Inammissibile
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 21/01/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00408/2025REG.PROV.COLL.
N. 03559/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3559 del 2023, proposto da
Ristorante Pizzeria TR S.a.s. di BR LA & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Merano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Eustachio Manfredi 5;
nei confronti
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Jutta Segna, Doris Ambach, Lukas Plancker e Luca Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00013/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Merano e della Provincia Autonoma di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Fusillo e Luca Mazzeo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierna appellante Ristorante Pizzeria TR di BR LA & Co. S.a.s. impugna la sentenza del T.r.g.a. - sezione autonoma di Bolzano - n. 13/2023 che ha rigettato il ricorso dalla medesima proposto avverso l’ordinanza del Sindaco di Merano del 10 maggio 2022 con la quale è stata disposta la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande della predetta società ai sensi dell’art. 47, comma 3, della legge provinciale n. 58/1988, per la durata di tre mesi dal 23 maggio 2022 sino al 22 agosto 2022.
Secondo quanto allegato dalla medesima parte, la società appellante è un’impresa familiare dove lavorano i genitori NC OR e NO BR e le tre figlie LA, AY e EL BR.
Il provvedimento impugnato:
- richiama molteplici verbali di accertamento redatti dalle diverse forze dell’ordine intervenute, nonché due ordinanze-ingiunzioni irrogate dalla Provincia autonoma di Bolzano con contestuale sospensione dell’attività dal 19.1.2022 al 28.1.2022 e dal 21.2.2022 al 2.3.2022;
- dà atto di una reiterata inottemperanza ai provvedimenti di sospensione dell’attività comminata dall’autorità amministrativa e considera la risonanza mediatica acquisita dal locale perfino a livello nazionale proprio in seguito alle reiterate violazioni delle misure previste per la prevenzione del contagio da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza dell’attività di somministrazione di cibo e bevande;
- ritiene che l’ostinata e ostentata violazione di disposizioni normative e l’inottemperanza ai provvedimenti dell’autorità amministrativa integri un comportamento con effetti pregiudizievoli sull’ordine pubblico, tale da costituire un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Il ricorso di prime cure, volto all’annullamento del contestato provvedimento, era assistito da cinque motivi d’impugnazione. A conclusione del gravame, la società ricorrente chiedeva che venissero sollevate le questioni di illegittimità costituzionale proposte e, comunque, l’annullamento del provvedimento impugnato con condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento del danno ingiusto patito.
Si costituiva in giudizio il Comune di Merano ed interveniva nello stesso la Provincia autonoma di Bolzano.
6. La sentenza impugnata, dopo aver rilevato l’inammissibilità del citato intervento della Provincia, in quanto effettuato con atto non notificato, ed aver trattato alcune questioni pregiudiziali e preliminari non rilevanti nel presente grado di appello, ha preso in esame congiuntamente i primi due motivi di ricorso con cui la società ricorrente ha contestato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dell’art. 47, comma 3, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 alla fattispecie di cui è causa.
Il T.r.g.a., dovendo procedere all’individuazione della normativa applicabile alla fattispecie, ha rilevato che il Comune di Merano ha esercitato il potere inibitorio riconosciutogli dall’art. 47 (“ Sospensione dell’attività di esercizio ”) della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, modellato sull’art. 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - TULPS).
Il comma 3 di tale disposizione provinciale prevede che: “ Ove un pubblico esercizio sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o sia stato luogo di tumulti o gravi disordini, o costituisca, comunque, un pericolo per l’ordine, la moralità o la sicurezza pubblica, il sindaco può sospendere la licenza di esercizio fino a un massimo di tre mesi, oppure anticipare, in casi meno gravi o di reiterato o indebito disturbo del vicinato a causa dell’attività dell’esercizio stesso, l’orario di chiusura. Qualora i fatti che hanno determinato la sospensione si ripetano, può revocare la licenza di esercizio ”.
La sentenza impugnata, nell’operare la ricognizione del quadro normativo di riferimento – anche alla luce delle censure proposte dalla ricorrente – ha altresì analizzato il contenuto dell’art. 1 del decreto legge n. 19 del 2020 e della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4 recante “ Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività ”.
In particolare, i commi 36 e 37 del citato art. 1 dispongono quanto segue: “ 36. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente legge è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
37. La sospensione delle attività di cui al comma 19 è disposta, per dieci giorni, dal Presidente della Provincia. Tale sospensione è disposta anche in caso di violazione delle misure di cui all’allegato A. ”.
Con la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, all’esito dell’analisi delle norme citate, è stato affermato che l’art. 4 del decreto legge n. 19 del 2020 non interferisce con l’art. 47 della legge provinciale n. 58 del 1988 ponendosi le fattispecie disciplinate e i connessi poteri su piani del tutto diversi.
Ciò in quanto le condotte lesive delle prescrizioni normative dettate dalla legislazione emergenziale in tema di contenimento della crisi epidemiologica da Covid-19 conducono all’esplicazione, da parte del Prefetto, e in provincia di Bolzano da parte del Presidente della stessa, dei connessi poteri di chiara indole punitiva (sanzione amministrativa pecuniaria e chiusura dell’esercizio), essendo attivati sulla scia dell’accertamento della condotta trasgressiva, configurante un illecito amministrativo.
Il potere concretamente esercitato dal Sindaco nel caso in esame in esecuzione dell’art. 47 della legge provinciale n. 58 del 1988, invero, costituisce una risposta a esigenze tipicamente preventive e cautelari, a garanzia di interessi primari, quali la sicurezza e l’ordine pubblico.
La sospensione della licenza – ad avviso del T.r.g.a. – non sanziona la condotta soggettiva del gestore dell’esercizio pubblico e può essere assunta a prescindere da ogni valutazione sul suo comportamento, mirando in senso oggettivo ad impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale pubblico, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e, nel contempo, a prevenirne la reiterazione.
La sentenza impugnata ha rilevato che il Sindaco, a fronte della violazione della normativa, anche emergenziale in materia di Covid-19, da parte del gestore di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, ha il potere/dovere di adottare le ulteriori misure cautelari e preventive ritenute necessarie, concesse dall’ordinamento riguardo al titolo abilitativo all’esercizio dell’attività, posto che l’art. 4 del decreto legge n. 19 del 2020 non esaurisce il novero delle conseguenze applicabili per il mancato rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19.
Tanto premesso in ordine alla rilevanza autonoma delle disposizioni della legge provinciale n. 58 del 1988, la sentenza di primo grado dedica analitica attenzione ai presupposti fattuali assunti a presupposto del provvedimento impugnato, che di seguito si sintetizzano.
La sentenza evidenzia che gli agenti della Polizia locale del Comune di Merano, in data 14.11.2021, accertavano in via diretta che all’interno del Ristorante Pizzeria TR si trovava il signor NO BR intento nella mansione di cuoco senza fare uso delle protezioni delle vie respiratorie con mascherina chirurgica o FFP2, in violazione dell’art. 15 dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente della Provincia autonoma di Bolzano del 30.7.2021, n. 28, e contestavano, di conseguenza, la violazione degli artt. 3 e 4 del decreto legge n. 19 del 2020.
Le stesse contestazioni venivano sollevate nei confronti delle figlie EL e LA BR, nella loro qualità di gestrici dell’esercizio pubblico e socie.
Nel corso di un’ulteriore ispezione presso il predetto locale, effettuata in data 26.11.2021, la Guardia di Finanza contestava al signor NO BR di non aver fatto rispettare ai clienti della pizzeria “ l’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19 per le consumazioni al tavolo al chiuso ”, raddoppiando la sanzione irrogata perché dagli accertamenti esperiti mediante le banche dati della polizia era emersa la reiterazione della violazione contestata.
La Provincia autonoma di Bolzano, ricevuta dalla Guardia di Finanza la documentazione completa relativa alla contestazione suddetta, e respinte le controdeduzioni della società ricorrente, con ordinanza dd. 17.1.2022, n. 69, ingiungeva il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 400,00 e disponeva la sospensione dell’attività dell’esercizio dal 19.1.2022 al 28.1.2022.
Il 29.11.2021 la Polizia di Stato, Commissariato di Merano, contestava alla titolare della pizzeria di non aver esposto all’ingresso del locale il prescritto cartello con il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, ai sensi dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 28 del 2021 e che il titolare dell’esercizio e i suoi collaboratori non utilizzavano, all’interno del locale, la mascherina obbligatoria ai sensi della legge provinciale n. 4 del 2020.
A questo accertamento seguiva la seconda ordinanza-ingiunzione della Provincia autonoma di Bolzano dd. 18.2.2022, n. 168 che irrogava nuovamente una sanzione amministrativa pari a euro 400,00 e la chiusura dell’attività dal 21.2.2022 al 2.3.2022.
L’ordinanza-ingiunzione operava, altresì, uno specifico riferimento alla relazione di servizio del Commissariato di P.S. di Merano del 26.11.2021, con la quale gli agenti accertatori riferivano di essersi recati, il giorno dell’accertamento, presso la Pizzeria “TR”, dopo aver ricevuto segnalazione di una manifestazione che si sarebbe svolta all’interno del locale.
Nell’ordinanza-ingiunzione n. 168/2022 della Provincia, richiamata per relationem nel provvedimento impugnato, si riportava testualmente che “ durante l’intero accertamento, le forze dell’ordine riscontravano un atteggiamento particolarmente ostile nei loro confronti. La signora LA BR, titolare della licenza, infatti, dimostrava espressamente la sua contrarietà alle misure di sicurezza covid vigenti, palesando la sua intenzione a non rispettarle. Già al momento dell’arrivo sul posto ella cercava di precludere l’accesso al locale per il controllo. Tutto ciò delinea, secondo gli agenti, una situazione assai grave che, vista anche la reiterazione della condotta, giustifica l’adozione di provvedimenti sanzionatori ulteriori. A dimostrazione della particolare gravità, come precisato in seguito, si aggiunge che all’interno della Pizzeria ‘TR’ negli ultimi mesi sono state accertate già diverse violazioni, che hanno portato a conseguenti sanzioni, a carico sia della titolare che di collaboratori e clienti. La risonanza mediatica acquisita dal locale, tra l’altro, ha portato alla creazione, nel Ristorante Pizzeria TR s.a.s. di BR LA & co., di un punto di ritrovo di persone che, non rispettando le regole di igiene per la prevenzione della diffusione del virus, contribuiscono a creare situazioni di pericolo per la salute pubblica e per gli altri avventori del locale ”.
Nell’ordinanza-ingiunzione si dava atto, altresì, che nel periodo della disposta chiusura temporanea dell’attività dell’esercizio dal 19.1.2022 al 28.1.2022 i titolari del Ristorante Pizzeria TR non avevano rispettato quanto disposto dall’autorità amministrativa, continuando ad esercitare, se pur in forma ridotta, l’attività sospesa, come riportato dal verbale di accertamento del 20.1.2022 dei Carabinieri della Compagnia di Merano - Nucleo operativo e radiomobile.
Dal verbale che il 20.1.2022, emergeva che, a partire dalle ore 17.00, l’insegna del locale era accesa, diversi clienti entravano ed erano presenti al suo interno. All’invito a rispettare la sospensione temporanea dell’attività, i gestori dell’esercizio replicavano di non volervisi attenere, cercando di impedire l’accesso agli agenti chiudendo la porta a chiave.
La Provincia autonoma di Bolzano, nell’ordinanza n. 168/2022, richiamava altresì:
i due verbali dd. 8.1.2022, redatti dal Commissariato di P.S. di Merano, con i quali si contestava alla signora LA BR e al signor NO BR di non essere in possesso della certificazione verde, di non effettuare il controllo della certificazione verde Covid-19 dei propri dipendenti e di non aver predisposto modalità operative per l’organizzazione delle verifiche;
i quattro verbali dd. 15.1.2022, redatti dalla Polizia di Stato, con i quali si contestava alla signora LA BR, al signor NO BR, alla signora NC OR e alla signora AY BR di essere privi della certificazione verde;
il verbale del 5.2.2022, redatto dal Commissariato di P.S. di Merano, con il quale venivano accertate ulteriori violazioni, in particolare l’omesso uso delle protezioni delle vie respiratorie da parte dei dipendenti e dei clienti negli spostamenti all’interno del locale, la presenza nel locale stesso di almeno una trentina di clienti privi di certificazione verde, compiutamente generalizzati nella relazione di servizio, e il fatto che durante l’accertamento, titolare e dipendenti dell’esercizio si ponevano dinanzi alla porta, impedendo per diverso tempo l’accesso degli agenti.
Infine, il 24.2.2022, gli agenti della Polizia locale del Comune di Merano accertavano che il locale era aperto al pubblico e stava svolgendo l’attività di ristorazione per sedici clienti che in quel momento si trovavano all’intero del locale, il tutto in violazione della sopra descritta seconda ordinanza di chiusura.
Tale compendio documentale è stato assunto dal Sindaco di Merano a presupposto del provvedimento di sospensione della licenza con finalità di prevenzione di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica connesse alle tensioni sociali in quel momento diffuse su tutto il territorio provinciale e nazionale.
Secondo il Giudice di primo grado, i descritti atteggiamenti di patente, reiterata e aperta violazione delle disposizioni e dei provvedimenti di chiusura sanzionatoria adottati dall’autorità provinciale, posti in atto dal coniuge della titolare, socio accomandante della società ricorrente, nonché preposto all’esercizio, dalla stessa titolare della società ricorrente e dagli altri membri della famiglia, tutti lavoranti nell’impresa familiare ricorrente, avrebbero rilevato la pericolosità per l’ordine pubblico.
L’ostentata violazione della normativa vigente e dei provvedimenti sanzionatori sarebbero stati in grado di minare gravemente i valori protetti dalle norme di cui è stata fatta applicazione, anche per la potenziale riconducibilità ai predetti fenomeni di tensioni sociali.
La risonanza mediatica acquisita dal locale, solo genericamente contestata dalla ricorrente, contribuiva ad ampliare, sotto il profilo causale, il rischio della potenziale compromissione della sicurezza pubblica.
Né poteva riconoscersi alcun valore alla tesi difensiva secondo cui gli episodi riferiti si sarebbero realizzati all’insaputa della legale rappresentante della società in quanto la pluralità degli stessi ed il ristretto arco temporale di accadimento, non sono idonei a suffragare tale assunto.
Per tutte tali ragioni, la sentenza, trattando congiuntamente i primi due motivi di ricorso, li ha rigettati.
Il terzo motivo di ricorso è stato rigettato in quanto l’avvenuta contestazione giudiziale delle ordinanze-ingiunzioni, la cui cognizione è sottratta alla giurisdizione del Giudice amministrativo, non impedisce al Sindaco la possibilità di verificare la sussistenza di elementi fattuali che, sino all’eventuale ed ipotetico annullamento giurisdizionale, è legittimo ritenere sussistenti.
La quarta censura era imperniata sulla denuncia di illegittimità costituzionale del decreto legge n. 19 del 2020 e della legge provinciale n. 4 del 2020, in rapporto all’art. 32 Cost., per l’imposizione dell’uso delle mascherine in contrasto con i canoni di ragionevolezza e proporzionalità, con il principio di precauzione e con il diritto alla salute.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto che la questione difettasse di rilevanza perché il provvedimento impugnato non si fonda sul rifiuto di ottemperare all’obbligo di indossare le mascherine in determinate situazioni, ma trova il proprio fondamento su un’analisi da parte del Sindaco degli atteggiamenti di sfida riscontrati dalle forze dell’ordine in sede dei vari controlli effettuati, e dunque il contestato obbligo dell’uso delle mascherine, anche qualora giudicato costituzionalmente illegittimo, non potrebbe condurre all’annullamento dell’impugnato provvedimento.
Con l’ultima censura, la ricorrente aveva prospettato l’illegittimità costituzionale della legge provinciale n. 4 del 2020 per contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione, riportando a favore della propria tesi ampi stralci della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2021 che riguardo alla Regione autonoma Valle d’Aosta avrebbe affermato l’esclusiva competenza dello Stato in materia di “profilassi internazionale”.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto priva di rilevanza nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale della legge provinciale n. 4 del 2020, in quanto il Sindaco con il provvedimento gravato ha esplicato un autonomo potere riconducibile alla legge provinciale n. 58 del 1988.
Per tutte le motivazioni sin qui illustrate, l’atto impugnato è stato ritenuto immune dai vizi denunciati da parte ricorrente e tutte le domande spiegate nel gravame sono state respinte.
Anche la domanda risarcitoria, di conseguenza, è stata ritenuta infondata in considerazione della legittimità dell’atto impugnato oltre che per genericità e difetto di allegazioni.
L’originaria ricorrente ha interposto appello avverso tale sentenza, deducendo cinque motivi come di seguito rubricati:
“ I. Violazione del combinato disposto dell’art. 14 preleggi e dell’art. 4 del decreto-legge 19/2020 (incompetenza del sindaco e irrogazione di una sanzione non prevista dalla legge) ”;
“ II. Falsa applicazione degli artt. 47, comma 3 della legge provinciale n. 58 del 14 dicembre 1988 (eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti) ”;
“ III. Violazione dell’art. 63 c.p.a. ”;
“ IV. Violazione dell’art. 3 legge 241/1990 ”;
“ V. Violazione dell’art. 32 cost. – pericolosità per la salute delle mascherine chirurgiche – incostituzionalità delle norme che le impongono ”.
L’appellante ha chiesto, pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Merano e la Provincia autonoma di Bolzano, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile la costituzione, nel presente grado, della Provincia. L’intervento svolto da parte della Provincia autonoma di Bolzano in primo grado era stato dichiarato inammissibile dal primo giudice, detto capo della sentenza non è stato impugnato e, pertanto, è passato in giudicato. Di conseguenza, è inammissibile la costituzione effettuata dalla Provincia nel presente grado e tale inammissibilità rimane ferma anche laddove si volesse qualificare l’atto depositato dalla Provincia quale un intervento nel giudizio di appello, ex art. 97 c.p.a., posto che tale atto non è stato ritualmente notificato alle altre parti.
Passando all’esame dell’appello proposto dal privato, lo stesso è infondato.
Con il primo motivo l’appellante ripropone il primo motivo del ricorso respinto dal Giudice di primo grado.
Secondo l’appellante, la normativa emergenziale in materia di Covid-19 avrebbe carattere eccezionale e non si presterebbe, dunque, a un’applicazione ad altri settori ed ambiti dell’ordinamento, quale la disciplina delle licenze commerciali. Pertanto, alla violazione della suddetta normativa potrebbe conseguire solo l’applicazione delle specifiche sanzioni dalla medesima previste, mentre non potrebbero essere irrogate sanzioni stabilite da norme che non disciplinano direttamente la situazione di emergenza.
Respingendo il ricorso il Tribunale amministrativo avrebbe, quindi, violato il divieto di estensione delle norme emergenziali ad altri ambiti dell’ordinamento, non avendo tenuto conto del fatto che il Sindaco di Merano, ordinando la sospensione dell’attività, avrebbe irrogato all’odierna appellante una sanzione accessoria ulteriore rispetto a quelle previste dall’art. 4 del D.L. n. 19/2020.
Inoltre, il provvedimento sindacale sarebbe viziato anche per incompetenza, visto che l’irrogazione di sanzioni derivanti dalla normativa emergenziale non competerebbe al Sindaco, ma al Prefetto o, nel caso della Provincia Autonoma di Bolzano, al Presidente della stessa.
Il motivo è infondato.
Come correttamente rilevato dal T.r.g.a., il provvedimento impugnato non trova fondamento nella normativa emergenziale e in particolare nell’art. 4 del decreto legge n. 19/2020 e non costituisce nemmeno una sanzione accessoria ulteriore per l’avvenuta violazione delle norme emergenziali, ma è stato adottato in esecuzione del potere disciplinato dall’art. 47 della legge provinciale n. 58/1988 che, per costante giurisprudenza, ha natura ampiamente discrezionale, e risponde a finalità tipicamente preventive e cautelari, a garanzia di interessi primari, quali la sicurezza e l’ordine pubblico.
Inoltre, l’art. 4 del decreto legge n. 19 del 2020 non interferisce con l’art. 47 della legge provinciale n. 58 del 1988 ponendosi le fattispecie disciplinate e i connessi poteri - il primo sanzionatorio e il secondo cautelare - su piani del tutto diversi, come correttamente statuito nella sentenza impugnata.
Il primo motivo, pertanto, è infondato.
Con il secondo motivo l’appellante lamenta che il Giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto che le condotte dei soci e collaboratori della Pizzeria TR accertate dalle forze dell’ordine fossero riconducibili alle fattispecie per le quali la normativa provinciale prevede la sospensione della licenza.
Secondo l’appellante, invece, il mancato uso delle mascherine, il mancato controllo del possesso, in capo agli avventori, del certificato verde e la mancata esposizione del cartello con il numero massimo di avventori consentiti sarebbero inidonei a costituire un pericolo per l’ordine, la moralità e la sicurezza pubblica. Si tratterebbe, in realtà, di mere violazioni amministrative che, secondo una consolidata giurisprudenza, non potrebbero dare luogo a un provvedimento di sospensione della licenza di esercizio.
Il Giudice di primo grado avrebbe, quindi, errato nel ritenere pericoloso per la collettività il mancato uso del certificato verde.
Il motivo di censura non può trovare accoglimento.
Come precedentemente illustrato, i presupposti fattuali posti a fondamento del provvedimento adottato dal Sindaco non si limitano a singole specifiche condotte, prendendosi per converso in considerazione una serie complessiva di comportamenti sintomatici della volontà di non ottemperare a norme e ordini amministrativi, accompagnata da atteggiamenti di sfida alle forze dell’ordine intervenute nell’esercizio pubblico.
Giova, a tal proposito, richiamare quanto risultante dalla citata ordinanza-ingiunzione n. 168/2022, da cui si evidenzia che “ durante l’intero accertamento, le forze dell’ordine riscontravano un atteggiamento particolarmente ostile nei loro confronti. La signora LA BR, titolare della licenza, infatti, dimostrava espressamente la sua contrarietà alle misure di sicurezza covid vigenti, palesando la sua intenzione a non rispettarle. Già al momento dell’arrivo sul posto ella cercava di precludere l’accesso al locale per il controllo ”. Altresì, nel citato verbale di accertamento del 20.1.2022 redatto dai Carabinieri della Compagnia di Merano - Nucleo operativo e radiomobile da cui emerge che i titolari del Ristorante Pizzeria TR nel periodo della disposta chiusura temporanea dell’attività dell’esercizio dal 19.1.2022 al 28.1.2022 non hanno rispettato quanto disposto dall’autorità amministrativa, continuando ad esercitare, se pur in forma ridotta, l’attività sospesa, cercando di impedire l’accesso agli agenti chiudendo la porta del locale a chiave.
Deve osservarsi, peraltro, che l’atto di appello non muove alcuna specifica censura con riferimento alla motivazione della sentenza gravata che dà rilevanza a tali atteggiamenti prevaricatori nei confronti del personale delle forze di polizia, rendendo pertanto inidoneo lo specifico motivo di censura a contestare un apparato motivazionale che – sul punto – risulta ampiamente articolato ed esaustivo ritenendo correttamente immune dalle censure prospettate il provvedimento oggetto di giudizio.
Il secondo motivo, pertanto, è infondato.
Con il terzo motivo, l’appellante censura la sentenza per aver ritenuto che gli strumenti individuati dal legislatore, quali mascherine chirurgiche, tamponi e vaccinazioni, siano idonei a contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2. L’adesione acritica del T.r.g.a. alle risultanze degli organismi scientifici ufficiali costituirebbe una violazione dell’art. 63 c.p.a. secondo cui il giudice può ordinare l’esecuzione di una verificazione o disporre una consulenza tecnica quando reputi necessario l’accertamento di fatti o l’acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche. L’appellante ne deduce un vero e proprio obbligo per il giudice di procedere a un autonomo accertamento della verità, mentre non rientrerebbe nelle “possibilità istruttorie del giudice” la passiva accettazione delle conclusioni scientifiche di organismi governativi. Dopo la pubblicazione della sentenza impugnata sarebbero emerse, inoltre, numerose notizie idonee a minare ulteriormente l’attendibilità delle conclusioni raggiunte dalle autorità scientifiche su cui erano basate le misure di prevenzione della diffusione del virus disposte dal legislatore.
Anche detto motivo è infondato.
Come puntualmente evidenziato dalla motivazione della sentenza contestata, i presupposti fattuali assunti a presupposto del provvedimento impugnato sono plurimi e non limitati alla mera violazione della disciplina di contrasto all’epidemia, ma fondati sull’esistenza di comportamenti che hanno effetti pregiudizievoli sull’ordine pubblico.
Come già accennato, nel caso di specie, non sono venute in rilievo esclusivo e dirimente le sole questioni attinenti alle misure di contenimento e prevenzione del Covid-19, ma ha assunto rilievo giuridico il comportamento complessivo della titolare dell’esercizio commerciale e dei suoi familiari che hanno progressivamente posto in essere condotte di ostentata sfida alle decisioni amministrative, rifiutandosi di darvi esecuzione e ostacolando l’operato delle forze dell’ordine.
Rimangono quindi irrilevanti, nella presente sede, le doglianze dell’appellante relative alla ritenuta inefficacia, o financo dannosità, delle misure di contrasto all’epidemia adottate a livello nazionale e locale.
Il terzo motivo, pertanto, è infondato.
Con il quarto motivo, l’appellante si duole del rigetto del terzo motivo di ricorso con cui aveva censurato il contenuto dei vari verbali di contestazione emessi nei confronti di soci e preposti della società gestrice dell’esercizio pubblico e dei loro familiari collaboratori. Essendo il provvedimento sindacale basato su detti verbali, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto “apprezzare l’illegalità dei verbali di accertamento e delle ingiunzioni” al fine di valutare l’assolvimento o meno dell’obbligo di motivazione dell’ordinanza di sospensione da parte del Sindaco di Merano. All’accertamento incidenter tantum dell’illegittimità dei verbali sarebbe necessariamente conseguito l’annullamento del provvedimento impugnato al quale sarebbe venuto a mancare il fondamento.
Anche detto motivo è infondato.
Come correttamente evidenziato nella sentenza di primo grado, il Sindaco di Merano, nell’adottare il provvedimento impugnato, ha esercitato un proprio potere valutativo e di verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nell’esercizio pubblico, richiamando la disciplina applicabile e i fatti violativi addebitati alla ricorrente, come accertati nei verbali di contestazione e nelle ordinanze-ingiunzioni (le cui motivazioni vengono richiamate per relationem ), il cui contenuto, ha valenza fidefacente in ordine ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza. Sicché la definitività o meno delle contestate violazioni nonché la eventuale illegittimità delle specifiche sanzioni irrogate per tali violazioni non rileva, in quanto il provvedimento impugnato si basa su un’autonoma valutazione cautelativa che in alcun modo può considerarsi accessoria alle sanzioni pecuniarie e di chiusura del locale per il mancato rispetto della normativa emergenziale.
Il quarto motivo, pertanto, è infondato.
Con il quinto e ultimo motivo, l’appellante censura nuovamente le norme emergenziali che hanno imposto l’uso delle mascherine chirurgiche. Mentre con il terzo motivo si è lamentato che il T.r.g.a. abbia violato l’art. 63 c.p.a. per non aver sottoposto le misure precauzionali previste dalla legge a un esame tecnico-scientifico allo scopo di verificare il rispetto dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza, con il quinto motivo si eccepisce l’illegittimità della normativa per il suo contrasto con l’art. 32 Cost. Le mascherine sarebbero, infatti, dannose per la salute come dimostrerebbero numerosi studi di cui l’appellante cita ampi stralci. Secondo l’appellante, la sentenza di primo grado si sarebbe espressa in modo contraddittorio sul punto poiché, da un lato, avrebbe sostenuto l’irrilevanza della questione dell’asserita lesione dell’art. 32 Cost. non essendo l’ordinanza sindacale fondata sulla violazione dell’obbligo di indossare mascherine, dall’altro avrebbe però affermato che il rifiuto di indossare le mascherine avrebbe destato grave allarme sociale.
Anche tale ultimo motivo di censura è infondato.
Come già si è messo in evidenza, la sospensione disposta dal provvedimento sindacale trova la propria ragion d’essere – come correttamente rilevato nella sentenza impugnata – in ragioni attinenti l’ordine e la sicurezza pubblica.
È sufficiente leggere la relazione di servizio del Commissariato di P.S. di Merano del 26.11.2021 richiamata nell’ordinanza-ingiunzione n. 168/2022 e quanto verbalizzato in data 20.1.2022 dai Carabinieri della Compagnia di Merano - Nucleo operativo e radiomobile per apprezzare la correttezza della decisione impugnata che ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’esercizio del potere preventivo e cautelare esercitato dal Sindaco di Merano nella fattispecie concreta alla luce di accadimenti che non sono contestati dall’appellante.
Anche il quinto mezzo, quindi, è infondato.
Infine, con memoria ex art. 73 c.p.a., l’appellante ha valorizzato l’intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 50/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 36 e 37 dell’art. 1 della legge provinciale n. 4/2020, nella parte in cui veniva sanzionata la violazione dell’obbligo gravante sui gestori dei pubblici esercizi di richiedere ai clienti l’esibizione della certificazione verde prevista dalla legislazione statale.
Ciò in quanto le sanzioni irrogate alla società odierna appellante, ai suoi soci ed amministratori erano fondate sull’applicazione della legge provinciale n. 4/2020 e che proprio la violazione delle norme previste dalla disciplina provinciale era stata indicata dal Sindaco del Comune di Merano come ragione giustificatrice per il provvedimento di sospensione impugnato.
Conseguentemente, l’appellante sostiene che i verbali di accertamento e le ordinanze-ingiunzione devono considerarsi tamquam non essent in considerazione della declaratoria di incostituzionalità delle norme provinciali invocate quali loro fondamento.
L’espunzione dall’ordinamento della suddetta normativa provinciale avrebbe così determinato il venire meno del presupposto dell’ordinanza sindacale oggetto del presente giudizio, con conseguente necessario annullamento della stessa.
L’assunto è infondato.
La sentenza della Corte cost. n. 50/2024 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, commi 36 e 37, della l.p. n. 4/2020, con cui il legislatore provinciale ha disciplinato le conseguenze sanzionatorie della violazione dell’obbligo di controllo del green pass , per invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale.
Tale declaratoria di incostituzionalità, tuttavia, è irrilevante ai fini del presente giudizio.
Il provvedimento oggetto dell’odierno giudizio, come si è più volte messo in luce, non è esclusivamente fondato sulle pregresse specifiche sanzioni amministrative comminate all’appellante. Rimane quindi irrilevante, ai fini dello scrutinio di legittimità del provvedimento oggetto del presente giudizio, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme provinciali sopra indicate. Peraltro, dette disposizioni oggetto della pronuncia di incostituzionalità disciplinavano unicamente la tipologia e la quantificazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni di norme (non oggetto della declaratoria di incostituzionalità) dirette al contrasto dell’epidemia.
I verbali relativi ai numerosi controlli effettuati all’interno dell’esercizio Trattoria Pizzeria TR, attestano la reiterata inottemperanza ai provvedimenti amministrativi con cui era stata disposta la chiusura temporanea del locale, l’atteggiamento di sfida dei collaboratori e titolari della società, l’atteggiamento ostile nei confronti degli agenti, il tentativo di precludere l’accesso al locale per il controllo e la contrarietà alle misure emergenziali espressamente dichiarata ai controllori, anche in presenza di avventori del locale.
Sulla base di tali molteplici accadimenti - il cui verificarsi è attestato da atti pubblici fiedefacenti e, comunque, non è contestato dall’appellante - il Sindaco di Merano ha ritenuto che l’ostinata e ostentata violazione di disposizioni normative e l’inottemperanza ai provvedimenti dell’autorità amministrativa integrasse un comportamento tale da costituire un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Pertanto, anche le censure avanzate dall’appellante in sede di memoria sono infondate.
In conclusione, l’appello deve essere rigettato.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, come liquidate nella parte dispositiva, devono essere poste a carico della parte appellante e a favore del Comune appellato, con integrale compensazione nei confronti delle altre parti delle spese di lite in ragione dell’inammissibilità della costituzione della Provincia autonoma di Bolzano.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto:
- dichiara l’inammissibilità della costituzione nel presente grado della Provincia autonoma di Bolzano;
- rigetta l’appello.
Condanna la parte appellante a rifondere in favore del Comune appellato le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nell’importo di euro 6.000, oltre agli accessori di legge. Compensa per il resto le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
Gudrun Agostini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO