Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/02/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 737 /2024 da:
L'avv. DE SANTIS GIANCARLO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. CINICOLA VINCENZO per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 737 del RGC dell'anno 2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 118/2024 del Giudice di Pace di Trebisacce, depositata il 29 febbraio
2024, e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Giancarlo De Santis
Appellante
E
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Controparte_1 C.F._1
Cinicola
Appellato
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 118/2024, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Trebisacce, con cui è stata accolta la domanda proposta da CP_1 di rimborso del buono postale Serie AA4 da 250,00 euro, sottoscritto in d ata 6 maggio
[...]
2002.
Ha dedotto: a) l'erroneità della sentenza del Giudice di Pace per aver ritenuto che il termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso decorresse dalla data di scadenza dell'anno solare e non già dalla data di emissione del ti tolo;
b) la violazione e falsa applicazione del
D.P.R. n. 398 del 30 dicembre 2003 nonché delle norme generali in materia di computo del termine ai fini della prescrizione.
1
1.2. Si è costituito chiedendo il rigetto del gravame e, per l'effetto, la Controparte_1 conferma integrale della sentenza impugnata.
2. L'appello è fondato.
Il buono in esame non è un b uono ordinario, bensì “a termine”, appartenente alla serie AA4.
Ebbene, sin dalla pubblicazione della prima serie di buoni a termine (d.m. 14 maggio 1983, serie AA), gli stessi sono stati distinti da quelli ordinari per il fatto di avere una durata inferiore a questi ultimi come definita dai d.m. di rispettiva istituzione.
Per tale ragione, la normativa sulle caratteristiche tecniche dei buoni, nella versione applicabile ratione temporis, ha previsto che sugli stessi fosse indicata la dicitura “a termine” per distinguerli appunto dai buoni ordinari.
In particolare, nel caso di specie il riferimento è all'art. art. 8 co. 2 del D.M. Economia e
Finanze del 18 aprile 2002, secondo cui “I buoni fruttiferi postali della serie "AA4" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione.
2. Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto”.
Con il precedente D.M. del 19 dicembre 2000 sono state stabilite le condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi.
In particolare, l'art. 8 stabilisce che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Tale disciplina ha sostituito l'art. 176 D.P.R. del 29 marzo 1973 n. 156, che prevedeva la prescrizione quinquennale dei buoni fruttiferi postali a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di scadenza del buono stesso.
Ad ogni modo, deve ritenersi inconcepibile l'applicazione frazionata delle due normative
(l'art. 176 codice postale e l'art. 8 d.m. 19 dicembre 2000), dovendo trovare applicazione esclusivamente quella successiva più favorevole, con la conseguenza che il dies a quo del termine di prescrizione va individuato nella data di scadenza del buono.
Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale al quale questo giudice intende aderire,
“giova delineare sinteticamente l'evoluzione della normativa sui buoni postali fruttiferi a cominciare dal capo VI, titolo I, libro III, del d.p.r. 29.3.1973, n. 156, di approvazione del
“testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni" (cd. “codice postale”), il quale all'art 176 sulla prescrizione del credito dei buoni postali fruttiferi ordinari stabilisce che “i buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono
2 rimborsati a richiesta dell'avente dirit to entro il termine di prescrizione di cinque anni;
la prescrizione è interrotta da un atto di richiesta o di diffida. Le somme di cui non è stato chiesto il rimborso entro il termine stabilito dal precedente comma sono acquisite alle entrate di bilancio dell'Amministrazione postale. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai buoni emessi nell'anno 1939 e successivi, salvo quanto disposto nel comma seguente.
Per quei buoni, emessi anteriormente alla data del presente decreto, per i quali si a stata interrotta a suo tempo la prescrizione con atto formalmente valido secondo le disposizioni precedentemente in vigore, il termine di 30 anni previsto dal primo comma del presente articolo decorre dal 1° gennaio successivo alla data dell'introduzione ".
Il D.. Te. n. 221 del 1987 è intervenuto per disciplinare una specifica serie di buoni fruttiferi cd. “a termine” serie “ AD” emessi dal 1987 al 1995, nella quale rientrano senz'altro i buoni oggetto di causa secondo quanto testualmente recato nei titol i prodotti da parte ricorrente.
Tale ultima normativa prevede all'art. 2 che “i buoni della nuova serie speciale avranno durata di sette o undici anni e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso", mentre l'art. 6 stabilisce che “per le caratteristiche tecniche dei buoni della nuova serie valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali con cui sono state istituite le precedenti serie di buoni postali fruttiferi e quelle previste nel decreto ministeriale 20 maggio 1987". Part Ne discende che la normativa applicabile ai buoni fruttiferi del Sig. emessi tutti nel
1993, relativamente alla durata degli stessi è quella prevista dal DM del 1987 (ovvero sette o undici anni).
Va dunque esclusa l'applicazione del termine trentennale per la richiesta del rimborso invocato da parte resistente, poiché i buoni fruttiferi in questione sono stati introdotti e disciplinati da un'apposita normativa che ne stabilisce una dif ferente durata.
Quanto al diverso termine di prescrizione, l'art. 176 del DPR 156 del 1973, come modificato dal D.. Te. 19 dicembre 2000 recante Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni, stabilis ce all'art. 8 che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
La nuova normativa prevede espressamente che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto è abrogato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 284, il capo VI de. titolo I del libro III del Decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156.
Il medesimo testo normativo, nella disciplina transitoria di cui all'art. 10, stabilisce inoltre che “le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente articolo 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di en trata in vigore del presente
3 decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente".
Va peraltro rammentato che, come dedotto da parte resistente, il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 284 prevede che i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, (pur abrogando le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione) continuano ad essere regolati dalle norme anteriori, ma detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fi ne di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, va evidenziato che la nuova disciplina recata dal DM del 2000 detta una normativa che, considerata nel suo complesso, è oggettivamente più favorevole al risparmiatore in tema di prescrizione, in quanto effettivamente prevede un più lungo termine di prescrizione (da cinque a dieci anni).
Lo stesso DM individua tuttavia un diverso dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, ossia il momento stesso della scadenza del titolo e non più il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi (come previsto dalla preceden te disciplina del 1973).
Ne consegue che non è possibile applicare, parzialmente, entrambe le disposizioni ognuna per la parte più favorevole al risparmiatore, delle due l'una: o si considera in toto applicabile la precedente disciplina che, pur stabilendo il diverso dies a quo, però prevede un termine di prescrizione quinquennale, per cui il diritto del ricorrente si sarebbe prescritto già a far data dal 1° gennaio 2010; oppure va applicata nella sua interezza la nuova norma che ha allungato il termine di prescrizione a dieci anni, ma a decorrere dalla scadenza dei buoni.
Esclusa la plausibilità della prima ipotesi, in ragione dell'espressa volontà del legislatore di abrogare la precedente normativa e applicare quella del DM 2000 più favorevole ai risparmiatori, va rilevato che il diritto al rimborso dei buoni del Pe. si è prescritto.
Infatti, essendo stati emessi i titoli rispettivamente in data 16 febbraio 1993 e 26 giugno
1993, essi dovevano ritenersi scaduti entro il termine di undici anni dalla loro emi ssione
(secondo quanto previsto dalla normativa n. 221 del 1987 e come riportato sul buono) ovvero nel 2004. Da tale scadenza decorre poi il termine decennale di prescrizione che deve ritenersi maturato in data 16 febbraio 2014 e 26 giugno 2014” (Corte appello Roma sez. I,
31 gennaio 2022, n. 603).
Recentemente, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1,
d.m. 19 dicembre 2000, a nche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla
4 normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il
1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)” (Cass. civ.,
Sez. I, 28 luglio 2023, n. 23006).
In definitiva, applicando integralmente i l d.m. 19 dicembre 2000, i buoni a termine per cui è causa, sottoscritti il 6 maggio 2002 sono scaduti il 6 maggio 2009 e, da tale data, ha avuto inizio il termine di prescrizione decennale, scaduto il 6 maggio 2019.
Di conseguenza, al momento della domand a di rimborso avvenuta nel mese di luglio 2019, il buono era già prescritto.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara prescritto il diritto al rimborso del buono postale e rigetta la domanda avanzata dall'appellato;
2. Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite sostenute da parte appellante, che liquida in euro 250,00 per compensi professionali (di cui euro 50,00 per la fase di studio, euro 50,00 per la fase introduttiva, euro 50,00 per la fase di trattazione ed euro
100,00 per la fase decisoria), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, per il primo grado di giudizio ed in euro 64,50 per esborsi ed euro 500,00 (di cui euro 100,00 per la fase di studio, euro 100,00 per la fase introduttiva, euro 150,00 per la fase di trattazione ed euro 150,00 per la fase decisoria) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, per il presente giudizio di appello.
Così deciso in Castrovillari, 7 febbraio 2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Antonella De Marco, addetta all'Ufficio per il Processo,
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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