Articolo 123 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 122Articolo 124
Versione
11 maggio 1966
Art. 123.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative occorrenti per il pagamento delle retribuzioni spettanti al personale statale compreso quello assunto dall'ex Governo militare alleato, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 , comandato presso il Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia.
Il Ministro per il tesoro e', altresi' autorizzato a trasferire, con propri decreti, dal fondo di cui al capitolo n. 3491 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, le somme da iscrivere ai capitoli nn. 1298, 1299, 1300, 1301, 1302 e 1331 del medesimo stato di previsione per altre spese inerenti al personale di cui al precedente comma.
Entrata in vigore il 11 maggio 1966