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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4975 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 3274/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2020 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta del 20/2/2025.
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv.to Domenico Parte_1
Rullo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viale Vasco
De Gama 73 – 00121 - Roma;
- Appellante – E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Pierluigi Federici ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Viale Mazzini 9 – Roma;
- Appellata –
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore;
- Appellata contumace –
E
; CP_3
- Appellato contumace –
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 22331/2019 emessa dal
Tribunale Civile di Roma Sez. XIII – Giud. Dott. Giorgio Egidi, depositata il 19.11.2019 nel giudizio iscritto al RG 12351/2015.
CONCLUSIONI : come da note scritte in sostituzione di udienza del
20/2/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione datato 19 febbraio 2015, Parte_1
conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, CP_3
(conducente del veicolo “Iveco Daily” tg. BM845XS), la “
[...]
(quale società proprietaria del mezzo) e Controparte_2
(già “ Controparte_1 [...]
, quale Compagnia di Assicurazione per la Controparte_4
RCA del mezzo in questione, per ivi sentire dichiarare la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro stradale CP_3
avvenuto in Roma, in data 15.05.2011, intorno alle ore 09:30, su via
Prenestina a Roma, altezza del civico nr. 1280 e, per l'effetto, ottenere la condanna dei tre convenuti, in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni (patrimoniale per danno emergente, biologico, morale, per la perdita della capacità lavorativa specifica) subiti da esso Pt_1
in conseguenza del sinistro stradale in questione.
[...]
A sostegno della domanda, deduceva: Parte_1
-che, nell'occorso, si trovava alla guida della propria autovettura
“Citroen Saxo” (tg.AS263NB) e stava percorrendo via Prenestina a
Roma;
- che, intorno alle ore 09.30, giunto all'altezza del civico nr. 1280, si era visto improvvisamente invadere la propria corsia di marcia dal furgone “Iveco Daily” (tg. BM845XS, di proprietà della società
“ ed assicurato perla RCA con Controparte_2 CP_2
” condotto dal convenuto Controparte_1 CP_1 CP_3
il quale stava percorrendo l'opposto senso di marcia e, nel
[...] sorpassare i veicoli che lo precedevano, aveva finito per invadere completamente la corsia percorsa da esso attore;
- che, nonostante la tempestiva manovra di emergenza, esso non aveva potuto evitare il violento urto Parte_1
frontale e laterale con il furgone “Iveco Daily” condotto dal
CP_3
- che, dopo l'urto, il aveva tentato la fuga ma, CP_3
fortunatamente, era stato bloccato da alcuni testimoni oculari dell'incidente i quali poi lo avevano consegnato alle forze dell'ordine che avevano proceduto al fermo di P.G. dello stesso;
- che, in seguito, erano intervenuti sul luogo del sinistro agenti della
Polizia Municipale di Roma Capitale i quali avevano provveduto a tutti i rilievi del caso nonché ad identificare i testimoni dell'accaduto;
- che in seguito all' urto aveva perso i sensi e, quindi, era stato condotto in autoambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
“San Camillo Forlanini di Roma” ove, poi, era stato ricoverato in prognosi riservata per il politrauma subito “con trauma cranico lieve, focolaio contusivo cerebrale e ferita da taglio lieve alla mano destra”;
- che, in data 16.05.2011, la società “ Controparte_2
proprietaria del veicolo “IVECO DAILY” (tg. BM845XS), aveva
[...]
denunciato il furto del mezzo in questione;
- che, in conseguenza del sinistro stradale in questione, aveva subito un lungo periodo di degenza ospedaliera ed aveva riportato importanti postumi permanenti, così come risultava dalla documentazione sanitaria e come accertato dall'INPS che, a seguito di visita medico- collegiale, aveva riconosciuto una riduzione permanente della capacità lavorativa del 75%;
- che i postumi d'invalidità permanente residuati in capo ad esso potevano essere quantificati, in termini medico- Parte_1
legale, in un'invalidità permanente del 75%, pari all'importo di €
662.564,00, in un danno biologico temporaneo con ITT gg 30 per €
2.880,00; ITP gg 60 al 75%, pari ad € 4.320,00; ITP gg. 30 al 50%, pari ad € 1.440,00; in danno morale al 33%, pari ad € 211.149,00, per un totale di € 842.353,00, con un'ulteriore personalizzazione del 20%, pari a € 168.470,00, per un totale complessivo di € 1.010.823,60;
- che esso avendo perso la capacità lavorativa Parte_1
specifica in conseguenza del sinistro stradale in questione (così come accertato dal Collegio medico dell'INPS e del CT psichiatra dott.
, era stato licenziato, con lettera del 31.12.2012, dalla Persona_1
propria datrice di lavoro “CRISCIOTTI AUTOTRASPORTI” Snc.;
- che, quindi, esso attore aveva diritto di vedersi riconosciuto anche il danno per lucro cessante per la perdita della capacità lavorativa subita,
a seguito del sinistro de quo; in particolare, ai fini della liquidazione di tale danno, quantificato provvisoriamente in € 150.000,0, occorreva considerare che esso era stato alla dipendenze Parte_1
della “CRISCIOTTI AUTOTRASPORTI” Snc. fin dal 2004 e che aveva percepito, fino al licenziamento, un reddito medio mensile di € 1.350,00, così come poteva evincersi dal CUD e dalle buste paga allegate;
-che esso attore aveva altresì diritto anche ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale emergente, rappresentato dalle spese per l'assistenza legale extragiudiziale, pari all'importo di € 10.150,00, così come risultava dalla documentazione in atti;
- che, a fronte degli ingentissimi danni subiti (pari ad oltre €
1.000.000,00), esso attore aveva invece ricevuto – in data 18.06.2013 - dalla convenuta Compagnia di Assicurazione soltanto un acconto, pari all'importo di € 80.000,00.
Con comparsa datata 2.09.2015, si costituiva in giudizio “
[...]
non svolgendo alcuna contestazione in punto di CP_1
dinamica e responsabilità del sinistro de quo, ma solo con riferimento al quantum debeatur, ritenuto del tutto sfornito di prova, incongruo ed eccessivo, essendo, invece, totalmente satisfattivo l'importo di €
80.000,00, già corrisposto;
in particolare, secondo la convenuta: a) la richiesta avanzata a titolo di danno biologico appariva pretestuosa e/o manifestamente esorbitante rispetto all'entità dei postumi effettivamente subiti dallo accertati dal proprio Parte_1
CT in misura pari al 20%; b) alcuna prova era stata fornita dalla controparte in ordine all'effettiva sussistenza del danno patrimoniale richiesto, “nessuna informazione in ordine all'eventuale svolgimento da parte dell'odierno attore di un'attività lavorativa precedentemente al verificarsi dell'incidente e, quindi, se avesse svolto attività lavorativa autonoma o subordinata od altro, né quale sia stata la ragione e l'eventuale entità del danno che avrebbe patito” (cfr. pag. nr.
4 della comparsa di costituzione); c) non era risarcibile il danno morale, non essendo stato mai accertato alcun fatto di reato.
I convenuti (conducente del furgone) e CP_3
pur ritualmente citati in giudizio, Controparte_2
preferivano rimanere contumaci.
Alla prima udienza del 06.10.2015, la convenuta “ Controparte_1
appositamente interpellata dall'attore, ribadiva l'assenza di
[...]
qualsivoglia contestazione in punto di dinamica e responsabilità del sinistro stradale de quo.
La causa veniva, quindi, istruita con il deposito di documentazione e con l'espletamento di CTU medico legale onde accertare l'entità dei danni fisici subiti dall'attore in conseguenza del sinistro stradale in questione.
All'udienza del 26.10.2016, all'esito del deposito della CTU (in ordine alla quale non veniva sollevata alcuna contestazione dalle parti), non veniva ammessa la prova dedotta da parte attrice volta alla prova del danno patrimoniale per lucro cessante e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27 febbraio 2019, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale (da intendersi qui integralmente trascritto) e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge, ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con decorrenza - su concorde richiesta delle parti – a partire dal 1 maggio 2019.
Quindi in data 19.11.2019 veniva depositata la sentenza impugnata che accoglieva parzialmente la domanda, condannando in solido fra loro i convenuti al pagamento allo della somma di € Parte_1
70.391,81 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
(biologico e morale) subito in conseguenza del sinistro, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo, rigettando per contro la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e compensando integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Il Tribunale aderendo alle conclusioni del CTU riconosceva postumi di invalidità permanente in misura del 32%, oltre l'invalidità temporanea parziale, distinguendo il danno non patrimoniale in biologico e morale per complessivi € 143.016.22 (di cui € 102.993,63 per danno biologico permanente, € 9.124,50 per danno biologico temporaneo ed €
30.898,09 per danno morale) , somme così determinate sulla base delle tabelle romane. Pertanto detraendo da detta cifra già rivalutata €
80.000,00, ovvero quanto corrisposto già dalla prima Controparte_5
dell'instaurazione del giudizio, condannava i convenuti in solido fra loro a corrispondere all'attore il residuo pari a complessivi € 70.391,81, oltre interessi dalla sentenza al saldo.
Negava invece il riconoscimento del danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa specifica per difetto di prova da parte dell'istante. Infine compensava integralmente fra le parti le spese del giudizio, in ragione delle eccessive pretese di parte attrice nella fase pregiudiziale che avrebbero compromesso il buon esito transattivo del contenzioso.
oooOooo
Avverso detta sentenza ha proposto rituale appello Parte_1
limitatamente ai capi che determinavano il quantum risarcitorio ed al capo che compensava integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Quanto al primo aspetto si duole l'appellante dell'errore del Tribunale, ove computa integralmente a titolo di danno biologico la somma corrisposta pregiudizialmente dalla , laddove invece Controparte_5
dalla comunicazione accompagnatoria al relativo bonifico la somma di complessivi € 80.000,00, veniva imputata, quanto ad € 60.000,00 a titolo di danno biologico, mentre € 20.000,00 venivano corrisposti a titolo di danno patrimoniale.
Pertanto il Tribunale avrebbe dovuto detrarre dal complessivo risarcimento liquidato la sola somma di € 60.000,00, con un residuo da corrispondere maggiore in misura di ulteriori € 19.213,87.
Tale errore del Tribunale si sarebbe tradotto in una violazione degli art.li 112 e 115 c.p.c. ed in una violazione dell'obbligo di motivazione per travisamento della prova. Il Tribunale sarebbe stato indotto in errore dal tenore della avversa costituzione, nella quale Controparte_1
contrariamente a quanto prima indicato all'atto della emissione del
[...]
bonifico, avrebbe imputato l'intera somma a danno biologico. Con il secondo motivo parte appellante lamenta l'integrale compensazione delle spese, pur in presenza di un accoglimento parziale della domanda, tenuto conto che, in fase di precisazione della domanda a seguito del deposito della CTU, le pretese risarcitorie erano state notevolmente ridimensionate, così violando il disposto dell'art. 92 cpc ed il principio della soccombenza.
Invero se inizialmente la quantificazione era stata operata sulla base del riconoscimento da parte dell'Inps di una invalidità specifica lavorativa pari al 75%, a seguito delle risultanze della CTU parte attrice aveva ridimensionato le proprie pretese, seppur quantificandole sempre in base alle più favorevoli tabelle milanesi, pacificamente valevoli quale parametro nazionale di riferimento all'epoca della instaurazione del giudizio. La compensazione integrale si risolveva quindi in una decisione arbitraria, in presenza di un accoglimento parziale, a mente della prevalente giurisprudenza di legittimità, in assenza di una adeguata proposta transattiva da parte della compagnia, anche dopo il deposito della CTU.
Si costituiva ritualmente , chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello per infondatezza, mentre rimanevano contumaci CP_6
e
[...] Controparte_2
Precisate le conclusioni e concessi i termini per conclusionali e repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è fondato e come tale meritevole di accoglimento. Il Tribunale è effettivamente incorso nel vizio di travisamento della prova documentale, ove ha erroneamente ignorato come la
[...]
avesse unilateralmente effettuato l'offerta tramite bonifico CP_1
allo imputando la relativa somma quanto ad € 60.000,00 a Pt_1
titolo di danno non patrimoniale e quanto ad € 20.000,00 a titolo di danno patrimoniale. Pertanto sebbene il Tribunale avesse, con congrua motivazione, non oggetto di contestazione, negato l'attribuzione di ulteriore posta risarcitoria per danno patrimoniale da diminuzione della capacità lavorativa specifica per difetto di prova, avrebbe dovuto correttamente sottrarre dall'intero liquidato, secondo le risultanze della
CTU, per danno biologico e danno morale, la sola somma di €
60.000,00. Né può valere a ritenere altrimenti la circostanza che la compagnia abbia diversamente affermato, in sede di costituzione, che l'intera somma già corrisposta era da intendersi attribuita per il danno non patrimoniale, in quanto l'imputazione del pagamento non può essere mutata dopo che lo stesso è stato effettuato e recepito dal beneficiario per la causale enunciata ai sensi dell'art. 1193 c.c., se non con il consenso del creditore, peraltro assente in specie.
Al riguardo, per la determinazione del residuo debito in quota capitale e degli interessi compensativi (Cass.1712/1995), trova applicazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione (in relazione agli acconti versati dal creditore) secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. 9950/2017).
Per l'effetto, le somme dovuta a titolo di risarcimento del danno , pari a euro 143.016,22 e l' acconto di euro 60.000,00 devono essere entrambe devalutate alla data dell' illecito , e sulla somma risultante dalla sottrazione dell' acconto devalutato pari a euro 76.369,00 arrotondati ( euro 133.785,05 – 57.416,27 = 76.369,00 ) devono applicarsi gli interessi, maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici Istat fino alla data del pagamento degli acconti, detratti i quali, per i periodi successivi, sulla differenza residua troveranno applicazione gli interessi e la rivalutazione secondo i criteri sopra enunciati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
a partire da tale data sull'importo maturato si applicano gli interessi legali fino al saldo.
Meritevole di accoglimento risulta anche il secondo motivo di doglianza in relazione all'errata applicazione del principio della soccombenza con integrale compensazione delle spese di giudizio. La norma regolatrice della fattispecie è per evidenza il secondo comma dell'art. 92 cpc nella attuale stesura derivante dalla modifica introdotta con il D.L. 12.9.2014 n. 132, che testualmente recita: “Se vi è soccombenza reciproca, ovvero in caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese fra le parti, parzialmente o per intero”.
Pertanto pur nell'attenuazione dei criteri sulla base dei quali il giudice possa esercitare la discrezionalità del caso concreto, resta la permanenza del criterio regolatore della soccombenza, che in specie sussisteva, seppur mitigato dalla esistenza di una soccombenza parziale ravvisabile per il rigetto di alcuni capi della domanda. Tuttavia il
Tribunale non ha fatto corretta applicazione di tale potere discrezionale ove ha operato una compensazione totale e non solo parziale, non tenendo conto che in effetti parte attrice aveva precisato in corso di giudizio la propria domanda, limitandone la quantificazione secondo le risultanze derivanti dalla CTU medico legale, e non considerando altresì l'assenza di alcuna proposta conciliativa da parte della compagnia assicurativa dopo tale deposito. In ogni caso a parere di questo Collegio, a mente dell'attuale tenore dell'art. 92, comma 2 cpc, mentre il giudice può arrivare alla compensazione totale in caso di assoluta novità delle questioni dirimenti o di cd. overruling, e ciò in ragione della impossibilità per le parti di adattare il tenore delle proprie difese alle nuove emergenze, non potrà diversamente stabilire una totale compensazione laddove, come in specie si sia in presenza di un accoglimento seppur parziale della domanda. Non apparivano comunque integrabili le gravi ed eccezionali ragioni nel comportamento della parte attrice che aveva richiesto una quantificazione eccessiva del danno, in ragione però della esistenza di un qualificato accertamento da parte dell'Inps della sussistenza di una invalidità lavorativa specifica pari al 75% derivante dagli esiti del sinistro stradale occorsogli, quantificazione peraltro accresciuta anche dalla determinazione del quantum sulla base delle tabelle milanesi, peraltro al periodo pacificamente ritenute parametro privilegiato su base nazionale.
Per queste ragioni, in riforma parziale della sentenza impugnata sul punto, le spese del primo grado sono compensate per metà, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda, ponendo a carico dei soccombenti la restante parte.
L'esito complessivo del giudizio e l'accoglimento della domanda solo in parte, giustifica la parziale compensazione delle spese anche del presente grado. La restante parte è posta a carico dei soccombenti, e in favore dell' antistatario avv. Domenico Rullo , nella misura indicata nella parte dispositiva , per valori medi e tenendo conto del valore della causa, dei parametri previsti dalle tabelle applicabili ratione temporis di cui al DM n. 55/2014 e successive modificazioni per la determinazione dei compensi professionali , con esclusione per il presente grado delle voci per la fase trattazione e istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto .
PQM
La Corte d' Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Roma n. 22331/2019, in accoglimento dell' appello e in parziale riforma della impugnata sentenza, così provvede:
- condanna , e CP_3 Controparte_2 [...]
, in solido fra loro a pagare a la CP_1 Parte_1
somma di euro 76.369,00 oltre interessi e rivalutazione calcolati secondo i criteri indicati nella parte motiva;
- condanna , e CP_3 Controparte_2 [...]
, in solido fra loro a rifondere l' antistatario avv. Rullo CP_1
Domenico il 50% delle spese legali per il primo grado che liquida per la residua parte in misura di euro 843,00 per esborsi ed euro per 7.052,00 per compensi professionali , compensata la quota residua, e per il presente grado in misura di € 355,20 per esborsi ed euro per 3.966,00 per compensi , il tutto oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge .
Così deciso nella Camera di consiglio del 1/9/2025
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta