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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2024, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11179/2024 RG, introdotta da
(NAPOLI (NA), 24/12/1969), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. BRACCHI EMANUELA;
(ROMA (RM), 22/07/1973), con il patrocinio dell'avv. DI CP_1
CARLO MARIA PATRIZIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 24/09/2012 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto,
ciascuno libero di fissare la propria residenza dove riterrà più opportuno;
2) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, essendo
economicamente autosufficienti;
3) la casa coniugale, sita in Roma, Viale di Castel Porziano n. 311, di
proprietà della signora verrà assegnata alla moglie con tutto CP_1
quanto ivi contenuto essendosene il marito già allontanato;
4) i figli (17 anni) e (15 anni) saranno Per_1 Per_2
congiuntamente affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente
presso la madre. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la
responsabilità genitoriale sui figli che staranno con il padre quando
vorranno ed in mancanza di diverso accordo per due pomeriggi a settimana
a scelta (uno dei quali il lunedi) con possibilità di pernotto;
5) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo per il Parte_1 CP_1
mantenimento dei figli l'importo complessivo di € 600,00 mensili da versarsi
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie entro il 15
di ogni mese, somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat. Ciascun genitore
provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie dei figli come da
Protocollo siglato tra il COA ed il Tribunale di Roma in data 14.12.2014. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11179/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(NAPOLI (NA), 24/12/1969) e OMA (RM),
[...] CP_1
22/07/1973) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
24/09/2012, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 32, Parte I, Serie 11, Anno 2012, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 03/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11179/2024 RG, introdotta da
(NAPOLI (NA), 24/12/1969), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. BRACCHI EMANUELA;
(ROMA (RM), 22/07/1973), con il patrocinio dell'avv. DI CP_1
CARLO MARIA PATRIZIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 24/09/2012 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto,
ciascuno libero di fissare la propria residenza dove riterrà più opportuno;
2) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, essendo
economicamente autosufficienti;
3) la casa coniugale, sita in Roma, Viale di Castel Porziano n. 311, di
proprietà della signora verrà assegnata alla moglie con tutto CP_1
quanto ivi contenuto essendosene il marito già allontanato;
4) i figli (17 anni) e (15 anni) saranno Per_1 Per_2
congiuntamente affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente
presso la madre. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la
responsabilità genitoriale sui figli che staranno con il padre quando
vorranno ed in mancanza di diverso accordo per due pomeriggi a settimana
a scelta (uno dei quali il lunedi) con possibilità di pernotto;
5) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo per il Parte_1 CP_1
mantenimento dei figli l'importo complessivo di € 600,00 mensili da versarsi
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie entro il 15
di ogni mese, somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat. Ciascun genitore
provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie dei figli come da
Protocollo siglato tra il COA ed il Tribunale di Roma in data 14.12.2014. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11179/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(NAPOLI (NA), 24/12/1969) e OMA (RM),
[...] CP_1
22/07/1973) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
24/09/2012, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 32, Parte I, Serie 11, Anno 2012, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 03/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi