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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4437 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29556/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice relatore
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 29556 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
promossa da:
con sede a Milano, in persona dell'Amministratore Unico Parte_1 CP_1
elettivamente domiciliata a Milano presso lo studio degli avvocati Ugo Molinari, Roberto Crosti e
Bruno Tripodi, che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
, , Controparte_2 E_
pagina 1 di 26 , e Controparte_4 Controparte_5
in proprio e quale coerede della signora Controparte_6 Per_1
, elettivamente domiciliati a Milano presso lo studio degli avvocati Mauro Minestroni,
[...]
Giangiacomo Rocco di Torrepadula e Simone Legnani, che li rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
, , e Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
elettivamente domiciliati a Milano presso lo studio degli avv.ti Paolo Casella,
[...]
Valentina Casella e Francesco Monticelli, che li rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice Voglia il Tribunale, Parte_1
A. IN VIA PRINCIPALE:
(i) accertare e dichiarare - per le ragioni di cui in narrativa - che i sig.ri , E_
, , Controparte_2 Controparte_4 Persona_1 Controparte_5
, , ;
[...] Controparte_6 Controparte_10 Controparte_7 CP_8
e , quali promittenti venditori, sono inadempienti al contratto preliminare di Controparte_9
compravendita sottoscritto in data 22 novembre 2021 con autentica delle firme a rogito del Notaio
(reg. n. 87623, rep. n. 27873; per l'effetto Persona_2
(ii) accertare e dichiarare - per le ragioni di cui in narrativa - la legittimità del recesso dal contratto preliminare con autentica delle sottoscrizioni a rogito del Notaio del 22 novembre Persona_2
2021, reg. n. 87623, rep. n. 27873, esercitato da ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_1
pagina 2 di 26 5.3(a) del predetto contratto e dell'art. 1385 cod. civ. a mezzo lettere raccomandate inviate in data 13
giugno 2022 ai sig.ri , , E_ Controparte_2 Controparte_4
, , ,
[...] Persona_1 Controparte_5 Controparte_6
; e;
per l'effetto, Controparte_10 Controparte_7 CP_8 CP_9 P_
(iii) condannare i sig.ri , , E_ Controparte_2 Controparte_4
, , ,
[...] Persona_1 Controparte_5 Controparte_6
; e alla restituzione in Controparte_10 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
favore di del doppio della caparra confirmatoria versata a ciascuno di essi ai sensi Parte_1
contratto preliminare con autentica delle sottoscrizioni a rogito del Notaio del 22 Persona_2
novembre 2021, reg. n. 87623, rep. n. 27873 e, quindi, dei seguenti importi:
(a) quanto ad Euro 271.971,22; Controparte_10
(b) quanto a , Euro 256.215,84; Controparte_6
(c) quanto a , Euro 256.215,84; Controparte_5
(d) quanto a Euro 170.810,54; Persona_1
(e) quanto a , Euro 137.135,88; Controparte_7
(f) quanto ad , Euro 137.135,88; Controparte_9
(g) quanto a , Euro 137.135,88; CP_8
(h) quanto a , Euro 227.792,96; Controparte_2
(i) quanto a , Euro 227.792,96; E_
(j) quanto a , Euro 227.792,96. Controparte_4
B. IN VIA SUBORDINATA RISPETTO ALLE DOMANDE SUB A.:
pagina 3 di 26 (i) in via riconvenzionale rispetto alla domanda riconvenzionale formulata dai sig.ri , Controparte_7
, e sub C della propria comparsa di CP_8 Controparte_9 Controparte_10
risposta, nella denegata e non creduta ipotesi del mancato accoglimento delle domande formulate in via principale dall'attrice, accertare e dichiarare - per le ragioni di cui in atti - la risoluzione per mutuo consenso delle parti del contratto preliminare con autentica delle sottoscrizioni a rogito del Notaio
del 22 novembre 2021, reg. n. 87623, rep. n. 27873 e, per l'effetto, condannare i Persona_2
sig.ri , , , E_ Controparte_2 Controparte_4 [...]
, , Persona_1 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_10
, e alla restituzione in favore di Controparte_7 CP_8 Controparte_9 Parte_1
della caparra confirmatoria versata a ciascuno di essi ai sensi predetto contratto preliminare e,
[...]
quindi, dei seguenti importi:
(a) quanto ad Euro 135.985,61; Controparte_10
(b) quanto a , Euro 128.107,92; Controparte_6
(c) quanto a , Euro 128.107,92; Controparte_5
(d) quanto a Euro 84.405,27; Persona_1
(e) quanto a , Euro 68.567,94; Controparte_7
(f) quanto ad , Euro 68.567,94; Controparte_9
(g) quanto a , Euro 68.567,94; CP_8
(h) quanto a , Euro 113.896,48; Controparte_2
(i) quanto a , Euro 113.896,48; E_
(j) quanto a , Euro 113.896,48. Controparte_4
pagina 4 di 26 C. IN VIA ISTRUTTORIA: (i) ordinare ai convenuti l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'atto del 30
settembre 2024, con autentica di firme da parte del Notaio dott. rep. n. 16849/8696, Persona_3
registrato a Milano il 1° ottobre 2024, n. 72009, di acquisto da parte della società SSLVB S.r.l. delle quote della società Immobiliare La TI S.r.l.
(ii) ammettere i seguenti capitoli di prova testimoniale:
1) VERO CHE l'incontro a cui il sig. fa riferimento nella mail dallo stesso inviata al Controparte_7
dott. in data 24 gennaio 2022, di cui al doc. di parte attrice n. 13 che si rammostra al teste, è CP_11
stato proposto dallo stesso sig. ; Controparte_7
2) VERO CHE nel mese di gennaio 2022, il sig. Le ha rappresentato, nella Sua qualità Controparte_7
di referente di IZ & Partners S.p.A., l'interesse del dott. rispetto a Persona_4
un'operazione di investimento avente ad oggetto il complesso immobiliare cielo-terra sito in Milano,
Corso Magenta n. 13 - Via Luini nn. 1-3-4-6;
3) VERO CHE la lettera di intenti sottoscritta dalla società Riva Asset Management S.a.r.l. del 21
febbraio 2022 e acclusa alla mail del 23 marzo 2022, di cui al doc. di parte attrice n. 14 che si rammostra al teste, Le è stata inoltrata, nella Sua qualità di referente di IZ & Partners S.p.A., in quanto ricevuta dal sig. ; Controparte_7
4) VERO CHE nel mese di febbraio 2022, il sig. Le ha rappresentato, nella Sua Controparte_7
qualità di referente di IZ & Partners S.p.A., l'interesse della società Riva Asset Management S.a.r.l.
rispetto a un'operazione di investimento avente ad oggetto il complesso immobiliare cielo-terra sito in
Milano, Corso Magenta n. 13 - Via Luini nn. 1-3-4-6;
pagina 5 di 26 5) VERO CHE gli incontri cui Lei ha partecipato, nella Sua qualità di referente di IZ & Partners
S.p.A., con i rappresentanti della società Riva Asset Management S.a.r.l. nei mesi di febbraio e marzo
2022 sono stati organizzati dal sig. . Controparte_7
Sui predetti capitoli di prova testimoniale si chiede che vengano ascoltati i seguenti testi:
- sig. residente in [...]; Testimone_1
- sig. residente in [...]. Tes_2
C. IN OGNI CASO: accertare e dichiarare che i convenuti - per le ragioni dedotte in atti - hanno resistito nel presente giudizio con mala fede o con colpa grave e, conseguentemente, condannare i sig.ri
, , , E_ Controparte_2 Controparte_4 Per_1
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_10
, e , tutti in solido tra loro, o anche solo alcuni di Controparte_7 CP_8 Controparte_9
essi, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento in favore di dell'importo che verrà in Parte_1
proposito indicato in via equitativa dall'Il.mo Tribunale adito.
Con condanna dei convenuti alla rifusione in favore di di spese e onorari di lite. Parte_1
Nell'interesse dei convenuti , Controparte_2 E_
, e in Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
proprio e quale coerede della signora : Voglia il Tribunale, Persona_1
In via preliminare: dichiarare inammissibile, nei confronti dei signori , , P_ E_
, e , la domanda nuova di - Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Parte_1
formulata in via subordinata riconvenzionale in occasione della prima udienza di trattazione, e ribadita al punto B delle conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, cod. proc. civ. - avente ad pagina 6 di 26 oggetto la richiesta di accertamento dello scioglimento per mutuo dissenso del contratto preliminare stipulato in data 22 novembre 2021, e di condanna di tutti i convenuti alla restituzione della caparra;
Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare l'inadempimento di al contratto preliminare stipulato in data Parte_1
22 novembre 2021 e la conseguente legittimità ed efficacia del recesso esercitato dai signori
[...]
, , , , e P_ E_ Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Per_1
in data 17 maggio 2022, per tutte le ragioni illustrate in atti;
[...]
- per l'effetto, respingere tutte le domande, richieste ed istanze formulate da nei Parte_1
confronti dei signori , , , e P_ E_ Controparte_4 Controparte_5
(gli ultimi due anche quali coeredi della signora , accertatane e Controparte_6 Persona_1
dichiaratane l'infondatezza in fatto e in diritto per tutte le ragioni illustrate in atti, con ogni conseguente e più opportuno provvedimento;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata di ai sensi dell'art. 96 cod. proc. Parte_1
civ., per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. Parte_1
96, 3° comma, cod. proc. civ., al risarcimento dei danni nei confronti dei signori , P_
, , e (gli ultimi due anche E_ Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
quali coeredi della signora , da quantificarsi anche in via equitativa;
Persona_1
In via istruttoria: respingere la richiesta di ammissione di prova testimoniale formulata da Parte_1
per tutte le ragioni esposte in atti;
[...]
In ogni caso: con vittoria di onorari e spese del presente giudizio.
Nell'interesse dei convenuti , , e Controparte_7 CP_8 Controparte_9
Voglia il Tribunale, Controparte_10
pagina 7 di 26 IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente tutte le domande svolte da perché Parte_1
totalmente infondate sia in fatto, sia in diritto, per tutti i motivi di cui agli atti dimessi in giudizio;
IN VIA RICONVENZIONALE:
A) In via principale: accertare e dichiarare l'inadempimento di in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 22 novembre
2021 (avanti al notaio di Milano, reg. 87623, rep. 27873) tra la stessa e i OR Persona_2
, , , Controparte_7 Controparte_9 CP_8 Controparte_10 E_
, , ,
[...] Controparte_2 Controparte_4 Persona_1 [...]
, , per tutti i motivi di cui agli atti dimessi in Controparte_5 Controparte_6
giudizio e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità del diritto di recesso esercitato dai
Promittenti Venditori ai sensi dell'art. 5.3(b) del contratto stesso e dell'art. 1385 c.c., per tutti i motivi di cui agli atti dimessi in giudizio e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittima ritenzione da parte dei OR , , e della Controparte_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10
quota parte di caparra confirmatoria versata da agli stessi dei seguenti importi: Parte_1
quanto al Sig. Euro 68.567,94 (sessantottomilacinquecentosessantasette,94), quanto al Controparte_7
Sig. Euro 68.567,94 (sessantottomilacinquecentosessantasette,94), quanto al Sig. CP_8 [...]
Euro 68.567,94 (sessantottomilacinquecentosessantasette,94) e quanto alla Sig.ra CP_9
Euro 135.985,61 (centotrentacinquemilanovecentoottantacinque,61); Controparte_10
B) In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di cui alla lettera A) che precede, accertare e dichiarare che in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, è inadempiente al contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 22 novembre 2021 (avanti al notaio di Milano, Persona_2
pagina 8 di 26 reg. 87623, rep. 27873) tra la stessa e i OR , , Controparte_7 Controparte_9 [...]
, , , CP_8 Controparte_10 E_ Controparte_2
, , Controparte_4 Persona_1 Controparte_5 [...]
, per tutti i motivi di cui agli atti dimessi in giudizio, e, per l'effetto, pronunciare la Controparte_6
risoluzione per inadempimento imputabile di del contratto preliminare di Parte_1
compravendita sottoscritto in data 22 novembre 2021 (avanti al notaio di Milano, Persona_2
reg. 87623, rep. 27873) e, per l'effetto, condannare in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento, per tutti i motivi di cui agli atti dimessi in giudizio, in favore dei OR , , e dei Controparte_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10
danni subiti da quest'ultimi per i seguenti importi: quanto al Sig. nella somma pari a Controparte_7
Euro 46.445,06; quanto al Sig. nella somma pari a Euro 46.445,06; quanto al Sig. CP_8
nella somma pari a Euro 46.445,06; quanto alla Sig.ra Controparte_9 Controparte_10
nella somma pari a Euro 46.445,06; ovvero nelle diverse somme che saranno ritenute di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito, oltre, su tutto, agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
C) In via di ulteriore ed estremo subordine: solamente nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di cui alla lettera A) che precede nonché del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in via subordinata alla lettera B) che precede,
in via meramente residuale accertare e dichiarare la risoluzione per mutuo dissenso del contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 22 novembre 2021 (avanti al notaio Per_2
di Milano, reg. 87623, rep. 27873) tra e i OR ,
[...] Parte_1 Controparte_7 [...]
, , , CP_9 CP_8 Controparte_10 E_ CP_2
pagina 9 di 26 , , P_ Controparte_4 Persona_1 Controparte_5
, .
[...] Controparte_6
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. a favore dei OR , , e per tutti i Controparte_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10
motivi di cui agli atti dimessi in giudizio.
In via istruttoria: rigettare tutte le richieste istruttorie formulate da parte attrice, per tutti i motivi di cui agli atti dimessi in giudizio.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 13 luglio 2022, la società ha convenuto Parte_1
in giudizio , , , Controparte_7 Controparte_9 CP_8 Controparte_10 [...]
, , , E_ Controparte_2 Controparte_4 Per_1
, , promittenti venditori nel
[...] Controparte_5 Controparte_6
contratto di preliminare di cessione di partecipazioni sociali concluso con loro il 22 novembre 2021 per l'acquisto al prezzo di 20,5 milioni di euro delle quote sociali di “La TI s.r.l.”, proprietaria di un fabbricato cielo-terra sito a Milano in corso Magenta n. 13, ed ha lamentato l'inadempimento dei convenuti all'obbligo di stipulare il contratto definitivo entro il termine stabilito per il 28 febbraio
2022 chiedendo, ai sensi dell'art. 1385 c.c. e dell' art 5.3 del contratto preliminare, l'accertamento della legittimità del suo recesso dal contratto, comunicato con lettera del 13 giugno 2022, e la condanna dei convenuti al versamento del doppio della caparra versata nella misura di € 1.025.000.
pagina 10 di 26 L'attrice riferiva, in particolare, che l'acquisto del capitale sociale di “La TI s.r.l.”, partecipata per l'intero da componenti della famiglia , divisi in due distinti centri di interesse, quello del CP_7
gruppo dei soci minoranza, titolari complessivamente della quota del 33,33% composto da , CP_7
e , e quello del gruppo dei soci di maggioranza titolari CP_8 Controparte_9 Controparte_10
complessivamente della quota del 66,66% composto da , E_ [...]
, , , Controparte_4 Controparte_2 Controparte_5 [...]
e era finalizzato solo all'acquisizione della proprietà Controparte_6 Persona_1
dell'immobile.
Tanto è vero che la stessa attrice era una società veicolo, costituita appositamente per Parte_1
l'operazione di acquisto del fabbricato, dalla titolare della quota della metà, e Controparte_12
dal gruppo dei soci di minoranza di La TI, titolari della quota dell'altra metà, legati da un patto parasociale e da un accordo di investimento stipulato il 10 settembre 2021.
L'unico scopo perseguito dalla società attrice era, quindi, l'acquisto della proprietà dell'intero fabbricato mentre era interesse del gruppo dei soci di minoranza di La TI preservare l'attività del loro storico negozio di abbigliamento “M. Bardelli” sito nello stesso fabbricato.
La peculiare collocazione del gruppo dei soci di minoranza della target anche nel capitale sociale dell'acquirente aveva fatto assumere loro rispetto al contratto preliminare in questione il Parte_1
duplice ruolo di componenti della compagine dei promittenti venditori e di soci paritari della società
veicolo acquirente.
In pendenza del termine per la stipulazione del contratto definitivo nella compagine sociale di Pt_1
si erano creati problemi di reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento del
[...]
prezzo di acquisto dell'intero capitale sociale di La TI dal momento che, andati a vuoto i contatti pagina 11 di 26 avviati con altri investitori, la Banca Intesa, con cui erano in corso le pratiche per la concessione del finanziamento, aveva deliberato un prestito di soli 12 milioni di euro mentre il fabbisogno finanziario ammontava a 14 milioni di euro.
A quel punto, mentre la socia IZ & Parteners manifestava la sua volontà di finanziare la società
attrice per la differenza in proporzione alla sua quota della metà, il gruppo dei soci di minoranza di La
TI invocava la clausola del patto parasociale che sanciva il limite, già raggiunto, del loro impegno a finanziare la società attrice e, nel frattempo, il termine del contratto preliminare di acquisto del capitale sociale di La TI, già prorogato con il consenso di tutti i promittenti venditori al 31 marzo
2022, era spirato senza che fossero state reperite risorse finanziarie sufficienti al pagamento del prezzo.
Il gruppo dei soci di maggioranza di La TI l'aveva, quindi, messa in mora per la conclusione del contratto definitivo invitandola dal Notaio per il rogito l'11 aprile 2022 ma all'appuntamento si erano presentati solo loro così che neanche i promittenti venditori erano stati in grado di offrire la loro prestazioni di vendita dell'intero capitale sociale della La TI, secondo le specifiche previsioni contrattuali.
L'inadempimento della società attrice alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare sarebbe, in sintesi imputabile, al gruppo dei suoi soci che si erano rifiutati di finanziarla ulteriormente per CP_7
consentirle di pagare il prezzo di acquisto del capitale sociale della società proprietaria dell'immobile ed avevano anche rifiutato ogni offerta di “sostituzione” nella parte della promissaria acquirente di un soggetto diverso nel frattempo formulata dalla socia che aveva reperito altri solidi Parte_2
finanziatori.
Non solo ma i suoi soci , approfittando delle difficoltà della società attrice di reperire le risorse CP_7
finanziarie necessarie all'acquisto avevano illegittimamente esercitato il diritto di recesso dal contratto pagina 12 di 26 preliminare nella loro veste di componenti della parte promittente venditrice, pretendendo ai sensi dell'art. 1385 c.c., di trattenere la caparra ricevuta.
Divenuto patente l'inadempimento dei promittenti venditori che non era stati in grado di offrire l'intero capitale di La TI promesso in vendita, la società attrice il 13 giugno 2022 aveva esercitato a sua volta il diritto di recesso richiedendo, inutilmente, il pagamento del doppio della caparra a ciascuno dei promittenti venditori, ai sensi dell'art. 1385 c.c. e dell'art. 5.3. (a) del contratto preliminare.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento della legittimità del suo recesso dal contratto preliminare in considerazione dell'inadempimento dei convenuti promittenti venditori con la loro condanna alla restituzione in suo favore del doppio della caparra versata in esecuzione del contratto.
Nel costituirsi in giudizio i convenuti , , Controparte_2 E_
, , in Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6
proprio e quale coerede di , tutti appartenenti al gruppo dei soci di maggioranza di Persona_1
La TI, contestavano come temeraria la pretesa della società attrice evidenziando che il contratto definitivo di cessione della partecipazione sociale promessa in vendita non si era perfezionato a causa della sua impotenza finanziaria e della sua incapacità tener fede all'obbligo di pagamento del prezzo e che, dunque, l'inadempimento del contratto preliminare era imputabile solo alla società attrice che aveva tentato con esito fallimentare un'operazione speculativa “allo scoperto”.
La stessa attrice aveva ammesso di avere la disponibilità solo di una parte minima della somma necessaria al pagamento del prezzo di acquisto della partecipazione e di non aver ottenuto il finanziamento bancario nella misura necessaria a far fronte all'impegno assunto con il contratto preliminare ove era stato espressamente escluso il condizionamento dell'efficacia del vincolo alla concessione del finanziamento bancario. pagina 13 di 26 La colpa dell'inadempimento sarebbe, quindi, esclusivamente della società attrice che mai aveva offerto l'adempimento dell'obbligo di concludere il contratto definitivo ed il pagamento del prezzo pattuito prima di comunicare il suo recesso dal contratto laddove loro avevano, invece, assolto agli obblighi contrattuali recandosi dal Notaio per il rogito.
L'unitarietà della prestazione da loro promessa con la previsione della vendita dell'intero capitale sociale della target non impediva ai singoli contraenti di far valere l'inadempimento della promissaria acquirente, recedendo singolarmente o per gruppi dal contratto. La situazione di unitarietà dell'oggetto del contratto non si ripercuoterebbe, infatti, sulla posizione contrattuale del singolo quotista, tanto più
che loro, nonostante l'intervenuta scadenza del termine contrattuale del 31 marzo 2022, si erano regolarmente presentati innanzi al Notaio per la stipulazione del rogito l'11 aprile 2022 ed avevano profuso ogni sforzo per facilitare la promissaria acquirente, prestandosi alla proroga del termine e a tollerare il ritardo.
La questione sarebbe, peraltro, superata dal fatto che tutte le parti del contratto preliminare, compresa la avevano ormai dichiarato di voler recedere esprimendo una concorde volontà di porre Parte_1
fine al vincolo negoziale.
Del tutto legittimamente avevano, quindi, esercitato, con la lettera del 17 maggio 2025, il loro diritto di recesso dal contratto a fronte dell'inadempimento imputabile esclusivamente alla società attrice.
Chiedevano, pertanto, l'accertamento della legittimità del recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c. ed il rigetto di tutte le domande della società attrice con condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituivano in giudizio anche i convenuti , e , appartenenti al CP_7 CP_8 Controparte_9
pagina 14 di 26 gruppo dei soci di minoranza di La TI sostenendo che il mancato perfezionamento della compravendita delle quote di La TI sarebbe imputabile esclusivamente all'inadempimento della e alla condotta gravemente inadempiente del suo amministratore unico dott. che Parte_1 CP_12
aveva anche ammesso di non essersi attivato in ritardo per ottenere il finanziamento bancario indispensabile all'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo di acquisto.
Contestavano la rilevanza ai fini della decisione sull'imputabilità dell'inadempimento del contratto preliminare dei rapporti interni alla compagine sociale della e l'esistenza di divergenze Parte_1
all'interno del gruppo dei promittenti venditori che aveva agito sempre in modo unitario.
Sostenevano di non essersi presentati all'appuntamento innanzi al Notaio dell'11 aprile 2022, fissato dopo la scadenza del termine contrattuale già prorogato per la conclusione del contratto definitivo, in ragione del fatto che erano già al corrente del fatto che la non sarebbe comparsa in Parte_1
mancanza della liquidità necessaria al pagamento del prezzo.
Del tutto legittimamente avevano aderito, con la lettera del 20 maggio 2022, al recesso già esercitato ai sensi dell'art. 1385 c.c. dall'altro gruppo dei promittenti venditori.
Chiedevano, pertanto, in via principale l'accertamento della legittimità legittimo del recesso dei promittenti venditori dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 1385 c.c. e dell'art.
5.3. b) del contratto e del loro diritto di ritenere la caparra versata dalla società attrice ed in via subordinata la pronuncia della risoluzione del contratto per inadempimento imputabile alla società attrice con diritto al risarcimento del danno subito in misura pari al costo di complessivi € 185.780,24 sostenuto per il pagamento delle parcelle dei professionisti che li avevano assistiti nella predisposizione e negoziazione del contratto. In via ulteriormente subordinata chiedevano l'accertamento della risoluzione per mutuo dissenso del contratto preliminare di compravendita oggetto di causa. pagina 15 di 26 Nel corso della prima udienza di trattazione la società attrice formulava, ai sensi dell'art. 183 comma 5
c.p.c., in reazione alla domanda subordinata svolta dai convenuti soci di minoranza di La TI per ottenere l'accertamento della risoluzione del contratto per mutuo dissenso, una domanda nuova in via subordinata con cui aderiva alla richiesta di accertamento dello scioglimento del contratto per mutuo dissenso e chiedeva la condanna di tutti i convenuti alla restituzione delle somme versate a titolo di caparra.
I convenuti appartenenti al gruppo dei soci di maggioranza di La TI eccepivano l'inammissibilità
nei loro confronti della domanda nuova di restituzione della caparra dal momento che non avevano formulato alcuna domanda riconvenzionale di risoluzione alternativa del vincolo che potesse giustificare la tardiva proposizione nei loro confronti della c.d. “reconventio reconventionis”.
All'esito dell'udienza di trattazione il giudice tentava la conciliazione della lite e con ordinanza del
21 novembre 2023, respinte le istanze istruttorie delle parti, formulava ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
una proposta transattiva invitando le parti a verificare la possibilità di transigere la lite, avuto riguardo al rischio di causa connesso alla valutazione di preminenza dei reciproci inadempimenti e alla peculiare situazione derivante dalla posizione del gruppo dei promittenti venditori al contempo soci della target e della società promissaria acquirente, mediante scioglimento consensuale del contratto preliminare oggetto di causa con restituzione alla società attrice della caparra solo da parte dei convenuti appartenenti al gruppo dei soci di minoranza di La TI.
La società attrice aderiva alla proposta ma non le parti convenute e la causa veniva rimessa al Collegio
per la decisione.
***
pagina 16 di 26 Le domande di accertamento della legittimità dell'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 1385
c.c. formulate da tutte le parti in causa in via principale sono tutte prive di fondamento, non potendo ritenersi nessuna delle due parti contraenti del contratto preliminare di cessione della partecipazione sociale oggetto di causa adempiente all'obbligazione assunta di concludere il contratto definitivo traslativo del bene promesso dietro pagamento del prezzo concordato.
Il contratto preliminare di cessione di compravendita di quote sociali stipulato dalle parti richiama espressamente, alla clausola 5.3., la disciplina dell'art. 1385 c.c. relativa alla caparra confirmatoria che, come noto, è un patto accessorio reale che si perfeziona al momento della consegna della somma di denaro ed è destinato a rafforzare il vincolo contrattuale principale mediante la previsione della liquidazione anticipata e convenzionale del danno connesso all'inadempimento delle obbligazioni che ne derivano.
La norma attribuisce, in particolare, solo al contraente adempiente il diritto di recedere dal contratto nel caso di grave inadempimento dell'altro contraente alle obbligazioni assunte, trattenendo la somma ricevuta o pretendendo la restituzione del doppio della somma versata a titolo di caparra, con la conseguenza che ove nessuno dei contraenti abbia esattamente adempiuto o offerto di adempiere la sua prestazione non è possibile a nessuno invocare legittimamente il rimedio dell'art. 1385 c.c..
Prima di procedere alla valutazione del comportamento dei contraenti, il tenore delle difese delle parti incentrate sulla confusione, alimentata dall'ambiguità del ruolo assunto nella vicenda dal gruppo dei soci di minoranza di La TI, del piano del rapporto giuridico derivante dal contratto preliminare di cessione della partecipazione sociale di La TI tra la promissaria acquirente, e i Parte_1
promittenti venditori, soci della La TI, con il piano del rapporto tra i soci all'interno della compagine sociale della società acquirente e all'interno della compagine dei soci della La Parte_1
pagina 17 di 26 TI promittenti venditori, impone preliminarmente di chiarire che:
(i) oggetto della presente controversia è solo la sorte del contratto preliminare di cessione del capitale sociale della La TI concluso dalla con la parte complessa promittente venditrice CP_13
costituita da tutti i soci della La TI;
(ii) il contratto preliminare in questione riguarda la cessione a della partecipazione Parte_1
all'intero capitale sociale di La TI e che, di conseguenza, la “parte promittente venditrice”
costituita dal gruppo dei soci di titolari ciascuno di una quota è una parte complessa ma unitaria: le parti sono interessate reciprocamente esclusivamente al trasferimento dell'intero capitale sociale e l'impegno di ciascuna riguarda non la sua singola partecipazione ma l'intero capitale sociale.
La volontà delle parti in relazione al profilo dell'essenzialità della cessione dell'intero capitale sociale e dell'unitarietà della parte cedente si desume inequivocabilmente:
-dalla definizione dell'oggetto del contratto contenuta alla lettera I delle premesse ove si legge “Ai
termini di cui al presente contratto (il “Contratto”) la Promissaria Acquirente è interessata ad
acquistare dai Promittenti Venditori, che sono interessati a vendere alla Promissaria Acquirente, la
piena proprietà dell'intero capitale della società (“La Quota”)”
- dalla previsione dell'impegno traslativo alla clausola n.
3.3 secondo cui “i Promittenti venditori si
impegnano a vendere alla Promissaria Acquirente e la Promissaria Acquirente….. si impegna ad
acquistare dai Promittenti Venditori, alla Data di Esecuzione, la Quota, libera da qualsiasi
Gravame…”
- e dalla precisazione del contenuto della prestazione contenuta all'art.
3.3. secondo cui “Tutte le
azioni ed operazioni che costituiscono l'Esecuzione (di seguito elencate) saranno considerate come
pagina 18 di 26 un'unica singola operazione così che, ove una Parte sia interessata alla realizzazione di un'azione od
operazione specifica, nessuna azione od operazione potrà essere considerata avvenuta fino al momento
in cui tutte le altre azioni ed operazioni avranno avuto luogo, come previsto dal presente Contratto…”
e fra le azioni dell'elenco l'art. 3.4. (iii) annovera proprio il perfezionamento innanzi al Notaio del trasferimento della proprietà della Quota. (v. doc. 1 di parte attrice alle pag. 3,8, 9).
Ai fini della valutazione dell'adempimento e dell'esatta esecuzione delle rispettive prestazioni è,
quindi, evidente che rilevano solo i comportamenti dei due contraenti, da un lato la e Parte_1
dall'altro la compagine sociale di TI, essendo i dissidi maturati all'interno della compagine di ogni singola parte, cioè i contrasti tra i soci della o tra i singoli componenti della compagine Parte_1
sociale TI, privi di rilevanza esterna e inopponibili alla controparte contrattuale ai fini dell'applicazione dei rimedi all'inattuazione del programma negoziale.
Ne deriva che, particolare, non sono opponibili alla parte promittente venditrice le questioni interne alla compagine sociale della società acquirente che le avrebbero impedito di reperire le risorse finanziarie necessarie al pagamento del prezzo pattuito così come non sono opponibili alla promissaria acquirente le ragioni per cui la parte promittente venditrice non è riuscita ad offrire per intero la prestazione promessa.
Nel caso in esame non costituisce oggetto di contestazione e risulta dalla documentazione acquisita che il contratto preliminare è rimasto inadempiuto perché all'appuntamento, fissato in extremis a scadenza contrattuale già maturata, innanzi al Notaio per il rogito, l'11 aprile 2022, si sono presentati solo i convenuti soci di maggioranza della TI mentre né la né il gruppo dei soci di Parte_1
minoranza della TI sono comparsi per l'esecuzione della loro prestazione secondo le previsioni dell'art. 3.4. (iii) richiamato (v. doc. 22 di parte attrice).
pagina 19 di 26 Pertanto, se si ha riguardo all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto preliminare di cessione di quote sociali concluso tra e il complesso dei soci titolare dell'intero capitale sociale Parte_1
dellatarget, l'inattuazione dell'obbligo di concludere il contratto definitivo è dipeso:
(i) dal comportamento della che ha candidamente ammesso di non avere avuto, alla data Parte_1
della convocazione innanzi al Notaio e a termine contrattuale prorogato già scaduto, la disponibilità
delle risorse finanziarie necessarie al pagamento del prezzo di acquisto secondo le previsioni negoziali:
è la stessa società attrice a comunicare a tutti soci promittenti venditori con lettera del 9 aprile 2022 di non aver ancora ottenuto il finanziamento bancario che “ non è ancora stato concesso a Parte_1
sebbene le pratiche con la banca siano ormai giunte a buon punto..” (v. doc. 19 di parte attrice) con un tono pretenzioso che pare ignorare la chiara previsione contrattuale all'art.
3.2. del termine massimo della proroga per la stipulazione del contratto definitivo al 31 marzo 2022 “senza che- in nessun caso-
la conclusione dell'operazione da parte della Promissaria Acquirente possa essere intesa come
soggetta al finanziamento bancario” (v. doc.1 parte attrice a pag. 8). Né le diatribe interne alla compagine sociale di e le presunte colpe del gruppo dei soci di minoranza di La TI nel Parte_1
mancato finanziamento dell'operazione possono, come già detto, valere in alcun modo a giustificare l'inadempimento della società come parte promissaria acquirente del contratto a cui è, in ogni caso,
imputabile come ente l'assunzione di impegni contrattuali nei confronti di terzi senza l'attenta e consapevole valutazione del possesso della capacità economica necessaria a sostenerli;
b) alla parte promittente venditrice composta da tutti i soci della target che non sono stati in condizioni alla data dell'appuntamento innanzi al Notaio di offrire, come specificamente promesso in contratto,
l'intero capitale sociale di La TI: al rogito notarile si sono presentati solo il gruppo dei soci di maggioranza titolare del 66,66% del capitale sociale e, in assenza del gruppo dei soci di minoranza,
pagina 20 di 26 non hanno potuto offrire l'esatta esecuzione della prestazione promessa. Ed anche dal lato dei promittenti venditori, come già chiarito, sono irrilevanti le ragioni per cui i soci di minoranza, in dissidio con la e probabilmente preoccupati che potesse aver reperito altri finanziatori Parte_1
come traspare dalla lettera del 24 magio 2022 ( doc. 31 di parte attrice a pag. 3), non sono comparsi innanzi al Notaio sottraendosi, così, inescusabilmente all'impegno assunto nei confronti degli altri promittenti venditori di compiere unitariamente tutte le prestazioni dedotte in contratto secondo le previsioni dell'art. 3.4 (iii).
In sintesi ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di recesso dal contratto preliminare, non importa, nell'economia del contratto preliminare rimasto inattuato, a chi fosse imputabile all'interno della compagine di o all'interno della compagine dei soci TI l'inadempimento, sta di Parte_1
fatto che nessuna delle due parti è stata in condizioni di offrire la sua prestazione: non la Parte_1
perché non aveva la liquidità necessaria a pagare il prezzo, non i soci di maggioranza di La TI che si sono presentati innanzi al Notaio senza poter offrire il trasferimento dell'intero capitale sociale secondo le previsioni contrattuali.
Le domande di accertamento della legittimità del recesso esercitato ai sensi dell'art. 1385 c.c. formulate da tutte le parti in causa in via principale sono, pertanto, tutte prive di fondamento.
Anche la domanda di risoluzione per inadempimento imputabile alla società attrice svolta dai convenuti promittenti venditori soci di minoranza di La TI è priva di fondamento.
Al riguardo è sufficiente richiamare le considerazioni svolte in ordine all'imputabilità ad entrambe le parti contraenti dell'inattuazione del contratto preliminare oggetto di causa e all'ambiguità del ruolo assunto dai convenuti come appartenenti, al contempo, alla compagine sociale della società acquirente,
interessata alla proroga dei tempi per la conclusione dell'affare, e alla compagine sociale della target, pagina 21 di 26 interessata alla conclusione nel termine contrattuale dell'operazione, nel determinare l'impossibilità
per la parte promittente venditrice di offrire innanzi al Notaio la prestazione promessa.
Fondata è invece la domanda svolta in via riconvenzionale subordinata dalla società attrice e dai convenuti soci di minoranza di La TI volta ad ottenere, comunque, l'accertamento dell'avvenuto scioglimento del contratto preliminare, quantunque non qualificabile come risoluzione per mutuo dissenso in mancanza, nella fattispecie, della configurabilità di un negozio risolutorio ai sensi dell'art. 1372 c.c. in ragione delle premesse contrastanti su cui si fonda la volontà di recesso manifestata da tutte le parti in causa.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che “ Qualora un contraente
comunichi la dichiarazione di recesso con contestuale richiesta di restituzione della somma versata a
titolo di anticipo (o caparra) e di rimborso delle spese sostenute ed il contraente asseritamente
inadempiente comunichi anch'esso la volontà di recedere - pur attribuendo l'inadempimento all'altra
parte - e la disponibilità alla restituzione delle somme richieste, si verifica la risoluzione del contratto,
atteso che le due dichiarazioni di recesso - pur non determinando un accordo negoziale risolutorio,
come nell'ipotesi del mutuo consenso, in quanto muovono da premesse contrastanti - sono tuttavia
dirette all'identico scopo dello scioglimento del contratto e della restituzione delle somme versate” e che, più in generale, il giudice a fronte delle reciproche domande di risoluzione per inadempimento deve, comunque, dichiarare, a prescindere dalla proposizione di un'apposita domanda, la risoluzione del contratto e pronunciare sulle richieste restitutorie delle prestazioni divenute prive di causa (Cass.
26.7.2011 n. 16317; Cass. 19.12.2014 n. 26907; Cass. 19.1.2016 n. 767; Cass. 21.9.2020 n. 19706).
Preliminarmente deve essere, pertanto, disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dai convenuti soci di maggioranza della La TI in relazione alla tardività della proposizione nei loro confronti pagina 22 di 26 all'udienza di trattazione della nuova domanda volta all'accertamento dello scioglimento del contratto per mutuo dissenso che, in mancanza di una loro domanda riconvenzionale diversa dall'accertamento della legittimità del loro recesso, configurerebbe una vera e propria mutatio libelli.
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato ha affermato il principio per cui, in ogni caso di richieste reciproche di accertamento della legittimità del recesso ai fini della regolamentazione della sorte della caparra o di richieste reciproche di risoluzione del contratto per inadempimento, il giudice deve, comunque, prendere atto dell'esistenza di una domanda concorde di scioglimento del vincolo sia pure fondata su premesse contrastanti e dichiarare la risoluzione del contratto pronunciando sulle domande restitutorie sottese alla richiesta di condanna al pagamento del doppio della caparra (v.
Cass. 26.4.1971 n. 1232; Cass.
5.11.2009 n. 23490; Cass. 15.6.2020 n. 11466).
Non può, quindi, ritenersi maturata la preclusione invocata dai convenuti soci di maggioranza di La
TI che, avendo anch'essi formulato domanda di accertamento della legittimità del loro recesso chiedendo il rigetto delle domande di restituzione del doppio della caparra svolte dalla società attrice, si sono esposti, nell'ipotesi di accertamento dell'illegittimità di entrambi i recessi, all'accertamento da parte del giudizio dell'intervenuto scioglimento del vincolo.
Nel merito deve, quindi, essere accertato per effetto del reciproco esercizio del diritto di recesso lo scioglimento del contratto preliminare oggetto di causa, peraltro, rimasto, inattuato dopo la scadenza del termine di efficacia previsto dall'art.
3.2. improrogabilmente per il 31 marzo 2022.
All'accertamento dell'intervenuto scioglimento del vincolo contrattuale segue l'obbligo dei convenuti di restituire alla società attrice la somma versata in adempimento del contratto preliminare quale acconto sul prezzo di acquisto che non hanno alcun titolo per trattenere, dovendo ritenersi possibile la pronuncia di condanna alla restituzione della sola somma versata, a fronte di contrapposte ed entrambe pagina 23 di 26 infondate richieste delle parti rispettivamente di incameramento della caparra e di pagamento del doppio della stessa ( v. Cass. 26.4.1971 n. 1232; Cass.
5.11.2009 n. 23490; Cass. 15.6.2020 n. 11 466).
I convenuti devono, pertanto, essere condannati alla restituzione a favore della società attrice delle somme di:
- € 135.985,61, quanto ad Controparte_10
- € 128.107,92 quanto a;
Controparte_6
- € 128.107,92, quanto a;
Controparte_5
-€ 84.405,27 quanto agli eredi di Persona_1
- € 68.567,94 quanto a;
Controparte_7
- € 68.567,94 quanto ad;
Controparte_9
- € 68.567,94 quanto a;
CP_8
- € 113.896,48 quanto a Controparte_2
- € 113.896,48 quanto a E_
- € 113.896,48 quanto a Controparte_4
senza alcuna previsione di interessi in mancanza di apposita domanda, trattandosi di debito di valuta (v.
Cass. 27.3.1996 n. 2713).
La reciproca soccombenza in relazione alle domande svolta giustifica la compensazione nella misura della metà delle spese processuali che si liquidano, per l'intero, in € 3372 per spese, € 35.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge e si pongono per la restante metà a carico di tutti i convenuti in solido.
P.Q.M.
pagina 24 di 26 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 29556/2022 promossa da Parte_1
contro , ,
[...] Controparte_2 E_
, , Controparte_4 Controparte_5
in proprio e quale coerede della signora Controparte_6 Per_1
, , , e
[...] Controparte_7 CP_8 Controparte_9
con atto di citazione notificato il 13 luglio 2022 disattesa ogni altra Controparte_10
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accerta l'intervenuto scioglimento del contratto preliminare di cessione di quote sociali stipulato dalla società attrice con i convenuti il 22 novembre 2021 per effetto delle reciproche dichiarazioni di recesso;
2) condanna i convenuti alla restituzione alla società attrice della somma di Parte_1
- € 135.985,61, quanto ad Controparte_10
- € 128.107,92 quanto a;
Controparte_6
- € 128.107,92, quanto a;
Controparte_5
- € 84.405,27 quanto all'erede di , ; Persona_1 Controparte_6
- € 68.567,94 quanto a;
Controparte_7
- € 68.567,94 quanto ad;
Controparte_9
- € 68.567,94 quanto a;
CP_8
- € 113.896,48 quanto a Controparte_2
- € 113.896,48 quanto a E_
- € 113.896,48 quanto a . Controparte_4
3) rigetta tutte le altre domande proposte dalle parti;
pagina 25 di 26 4) dichiara compensate nella misura della metà le spese processuali che liquida per l'intero in complessivi € 3372 per spese, € 35.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge e pone per la restante metà a carico di tutti i convenuti in solido.
Milano, 15 maggio 2025
Il Presidente
Amina Simonetti
Il Giudice est.
Daniela Marconi
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice relatore
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 29556 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
promossa da:
con sede a Milano, in persona dell'Amministratore Unico Parte_1 CP_1
elettivamente domiciliata a Milano presso lo studio degli avvocati Ugo Molinari, Roberto Crosti e
Bruno Tripodi, che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
, , Controparte_2 E_
pagina 1 di 26 , e Controparte_4 Controparte_5
in proprio e quale coerede della signora Controparte_6 Per_1
, elettivamente domiciliati a Milano presso lo studio degli avvocati Mauro Minestroni,
[...]
Giangiacomo Rocco di Torrepadula e Simone Legnani, che li rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
, , e Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
elettivamente domiciliati a Milano presso lo studio degli avv.ti Paolo Casella,
[...]
Valentina Casella e Francesco Monticelli, che li rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice Voglia il Tribunale, Parte_1
A. IN VIA PRINCIPALE:
(i) accertare e dichiarare - per le ragioni di cui in narrativa - che i sig.ri , E_
, , Controparte_2 Controparte_4 Persona_1 Controparte_5
, , ;
[...] Controparte_6 Controparte_10 Controparte_7 CP_8
e , quali promittenti venditori, sono inadempienti al contratto preliminare di Controparte_9
compravendita sottoscritto in data 22 novembre 2021 con autentica delle firme a rogito del Notaio
(reg. n. 87623, rep. n. 27873; per l'effetto Persona_2
(ii) accertare e dichiarare - per le ragioni di cui in narrativa - la legittimità del recesso dal contratto preliminare con autentica delle sottoscrizioni a rogito del Notaio del 22 novembre Persona_2
2021, reg. n. 87623, rep. n. 27873, esercitato da ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_1
pagina 2 di 26 5.3(a) del predetto contratto e dell'art. 1385 cod. civ. a mezzo lettere raccomandate inviate in data 13
giugno 2022 ai sig.ri , , E_ Controparte_2 Controparte_4
, , ,
[...] Persona_1 Controparte_5 Controparte_6
; e;
per l'effetto, Controparte_10 Controparte_7 CP_8 CP_9 P_
(iii) condannare i sig.ri , , E_ Controparte_2 Controparte_4
, , ,
[...] Persona_1 Controparte_5 Controparte_6
; e alla restituzione in Controparte_10 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
favore di del doppio della caparra confirmatoria versata a ciascuno di essi ai sensi Parte_1
contratto preliminare con autentica delle sottoscrizioni a rogito del Notaio del 22 Persona_2
novembre 2021, reg. n. 87623, rep. n. 27873 e, quindi, dei seguenti importi:
(a) quanto ad Euro 271.971,22; Controparte_10
(b) quanto a , Euro 256.215,84; Controparte_6
(c) quanto a , Euro 256.215,84; Controparte_5
(d) quanto a Euro 170.810,54; Persona_1
(e) quanto a , Euro 137.135,88; Controparte_7
(f) quanto ad , Euro 137.135,88; Controparte_9
(g) quanto a , Euro 137.135,88; CP_8
(h) quanto a , Euro 227.792,96; Controparte_2
(i) quanto a , Euro 227.792,96; E_
(j) quanto a , Euro 227.792,96. Controparte_4
B. IN VIA SUBORDINATA RISPETTO ALLE DOMANDE SUB A.:
pagina 3 di 26 (i) in via riconvenzionale rispetto alla domanda riconvenzionale formulata dai sig.ri , Controparte_7
, e sub C della propria comparsa di CP_8 Controparte_9 Controparte_10
risposta, nella denegata e non creduta ipotesi del mancato accoglimento delle domande formulate in via principale dall'attrice, accertare e dichiarare - per le ragioni di cui in atti - la risoluzione per mutuo consenso delle parti del contratto preliminare con autentica delle sottoscrizioni a rogito del Notaio
del 22 novembre 2021, reg. n. 87623, rep. n. 27873 e, per l'effetto, condannare i Persona_2
sig.ri , , , E_ Controparte_2 Controparte_4 [...]
, , Persona_1 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_10
, e alla restituzione in favore di Controparte_7 CP_8 Controparte_9 Parte_1
della caparra confirmatoria versata a ciascuno di essi ai sensi predetto contratto preliminare e,
[...]
quindi, dei seguenti importi:
(a) quanto ad Euro 135.985,61; Controparte_10
(b) quanto a , Euro 128.107,92; Controparte_6
(c) quanto a , Euro 128.107,92; Controparte_5
(d) quanto a Euro 84.405,27; Persona_1
(e) quanto a , Euro 68.567,94; Controparte_7
(f) quanto ad , Euro 68.567,94; Controparte_9
(g) quanto a , Euro 68.567,94; CP_8
(h) quanto a , Euro 113.896,48; Controparte_2
(i) quanto a , Euro 113.896,48; E_
(j) quanto a , Euro 113.896,48. Controparte_4
pagina 4 di 26 C. IN VIA ISTRUTTORIA: (i) ordinare ai convenuti l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'atto del 30
settembre 2024, con autentica di firme da parte del Notaio dott. rep. n. 16849/8696, Persona_3
registrato a Milano il 1° ottobre 2024, n. 72009, di acquisto da parte della società SSLVB S.r.l. delle quote della società Immobiliare La TI S.r.l.
(ii) ammettere i seguenti capitoli di prova testimoniale:
1) VERO CHE l'incontro a cui il sig. fa riferimento nella mail dallo stesso inviata al Controparte_7
dott. in data 24 gennaio 2022, di cui al doc. di parte attrice n. 13 che si rammostra al teste, è CP_11
stato proposto dallo stesso sig. ; Controparte_7
2) VERO CHE nel mese di gennaio 2022, il sig. Le ha rappresentato, nella Sua qualità Controparte_7
di referente di IZ & Partners S.p.A., l'interesse del dott. rispetto a Persona_4
un'operazione di investimento avente ad oggetto il complesso immobiliare cielo-terra sito in Milano,
Corso Magenta n. 13 - Via Luini nn. 1-3-4-6;
3) VERO CHE la lettera di intenti sottoscritta dalla società Riva Asset Management S.a.r.l. del 21
febbraio 2022 e acclusa alla mail del 23 marzo 2022, di cui al doc. di parte attrice n. 14 che si rammostra al teste, Le è stata inoltrata, nella Sua qualità di referente di IZ & Partners S.p.A., in quanto ricevuta dal sig. ; Controparte_7
4) VERO CHE nel mese di febbraio 2022, il sig. Le ha rappresentato, nella Sua Controparte_7
qualità di referente di IZ & Partners S.p.A., l'interesse della società Riva Asset Management S.a.r.l.
rispetto a un'operazione di investimento avente ad oggetto il complesso immobiliare cielo-terra sito in
Milano, Corso Magenta n. 13 - Via Luini nn. 1-3-4-6;
pagina 5 di 26 5) VERO CHE gli incontri cui Lei ha partecipato, nella Sua qualità di referente di IZ & Partners
S.p.A., con i rappresentanti della società Riva Asset Management S.a.r.l. nei mesi di febbraio e marzo
2022 sono stati organizzati dal sig. . Controparte_7
Sui predetti capitoli di prova testimoniale si chiede che vengano ascoltati i seguenti testi:
- sig. residente in [...]; Testimone_1
- sig. residente in [...]. Tes_2
C. IN OGNI CASO: accertare e dichiarare che i convenuti - per le ragioni dedotte in atti - hanno resistito nel presente giudizio con mala fede o con colpa grave e, conseguentemente, condannare i sig.ri
, , , E_ Controparte_2 Controparte_4 Per_1
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_10
, e , tutti in solido tra loro, o anche solo alcuni di Controparte_7 CP_8 Controparte_9
essi, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento in favore di dell'importo che verrà in Parte_1
proposito indicato in via equitativa dall'Il.mo Tribunale adito.
Con condanna dei convenuti alla rifusione in favore di di spese e onorari di lite. Parte_1
Nell'interesse dei convenuti , Controparte_2 E_
, e in Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
proprio e quale coerede della signora : Voglia il Tribunale, Persona_1
In via preliminare: dichiarare inammissibile, nei confronti dei signori , , P_ E_
, e , la domanda nuova di - Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Parte_1
formulata in via subordinata riconvenzionale in occasione della prima udienza di trattazione, e ribadita al punto B delle conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, cod. proc. civ. - avente ad pagina 6 di 26 oggetto la richiesta di accertamento dello scioglimento per mutuo dissenso del contratto preliminare stipulato in data 22 novembre 2021, e di condanna di tutti i convenuti alla restituzione della caparra;
Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare l'inadempimento di al contratto preliminare stipulato in data Parte_1
22 novembre 2021 e la conseguente legittimità ed efficacia del recesso esercitato dai signori
[...]
, , , , e P_ E_ Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Per_1
in data 17 maggio 2022, per tutte le ragioni illustrate in atti;
[...]
- per l'effetto, respingere tutte le domande, richieste ed istanze formulate da nei Parte_1
confronti dei signori , , , e P_ E_ Controparte_4 Controparte_5
(gli ultimi due anche quali coeredi della signora , accertatane e Controparte_6 Persona_1
dichiaratane l'infondatezza in fatto e in diritto per tutte le ragioni illustrate in atti, con ogni conseguente e più opportuno provvedimento;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata di ai sensi dell'art. 96 cod. proc. Parte_1
civ., per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. Parte_1
96, 3° comma, cod. proc. civ., al risarcimento dei danni nei confronti dei signori , P_
, , e (gli ultimi due anche E_ Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
quali coeredi della signora , da quantificarsi anche in via equitativa;
Persona_1
In via istruttoria: respingere la richiesta di ammissione di prova testimoniale formulata da Parte_1
per tutte le ragioni esposte in atti;
[...]
In ogni caso: con vittoria di onorari e spese del presente giudizio.
Nell'interesse dei convenuti , , e Controparte_7 CP_8 Controparte_9
Voglia il Tribunale, Controparte_10
pagina 7 di 26 IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente tutte le domande svolte da perché Parte_1
totalmente infondate sia in fatto, sia in diritto, per tutti i motivi di cui agli atti dimessi in giudizio;
IN VIA RICONVENZIONALE:
A) In via principale: accertare e dichiarare l'inadempimento di in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 22 novembre
2021 (avanti al notaio di Milano, reg. 87623, rep. 27873) tra la stessa e i OR Persona_2
, , , Controparte_7 Controparte_9 CP_8 Controparte_10 E_
, , ,
[...] Controparte_2 Controparte_4 Persona_1 [...]
, , per tutti i motivi di cui agli atti dimessi in Controparte_5 Controparte_6
giudizio e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità del diritto di recesso esercitato dai
Promittenti Venditori ai sensi dell'art. 5.3(b) del contratto stesso e dell'art. 1385 c.c., per tutti i motivi di cui agli atti dimessi in giudizio e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittima ritenzione da parte dei OR , , e della Controparte_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10
quota parte di caparra confirmatoria versata da agli stessi dei seguenti importi: Parte_1
quanto al Sig. Euro 68.567,94 (sessantottomilacinquecentosessantasette,94), quanto al Controparte_7
Sig. Euro 68.567,94 (sessantottomilacinquecentosessantasette,94), quanto al Sig. CP_8 [...]
Euro 68.567,94 (sessantottomilacinquecentosessantasette,94) e quanto alla Sig.ra CP_9
Euro 135.985,61 (centotrentacinquemilanovecentoottantacinque,61); Controparte_10
B) In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di cui alla lettera A) che precede, accertare e dichiarare che in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, è inadempiente al contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 22 novembre 2021 (avanti al notaio di Milano, Persona_2
pagina 8 di 26 reg. 87623, rep. 27873) tra la stessa e i OR , , Controparte_7 Controparte_9 [...]
, , , CP_8 Controparte_10 E_ Controparte_2
, , Controparte_4 Persona_1 Controparte_5 [...]
, per tutti i motivi di cui agli atti dimessi in giudizio, e, per l'effetto, pronunciare la Controparte_6
risoluzione per inadempimento imputabile di del contratto preliminare di Parte_1
compravendita sottoscritto in data 22 novembre 2021 (avanti al notaio di Milano, Persona_2
reg. 87623, rep. 27873) e, per l'effetto, condannare in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento, per tutti i motivi di cui agli atti dimessi in giudizio, in favore dei OR , , e dei Controparte_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10
danni subiti da quest'ultimi per i seguenti importi: quanto al Sig. nella somma pari a Controparte_7
Euro 46.445,06; quanto al Sig. nella somma pari a Euro 46.445,06; quanto al Sig. CP_8
nella somma pari a Euro 46.445,06; quanto alla Sig.ra Controparte_9 Controparte_10
nella somma pari a Euro 46.445,06; ovvero nelle diverse somme che saranno ritenute di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito, oltre, su tutto, agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
C) In via di ulteriore ed estremo subordine: solamente nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di cui alla lettera A) che precede nonché del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in via subordinata alla lettera B) che precede,
in via meramente residuale accertare e dichiarare la risoluzione per mutuo dissenso del contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 22 novembre 2021 (avanti al notaio Per_2
di Milano, reg. 87623, rep. 27873) tra e i OR ,
[...] Parte_1 Controparte_7 [...]
, , , CP_9 CP_8 Controparte_10 E_ CP_2
pagina 9 di 26 , , P_ Controparte_4 Persona_1 Controparte_5
, .
[...] Controparte_6
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. a favore dei OR , , e per tutti i Controparte_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10
motivi di cui agli atti dimessi in giudizio.
In via istruttoria: rigettare tutte le richieste istruttorie formulate da parte attrice, per tutti i motivi di cui agli atti dimessi in giudizio.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 13 luglio 2022, la società ha convenuto Parte_1
in giudizio , , , Controparte_7 Controparte_9 CP_8 Controparte_10 [...]
, , , E_ Controparte_2 Controparte_4 Per_1
, , promittenti venditori nel
[...] Controparte_5 Controparte_6
contratto di preliminare di cessione di partecipazioni sociali concluso con loro il 22 novembre 2021 per l'acquisto al prezzo di 20,5 milioni di euro delle quote sociali di “La TI s.r.l.”, proprietaria di un fabbricato cielo-terra sito a Milano in corso Magenta n. 13, ed ha lamentato l'inadempimento dei convenuti all'obbligo di stipulare il contratto definitivo entro il termine stabilito per il 28 febbraio
2022 chiedendo, ai sensi dell'art. 1385 c.c. e dell' art 5.3 del contratto preliminare, l'accertamento della legittimità del suo recesso dal contratto, comunicato con lettera del 13 giugno 2022, e la condanna dei convenuti al versamento del doppio della caparra versata nella misura di € 1.025.000.
pagina 10 di 26 L'attrice riferiva, in particolare, che l'acquisto del capitale sociale di “La TI s.r.l.”, partecipata per l'intero da componenti della famiglia , divisi in due distinti centri di interesse, quello del CP_7
gruppo dei soci minoranza, titolari complessivamente della quota del 33,33% composto da , CP_7
e , e quello del gruppo dei soci di maggioranza titolari CP_8 Controparte_9 Controparte_10
complessivamente della quota del 66,66% composto da , E_ [...]
, , , Controparte_4 Controparte_2 Controparte_5 [...]
e era finalizzato solo all'acquisizione della proprietà Controparte_6 Persona_1
dell'immobile.
Tanto è vero che la stessa attrice era una società veicolo, costituita appositamente per Parte_1
l'operazione di acquisto del fabbricato, dalla titolare della quota della metà, e Controparte_12
dal gruppo dei soci di minoranza di La TI, titolari della quota dell'altra metà, legati da un patto parasociale e da un accordo di investimento stipulato il 10 settembre 2021.
L'unico scopo perseguito dalla società attrice era, quindi, l'acquisto della proprietà dell'intero fabbricato mentre era interesse del gruppo dei soci di minoranza di La TI preservare l'attività del loro storico negozio di abbigliamento “M. Bardelli” sito nello stesso fabbricato.
La peculiare collocazione del gruppo dei soci di minoranza della target anche nel capitale sociale dell'acquirente aveva fatto assumere loro rispetto al contratto preliminare in questione il Parte_1
duplice ruolo di componenti della compagine dei promittenti venditori e di soci paritari della società
veicolo acquirente.
In pendenza del termine per la stipulazione del contratto definitivo nella compagine sociale di Pt_1
si erano creati problemi di reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento del
[...]
prezzo di acquisto dell'intero capitale sociale di La TI dal momento che, andati a vuoto i contatti pagina 11 di 26 avviati con altri investitori, la Banca Intesa, con cui erano in corso le pratiche per la concessione del finanziamento, aveva deliberato un prestito di soli 12 milioni di euro mentre il fabbisogno finanziario ammontava a 14 milioni di euro.
A quel punto, mentre la socia IZ & Parteners manifestava la sua volontà di finanziare la società
attrice per la differenza in proporzione alla sua quota della metà, il gruppo dei soci di minoranza di La
TI invocava la clausola del patto parasociale che sanciva il limite, già raggiunto, del loro impegno a finanziare la società attrice e, nel frattempo, il termine del contratto preliminare di acquisto del capitale sociale di La TI, già prorogato con il consenso di tutti i promittenti venditori al 31 marzo
2022, era spirato senza che fossero state reperite risorse finanziarie sufficienti al pagamento del prezzo.
Il gruppo dei soci di maggioranza di La TI l'aveva, quindi, messa in mora per la conclusione del contratto definitivo invitandola dal Notaio per il rogito l'11 aprile 2022 ma all'appuntamento si erano presentati solo loro così che neanche i promittenti venditori erano stati in grado di offrire la loro prestazioni di vendita dell'intero capitale sociale della La TI, secondo le specifiche previsioni contrattuali.
L'inadempimento della società attrice alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare sarebbe, in sintesi imputabile, al gruppo dei suoi soci che si erano rifiutati di finanziarla ulteriormente per CP_7
consentirle di pagare il prezzo di acquisto del capitale sociale della società proprietaria dell'immobile ed avevano anche rifiutato ogni offerta di “sostituzione” nella parte della promissaria acquirente di un soggetto diverso nel frattempo formulata dalla socia che aveva reperito altri solidi Parte_2
finanziatori.
Non solo ma i suoi soci , approfittando delle difficoltà della società attrice di reperire le risorse CP_7
finanziarie necessarie all'acquisto avevano illegittimamente esercitato il diritto di recesso dal contratto pagina 12 di 26 preliminare nella loro veste di componenti della parte promittente venditrice, pretendendo ai sensi dell'art. 1385 c.c., di trattenere la caparra ricevuta.
Divenuto patente l'inadempimento dei promittenti venditori che non era stati in grado di offrire l'intero capitale di La TI promesso in vendita, la società attrice il 13 giugno 2022 aveva esercitato a sua volta il diritto di recesso richiedendo, inutilmente, il pagamento del doppio della caparra a ciascuno dei promittenti venditori, ai sensi dell'art. 1385 c.c. e dell'art. 5.3. (a) del contratto preliminare.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento della legittimità del suo recesso dal contratto preliminare in considerazione dell'inadempimento dei convenuti promittenti venditori con la loro condanna alla restituzione in suo favore del doppio della caparra versata in esecuzione del contratto.
Nel costituirsi in giudizio i convenuti , , Controparte_2 E_
, , in Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6
proprio e quale coerede di , tutti appartenenti al gruppo dei soci di maggioranza di Persona_1
La TI, contestavano come temeraria la pretesa della società attrice evidenziando che il contratto definitivo di cessione della partecipazione sociale promessa in vendita non si era perfezionato a causa della sua impotenza finanziaria e della sua incapacità tener fede all'obbligo di pagamento del prezzo e che, dunque, l'inadempimento del contratto preliminare era imputabile solo alla società attrice che aveva tentato con esito fallimentare un'operazione speculativa “allo scoperto”.
La stessa attrice aveva ammesso di avere la disponibilità solo di una parte minima della somma necessaria al pagamento del prezzo di acquisto della partecipazione e di non aver ottenuto il finanziamento bancario nella misura necessaria a far fronte all'impegno assunto con il contratto preliminare ove era stato espressamente escluso il condizionamento dell'efficacia del vincolo alla concessione del finanziamento bancario. pagina 13 di 26 La colpa dell'inadempimento sarebbe, quindi, esclusivamente della società attrice che mai aveva offerto l'adempimento dell'obbligo di concludere il contratto definitivo ed il pagamento del prezzo pattuito prima di comunicare il suo recesso dal contratto laddove loro avevano, invece, assolto agli obblighi contrattuali recandosi dal Notaio per il rogito.
L'unitarietà della prestazione da loro promessa con la previsione della vendita dell'intero capitale sociale della target non impediva ai singoli contraenti di far valere l'inadempimento della promissaria acquirente, recedendo singolarmente o per gruppi dal contratto. La situazione di unitarietà dell'oggetto del contratto non si ripercuoterebbe, infatti, sulla posizione contrattuale del singolo quotista, tanto più
che loro, nonostante l'intervenuta scadenza del termine contrattuale del 31 marzo 2022, si erano regolarmente presentati innanzi al Notaio per la stipulazione del rogito l'11 aprile 2022 ed avevano profuso ogni sforzo per facilitare la promissaria acquirente, prestandosi alla proroga del termine e a tollerare il ritardo.
La questione sarebbe, peraltro, superata dal fatto che tutte le parti del contratto preliminare, compresa la avevano ormai dichiarato di voler recedere esprimendo una concorde volontà di porre Parte_1
fine al vincolo negoziale.
Del tutto legittimamente avevano, quindi, esercitato, con la lettera del 17 maggio 2025, il loro diritto di recesso dal contratto a fronte dell'inadempimento imputabile esclusivamente alla società attrice.
Chiedevano, pertanto, l'accertamento della legittimità del recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c. ed il rigetto di tutte le domande della società attrice con condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituivano in giudizio anche i convenuti , e , appartenenti al CP_7 CP_8 Controparte_9
pagina 14 di 26 gruppo dei soci di minoranza di La TI sostenendo che il mancato perfezionamento della compravendita delle quote di La TI sarebbe imputabile esclusivamente all'inadempimento della e alla condotta gravemente inadempiente del suo amministratore unico dott. che Parte_1 CP_12
aveva anche ammesso di non essersi attivato in ritardo per ottenere il finanziamento bancario indispensabile all'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo di acquisto.
Contestavano la rilevanza ai fini della decisione sull'imputabilità dell'inadempimento del contratto preliminare dei rapporti interni alla compagine sociale della e l'esistenza di divergenze Parte_1
all'interno del gruppo dei promittenti venditori che aveva agito sempre in modo unitario.
Sostenevano di non essersi presentati all'appuntamento innanzi al Notaio dell'11 aprile 2022, fissato dopo la scadenza del termine contrattuale già prorogato per la conclusione del contratto definitivo, in ragione del fatto che erano già al corrente del fatto che la non sarebbe comparsa in Parte_1
mancanza della liquidità necessaria al pagamento del prezzo.
Del tutto legittimamente avevano aderito, con la lettera del 20 maggio 2022, al recesso già esercitato ai sensi dell'art. 1385 c.c. dall'altro gruppo dei promittenti venditori.
Chiedevano, pertanto, in via principale l'accertamento della legittimità legittimo del recesso dei promittenti venditori dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 1385 c.c. e dell'art.
5.3. b) del contratto e del loro diritto di ritenere la caparra versata dalla società attrice ed in via subordinata la pronuncia della risoluzione del contratto per inadempimento imputabile alla società attrice con diritto al risarcimento del danno subito in misura pari al costo di complessivi € 185.780,24 sostenuto per il pagamento delle parcelle dei professionisti che li avevano assistiti nella predisposizione e negoziazione del contratto. In via ulteriormente subordinata chiedevano l'accertamento della risoluzione per mutuo dissenso del contratto preliminare di compravendita oggetto di causa. pagina 15 di 26 Nel corso della prima udienza di trattazione la società attrice formulava, ai sensi dell'art. 183 comma 5
c.p.c., in reazione alla domanda subordinata svolta dai convenuti soci di minoranza di La TI per ottenere l'accertamento della risoluzione del contratto per mutuo dissenso, una domanda nuova in via subordinata con cui aderiva alla richiesta di accertamento dello scioglimento del contratto per mutuo dissenso e chiedeva la condanna di tutti i convenuti alla restituzione delle somme versate a titolo di caparra.
I convenuti appartenenti al gruppo dei soci di maggioranza di La TI eccepivano l'inammissibilità
nei loro confronti della domanda nuova di restituzione della caparra dal momento che non avevano formulato alcuna domanda riconvenzionale di risoluzione alternativa del vincolo che potesse giustificare la tardiva proposizione nei loro confronti della c.d. “reconventio reconventionis”.
All'esito dell'udienza di trattazione il giudice tentava la conciliazione della lite e con ordinanza del
21 novembre 2023, respinte le istanze istruttorie delle parti, formulava ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
una proposta transattiva invitando le parti a verificare la possibilità di transigere la lite, avuto riguardo al rischio di causa connesso alla valutazione di preminenza dei reciproci inadempimenti e alla peculiare situazione derivante dalla posizione del gruppo dei promittenti venditori al contempo soci della target e della società promissaria acquirente, mediante scioglimento consensuale del contratto preliminare oggetto di causa con restituzione alla società attrice della caparra solo da parte dei convenuti appartenenti al gruppo dei soci di minoranza di La TI.
La società attrice aderiva alla proposta ma non le parti convenute e la causa veniva rimessa al Collegio
per la decisione.
***
pagina 16 di 26 Le domande di accertamento della legittimità dell'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 1385
c.c. formulate da tutte le parti in causa in via principale sono tutte prive di fondamento, non potendo ritenersi nessuna delle due parti contraenti del contratto preliminare di cessione della partecipazione sociale oggetto di causa adempiente all'obbligazione assunta di concludere il contratto definitivo traslativo del bene promesso dietro pagamento del prezzo concordato.
Il contratto preliminare di cessione di compravendita di quote sociali stipulato dalle parti richiama espressamente, alla clausola 5.3., la disciplina dell'art. 1385 c.c. relativa alla caparra confirmatoria che, come noto, è un patto accessorio reale che si perfeziona al momento della consegna della somma di denaro ed è destinato a rafforzare il vincolo contrattuale principale mediante la previsione della liquidazione anticipata e convenzionale del danno connesso all'inadempimento delle obbligazioni che ne derivano.
La norma attribuisce, in particolare, solo al contraente adempiente il diritto di recedere dal contratto nel caso di grave inadempimento dell'altro contraente alle obbligazioni assunte, trattenendo la somma ricevuta o pretendendo la restituzione del doppio della somma versata a titolo di caparra, con la conseguenza che ove nessuno dei contraenti abbia esattamente adempiuto o offerto di adempiere la sua prestazione non è possibile a nessuno invocare legittimamente il rimedio dell'art. 1385 c.c..
Prima di procedere alla valutazione del comportamento dei contraenti, il tenore delle difese delle parti incentrate sulla confusione, alimentata dall'ambiguità del ruolo assunto nella vicenda dal gruppo dei soci di minoranza di La TI, del piano del rapporto giuridico derivante dal contratto preliminare di cessione della partecipazione sociale di La TI tra la promissaria acquirente, e i Parte_1
promittenti venditori, soci della La TI, con il piano del rapporto tra i soci all'interno della compagine sociale della società acquirente e all'interno della compagine dei soci della La Parte_1
pagina 17 di 26 TI promittenti venditori, impone preliminarmente di chiarire che:
(i) oggetto della presente controversia è solo la sorte del contratto preliminare di cessione del capitale sociale della La TI concluso dalla con la parte complessa promittente venditrice CP_13
costituita da tutti i soci della La TI;
(ii) il contratto preliminare in questione riguarda la cessione a della partecipazione Parte_1
all'intero capitale sociale di La TI e che, di conseguenza, la “parte promittente venditrice”
costituita dal gruppo dei soci di titolari ciascuno di una quota è una parte complessa ma unitaria: le parti sono interessate reciprocamente esclusivamente al trasferimento dell'intero capitale sociale e l'impegno di ciascuna riguarda non la sua singola partecipazione ma l'intero capitale sociale.
La volontà delle parti in relazione al profilo dell'essenzialità della cessione dell'intero capitale sociale e dell'unitarietà della parte cedente si desume inequivocabilmente:
-dalla definizione dell'oggetto del contratto contenuta alla lettera I delle premesse ove si legge “Ai
termini di cui al presente contratto (il “Contratto”) la Promissaria Acquirente è interessata ad
acquistare dai Promittenti Venditori, che sono interessati a vendere alla Promissaria Acquirente, la
piena proprietà dell'intero capitale della società (“La Quota”)”
- dalla previsione dell'impegno traslativo alla clausola n.
3.3 secondo cui “i Promittenti venditori si
impegnano a vendere alla Promissaria Acquirente e la Promissaria Acquirente….. si impegna ad
acquistare dai Promittenti Venditori, alla Data di Esecuzione, la Quota, libera da qualsiasi
Gravame…”
- e dalla precisazione del contenuto della prestazione contenuta all'art.
3.3. secondo cui “Tutte le
azioni ed operazioni che costituiscono l'Esecuzione (di seguito elencate) saranno considerate come
pagina 18 di 26 un'unica singola operazione così che, ove una Parte sia interessata alla realizzazione di un'azione od
operazione specifica, nessuna azione od operazione potrà essere considerata avvenuta fino al momento
in cui tutte le altre azioni ed operazioni avranno avuto luogo, come previsto dal presente Contratto…”
e fra le azioni dell'elenco l'art. 3.4. (iii) annovera proprio il perfezionamento innanzi al Notaio del trasferimento della proprietà della Quota. (v. doc. 1 di parte attrice alle pag. 3,8, 9).
Ai fini della valutazione dell'adempimento e dell'esatta esecuzione delle rispettive prestazioni è,
quindi, evidente che rilevano solo i comportamenti dei due contraenti, da un lato la e Parte_1
dall'altro la compagine sociale di TI, essendo i dissidi maturati all'interno della compagine di ogni singola parte, cioè i contrasti tra i soci della o tra i singoli componenti della compagine Parte_1
sociale TI, privi di rilevanza esterna e inopponibili alla controparte contrattuale ai fini dell'applicazione dei rimedi all'inattuazione del programma negoziale.
Ne deriva che, particolare, non sono opponibili alla parte promittente venditrice le questioni interne alla compagine sociale della società acquirente che le avrebbero impedito di reperire le risorse finanziarie necessarie al pagamento del prezzo pattuito così come non sono opponibili alla promissaria acquirente le ragioni per cui la parte promittente venditrice non è riuscita ad offrire per intero la prestazione promessa.
Nel caso in esame non costituisce oggetto di contestazione e risulta dalla documentazione acquisita che il contratto preliminare è rimasto inadempiuto perché all'appuntamento, fissato in extremis a scadenza contrattuale già maturata, innanzi al Notaio per il rogito, l'11 aprile 2022, si sono presentati solo i convenuti soci di maggioranza della TI mentre né la né il gruppo dei soci di Parte_1
minoranza della TI sono comparsi per l'esecuzione della loro prestazione secondo le previsioni dell'art. 3.4. (iii) richiamato (v. doc. 22 di parte attrice).
pagina 19 di 26 Pertanto, se si ha riguardo all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto preliminare di cessione di quote sociali concluso tra e il complesso dei soci titolare dell'intero capitale sociale Parte_1
dellatarget, l'inattuazione dell'obbligo di concludere il contratto definitivo è dipeso:
(i) dal comportamento della che ha candidamente ammesso di non avere avuto, alla data Parte_1
della convocazione innanzi al Notaio e a termine contrattuale prorogato già scaduto, la disponibilità
delle risorse finanziarie necessarie al pagamento del prezzo di acquisto secondo le previsioni negoziali:
è la stessa società attrice a comunicare a tutti soci promittenti venditori con lettera del 9 aprile 2022 di non aver ancora ottenuto il finanziamento bancario che “ non è ancora stato concesso a Parte_1
sebbene le pratiche con la banca siano ormai giunte a buon punto..” (v. doc. 19 di parte attrice) con un tono pretenzioso che pare ignorare la chiara previsione contrattuale all'art.
3.2. del termine massimo della proroga per la stipulazione del contratto definitivo al 31 marzo 2022 “senza che- in nessun caso-
la conclusione dell'operazione da parte della Promissaria Acquirente possa essere intesa come
soggetta al finanziamento bancario” (v. doc.1 parte attrice a pag. 8). Né le diatribe interne alla compagine sociale di e le presunte colpe del gruppo dei soci di minoranza di La TI nel Parte_1
mancato finanziamento dell'operazione possono, come già detto, valere in alcun modo a giustificare l'inadempimento della società come parte promissaria acquirente del contratto a cui è, in ogni caso,
imputabile come ente l'assunzione di impegni contrattuali nei confronti di terzi senza l'attenta e consapevole valutazione del possesso della capacità economica necessaria a sostenerli;
b) alla parte promittente venditrice composta da tutti i soci della target che non sono stati in condizioni alla data dell'appuntamento innanzi al Notaio di offrire, come specificamente promesso in contratto,
l'intero capitale sociale di La TI: al rogito notarile si sono presentati solo il gruppo dei soci di maggioranza titolare del 66,66% del capitale sociale e, in assenza del gruppo dei soci di minoranza,
pagina 20 di 26 non hanno potuto offrire l'esatta esecuzione della prestazione promessa. Ed anche dal lato dei promittenti venditori, come già chiarito, sono irrilevanti le ragioni per cui i soci di minoranza, in dissidio con la e probabilmente preoccupati che potesse aver reperito altri finanziatori Parte_1
come traspare dalla lettera del 24 magio 2022 ( doc. 31 di parte attrice a pag. 3), non sono comparsi innanzi al Notaio sottraendosi, così, inescusabilmente all'impegno assunto nei confronti degli altri promittenti venditori di compiere unitariamente tutte le prestazioni dedotte in contratto secondo le previsioni dell'art. 3.4 (iii).
In sintesi ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di recesso dal contratto preliminare, non importa, nell'economia del contratto preliminare rimasto inattuato, a chi fosse imputabile all'interno della compagine di o all'interno della compagine dei soci TI l'inadempimento, sta di Parte_1
fatto che nessuna delle due parti è stata in condizioni di offrire la sua prestazione: non la Parte_1
perché non aveva la liquidità necessaria a pagare il prezzo, non i soci di maggioranza di La TI che si sono presentati innanzi al Notaio senza poter offrire il trasferimento dell'intero capitale sociale secondo le previsioni contrattuali.
Le domande di accertamento della legittimità del recesso esercitato ai sensi dell'art. 1385 c.c. formulate da tutte le parti in causa in via principale sono, pertanto, tutte prive di fondamento.
Anche la domanda di risoluzione per inadempimento imputabile alla società attrice svolta dai convenuti promittenti venditori soci di minoranza di La TI è priva di fondamento.
Al riguardo è sufficiente richiamare le considerazioni svolte in ordine all'imputabilità ad entrambe le parti contraenti dell'inattuazione del contratto preliminare oggetto di causa e all'ambiguità del ruolo assunto dai convenuti come appartenenti, al contempo, alla compagine sociale della società acquirente,
interessata alla proroga dei tempi per la conclusione dell'affare, e alla compagine sociale della target, pagina 21 di 26 interessata alla conclusione nel termine contrattuale dell'operazione, nel determinare l'impossibilità
per la parte promittente venditrice di offrire innanzi al Notaio la prestazione promessa.
Fondata è invece la domanda svolta in via riconvenzionale subordinata dalla società attrice e dai convenuti soci di minoranza di La TI volta ad ottenere, comunque, l'accertamento dell'avvenuto scioglimento del contratto preliminare, quantunque non qualificabile come risoluzione per mutuo dissenso in mancanza, nella fattispecie, della configurabilità di un negozio risolutorio ai sensi dell'art. 1372 c.c. in ragione delle premesse contrastanti su cui si fonda la volontà di recesso manifestata da tutte le parti in causa.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che “ Qualora un contraente
comunichi la dichiarazione di recesso con contestuale richiesta di restituzione della somma versata a
titolo di anticipo (o caparra) e di rimborso delle spese sostenute ed il contraente asseritamente
inadempiente comunichi anch'esso la volontà di recedere - pur attribuendo l'inadempimento all'altra
parte - e la disponibilità alla restituzione delle somme richieste, si verifica la risoluzione del contratto,
atteso che le due dichiarazioni di recesso - pur non determinando un accordo negoziale risolutorio,
come nell'ipotesi del mutuo consenso, in quanto muovono da premesse contrastanti - sono tuttavia
dirette all'identico scopo dello scioglimento del contratto e della restituzione delle somme versate” e che, più in generale, il giudice a fronte delle reciproche domande di risoluzione per inadempimento deve, comunque, dichiarare, a prescindere dalla proposizione di un'apposita domanda, la risoluzione del contratto e pronunciare sulle richieste restitutorie delle prestazioni divenute prive di causa (Cass.
26.7.2011 n. 16317; Cass. 19.12.2014 n. 26907; Cass. 19.1.2016 n. 767; Cass. 21.9.2020 n. 19706).
Preliminarmente deve essere, pertanto, disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dai convenuti soci di maggioranza della La TI in relazione alla tardività della proposizione nei loro confronti pagina 22 di 26 all'udienza di trattazione della nuova domanda volta all'accertamento dello scioglimento del contratto per mutuo dissenso che, in mancanza di una loro domanda riconvenzionale diversa dall'accertamento della legittimità del loro recesso, configurerebbe una vera e propria mutatio libelli.
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato ha affermato il principio per cui, in ogni caso di richieste reciproche di accertamento della legittimità del recesso ai fini della regolamentazione della sorte della caparra o di richieste reciproche di risoluzione del contratto per inadempimento, il giudice deve, comunque, prendere atto dell'esistenza di una domanda concorde di scioglimento del vincolo sia pure fondata su premesse contrastanti e dichiarare la risoluzione del contratto pronunciando sulle domande restitutorie sottese alla richiesta di condanna al pagamento del doppio della caparra (v.
Cass. 26.4.1971 n. 1232; Cass.
5.11.2009 n. 23490; Cass. 15.6.2020 n. 11466).
Non può, quindi, ritenersi maturata la preclusione invocata dai convenuti soci di maggioranza di La
TI che, avendo anch'essi formulato domanda di accertamento della legittimità del loro recesso chiedendo il rigetto delle domande di restituzione del doppio della caparra svolte dalla società attrice, si sono esposti, nell'ipotesi di accertamento dell'illegittimità di entrambi i recessi, all'accertamento da parte del giudizio dell'intervenuto scioglimento del vincolo.
Nel merito deve, quindi, essere accertato per effetto del reciproco esercizio del diritto di recesso lo scioglimento del contratto preliminare oggetto di causa, peraltro, rimasto, inattuato dopo la scadenza del termine di efficacia previsto dall'art.
3.2. improrogabilmente per il 31 marzo 2022.
All'accertamento dell'intervenuto scioglimento del vincolo contrattuale segue l'obbligo dei convenuti di restituire alla società attrice la somma versata in adempimento del contratto preliminare quale acconto sul prezzo di acquisto che non hanno alcun titolo per trattenere, dovendo ritenersi possibile la pronuncia di condanna alla restituzione della sola somma versata, a fronte di contrapposte ed entrambe pagina 23 di 26 infondate richieste delle parti rispettivamente di incameramento della caparra e di pagamento del doppio della stessa ( v. Cass. 26.4.1971 n. 1232; Cass.
5.11.2009 n. 23490; Cass. 15.6.2020 n. 11 466).
I convenuti devono, pertanto, essere condannati alla restituzione a favore della società attrice delle somme di:
- € 135.985,61, quanto ad Controparte_10
- € 128.107,92 quanto a;
Controparte_6
- € 128.107,92, quanto a;
Controparte_5
-€ 84.405,27 quanto agli eredi di Persona_1
- € 68.567,94 quanto a;
Controparte_7
- € 68.567,94 quanto ad;
Controparte_9
- € 68.567,94 quanto a;
CP_8
- € 113.896,48 quanto a Controparte_2
- € 113.896,48 quanto a E_
- € 113.896,48 quanto a Controparte_4
senza alcuna previsione di interessi in mancanza di apposita domanda, trattandosi di debito di valuta (v.
Cass. 27.3.1996 n. 2713).
La reciproca soccombenza in relazione alle domande svolta giustifica la compensazione nella misura della metà delle spese processuali che si liquidano, per l'intero, in € 3372 per spese, € 35.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge e si pongono per la restante metà a carico di tutti i convenuti in solido.
P.Q.M.
pagina 24 di 26 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 29556/2022 promossa da Parte_1
contro , ,
[...] Controparte_2 E_
, , Controparte_4 Controparte_5
in proprio e quale coerede della signora Controparte_6 Per_1
, , , e
[...] Controparte_7 CP_8 Controparte_9
con atto di citazione notificato il 13 luglio 2022 disattesa ogni altra Controparte_10
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accerta l'intervenuto scioglimento del contratto preliminare di cessione di quote sociali stipulato dalla società attrice con i convenuti il 22 novembre 2021 per effetto delle reciproche dichiarazioni di recesso;
2) condanna i convenuti alla restituzione alla società attrice della somma di Parte_1
- € 135.985,61, quanto ad Controparte_10
- € 128.107,92 quanto a;
Controparte_6
- € 128.107,92, quanto a;
Controparte_5
- € 84.405,27 quanto all'erede di , ; Persona_1 Controparte_6
- € 68.567,94 quanto a;
Controparte_7
- € 68.567,94 quanto ad;
Controparte_9
- € 68.567,94 quanto a;
CP_8
- € 113.896,48 quanto a Controparte_2
- € 113.896,48 quanto a E_
- € 113.896,48 quanto a . Controparte_4
3) rigetta tutte le altre domande proposte dalle parti;
pagina 25 di 26 4) dichiara compensate nella misura della metà le spese processuali che liquida per l'intero in complessivi € 3372 per spese, € 35.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge e pone per la restante metà a carico di tutti i convenuti in solido.
Milano, 15 maggio 2025
Il Presidente
Amina Simonetti
Il Giudice est.
Daniela Marconi
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