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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4325/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa TANIA VETTORE Giudice dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Parte_1
Con l'avv. CECILIA BIANCHINI
e
IL DA PA
Con l'avv. OMBRETTA MAZZARIOL RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 03/04/2025: “[residenza] - I IGnori DA OM LI e continueranno a vivere separati, nel reciproco rispetto. [definizione aspetti Parte_1 di natura patrimoniale] 1. quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e dei relativi obblighi la casa coniugale, acquistata dai coniugi in regime di comunione dei beni, sita in Venezia Mestre Via Elia Millosevich n. 36, con gli arredi esistenti, viene trasferita in proprietà esclusiva alla IG.ra , a Parte_1 mezzo atto notarile entro e non oltre un mese dal passaggio in giudicato della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A definizione e tacitazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra i ricorrenti, il IG. DA OM LI si impegna a cedere, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ben noto alle parti, con ogni
1 annesso, connesso, pertinenza ed accessorio, servitù attiva e passiva inerente, come fino ad ora praticati, alla GN , che si impegna ad acquistare, la quota pari al 50% Parte_1 di proprietà dell'immobile sito in Venezia Mestre, Via Elia Millosevich n. 36, sita nel fabbricato denominato “Condominio Kennedy” già adibito a casa familiare, così come sotto descritto: Identificazione: a. Appartamento posto al piano primo con magazzino al quarto piano così identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Venezia: - Foglio 145 particella 143 subalterno 23 – piano 1 – 4 come risulta dalle schede catastali che si allegano, con le relative pertinenze, ivi compresa la comproprietà sulle parti comuni al fabbricato di cui è parte quanto in oggetto e così su quanto previsto in comune dagli artt. 1117 e ss c.c. o per destinazione. Provenienza: Viene trasferito alla IG.ra tutto quanto è pervenuto Parte_1 alla stessa ed al IG. DA OM LI in forza del seguente atto: - atto di compravendita del 5.09.1986 N. 255 di Rep. del Notaio Dott. di Mestre Persona_1
Venezia, registrato a Venezia il 24.09.1996 al N 4331, trascritto a Venezia il 14.09.1996 N. 20859 Gen e 14533 part.; Situazione urbanistica: Per quanto occorrer possa ai fini del presente atto ai sensi del D.P.R. 380/2001, nonché ai sensi della legge n. 47/1985 e successive proroghe e modifiche, la parte promittente cedente, consapevole delle pene stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni false o reticenti, ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000, in sede di rogito garantirà la piena regolarità di quanto oggetto del presente atto sotto il profilo delle norme urbanistiche ed edilizie e che non sussistono situazioni di abuso edilizio. La parte promittente venditore dichiara che le opere relative alla costruzione del fabbricato di cui gli immobili oggetto del presente atto fanno parte sono state iniziate in data anteriore al 1° settembre 1967. Si impegna a dichiarare, altresì, in sede di rogito che dopo tale data non sono state apportate modifiche tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti, autorizzazioni, concessioni e permessi di costruire o qualsivoglia altra autorizzazione e che a suo carico non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma primo bis legge 27 febbraio 1985 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni la parte promittente cedente in sede notarile dichiarerà, e la parte promissaria acquirente dichiarerà a sua volta di essere a conoscenza, che i dati catastali relativi alle unità immobiliari urbane oggetto del presente trasferimento corrispondono alle ultime planimetrie depositate in Catasto e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La parte promittente alienante, in sede notarile, dichiarerà e la parte promissaria acquirente dichiarerà di essere a conoscenza, che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale. Certificazione energetica: Ai sensi dell'art. 6/2-ter del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii, la IG.ra
dà atto di aver ricevuto dal IG. DA OM LI le informazioni e Parte_1 la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile (APE n. 122700/2024, valida sino al 02.10.2034, redatta dal Geom. iscritto all'Albo Parte_2
2 dei Geometri al n. 2517/VE), a valere quale parte integrante e sostanziale del presente, che qui si allega. Trascrizioni ed iscrizioni: La parte promittente cedente presta ogni garanzia di legge, in relazione alla titolarità, disponibilità e libertà di quanto promesso in vendita da diritti reali o personali, azioni, ragioni di terzi, vincoli e privilegi anche fiscali, dando atto che l'ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario del 17.09.1996 a favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.,per estinzione totale dell'obbligazione avvenuta in data 21.05.2007 è stata cancellata in data 2.10.2024. E' fatta in ogni caso rinuncia espressa a ogni ipoteca legale. La IG.ra in sede notarile Parte_1 dichiarerà in ogni caso di ben conoscere lo stato di fatto e di diritto dell'immobile, esonerando pertanto il IG. DA OM LI da ogni responsabilità in merito. Clausole generali: In conseguenza della promessa di cessione di cui ante, che avverrà con conguaglio in sede di atto notarile, la GN diverrà piena ed esclusiva Parte_1 proprietaria degli immobili innanzi descritti. Le parti dichiarano e danno atto che quanto convenuto per la presente promessa di vendita verrà interamente conferito con le modalità sotto indicate. I ricorrenti chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale di cui al presente atto di trasferimento, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999. La presente promessa avrà effetto dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio. Esenzione di responsabilità: Le parti espressamente esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative. Il promittente cedente, intestatario catastale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis della legge n. 52 del 27 febbraio 1985 dichiara la conformità dei dati censuari dei beni pro quota trasferiti e delle relative planimetrie allo stato di fatto degli immobili in oggetto. Stipula dell'atto definitivo di compravendita: L'atto definitivo di compravendita dovrà essere stipulato entro e non oltre un (1) mese dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio presso lo studio del Notaio scelto da parte promissaria acquirente. Le relative agevolazioni di legge e spese notarili saranno integralmente a carico della parte acquirente. A titolo di conguaglio, la IG.ra si impegna a Parte_1 corrispondere al IGnor DA OM LI l'importo di €. 10.000,00 (diecimila/00), a saldo e stralcio, che verserà allo stesso in sede di rogito notarile a mezzo assegno circolare. A fronte della predetta assegnazione e cessione nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla IG.ra nei confronti del IG. DA OM LI per spese, oneri e costi Parte_1 anche condominiali, per spese sia ordinarie che straordinarie, presenti e futuri relativi a detto immobile. Tali spese, costi e oneri resteranno pertanto ad esclusivo carico della IG.ra
, la quale provvederà a sopportarne i relativi esborsi. I ricorrenti danno atto Parte_1 che i beni mobili, gli elettrodomestici e le suppellettili contenuti nella casa familiare resteranno all'interno della casa stessa ed in proprietà esclusiva della IG.ra . Parte_1
Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti come da ultime dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e per il resto, alla luce di quanto disciplinato in occasione
3 della separazione concordano, inoltre, quanto segue: 2. di revocare l'assegno di mantenimento ordinario mensile a favore della IG.ra , stabilito in sede di Parte_1 separazione, che, essendo economicamente indipendente, dichiara di rinunciare sia all'assegno che ad ogni e qualsivoglia somma alla stessa dovuta anche a titolo di arretrati dal IG. DA OM LI;
3. di revocare l'assegno di mantenimento ordinario mensile a favore dei figli, stabilito in sede di separazione con rinuncia da parte della IG.ra
a qualsivoglia somma dovuta dal IG. DA OM LI per arretrati Parte_1 di mantenimento ordinario e di contributo alle spese straordinarie: - quanto al figlio
[...]
avendo raggiunto l'indipendenza economica;
- quanto al figlio Parte_3 Persona_2
non ancora completamente economicamente autosufficiente, prevedendo che
[...] ciascun genitore provveda al suo mantenimento ordinario ed al contributo per eventuali spese straordinarie in via diretta, nella misura del 50 % ciascuno;
4. Le parti, fatta salva la puntuale esecuzione di tutti gli accordi raggiunti, riconoscono con quanto sopra previsto di aver regolamentato e soddisfatto ogni reciproca pretesa, diritto e avere in relazione ai rapporti tra gli stessi intercorsi, sicché nulla hanno più a che pretendere reciprocamente (spese del giudizio) spese della presente procedura integralmente compensate”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 28/10/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 28/10/1989 nel Comune di Venezia e dalla cui unione sono nati i figli PT
(30/03/1990) e (12/01/1994), ad oggi entrambi maggiorenni. Per_2
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. esprimeva parere favorevole, come da nota in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 09/07/2002, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
4 Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative al figlio anche agli interessi materiali dello stesso. Nulla va disposto in Per_2 favore del figlio , in quanto maggiorenne ed economicamente indipendente. PT
Il tutto come da dispositivo.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Spese legali compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Venezia il 28/10/1989 tra IL Parte_1
DA PA e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia nel
Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1989, Parte 2, Serie A, n. 232.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso e alle note scritte autorizzate di discussione finale, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
- I IGnori DA OM LI e continueranno a vivere separati, nel Parte_1 reciproco rispetto.
- aspetti di natura patrimoniale:
1. quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e dei relativi obblighi la casa coniugale, acquistata dai coniugi in regime di comunione dei beni, sita in Venezia Mestre Via Elia Millosevich n. 36, con gli arredi esistenti, viene trasferita in proprietà esclusiva alla IG.ra , a mezzo atto notarile entro e non Parte_1 oltre un mese dal passaggio in giudicato della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A definizione e tacitazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra i ricorrenti, il IG. DA OM LI si impegna a cedere, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ben noto alle parti, con ogni annesso, connesso, pertinenza ed accessorio, servitù attiva e passiva inerente, come fino ad ora praticati, alla GN , che si Parte_1
5 impegna ad acquistare, la quota pari al 50% di proprietà dell'immobile sito in Venezia
Mestre, Via Elia Millosevich n. 36, sita nel fabbricato denominato “Condominio Kennedy” già adibito a casa familiare, così come sotto descritto:
Identificazione:
a. Appartamento posto al piano primo con magazzino al quarto piano così identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Venezia:
- Foglio 145 particella 143 subalterno 23 – piano 1 – 4 come risulta dalle schede catastali allegate al ricorso, con le relative pertinenze, ivi compresa la comproprietà sulle parti comuni al fabbricato di cui è parte quanto in oggetto e così su quanto previsto in comune dagli artt. 1117 e ss c.c. o per destinazione.
Provenienza:
Viene trasferito alla IG.ra tutto quanto è pervenuto alla stessa ed al IG. DA Parte_1
OM LI in forza del seguente atto:
- atto di compravendita del 5.09.1986 N. 255 di Rep. del Notaio Dott. di Persona_1
Mestre Venezia, registrato a Venezia il 24.09.1996 al N 4331, trascritto a Venezia il
14.09.1996 N. 20859 Gen e 14533 part.;
Situazione urbanistica:
Per quanto occorrer possa ai fini del presente atto ai sensi del D.P.R. 380/2001, nonché ai sensi della legge n. 47/1985 e successive proroghe e modifiche, la parte promittente cedente, consapevole delle pene stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni false o reticenti, ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000, in sede di rogito garantirà la piena regolarità di quanto oggetto del presente atto sotto il profilo delle norme urbanistiche ed edilizie e che non sussistono situazioni di abuso edilizio. La parte promittente venditore dichiara che le opere relative alla costruzione del fabbricato di cui gli immobili oggetto del presente atto fanno parte sono state iniziate in data anteriore al 1° settembre 1967.
Si impegna a dichiarare, altresì, in sede di rogito che dopo tale data non sono state apportate modifiche tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti, autorizzazioni, concessioni e permessi di costruire o qualsivoglia altra autorizzazione e che a suo carico non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia.
6 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma primo bis legge 27 febbraio 1985 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni la parte promittente cedente in sede notarile dichiarerà,
e la parte promissaria acquirente dichiarerà a sua volta di essere a conoscenza, che i dati catastali relativi alle unità immobiliari urbane oggetto del presente trasferimento corrispondono alle ultime planimetrie depositate in Catasto e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La parte promittente alienante, in sede notarile, dichiarerà e la parte promissaria acquirente dichiarerà di essere a conoscenza, che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale.
Certificazione energetica:
Ai sensi dell'art. 6/2-ter del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii, la IG.ra dà atto di aver Parte_1 ricevuto dal IG. DA OM LI le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile (APE n. 122700/2024, valida sino al 02.10.2034, redatta dal Geom. iscritto all'Albo dei Geometri al n. 2517/VE), a valere Parte_2 quale parte integrante e sostanziale del presente, allegato al ricorso introduttivo.
Trascrizioni ed iscrizioni: La parte promittente cedente presta ogni garanzia di legge, in relazione alla titolarità, disponibilità e libertà di quanto promesso in vendita da diritti reali o personali, azioni, ragioni di terzi, vincoli e privilegi anche fiscali, dando atto che l'ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario del 17.09.1996 a favore di
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., per estinzione totale dell'obbligazione avvenuta in data
21.05.2007 è stata cancellata in data 2.10.2024. E' fatta in ogni caso rinuncia espressa a ogni ipoteca legale. La IG.ra in sede notarile dichiarerà in ogni caso di ben conoscere Parte_1 lo stato di fatto e di diritto dell'immobile, esonerando pertanto il IG. DA OM
LI da ogni responsabilità in merito.
Clausole generali:
In conseguenza della promessa di cessione di cui ante, che avverrà con conguaglio in sede di atto notarile, la GN diverrà piena ed esclusiva proprietaria degli immobili Parte_1 innanzi descritti.
7 Le parti dichiarano e danno atto che quanto convenuto per la presente promessa di vendita verrà interamente conferito con le modalità sotto indicate.
I ricorrenti chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale di cui al presente atto di trasferimento, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
La presente promessa avrà effetto dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
Esenzione di responsabilità:
Le parti espressamente esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative. Il promittente cedente, intestatario catastale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis della legge n. 52 del 27 febbraio 1985 dichiara la conformità dei dati censuari dei beni pro quota trasferiti e delle relative planimetrie allo stato di fatto degli immobili in oggetto.
Stipula dell'atto definitivo di compravendita:
L'atto definitivo di compravendita dovrà essere stipulato entro e non oltre un (1) mese dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio presso lo studio del Notaio scelto da parte promissaria acquirente.
Le relative agevolazioni di legge e spese notarili saranno integralmente a carico della parte acquirente.
A titolo di conguaglio, la IG.ra si impegna a corrispondere al IGnor DA Parte_1
OM LI l'importo di €. 10.000,00 (diecimila/00), a saldo e stralcio, che verserà allo stesso in sede di rogito notarile a mezzo assegno circolare.
A fronte della predetta assegnazione e cessione nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla IG.ra nei confronti del IG. DA OM LI per spese, oneri e costi Parte_1 anche condominiali, per spese sia ordinarie che straordinarie, presenti e futuri relativi a detto immobile. Tali spese, costi e oneri resteranno pertanto ad esclusivo carico della IG.ra
[...]
la quale provvederà a sopportarne i relativi esborsi. Pt_1
I ricorrenti danno atto che i beni mobili, gli elettrodomestici e le suppellettili contenuti nella casa familiare resteranno all'interno della casa stessa ed in proprietà esclusiva della IG.ra
. Parte_1
8 Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti come da ultime dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e per il resto, alla luce di quanto disciplinato in occasione della separazione concordano, inoltre, quanto segue:
2. di revocare l'assegno di mantenimento ordinario mensile a favore della IG.ra , Parte_1 stabilito in sede di separazione, che, essendo economicamente indipendente, dichiara di rinunciare sia all'assegno che ad ogni e qualsivoglia somma alla stessa dovuta anche a titolo di arretrati dal IG. DA OM LI;
3. di revocare l'assegno di mantenimento ordinario mensile a favore dei figli, stabilito in sede di separazione con rinuncia da parte della IG.ra a qualsivoglia somma dovuta Parte_1 dal IG. DA OM LI per arretrati di mantenimento ordinario e di contributo alle spese straordinarie:
- quanto al figlio avendo raggiunto l'indipendenza economica;
Parte_3
- quanto al figlio non ancora completamente economicamente Persona_2 autosufficiente, prevedendo che ciascun genitore provveda al suo mantenimento ordinario ed al contributo per eventuali spese straordinarie in via diretta, nella misura del 50 % ciascuno;
4. Le parti, fatta salva la puntuale esecuzione di tutti gli accordi raggiunti, riconoscono con quanto sopra previsto di aver regolamentato e soddisfatto ogni reciproca pretesa, diritto e avere in relazione ai rapporti tra gli stessi intercorsi, sicché nulla hanno più a che pretendere reciprocamente.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 5 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa TANIA VETTORE Giudice dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Parte_1
Con l'avv. CECILIA BIANCHINI
e
IL DA PA
Con l'avv. OMBRETTA MAZZARIOL RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 03/04/2025: “[residenza] - I IGnori DA OM LI e continueranno a vivere separati, nel reciproco rispetto. [definizione aspetti Parte_1 di natura patrimoniale] 1. quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e dei relativi obblighi la casa coniugale, acquistata dai coniugi in regime di comunione dei beni, sita in Venezia Mestre Via Elia Millosevich n. 36, con gli arredi esistenti, viene trasferita in proprietà esclusiva alla IG.ra , a Parte_1 mezzo atto notarile entro e non oltre un mese dal passaggio in giudicato della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A definizione e tacitazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra i ricorrenti, il IG. DA OM LI si impegna a cedere, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ben noto alle parti, con ogni
1 annesso, connesso, pertinenza ed accessorio, servitù attiva e passiva inerente, come fino ad ora praticati, alla GN , che si impegna ad acquistare, la quota pari al 50% Parte_1 di proprietà dell'immobile sito in Venezia Mestre, Via Elia Millosevich n. 36, sita nel fabbricato denominato “Condominio Kennedy” già adibito a casa familiare, così come sotto descritto: Identificazione: a. Appartamento posto al piano primo con magazzino al quarto piano così identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Venezia: - Foglio 145 particella 143 subalterno 23 – piano 1 – 4 come risulta dalle schede catastali che si allegano, con le relative pertinenze, ivi compresa la comproprietà sulle parti comuni al fabbricato di cui è parte quanto in oggetto e così su quanto previsto in comune dagli artt. 1117 e ss c.c. o per destinazione. Provenienza: Viene trasferito alla IG.ra tutto quanto è pervenuto Parte_1 alla stessa ed al IG. DA OM LI in forza del seguente atto: - atto di compravendita del 5.09.1986 N. 255 di Rep. del Notaio Dott. di Mestre Persona_1
Venezia, registrato a Venezia il 24.09.1996 al N 4331, trascritto a Venezia il 14.09.1996 N. 20859 Gen e 14533 part.; Situazione urbanistica: Per quanto occorrer possa ai fini del presente atto ai sensi del D.P.R. 380/2001, nonché ai sensi della legge n. 47/1985 e successive proroghe e modifiche, la parte promittente cedente, consapevole delle pene stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni false o reticenti, ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000, in sede di rogito garantirà la piena regolarità di quanto oggetto del presente atto sotto il profilo delle norme urbanistiche ed edilizie e che non sussistono situazioni di abuso edilizio. La parte promittente venditore dichiara che le opere relative alla costruzione del fabbricato di cui gli immobili oggetto del presente atto fanno parte sono state iniziate in data anteriore al 1° settembre 1967. Si impegna a dichiarare, altresì, in sede di rogito che dopo tale data non sono state apportate modifiche tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti, autorizzazioni, concessioni e permessi di costruire o qualsivoglia altra autorizzazione e che a suo carico non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma primo bis legge 27 febbraio 1985 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni la parte promittente cedente in sede notarile dichiarerà, e la parte promissaria acquirente dichiarerà a sua volta di essere a conoscenza, che i dati catastali relativi alle unità immobiliari urbane oggetto del presente trasferimento corrispondono alle ultime planimetrie depositate in Catasto e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La parte promittente alienante, in sede notarile, dichiarerà e la parte promissaria acquirente dichiarerà di essere a conoscenza, che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale. Certificazione energetica: Ai sensi dell'art. 6/2-ter del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii, la IG.ra
dà atto di aver ricevuto dal IG. DA OM LI le informazioni e Parte_1 la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile (APE n. 122700/2024, valida sino al 02.10.2034, redatta dal Geom. iscritto all'Albo Parte_2
2 dei Geometri al n. 2517/VE), a valere quale parte integrante e sostanziale del presente, che qui si allega. Trascrizioni ed iscrizioni: La parte promittente cedente presta ogni garanzia di legge, in relazione alla titolarità, disponibilità e libertà di quanto promesso in vendita da diritti reali o personali, azioni, ragioni di terzi, vincoli e privilegi anche fiscali, dando atto che l'ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario del 17.09.1996 a favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.,per estinzione totale dell'obbligazione avvenuta in data 21.05.2007 è stata cancellata in data 2.10.2024. E' fatta in ogni caso rinuncia espressa a ogni ipoteca legale. La IG.ra in sede notarile Parte_1 dichiarerà in ogni caso di ben conoscere lo stato di fatto e di diritto dell'immobile, esonerando pertanto il IG. DA OM LI da ogni responsabilità in merito. Clausole generali: In conseguenza della promessa di cessione di cui ante, che avverrà con conguaglio in sede di atto notarile, la GN diverrà piena ed esclusiva Parte_1 proprietaria degli immobili innanzi descritti. Le parti dichiarano e danno atto che quanto convenuto per la presente promessa di vendita verrà interamente conferito con le modalità sotto indicate. I ricorrenti chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale di cui al presente atto di trasferimento, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999. La presente promessa avrà effetto dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio. Esenzione di responsabilità: Le parti espressamente esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative. Il promittente cedente, intestatario catastale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis della legge n. 52 del 27 febbraio 1985 dichiara la conformità dei dati censuari dei beni pro quota trasferiti e delle relative planimetrie allo stato di fatto degli immobili in oggetto. Stipula dell'atto definitivo di compravendita: L'atto definitivo di compravendita dovrà essere stipulato entro e non oltre un (1) mese dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio presso lo studio del Notaio scelto da parte promissaria acquirente. Le relative agevolazioni di legge e spese notarili saranno integralmente a carico della parte acquirente. A titolo di conguaglio, la IG.ra si impegna a Parte_1 corrispondere al IGnor DA OM LI l'importo di €. 10.000,00 (diecimila/00), a saldo e stralcio, che verserà allo stesso in sede di rogito notarile a mezzo assegno circolare. A fronte della predetta assegnazione e cessione nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla IG.ra nei confronti del IG. DA OM LI per spese, oneri e costi Parte_1 anche condominiali, per spese sia ordinarie che straordinarie, presenti e futuri relativi a detto immobile. Tali spese, costi e oneri resteranno pertanto ad esclusivo carico della IG.ra
, la quale provvederà a sopportarne i relativi esborsi. I ricorrenti danno atto Parte_1 che i beni mobili, gli elettrodomestici e le suppellettili contenuti nella casa familiare resteranno all'interno della casa stessa ed in proprietà esclusiva della IG.ra . Parte_1
Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti come da ultime dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e per il resto, alla luce di quanto disciplinato in occasione
3 della separazione concordano, inoltre, quanto segue: 2. di revocare l'assegno di mantenimento ordinario mensile a favore della IG.ra , stabilito in sede di Parte_1 separazione, che, essendo economicamente indipendente, dichiara di rinunciare sia all'assegno che ad ogni e qualsivoglia somma alla stessa dovuta anche a titolo di arretrati dal IG. DA OM LI;
3. di revocare l'assegno di mantenimento ordinario mensile a favore dei figli, stabilito in sede di separazione con rinuncia da parte della IG.ra
a qualsivoglia somma dovuta dal IG. DA OM LI per arretrati Parte_1 di mantenimento ordinario e di contributo alle spese straordinarie: - quanto al figlio
[...]
avendo raggiunto l'indipendenza economica;
- quanto al figlio Parte_3 Persona_2
non ancora completamente economicamente autosufficiente, prevedendo che
[...] ciascun genitore provveda al suo mantenimento ordinario ed al contributo per eventuali spese straordinarie in via diretta, nella misura del 50 % ciascuno;
4. Le parti, fatta salva la puntuale esecuzione di tutti gli accordi raggiunti, riconoscono con quanto sopra previsto di aver regolamentato e soddisfatto ogni reciproca pretesa, diritto e avere in relazione ai rapporti tra gli stessi intercorsi, sicché nulla hanno più a che pretendere reciprocamente (spese del giudizio) spese della presente procedura integralmente compensate”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 28/10/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 28/10/1989 nel Comune di Venezia e dalla cui unione sono nati i figli PT
(30/03/1990) e (12/01/1994), ad oggi entrambi maggiorenni. Per_2
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. esprimeva parere favorevole, come da nota in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 09/07/2002, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
4 Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative al figlio anche agli interessi materiali dello stesso. Nulla va disposto in Per_2 favore del figlio , in quanto maggiorenne ed economicamente indipendente. PT
Il tutto come da dispositivo.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Spese legali compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Venezia il 28/10/1989 tra IL Parte_1
DA PA e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia nel
Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1989, Parte 2, Serie A, n. 232.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso e alle note scritte autorizzate di discussione finale, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
- I IGnori DA OM LI e continueranno a vivere separati, nel Parte_1 reciproco rispetto.
- aspetti di natura patrimoniale:
1. quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e dei relativi obblighi la casa coniugale, acquistata dai coniugi in regime di comunione dei beni, sita in Venezia Mestre Via Elia Millosevich n. 36, con gli arredi esistenti, viene trasferita in proprietà esclusiva alla IG.ra , a mezzo atto notarile entro e non Parte_1 oltre un mese dal passaggio in giudicato della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A definizione e tacitazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra i ricorrenti, il IG. DA OM LI si impegna a cedere, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ben noto alle parti, con ogni annesso, connesso, pertinenza ed accessorio, servitù attiva e passiva inerente, come fino ad ora praticati, alla GN , che si Parte_1
5 impegna ad acquistare, la quota pari al 50% di proprietà dell'immobile sito in Venezia
Mestre, Via Elia Millosevich n. 36, sita nel fabbricato denominato “Condominio Kennedy” già adibito a casa familiare, così come sotto descritto:
Identificazione:
a. Appartamento posto al piano primo con magazzino al quarto piano così identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Venezia:
- Foglio 145 particella 143 subalterno 23 – piano 1 – 4 come risulta dalle schede catastali allegate al ricorso, con le relative pertinenze, ivi compresa la comproprietà sulle parti comuni al fabbricato di cui è parte quanto in oggetto e così su quanto previsto in comune dagli artt. 1117 e ss c.c. o per destinazione.
Provenienza:
Viene trasferito alla IG.ra tutto quanto è pervenuto alla stessa ed al IG. DA Parte_1
OM LI in forza del seguente atto:
- atto di compravendita del 5.09.1986 N. 255 di Rep. del Notaio Dott. di Persona_1
Mestre Venezia, registrato a Venezia il 24.09.1996 al N 4331, trascritto a Venezia il
14.09.1996 N. 20859 Gen e 14533 part.;
Situazione urbanistica:
Per quanto occorrer possa ai fini del presente atto ai sensi del D.P.R. 380/2001, nonché ai sensi della legge n. 47/1985 e successive proroghe e modifiche, la parte promittente cedente, consapevole delle pene stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni false o reticenti, ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000, in sede di rogito garantirà la piena regolarità di quanto oggetto del presente atto sotto il profilo delle norme urbanistiche ed edilizie e che non sussistono situazioni di abuso edilizio. La parte promittente venditore dichiara che le opere relative alla costruzione del fabbricato di cui gli immobili oggetto del presente atto fanno parte sono state iniziate in data anteriore al 1° settembre 1967.
Si impegna a dichiarare, altresì, in sede di rogito che dopo tale data non sono state apportate modifiche tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti, autorizzazioni, concessioni e permessi di costruire o qualsivoglia altra autorizzazione e che a suo carico non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia.
6 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma primo bis legge 27 febbraio 1985 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni la parte promittente cedente in sede notarile dichiarerà,
e la parte promissaria acquirente dichiarerà a sua volta di essere a conoscenza, che i dati catastali relativi alle unità immobiliari urbane oggetto del presente trasferimento corrispondono alle ultime planimetrie depositate in Catasto e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La parte promittente alienante, in sede notarile, dichiarerà e la parte promissaria acquirente dichiarerà di essere a conoscenza, che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale.
Certificazione energetica:
Ai sensi dell'art. 6/2-ter del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii, la IG.ra dà atto di aver Parte_1 ricevuto dal IG. DA OM LI le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile (APE n. 122700/2024, valida sino al 02.10.2034, redatta dal Geom. iscritto all'Albo dei Geometri al n. 2517/VE), a valere Parte_2 quale parte integrante e sostanziale del presente, allegato al ricorso introduttivo.
Trascrizioni ed iscrizioni: La parte promittente cedente presta ogni garanzia di legge, in relazione alla titolarità, disponibilità e libertà di quanto promesso in vendita da diritti reali o personali, azioni, ragioni di terzi, vincoli e privilegi anche fiscali, dando atto che l'ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario del 17.09.1996 a favore di
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., per estinzione totale dell'obbligazione avvenuta in data
21.05.2007 è stata cancellata in data 2.10.2024. E' fatta in ogni caso rinuncia espressa a ogni ipoteca legale. La IG.ra in sede notarile dichiarerà in ogni caso di ben conoscere Parte_1 lo stato di fatto e di diritto dell'immobile, esonerando pertanto il IG. DA OM
LI da ogni responsabilità in merito.
Clausole generali:
In conseguenza della promessa di cessione di cui ante, che avverrà con conguaglio in sede di atto notarile, la GN diverrà piena ed esclusiva proprietaria degli immobili Parte_1 innanzi descritti.
7 Le parti dichiarano e danno atto che quanto convenuto per la presente promessa di vendita verrà interamente conferito con le modalità sotto indicate.
I ricorrenti chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale di cui al presente atto di trasferimento, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
La presente promessa avrà effetto dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
Esenzione di responsabilità:
Le parti espressamente esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative. Il promittente cedente, intestatario catastale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis della legge n. 52 del 27 febbraio 1985 dichiara la conformità dei dati censuari dei beni pro quota trasferiti e delle relative planimetrie allo stato di fatto degli immobili in oggetto.
Stipula dell'atto definitivo di compravendita:
L'atto definitivo di compravendita dovrà essere stipulato entro e non oltre un (1) mese dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio presso lo studio del Notaio scelto da parte promissaria acquirente.
Le relative agevolazioni di legge e spese notarili saranno integralmente a carico della parte acquirente.
A titolo di conguaglio, la IG.ra si impegna a corrispondere al IGnor DA Parte_1
OM LI l'importo di €. 10.000,00 (diecimila/00), a saldo e stralcio, che verserà allo stesso in sede di rogito notarile a mezzo assegno circolare.
A fronte della predetta assegnazione e cessione nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla IG.ra nei confronti del IG. DA OM LI per spese, oneri e costi Parte_1 anche condominiali, per spese sia ordinarie che straordinarie, presenti e futuri relativi a detto immobile. Tali spese, costi e oneri resteranno pertanto ad esclusivo carico della IG.ra
[...]
la quale provvederà a sopportarne i relativi esborsi. Pt_1
I ricorrenti danno atto che i beni mobili, gli elettrodomestici e le suppellettili contenuti nella casa familiare resteranno all'interno della casa stessa ed in proprietà esclusiva della IG.ra
. Parte_1
8 Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti come da ultime dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e per il resto, alla luce di quanto disciplinato in occasione della separazione concordano, inoltre, quanto segue:
2. di revocare l'assegno di mantenimento ordinario mensile a favore della IG.ra , Parte_1 stabilito in sede di separazione, che, essendo economicamente indipendente, dichiara di rinunciare sia all'assegno che ad ogni e qualsivoglia somma alla stessa dovuta anche a titolo di arretrati dal IG. DA OM LI;
3. di revocare l'assegno di mantenimento ordinario mensile a favore dei figli, stabilito in sede di separazione con rinuncia da parte della IG.ra a qualsivoglia somma dovuta Parte_1 dal IG. DA OM LI per arretrati di mantenimento ordinario e di contributo alle spese straordinarie:
- quanto al figlio avendo raggiunto l'indipendenza economica;
Parte_3
- quanto al figlio non ancora completamente economicamente Persona_2 autosufficiente, prevedendo che ciascun genitore provveda al suo mantenimento ordinario ed al contributo per eventuali spese straordinarie in via diretta, nella misura del 50 % ciascuno;
4. Le parti, fatta salva la puntuale esecuzione di tutti gli accordi raggiunti, riconoscono con quanto sopra previsto di aver regolamentato e soddisfatto ogni reciproca pretesa, diritto e avere in relazione ai rapporti tra gli stessi intercorsi, sicché nulla hanno più a che pretendere reciprocamente.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 5 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
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