TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/03/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dottor Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 4124/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 101/2015 del Giudice di Pace di Mercato San Severino
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Troisi Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Crescenzo Controparte_1
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Iannone Controparte_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25/09/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 101/2015 del Giudice di Pace di Mercato San Severino, che in applicazione della presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.c., accogliendo in parte la domanda risarcitoria proposta dalla lo aveva Controparte_2 condannato, in solido con la (ora al Controparte_3 Controparte_1 pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 970,00 oltre alla refusione della metà delle spese processuali.
Deduceva a motivi di appello: 1) la nullità della sentenza per violazione dell'art. 164
c.p.c.; 2) la violazione dell'art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato); 3) la violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. sull'onere della prova;
4) la violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 2054 c.c. (presunzione di pari concorso di colpa); 5) l'errata valutazione delle prove
1
acquisite in giudizio;
6) la motivazione apparente, illogica e contraddittoria. Per tali motivi chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza con il rigetto della domanda risarcitoria proposta in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la (già , compagnia Controparte_1 Controparte_3 assicurativa per la RC dell'autovettura dell'appellante , la quale Parte_1 proponeva appello incidentale per gli stessi motivi di cui all'appello principale, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con rigetto della domanda risarcitoria proposta in primo grado dalla e con condanna di quest'ultima alla CP_2 restituzione in favore di essa compagnia assicurativa delle somme pagate a seguito del primo grado pari ad euro 1.066,81 oltre alle spese processuali pari ad euro
1.100,29.
Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto degli appelli e Controparte_2 la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto corretta e sufficientemente motivata.
Gli appelli sono fondati e vanno pertanto accolti.
Invero la in primo grado, ebbe ad allegare che in data 10.09.2011, alle CP_2 ore 23:45 circa, mentre camminava tranquillamente in Mercato San Severino (SA), frazione S. Angelo, precisamente in via Carmine Amato all'all'altezza del civico n.
103, veniva all'improvviso investita dall'autovettura Fiat Panda tg. DT892FJ, di proprietà e condotta dal sig. , assicurata Parte_1 Controparte_4 per RC e che in seguito all'impatto ed alla conseguente caduta, riportava notevoli lesioni personali. A prova dei fatti, l'unico teste indicato da detta attrice,
[...]
ebbe solo a riferire che, nell'occorso, mentre la camminava Tes_1 CP_2 sulla strada e non sul marciapiede, veniva investita, essendo stata colpita alle ginocchia ed alla pancia, anche con perdita di sangue da un braccio. Le affermazioni di detto teste risultavano smentite dal rapporto dei Carabinieri, nel quale si parla di trauma contusivo alla spalla dx ed al bacino e, soprattutto, si riferisce che non erano state rinvenute tracce di sangue. E', pertanto, evidente l'inattendibilità dell'unico teste di parte appellata la cui deposizione contrasta, altresì, sia con il rapporto dei
Carabinieri, che con le deposizioni degli altri testimoni. I tre testi indicati dall'appellante ebbero, infatti, a ribadire quanto già riferito ai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza dell'occorso, e riportato nel rapporto redatto dagli stessi. In particolare, il teste ebbe a dichiarare che stava transitando in via Testimone_2
C. Amato di Mercato S.S. con la sua auto Chevrolet Matiz, quando giunto in prossimità del civico n°I03 vedeva una persona che spingeva una ragazza dal marciapiede sulla sede stràdale, facendola sbattere su una Fiat Panda che transitava
2
nella direzione opposta. Anche la teste , in sede di escussione, ebbe Testimone_3
a riferire “ quando ci stavamo immettendo su via Carmine Amato, ci siamo accorti che alcune persone sul bordo del marciapiede della suddetta strada si stavano spintonando;
pertanto, per precauzione, mio marito rallentava Parte_1
l'andatura e si spostava verso il centro della strada. Quando siamo arrivati in prossimità di quel gruppo di persone, una di loro ha spinto la ragazza sul cofano della nostra autovettura”. Detta testimone precisò anche quanto segue: "mio marito ha arrestato l'autovettura ancor prima che la sig.ra urtasse contro il cofano”. CP_2
La dinamica del sinistro, sulla base delle prove acquisite in giudizio, andava dunque ricostruita nel senso che non vi fu alcun investimento della pedone, in quanto fu la ad urtare, in quanto spinta improvvisamente da un terzo, l'autovettura CP_2 dell'NO, in conseguenza di un fatto del terzo non prevenibile né prevedibile, senza alcuna possibilità da parte dell'automobilista di evitare l'impatto. Peraltro, il giudice di prime cure erroneamente ha riportato in motivazione l'art. 2052 c.c. (che ha ad oggetto la fattispecie del danno causato da animali), in luogo del riferimento legislativo corretto, vale da dire l'art. 2054 c.c.
Orbene dalle suddette risultanze istruttorie, l' non ebbe in alcun modo a Pt_1 contribuire al verificarsi del sinistro. Questo fu ricostruito esattamente nel rapporto redatto in data 10.09.2011 dai Carabinieri di Mercato San Severino, intervenuti prontamente sul luogo dell'occorso, secondo cui “dalle dichiarazioni rese dai testimoni non coinvolti nell'incidente, dalle dichiarazioni delle parti interessate e dai rilievi effettuati si deduce che” l'NO “transitava lentamente in via Carmine Amato … giunto all'altezza del civico 103/3 un uomo a piedi spingeva una donna dal marciapiedi verso la strada contemporaneamente al transito del veicolo A e quindi la donna urtava sul cofano anteriore del veicolo e poi finiva per terra”. Dall'attenta lettura del verbale emerge, altresì, che non venivano rinvenute tracce di sangue o di frenata del veicolo investitore, né altri elementi utili ad avvalorare la dinamica così come ricostruita da parte attrice ed anzi sul luogo venivano reperite alcune bottiglie di birra vuote.
La dinamica descritta nel rapporto è stata confermata dai testi escussi, Tes_2
e in qualità di testimoni oculari dell'occorso e testimoni
[...] Tes_4 rilascianti le dichiarazioni di cui al citato verbale e anche l'unico teste di parte attrice, sig. , in giudizio ebbe a dichiarare che la non camminava Testimone_1 CP_2 sul marciapiede ivi esistente, bensì sul ciglio della strada, avvalorando, in tal modo,
l'assenza di responsabilità del conducente , che procedeva lentamente lungo Pt_1 la carreggiata, senza possibilità alcuna di evitare la che improvvisamente CP_2
3
veniva sospinta sulla carreggiata, di guisa che alcuna colpevolezza può in concreto rinvenirsi in capo al conducente presunto danneggiante.
Applicando correttamente l'art. 2054 c.c. il giudice di prime cure, preso atto delle risultanze istruttorie, avrebbe dovuto ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054 co. 1, escludendo, pertanto, ogni colpevolezza dell'appellante nella causazione del sinistro di causa e rigettando la domanda proposta in primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate riguardo al valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e fase decisionale per il primo grado e studio, introduzione e fase decisionale per il grado di appello .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie gli appelli principali e incidentali e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda risarcitoria proposta in primo grado dall'appellata.
2) Condanna l'appellata a restituire alla le somme a lei pagate Controparte_1 per effetto dell'impugnata sentenza, pari ad euro 1.066,81 per danni ed euro 1.100,29 per spese processuali.
3) Condanna l'appellata al pagamento in favore degli appellanti principale e incidentale delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per ciascuna parte in euro 632,50 per compensi di difesa per il primo grado e in euro 850,50 per compensi di difesa per il grado di appello, oltre euro 91,50 per rimborso contributo unificato e marca da bollo per il grado di appello, oltre per entrambe le fasi, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Nocera Inferiore, 1/03/2025 Il giudice dott. Andrea Loffredo
4