CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 06/02/2026, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 762/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA GRECA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2997/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7989/2024 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Palermo;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il dott. GI La EC;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di impugnazione è l'avviso di accertamento n. 7989, emesso in data 10.01.2024 dal Comune di
Palermo, notificato in data 28.03.2024, dell'importo di € 1.387,89 (di cui € 1.012,00 per imposta –Imu 2018- ed € 303,60 per sanzioni, oltre interessi e spese di notifica), relativo ad asserito omesso versamento Imu per l'anno 2018. Ha dedotto parte ricorrente la tardiva notifica dell'atto poiché intervenuta oltre il 31.12 2023
e l'inapplicabilità della c.d. disciplina 'Covid'.
Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo il quale ha chiesto la reiezione del ricorso.
Il ricorso è infondato.
La spedizione dell'avviso entro il termine quinquennale invocato da parte ricorrente rende il potere impositivo tempestivamente esercitato in ragione della c.d. scissione del termine correttamente invocata dal Comune in memoria.
Le spese seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sez. 11, in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore del Comune di Palermo delle spese di giudizio che liquida in € 150,00 (euro centocinquanta/00).
Così deciso in Palermo il 30 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE
GI La EC
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA GRECA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2997/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7989/2024 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Palermo;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il dott. GI La EC;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di impugnazione è l'avviso di accertamento n. 7989, emesso in data 10.01.2024 dal Comune di
Palermo, notificato in data 28.03.2024, dell'importo di € 1.387,89 (di cui € 1.012,00 per imposta –Imu 2018- ed € 303,60 per sanzioni, oltre interessi e spese di notifica), relativo ad asserito omesso versamento Imu per l'anno 2018. Ha dedotto parte ricorrente la tardiva notifica dell'atto poiché intervenuta oltre il 31.12 2023
e l'inapplicabilità della c.d. disciplina 'Covid'.
Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo il quale ha chiesto la reiezione del ricorso.
Il ricorso è infondato.
La spedizione dell'avviso entro il termine quinquennale invocato da parte ricorrente rende il potere impositivo tempestivamente esercitato in ragione della c.d. scissione del termine correttamente invocata dal Comune in memoria.
Le spese seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sez. 11, in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore del Comune di Palermo delle spese di giudizio che liquida in € 150,00 (euro centocinquanta/00).
Così deciso in Palermo il 30 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE
GI La EC