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Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2219/2024
R.G. N. 2219/2024-1
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE ORDINANZA Il Giudice istruttore dott.ssa Veronica Zanin, nel procedimento recante il numero di ruolo sopra indicato, promosso da:
assistito dall'avv. Orrico Alessandra e domicilio eletto come da procura in atti;
Parte_1
-parte ricorrente- contro
, assistita dall'avv. Annalisa Parisi e domicilio eletto come da procura in atti;
CP_1
-parte resistente-
OSSERVA rilevato che in data 05/02/2025 parte attrice ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio personalmente sottoscritta da Parte_1 considerato che l'art. 306 cpc dispone che: “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti
o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”; considerato che con provvedimento del 03/02/2025 il Giudice istruttore, letto l'atto di citazione depositato in data 4/12/2024 da ed esaminata la documentazione allegata, ha dichiarato la contumacia di Parte_1
CP_1 considerato, dunque, che non vi sono parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio;
ritenuto di dover dichiarare l'estinzione del procedimento in epigrafe;
ritenuto che
la dichiarazione di rinuncia comporti l'estinzione anche del subprocedimento aperto per la trattazione dell'istanza di sospensione;
preso atto dell'accordo tra le parti in ordine alla compensazione delle spese di lite;
PQM
dichiara l'estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 306 cpc. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni. Il Giudice istruttore Dott.ssa Veronica Zanin
R.G. N. 2219/2024-1
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE ORDINANZA Il Giudice istruttore dott.ssa Veronica Zanin, nel procedimento recante il numero di ruolo sopra indicato, promosso da:
assistito dall'avv. Orrico Alessandra e domicilio eletto come da procura in atti;
Parte_1
-parte ricorrente- contro
, assistita dall'avv. Annalisa Parisi e domicilio eletto come da procura in atti;
CP_1
-parte resistente-
OSSERVA rilevato che in data 05/02/2025 parte attrice ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio personalmente sottoscritta da Parte_1 considerato che l'art. 306 cpc dispone che: “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti
o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”; considerato che con provvedimento del 03/02/2025 il Giudice istruttore, letto l'atto di citazione depositato in data 4/12/2024 da ed esaminata la documentazione allegata, ha dichiarato la contumacia di Parte_1
CP_1 considerato, dunque, che non vi sono parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio;
ritenuto di dover dichiarare l'estinzione del procedimento in epigrafe;
ritenuto che
la dichiarazione di rinuncia comporti l'estinzione anche del subprocedimento aperto per la trattazione dell'istanza di sospensione;
preso atto dell'accordo tra le parti in ordine alla compensazione delle spese di lite;
PQM
dichiara l'estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 306 cpc. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni. Il Giudice istruttore Dott.ssa Veronica Zanin