava che, peraltro, dal provvedimento ex adverso invocato non era scaturita alcuna erogazione in suo favore.
con ricorso depositato in data 14/12/2021 ed iscritto al n. R.G. Parte_1
1153/2021, aveva a propria volta proposto appello avverso la sentenza n. 3973 del
2.12.2021 chiedendone la parziale riforma con riferimento al capo relativo alla liquidazione delle spese di giudizio, contestando la legittimità tanto della parziale
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compensazione che della quantificazione. Sosteneva, infatti, che l'avere indicato, con note del 24.2.2021, la decorrenza della propria richiesta da giugno 2010, e non da gennaio
2010 come detto in ricorso, costituiva una mera puntualizzazione della domanda, peraltro con uno scarto di soli cinque mesi, come tale non idonea ad integrare un'ipotesi di parziale rigetto della domanda. Le spese di giudizio, pertanto, dovevano essere riconosciute in suo favore per intero e, in applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, liquidate nella misura di € 1.800,00.
In tale giudizio di appello si costituiva l' , con memoria del 27.4.2022, evidenziando CP_1 di avere proposto autonomo appello avverso la medesima sentenza e chiedendo la riunione dei due giudizi. Nel merito deduceva l'infondatezza del gravame atteso che il carattere semplice e ripetitivo della questione oggetto di causa giustificava la riduzione delle spese liquidate.
All'udienza del 14.4.2023 questa Corte disponeva la riunione della causa iscritta al n. RG
248/2022 a quella iscritta al n. RG 1153/2021, entrambe pendenti dinanzi a sé e tra loro connesse.
Disposta ed espletata CTU quantificatoria, all'udienza del 7/2/2025, sulle conclusioni delle parti, che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da separato dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall' ed afferente al merito della controversia va rigettato mentre CP_1 quello proposto da e riguardante il capo di pronuncia relativo alle spese va T_ accolto..
Deve premettersi che all'udienza del 14/4/2023, con apposita ordinanza questa Corte, rilevava preliminarmente che l' nell'atto di appello proposto (RG 248/2022) aveva CP_1 introdotto una eccezione di pagamento affermando di avere corrisposto un supplemento di pensione in data 20/08/1998 con decorrenza da maggio 1998 con cui erano state valorizzate 390 settimane di contribuzione, allegando la nota amministrativa del
2/2/2022. Tale eccezione è sottratta alle decadenze e alle preclusioni di cui al 2° comma dell'art. 437 cpc, contrariamente a quanto eccepito dall'appellata nella propria memoria di costituzione, per cui ben poteva essere presa in considerazione ai fini della corretta
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determinazione dell'oggetto di causa. In ragione di tanto, essendo necessario accertare l'esatto importo della pensione della Congedo, con l'ordinanza sopra richiamata questa
Corte disponeva l'acquisizione tramite dei seguenti atti/chiarimenti: CP_1
1. chiarire se il provvedimento del 2.2.2022 era stato adottato in esecuzione della sentenza di I grado (n. 3973 del 2.12.2021);
2. produrre le domande amministrative presentate da al fine di conseguire Parte_1 il supplemento con decorrenza maggio 1998 per le quote A e B nonché il supplemento liquidato nel giugno 2010 per le quote A e B;
3. indicare l'importo della pensione ab origine;
4. produrre l'ultimo cedolino di pensione della T_
Sulla scorta della produzione effettuata dall' il Collegio disponeva CTU al fine di CP_1 stabilire se avesse chiesto un primo supplemento della pensione cat. Parte_1
VOCOM nell'aprile 1998 e, in caso di risposta affermativa, se tale supplemento fosse stato riconosciuto dal maggio 1998 e con quale contribuzione maturata successivamente al pensionamento, nonché di verificare se il supplemento riconosciuto dal giugno 2010 fosse stato correttamente calcolato.
Dall'elaborato peritale, depositato in data 30.3.2024, nonché dal tenore complessivo dell'istruzione probatoria effettuata sul piano documentale risultava l'assenza di prova certa che il supplemento che l'Ente previdenziale assumeva di avere corrisposto in data
20/08/1998 fosse stato calcolato e corrisposto.
Il supplemento riconosciuto da giugno 2010 risultava, invece, correttamente calcolato ma tale adempimento era desumibile solo dal provvedimento TE08 del 15.6.2023 e non attraverso quello del 4.11.2010 impugnato dalla T_
L' , in sostanza, non ha provato di avere corrisposto il supplemento di pensione da CP_1 maggio '98 né, a giustificazione delle discordanze tra le settimane contributive considerate ai fini della liquidazione del supplemento, ha dimostrato che abbia T_ usufruito di contribuzione e versamenti ridotti per ultra sessantacinquenni, riduzione che, come evidenziato nelle note di replica dalla avrebbe dovuto essere richiesta T_ dalla stessa come previsto dall'art. 59, co. 15, L. 449/97.
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Pertanto, in mancanza di prova di quanto dall' asserito a sostegno del proposto CP_1 gravame, lo stesso va rigettato.
Venendo, ora alla disamina dell'appello proposto da unicamente sul capo Parte_1 di sentenza relativo alle psese, lo stesso va, invece, accolto.
Ed invero, così come sostenuto dalla medesima appellante, la circostanza che in corso di giudizio abbia specificato di richiedere il riconoscimento del diritto azionato con decorrenza giugno 2010 anziché gennaio 2010 costituisce una mera precisazione della domanda, e non una modifica della stessa. Peraltro, una riduzione della decorrenza di soli cinque mesi non appare idonea, a parere di questa Corte, a giustificare la compensazione per metà delle spese di lite. Deve, dunque, qualificarsi l'accoglimento della domanda come totale e non parziale e riconoscersi il diritto alla rifusione delle spese di lite di primo grado nella loro interezza.
Quanto alla determinazione dell'importo da liquidare, risulta corretto quello di € 1.800,00 indicato dalla parte appellante atteso che tale quantificazione tiene conto dell'assenza di attività istruttoria, in tal modo corrispondendo allo svolgimento del giudizio.
Si ritiene, dunque, che in tal senso la pronuncia adottata dal Tribunale vada riformata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei Parametri vigenti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 14/12/2021 (RG
1153/2021) da nei confronti dell' , nonché sull'appello Parte_1 CP_1 proposto con ricorso del 27/04/2022 (RG 248/2022) dall' nei confronti di CP_1
avverso la sentenza n. 3973 del 02/12/2021 del Tribunale di Lecce, Parte_1
così provvede:
a) RIGETTA l'appello proposto dall' nei confronti di;
CP_1 Parte_1
b) ACCOGLIE l'appello proposto da nei confronti dell' e, per Parte_1 CP_1 effetto, condanna l' alla rifusione delle spese di lite del I grado di giudizio riliquidate CP_1 in € 1800,00, oltre accessori e rimborso spese forfettario (15%), come per legge, detratto
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quanto eventualmente corrisposto a tale titolo, nonché al pagamento delle spese di lite di
II grado liquidate in euro 1984,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Luca Putignano.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore CP_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 07/02/2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
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