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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/12/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
1493/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AO Di RA -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 1493/2025 R.G. promossa da
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
RC OZ e TR HI ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
contro
), rappresentata e difesa dall'avv. Eva CP_1 C.F._2
Vigato ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente 1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 Pt_1
con ogni conseguente annotazione;
[...]
2) Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre e con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé previo accordo con lo stesso Per_1
3) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro Parte_1 CP_1 il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio
la somma di 700,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Per_1
Istat Foi, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie come indicate nella sentenza di separazione;
4) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro il 5 di Pt_1 CP_1 ogni mese a titolo di assegno divorzile e per la durata di 5 anni decorrenti dal mese
1 di gennaio 2026 fino al mese di dicembre 2030; alla scadenza di detto periodo nulla sarà più dovuto reciprocamente a titolo di mantenimento tra le parti;
5) L'intero importo dell'assegno unico e universale è attribuito alla sig.ra
[...]
; CP_1
6) Spese di lite compensate.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 16.9.2025, ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.47 ss. c.p.c., innanzi al Tribunale di Rovigo, chiedeva che fosse Parte_1 dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto con a T'EL CP_1
(PD) il 21.10.2011 (trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 3, Parte I, anno 2011) ed esponeva che:
- nel periodo di convivenza more uxorio era nato il figlio 18.5.2020; Per_1
- con la sentenza n. 627/2024 depositata il 28.8.2024, il Tribunale di Rovigo aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni rassegnate congiuntamente;
- non essendo mai ripresa la convivenza, sussistevano i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970 per addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio;
- le condizioni stabilite in sede di separazione non erano state rispetta dalla
, poiché ella dal mese di giugno impediva al di vedere il figlio e CP_1 Pt_1 aveva assunto decisioni per senza consultarsi con il padre;
Per_1
- a seguito del suo anticipato prepensionamento dovuto a problemi di salute, dal settembre 2022 il ricorrente aveva cessato la propria attività lavorativa e percepiva l'Ape sociale;
- egli aveva sempre avuto un ottimo rapporto con il figlio dal momento Per_1 che se ne occupava in via esclusiva ogni qualvolta la madre era al lavoro e, dal tempo della separazione, lo aveva portato con lui in numerose gite.
Il ricorrente chiedeva pertanto l'affido condiviso del figlio con Per_1 collocazione prevalente presso la madre, nonché la regolamentazione del proprio diritto di visita nei confronti del figlio e si dichiarava disposto a contribuire al mantenimento del minore mediante la corresponsione di un assegno mensile pari a 700,00 euro, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie.
2. Con decreto depositato il 18.9.2025 la Presidente fissava ai sensi dell'art. 473- bis.14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 9.12.2025, dava alla parte convenuta le informazioni previste dal quarto comma della citata disposizione, assegnava al ricorrente il termine per la notifica e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. Con comparsa di risposta depositata il 7.11.2025 si costituiva in giudizio
[...]
che, pur aderendo alla domanda di divorzio formulata dal ricorrente, CP_1 contestava la ricostruzione fattuale esposta dal Sosteneva anzitutto che Pt_1 il coniuge aveva omesso di riferire alcuni gravi fatti avvenuti dopo la separazione
2 e, in particolare, un episodio occorso il 5.6.2025, che la aveva costretta a denunciare il poiché questi aveva aggredito verbalmente e fisicamente il Pt_1 figlio, procurandogli un trauma cranico minore con prognosi di 3 giorni. A seguito di quanto accaduto aveva sviluppato un malessere nei confronti del Per_1 padre, per cui la aveva interrotto gli incontri. La resistente ha dedotto CP_1 inoltre che il non si era mai confrontato con lei in merito a questioni Pt_1 inerenti alla salute del figlio ed era solito adottare un atteggiamento non collaborativo con riferimento all'esercizio del diritto di visita, giacché disattendeva l'obbligo di preavviso stabilito in sede di separazione. Ella, lavoratrice dipendente del Comune di Candiana (PD), percepiva una retribuzione mensile pari a 1.250,00 euro netti, oltre all'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale e all'assegno unico e universale pari a 235,00 euro mensili.
La convenuta concludeva chiedendo la collocazione prevalente del minore presso di lei e la regolamentazione del diritto di visita paterno da svolgersi in modalità protetta alla presenza di un educatore, previo incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti. Domandava, altresì, che fosse statuito l'obbligo del di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di un Pt_1 assegno mensile parti a 1.200,00 euro, nonché la determinazione di un assegno divorzile per il di lei mantenimento pari a 500,00 euro. In ordine al mantenimento indiretto di chiedeva che le spese straordinarie per il figlio fossero Per_1 stabilite in via esclusiva, o comunque prevalente, a carico del padre.
4. Alla prima udienza di comparizione delle parti tenutasi il 9.12.2025, il giudice delegato alla trattazione della causa dava atto dell'inutile esperimento del tentativo di conciliazione e avendo le parti raggiunto un accordo in ordine alle questioni controverse, il giudice autorizzava la precisazione delle conclusioni e rimetteva la causa al collegio per la decisione.
5. Con note depositate il 10.12.2025 le parti ribadivano di aver concordato che la misura dell'assegno divorzile dovuto dal lla fosse pari a 300,00, Pt_1 CP_1 posto che nel verbale dell'udienza era stata omessa l'indicazione di tale importo.
6. Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dal ricorrente e delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 9.12.2025, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, atteso che la separazione personale è stata pronunciata dal Tribunale di Rovigo con la sentenza n. 627/2024, depositata il 28.8.2024 (cfr. doc. 1), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene il collegio che gli accordi raggiunti dalle parti in merito all'affidamento e al mantenimento di nonché alla regolamentazione del diritto di visita Per_1
3 paterno e delle altre questioni economiche siano conformi alla legge e non contrastino con l'interesse morale e materiale del minore.
6. Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1493/2025 R.G. promossa da Pt_1
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico
[...] CP_1
Ministero,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a T'EL (PD) il 21.10.2011 (trascritto nei registri dello stato civile CP_1 di quel Comune al n. 3, Parte I, anno 2011);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, qui trascritti:
2) Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente adre e con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé previo accordo con lo stesso Per_1
3) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro Parte_1 CP_1 il giorno a titolo di contributo al mantenime l figlio la somma di 700,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Per_1 oltre alla quota di metà delle spese straordinarie come indicate nella sentenza di separazione;
4) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro il 5 di Pt_1 CP_1 ogni me euro a titolo di assegno divorzile ta di 5 anni decorrenti dal mese di gennaio 2026 fino al mese di dicembre 2030; alla scadenza di detto periodo nulla sarà più dovuto reciprocamente a titolo di mantenimento tra le parti;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, l'11 dicembre 2025
il Presidente estensore
AO Di RA
4
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AO Di RA -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 1493/2025 R.G. promossa da
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
RC OZ e TR HI ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
contro
), rappresentata e difesa dall'avv. Eva CP_1 C.F._2
Vigato ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente 1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 Pt_1
con ogni conseguente annotazione;
[...]
2) Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre e con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé previo accordo con lo stesso Per_1
3) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro Parte_1 CP_1 il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio
la somma di 700,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Per_1
Istat Foi, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie come indicate nella sentenza di separazione;
4) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro il 5 di Pt_1 CP_1 ogni mese a titolo di assegno divorzile e per la durata di 5 anni decorrenti dal mese
1 di gennaio 2026 fino al mese di dicembre 2030; alla scadenza di detto periodo nulla sarà più dovuto reciprocamente a titolo di mantenimento tra le parti;
5) L'intero importo dell'assegno unico e universale è attribuito alla sig.ra
[...]
; CP_1
6) Spese di lite compensate.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 16.9.2025, ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.47 ss. c.p.c., innanzi al Tribunale di Rovigo, chiedeva che fosse Parte_1 dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto con a T'EL CP_1
(PD) il 21.10.2011 (trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 3, Parte I, anno 2011) ed esponeva che:
- nel periodo di convivenza more uxorio era nato il figlio 18.5.2020; Per_1
- con la sentenza n. 627/2024 depositata il 28.8.2024, il Tribunale di Rovigo aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni rassegnate congiuntamente;
- non essendo mai ripresa la convivenza, sussistevano i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970 per addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio;
- le condizioni stabilite in sede di separazione non erano state rispetta dalla
, poiché ella dal mese di giugno impediva al di vedere il figlio e CP_1 Pt_1 aveva assunto decisioni per senza consultarsi con il padre;
Per_1
- a seguito del suo anticipato prepensionamento dovuto a problemi di salute, dal settembre 2022 il ricorrente aveva cessato la propria attività lavorativa e percepiva l'Ape sociale;
- egli aveva sempre avuto un ottimo rapporto con il figlio dal momento Per_1 che se ne occupava in via esclusiva ogni qualvolta la madre era al lavoro e, dal tempo della separazione, lo aveva portato con lui in numerose gite.
Il ricorrente chiedeva pertanto l'affido condiviso del figlio con Per_1 collocazione prevalente presso la madre, nonché la regolamentazione del proprio diritto di visita nei confronti del figlio e si dichiarava disposto a contribuire al mantenimento del minore mediante la corresponsione di un assegno mensile pari a 700,00 euro, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie.
2. Con decreto depositato il 18.9.2025 la Presidente fissava ai sensi dell'art. 473- bis.14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 9.12.2025, dava alla parte convenuta le informazioni previste dal quarto comma della citata disposizione, assegnava al ricorrente il termine per la notifica e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. Con comparsa di risposta depositata il 7.11.2025 si costituiva in giudizio
[...]
che, pur aderendo alla domanda di divorzio formulata dal ricorrente, CP_1 contestava la ricostruzione fattuale esposta dal Sosteneva anzitutto che Pt_1 il coniuge aveva omesso di riferire alcuni gravi fatti avvenuti dopo la separazione
2 e, in particolare, un episodio occorso il 5.6.2025, che la aveva costretta a denunciare il poiché questi aveva aggredito verbalmente e fisicamente il Pt_1 figlio, procurandogli un trauma cranico minore con prognosi di 3 giorni. A seguito di quanto accaduto aveva sviluppato un malessere nei confronti del Per_1 padre, per cui la aveva interrotto gli incontri. La resistente ha dedotto CP_1 inoltre che il non si era mai confrontato con lei in merito a questioni Pt_1 inerenti alla salute del figlio ed era solito adottare un atteggiamento non collaborativo con riferimento all'esercizio del diritto di visita, giacché disattendeva l'obbligo di preavviso stabilito in sede di separazione. Ella, lavoratrice dipendente del Comune di Candiana (PD), percepiva una retribuzione mensile pari a 1.250,00 euro netti, oltre all'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale e all'assegno unico e universale pari a 235,00 euro mensili.
La convenuta concludeva chiedendo la collocazione prevalente del minore presso di lei e la regolamentazione del diritto di visita paterno da svolgersi in modalità protetta alla presenza di un educatore, previo incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti. Domandava, altresì, che fosse statuito l'obbligo del di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di un Pt_1 assegno mensile parti a 1.200,00 euro, nonché la determinazione di un assegno divorzile per il di lei mantenimento pari a 500,00 euro. In ordine al mantenimento indiretto di chiedeva che le spese straordinarie per il figlio fossero Per_1 stabilite in via esclusiva, o comunque prevalente, a carico del padre.
4. Alla prima udienza di comparizione delle parti tenutasi il 9.12.2025, il giudice delegato alla trattazione della causa dava atto dell'inutile esperimento del tentativo di conciliazione e avendo le parti raggiunto un accordo in ordine alle questioni controverse, il giudice autorizzava la precisazione delle conclusioni e rimetteva la causa al collegio per la decisione.
5. Con note depositate il 10.12.2025 le parti ribadivano di aver concordato che la misura dell'assegno divorzile dovuto dal lla fosse pari a 300,00, Pt_1 CP_1 posto che nel verbale dell'udienza era stata omessa l'indicazione di tale importo.
6. Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dal ricorrente e delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 9.12.2025, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, atteso che la separazione personale è stata pronunciata dal Tribunale di Rovigo con la sentenza n. 627/2024, depositata il 28.8.2024 (cfr. doc. 1), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene il collegio che gli accordi raggiunti dalle parti in merito all'affidamento e al mantenimento di nonché alla regolamentazione del diritto di visita Per_1
3 paterno e delle altre questioni economiche siano conformi alla legge e non contrastino con l'interesse morale e materiale del minore.
6. Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1493/2025 R.G. promossa da Pt_1
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico
[...] CP_1
Ministero,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a T'EL (PD) il 21.10.2011 (trascritto nei registri dello stato civile CP_1 di quel Comune al n. 3, Parte I, anno 2011);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, qui trascritti:
2) Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente adre e con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé previo accordo con lo stesso Per_1
3) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro Parte_1 CP_1 il giorno a titolo di contributo al mantenime l figlio la somma di 700,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Per_1 oltre alla quota di metà delle spese straordinarie come indicate nella sentenza di separazione;
4) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro il 5 di Pt_1 CP_1 ogni me euro a titolo di assegno divorzile ta di 5 anni decorrenti dal mese di gennaio 2026 fino al mese di dicembre 2030; alla scadenza di detto periodo nulla sarà più dovuto reciprocamente a titolo di mantenimento tra le parti;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, l'11 dicembre 2025
il Presidente estensore
AO Di RA
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