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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/12/2025, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 16 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 17 dicembre
2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2177, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente
T R A
Parte_1 con l'avv. FARAGASSO GIOVANNI,
- ricorrente/opponente -
E
(già Controparte_1 in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, con il funzionario , Controparte_3
- resistente/opposta -
1 E
, in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, con l'avv. PAOLINI ALESSANDRA,
- resistente/opposta -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.04.2023 la parte ricorrente a chiamato in giudizio le parti convenute indicate Parte_1 in epigrafe e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg.
5-6 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
1. Dichiarare la inesistenza, nullità, invalidità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento 097 2023 9029747085 / 000 di € 5.606,59, notificata in data
14/03/2023 con sottese n. 1 cartella, precisamente la n. 097 2012 0144903336 000 emessa dalla di e, alla medesima intimazione Controparte_5 CP_1 sottesa, con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale per tutte le ragioni analiticamente indicate in premessa, con particolare riguardo alla non debenza delle somme richieste, alla prescrizione e/o alla decadenza del diritto a pretendere il pagamento delle somme richieste con i predetti atti nonché alla nullità e/o inesistenza della notifica degli avvisi di addebito medesimi;
e, per l'effetto,
2. ACCERTARE e DICHIARARE il Sig. non tenuta al Parte_1 pagamento di € 5.606,59 portato dall'intimazione di pagamento n. 097 2023
9029747085 / 000;
3. Condannare l' in solido con l' in persona dei Controparte_4 CP_6 rispettivi legali rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Nel dettaglio, la parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9029747085 000 (notificata in data 14.03.2023) e taluni
2 atti impositivi ad essa sottesi (i.e. cartella di pagamento n. 097 2012
0144903336 000, riguardante crediti sanzionatori correlati a ordinanza ingiunzione in materia di lavoro), presentando i seguenti motivi di ricorso: (1) omessa notificazione degli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento opposta;
(2) estinzione, per intervenuta prescrizione, dei crediti ai quali fa riferimento l'intimazione di pagamento in parola.
Si sono costituite in giudizio le parti convenute indicate in epigrafe, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle medesime parti.
* * *
Il primo motivo di ricorso – riguardante la asserita omessa notificazione degli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento impugnata – è infondato.
Dalla documentazione in atti risulta che la cartella di pagamento n. 097
2012 0144903336 000 – riguardante crediti sanzionatori correlati a ordinanza ingiunzione in materia di lavoro – è stata regolarmente notificata nelle mani della parte ricorrente, per opera dell'agente della riscossione, in data
25.05.2012 (vd. all.ti al fascicolo di parte resistente . CP_7
Pertanto non sussiste il vizio del procedimento di riscossione a mezzo ruolo lamentato dalla parte ricorrente.
A tale proposito occorre precisare, inoltre, che l'eccezione di disconoscimento della sottoscrizione risultante apposta alle cartolina postale prodotta dalla parte convenuta Controparte_4
a dimostrazione dell'esistenza e della regolarità della
[...] notificazione della suddetta cartella di pagamento è inammissibile: difatti l'attestazione, effettuata dall'ufficiale postale che procede alla notificazione di
3 un atto impositivo, circa la idoneità di un soggetto a ricevere tale notificazione in proprio o per conto di altri non può essere oggetto di mero disconoscimento, occorrendo la presentazione (e l'accoglimento) di una querela di falso al fine di ottenere la caducazione degli effetti della attestazione in questione e della correlata notificazione.
Il motivo di ricorso in esame deve essere quindi rigettato.
* * *
Il secondo motivo di ricorso – riguardante la asserita estinzione, per intervenuta prescrizione, dei crediti ai quali fa riferimento l'intimazione di pagamento in parola – è pure infondato.
A tale proposito va ricordato, in punto di diritto, che il termine di prescrizione dei crediti contributivi previdenziali e assicurativi è quinquennale, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 335/1995 (che ha modificato la previgente disciplina contenuta nell'art. 41 della L. n. 153/1969, il quale, a sua volta, aveva innovato sul punto la previsione di cui all'art. 55, co. 1, del R.D.L. n.
1825/1935) e il momento a partire dal quale inizia a decorrere la prescrizione dei crediti contributivi previdenziali coincide, ai sensi dell'art. 55, co. 1, del
R.D.L. n. 1825/1935 e s.m.i., con il giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.
Il legislatore, in ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto, tramite l'art. 37, co. 2, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., che “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” (per un totale di 129 giorni di sospensione) e, tramite l'art. 11, co. 9, del D.L. n. 183/2020 e s.m.i. (in vigore dal 31/12/2020), che
“
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi
4 dalla data di entrata in vigore del presente decreto [dunque dal 31/12/2020] fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”
(per un totale di 182 giorni di sospensione): dall'applicazione congiunta di tali disposizioni eccezionali deriva che il decorso della prescrizione rimane sospeso per un totale di 311 giorni, nei casi in cui la prescrizione sarebbe maturata, in base alle regole ordinarie, dopo il 30.12.2020; nel caso in cui, invece, la prescrizione sarebbe maturata, in base alle regole ordinarie, tra il 1.07.2020 e il
30.12.2020, il decorso della prescrizione rimane sospeso per 129 giorni.
Il decorso della prescrizione dei crediti contributivi previdenziali è interrotto tramite qualsiasi atto costituente esercizio dei diritti in questione e rivolto al debitore (cfr. art. 2943 c.c.), ivi compresa la notificazione delle cartelle di pagamento correlate o dei relativi avvisi di addebito e/o dei successivi atti della procedura di riscossione coattiva.
Per quanto riguarda i crediti sorti per effetto dell'avvenuta irrogazione di sanzioni amministrative – anche correlate a violazione in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatorie – è pure previsto un termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 28 della L. n. 689/1981 e s.m.i.
Nel dettaglio, l'art. 28 della L. n. 689/1981 e s.m.i. stabilisce che “(1) Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. (2)
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice civile”.
Il legislatore – in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – ha introdotto una sospensione straordinaria del decorso dei termini procedimentali e di prescrizione a mezzo dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 37 del D.L. 23/2020.
L'art. 103, co. 1, del D.L. 18/2020, convertito con la L. n. 27/2020, dispone infatti che “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti
5 amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”.
Il comma 6-bis della predetta disposizione, in riferimento ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale, dispone altresì che “il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Dunque il termine di prescrizione ex art. 28 della L. 689/1981 e s.m.i. è stato prolungato, per effetto delle norme eccezionali sopra menzionate, di 98 giorni.
L'art. 67 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i. (c.d. “Decreto Cura Italia”) ha altresì stabilito che “
1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. […]
4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 [il quale art. 12 del D.
Lgs. n. 159/2015 e s.m.i., rubricato “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”, dispone a sua volta che “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
6 l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. […] 3. L' non procede alla notifica delle Controparte_8 cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1]”.
L'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i. ha inoltre previsto che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
[…]
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso
31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui
7 all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che l'art. 67 del
D.L. n. 18/2020 e s.m.i. va interpretato “nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del
2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212” (Cassazione civile sez. I,
15/01/2025, n.960).
Poiché – ad avviso della Suprema Corte – dalla sospensione, nel periodo dall'8.03.2020 al 31.05.2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori (cfr. art. 67, co. 1, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i.) discende la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione
(cfr. art. 12, co. 1, del D. Lgs. n. 159/2015 e s.m.i.,), specularmente deve ritenersi che anche dalla ulteriore sospensione, nel periodo dal 8.03.2020 al
31.08.2021, dei termini per effettuare i versamenti relativi a debiti tributari e
8 non tributari, aventi scadenza nel periodo da ultimo indicato e correlati a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione o ad avvisi di addebito emessi da enti previdenziali (cfr. art. 68, co. 1, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i.) consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione (cfr. art. 12, co. 1, del D. Lgs. n. 159/2015 e s.m.i.,): difatti la disposizione di cui all'art. 12, co. 1, del D. Lgs. n. 159/2015 è richiamata tanto dall'art. 67, co. 1, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i. quanto dall'art. art. 68, co. 1, del
D.L. n. 18/2020 e s.m.i.
Da quanto appena illustrato ed argomentato deriva che il termine di prescrizione dei crediti portati da cartelle di pagamento e/o da avvisi di addebito è sospeso nel periodo dal 8.03.2020 al 31.08.2021, per un totale di
542 giorni (ovverosia per 1 anno e 177 giorni).
Da ultimo va ricordato che l'art. 2953 c.c. (in materia di “Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi”) stabilisce che “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
Nel caso di specie, la parte ricorrente aveva già impugnato giudizialmente l'ordinanza ingiunzione – costituente l'atto presupposto della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento di cui si discute in questa sede – emessa dalla parte convenuta
[...]
(già Controparte_1 Controparte_2
): l'opposizione a tale ordinanza ingiunzione era
[...] stata rigettata con sentenza n. 260/2011 pronunciata dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Frascati, in data 19.07.2011 nel procedimento ivi censito al NRG 132/2007 (all. 2 al fascicolo di parte resistente , pacificamente CP_9 passata in giudicato.
9 Pertanto – in ragione della struttura del giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, modellato sulla falsariga della opposizione a decreto ingiuntivo (pur essendo il titolo esecutivo opposto stato formato in sede amministrativa anziché all'esito di un procedimento giurisdizionale monitorio)
– ai crediti controversi nel suddetto procedimento censito al NRG 132/2007 si applica, dopo il passaggio in giudicato della menzionata sentenza, il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c.
Avendo l'agente della riscossione regolarmente notificato alla parte ricorrente la cartella di pagamento n. 097 2012 0144903336 000 in data
25.05.2012 (vd. all.ti al fascicolo di parte resistente , il termine di CP_7 prescrizione dei crediti portati da tale cartella – da intendersi decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., per le ragioni suesposte – è ricominciato a decorrere ab initio ex 2943 c.c. e sarebbe dunque spirato, in base alla disciplina ordinaria, in data 25.05.2022.
Tuttavia tale termine di prescrizione risulta ulteriormente prorogato – per effetto della già ricordata sospensione straordinaria relativa al periodo dal
8.03.2020 al 31.08.2021 (derivante dal combinato disposto degli artt. 67, co. 1,
e 68, co. 1, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i. e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 e s.m.i.) – di 542 giorni, ovverosia di 1 anno e 177 giorni.
Conseguentemente, in ragione della sospensione straordinaria da ultimo menzionata, la notificazione della intimazione di pagamento n. 097 2023
9029747085 000 (pacificamente avvenuta, per opera dell'agente della riscossione, in data 14.03.2023) ha nuovamente impedito l'effetto estintivo della prescrizione prima del suo compimento.
Il motivo di ricorso in esame deve quindi essere rigettato.
* * *
In conclusione, il ricorso deve essere interamente rigettato.
Tenuto conto che l'esito del giudizio è dipeso dall'applicazione di disposizioni eccezionali (in luogo della disciplina comune), si ritiene che
10 sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Velletri, 17 dicembre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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