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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/10/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1315/2024 R.G., promossa da
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Pt_1
Ciarelli; contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Cuseo;
Controparte_1
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 3.04.2024, l' proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pt_1
n. 69/2024, emesso dall'intestato Tribunale in data 29.02.2024, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore di , l'importo di euro 721,12, a titolo di arretrati maturati Controparte_1 sull'assegno sociale numero 078400004018542 in godimento e riconosciuti dallo stesso Ente
Previdenziale con modello TE08 del 2.11.2023, oltre accessori e spese di procedura.
A sostegno della propria opposizione l' eccepiva l'infondatezza nel merito della Controparte_2 pretesa veicolata dal decreto opposto sostenendo che la somma ingiunta sarebbe già stata considerata nelle operazioni di conguaglio seguite alla pubblicazione della sentenza n. 179/2024, resa dall'intestato Tribunale (in differente composizione monocratica) ed avente ad oggetto la retrodatazione dalla decorrenza dell'assegno sociale da febbraio 2022 all'agosto del 2021.
In esecuzione di tale sentenza, specificava l'Istituto, l'assegno 078400004018542, originariamente decorrente -come detto- dal febbraio 2022, veniva eliminato e, contestualmente, veniva caricata una nuova domanda di assegno sociale, con decorrenza anticipata all'agosto del 2021.
Veniva quindi calcolato l'importo che avrebbe dovuto percepire l'assistito in virtù di questo nuovo trattamento, ossia euro 17.713,17, e da tale somma veniva detratto quanto era stato nelle more corrisposto all'opposto in virtù dell'assegno sociale eliminato, ossia euro 15.079,97.
Ne scaturiva un conguaglio a credito dello pari ad euro 2.632,86, pagati unitamente al rateo CP_1 del mese di marzo 2024.
Dedotto il pagamento della somma ingiunta, concludeva quindi chiedendo che venisse revocato il provvedimento monitorio opposto, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio , resistendo alle avverse doglianze e concludendo per Controparte_1
l'integrale conferma del provvedimento monitorio sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta) decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
L'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Giova preliminarmente rammentare come, nel processo instaurato mediante opposizione a decreto ingiuntivo -che introduce un giudizio a cognizione piena in ordine all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria vantata in sede monitoria-, il creditore opposto ed il debitore opponente assumano la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto.
Ne consegue, sul piano della distribuzione degli oneri probatori tra le parti, che il debitore opponente
(convenuto in senso sostanziale) sarà chiamato a dedurre e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, gravando invece sul creditore opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa creditoria.
Volgendo, sulla base di tali premesse, all'esame del merito della controversia, va subito rilevato come la fondatezza delle rivendicazioni dell'odierno opposto risulti sostanzialmente pacifica in causa.
L' infatti, non contesta il merito della pretesa creditoria di euro 721,12, maturata a titolo di Pt_1 arretrati sull'assegno sociale nel periodo compreso tra il 1.02.2022 ed il 30.11.2023, ma si limita a dedurne l'avvenuto pagamento nell'ambito delle operazioni di conguaglio susseguite alla esecuzione della sentenza n. 179/2024 resa inter partes dal Tribunale di Latina.
Quella veicolata dall'opposizione in scrutinio è dunque un'eccezione di adempimento.
Come però condivisibilmente rilevato dalla parte opposta, però, il pagamento dedotto non risulta documentato.
L' , infatti, asserisce di aver detratto dagli importi dovuti alla controparte a titolo di assegno CP_3 sociale (e relative maggiorazioni) dall'agosto 2021 al febbraio 2024 “quanto già percepito dal sig. , CP_1 ossia, come detto, euro 15.079,97”.
Questo sottraendo, però, è oggetto di contestazione.
L'opposto sostiene che tale somma di euro 15.079,97 comprenderebbe erroneamente anche gli arretrati di cui al monitorio, ossia euro 721,12, riconosciuti sì con TE08 del 2.11.2023 ma di fatto mai concretamente erogati perché, come peraltro ammesso dallo stesso “restavano bloccati sulla Pt_1 procedura cd Arte per mancata validazione per pendenza di giudizio avanti il Tribunale di Latina”.
Allora, il fatto che la somma di euro 15.079,97 fosse stata effettivamente percepita dall'assistito e il fatto che essa non comprendesse anche gli arretrati per cui è causa sono circostanze controverse in causa, che l'opponente omette di provare e che anzi sembrano smentite dal rilievo, di carattere pragmatico, che il conguaglio a credito riconosciuto al sig. sia pari a soli euro 2.632,86, cioè CP_1 un importo pressoché pari alla somma dei soli ratei di assegno sociale da agosto 2021 a gennaio 2022.
È dunque lecito ritenere che il differenziale di euro 2.632,86, corrisposto a marzo del 2024, non ricomprendesse anche i 721,12 euro di cui al decreto ingiuntivo impugnato. Dalle brevi considerazioni che precedono, non avendo l' fornito congrua asseverazione Pt_1 istruttoria circa gli importi effettivamente corrisposti all'opposto a titolo di assegno sociale n.
078400004018542, l'eccezione di adempimento su cui si fonda l'opposizione deve essere respinta, con integrale conferma del provvedimento monitorio n. 69/2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l' alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano in € Pt_1
500,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Latina, data del deposito
Il Giudice
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1315/2024 R.G., promossa da
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Pt_1
Ciarelli; contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Cuseo;
Controparte_1
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 3.04.2024, l' proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pt_1
n. 69/2024, emesso dall'intestato Tribunale in data 29.02.2024, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore di , l'importo di euro 721,12, a titolo di arretrati maturati Controparte_1 sull'assegno sociale numero 078400004018542 in godimento e riconosciuti dallo stesso Ente
Previdenziale con modello TE08 del 2.11.2023, oltre accessori e spese di procedura.
A sostegno della propria opposizione l' eccepiva l'infondatezza nel merito della Controparte_2 pretesa veicolata dal decreto opposto sostenendo che la somma ingiunta sarebbe già stata considerata nelle operazioni di conguaglio seguite alla pubblicazione della sentenza n. 179/2024, resa dall'intestato Tribunale (in differente composizione monocratica) ed avente ad oggetto la retrodatazione dalla decorrenza dell'assegno sociale da febbraio 2022 all'agosto del 2021.
In esecuzione di tale sentenza, specificava l'Istituto, l'assegno 078400004018542, originariamente decorrente -come detto- dal febbraio 2022, veniva eliminato e, contestualmente, veniva caricata una nuova domanda di assegno sociale, con decorrenza anticipata all'agosto del 2021.
Veniva quindi calcolato l'importo che avrebbe dovuto percepire l'assistito in virtù di questo nuovo trattamento, ossia euro 17.713,17, e da tale somma veniva detratto quanto era stato nelle more corrisposto all'opposto in virtù dell'assegno sociale eliminato, ossia euro 15.079,97.
Ne scaturiva un conguaglio a credito dello pari ad euro 2.632,86, pagati unitamente al rateo CP_1 del mese di marzo 2024.
Dedotto il pagamento della somma ingiunta, concludeva quindi chiedendo che venisse revocato il provvedimento monitorio opposto, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio , resistendo alle avverse doglianze e concludendo per Controparte_1
l'integrale conferma del provvedimento monitorio sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta) decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
L'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Giova preliminarmente rammentare come, nel processo instaurato mediante opposizione a decreto ingiuntivo -che introduce un giudizio a cognizione piena in ordine all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria vantata in sede monitoria-, il creditore opposto ed il debitore opponente assumano la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto.
Ne consegue, sul piano della distribuzione degli oneri probatori tra le parti, che il debitore opponente
(convenuto in senso sostanziale) sarà chiamato a dedurre e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, gravando invece sul creditore opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa creditoria.
Volgendo, sulla base di tali premesse, all'esame del merito della controversia, va subito rilevato come la fondatezza delle rivendicazioni dell'odierno opposto risulti sostanzialmente pacifica in causa.
L' infatti, non contesta il merito della pretesa creditoria di euro 721,12, maturata a titolo di Pt_1 arretrati sull'assegno sociale nel periodo compreso tra il 1.02.2022 ed il 30.11.2023, ma si limita a dedurne l'avvenuto pagamento nell'ambito delle operazioni di conguaglio susseguite alla esecuzione della sentenza n. 179/2024 resa inter partes dal Tribunale di Latina.
Quella veicolata dall'opposizione in scrutinio è dunque un'eccezione di adempimento.
Come però condivisibilmente rilevato dalla parte opposta, però, il pagamento dedotto non risulta documentato.
L' , infatti, asserisce di aver detratto dagli importi dovuti alla controparte a titolo di assegno CP_3 sociale (e relative maggiorazioni) dall'agosto 2021 al febbraio 2024 “quanto già percepito dal sig. , CP_1 ossia, come detto, euro 15.079,97”.
Questo sottraendo, però, è oggetto di contestazione.
L'opposto sostiene che tale somma di euro 15.079,97 comprenderebbe erroneamente anche gli arretrati di cui al monitorio, ossia euro 721,12, riconosciuti sì con TE08 del 2.11.2023 ma di fatto mai concretamente erogati perché, come peraltro ammesso dallo stesso “restavano bloccati sulla Pt_1 procedura cd Arte per mancata validazione per pendenza di giudizio avanti il Tribunale di Latina”.
Allora, il fatto che la somma di euro 15.079,97 fosse stata effettivamente percepita dall'assistito e il fatto che essa non comprendesse anche gli arretrati per cui è causa sono circostanze controverse in causa, che l'opponente omette di provare e che anzi sembrano smentite dal rilievo, di carattere pragmatico, che il conguaglio a credito riconosciuto al sig. sia pari a soli euro 2.632,86, cioè CP_1 un importo pressoché pari alla somma dei soli ratei di assegno sociale da agosto 2021 a gennaio 2022.
È dunque lecito ritenere che il differenziale di euro 2.632,86, corrisposto a marzo del 2024, non ricomprendesse anche i 721,12 euro di cui al decreto ingiuntivo impugnato. Dalle brevi considerazioni che precedono, non avendo l' fornito congrua asseverazione Pt_1 istruttoria circa gli importi effettivamente corrisposti all'opposto a titolo di assegno sociale n.
078400004018542, l'eccezione di adempimento su cui si fonda l'opposizione deve essere respinta, con integrale conferma del provvedimento monitorio n. 69/2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l' alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano in € Pt_1
500,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Latina, data del deposito
Il Giudice
Umberto Maria Costume