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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/03/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 785/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dr.ssa Marisa Attollino Presidente dr. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore\estensore dr. Gianluca Tarantino Giudice nel procedimento recante n. 785/2024 R.G. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 17.01.2024 da nato in [...] in data [...] (CUI: , Parte_1 C.F._1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Russo, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
contro
, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-parte resistente- dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza collegiale del 12.03.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I.
1-Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il decreto, emesso dal Questore di Foggia in data 06.07.2023, notificatogli il 04.01.2024, con il quale l'Amministrazione aveva rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, del D.
1 Lgs. 286/1998, ed ha, per tale ragione, adito il Tribunale, insistendo per il riconoscimento del bene della vita, negato in sede amministrativa.
I.
2-Con decreto, emesso in data 05.03.2024, regolarmente notificato dal ricorrente all'Amministrazione, unitamente al ricorso introduttivo, è stata fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del 04.09.2024, differita d'ufficio a quella del 16.09.2024, svolta mediante collegamenti audio visivi, come precedentemente disposto con decreto, emesso ex artt. 127, ultimo comma, e 127 bis c.p.c., alla quale ha partecipato, collegandosi da remoto, esclusivamente il difensore del ricorrente, insistendo nell'accoglimento del ricorso.
I.
3-La si è costituita, con memoria difensiva, depositata in data Controparte_2
22.02.2024, insistendo nel rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, con conferma del provvedimento impugnato e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
II.
1-Preliminarmente, occorre osservare che la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, il difetto e/o apoditticità della motivazione, l'inadeguata istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
II.
2-Nel merito la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente, deve osservarsi che la norma che disciplina i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, ovverosia, l'art. 19, commi 1 e 1.1 D.lgs. 286/1998 – ha subito alcune modifiche, limitatamente al comma 1.1, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n.
20/2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con L. 50/2023.
È stato infatti soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1., ove si faceva riferimento alla tutela della vita privata e familiare (richiamando quindi, l'art. 8 CEDU) quale elemento su cui fondare il riconoscimento della protezione speciale, a valle di una valutazione di ben precisi parametri. Tra questi, la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato,
l'inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
La nuova disposizione si applica a tutte le istanze di protezione presentate dal giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto stesso, come si evince dalla lettura a contrario della disciplina intertemporale;
pertanto, nel caso di specie, considerando che, come si evince dal provvedimento impugnato, il ricorrente ha presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in data 18.05.2023, ovverosia successivamente all'entrata in vigore del su menzionato D.L., va applicato l'articolo 19 nella sua attuale formulazione.
2 Nell'individuare la disciplina in concreto applicabile, tuttavia - al di là dell'abrogazione di una parte significativa della disposizione che verrà esaminata fra poco e degli effetti che ne conseguono
- va rilevato che l'art. 117, comma 1 Cost. impone al legislatore ordinario di “rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.
Tra questi, sussiste senza alcun dubbio il diritto fondamentale al rispetto alla vita privata e familiare, sancito sia dall'art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che dall'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Tale diritto, quindi, confluisce nell'ordinamento interno in primo luogo attraverso la diretta applicazione della Carta di Nizza, che può operare senza alcun meccanismo di attuazione nelle materie di competenza dell'U.E. (tra cui, appunto, vi è la politica dell'immigrazione, artt. 79 e 80
TFUE). L'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali, avente valore legale parificato a quello dei trattati
TUE e TFUE, dispone che: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni”.
È compito quindi del Giudice dare concreta attuazione alla presente disposizione, assicurandosi che il diritto dell'Unione Europa sia effettivo e possa trovare immediata applicazione, poiché “il diritto dell'Unione non solo impone obblighi agli Stati membri dell'Unione, ma attribuisce anche diritti alle persone fisiche. Le persone fisiche possono quindi avvalersi di tali diritti e invocare direttamente il diritto dell'Unione dinanzi ai tribunali nazionali ed europei” (Sentenza CGUE, 5 febbraio 1963, Van Gend & Loos Causa 26-1962).
Per quanto invece concerne le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, esse sono state espressamente qualificate come “norme interposte” dalla Corte costituzionale e pertanto, seppur inidonee a produrre effetti diretti nell'ordinamento interno (come invece avviene nel caso del diritto dell'Unione Europea nelle materie di sua attribuzione), le disposizioni della CEDU fungono da parametro di valutazione della disciplina interna – qualsiasi però, ne sia l'oggetto - in una chiave di lettura costituzionalmente orientata.
Ciò, infatti, è possibile mediante il combinato disposto dell'art. 117 co. 1 Cost. e della legge di ratifica della convenzione, legge 4 agosto 1955 n. 848, che secondo la Corte consente di attribuire alle norme CEDU rango “sub-costituzionale”, imponendo il rispetto dei “vincoli derivanti (…) dagli obblighi internazionali” sia al legislatore, nel momento di estrinsecazione della potestà legislativa, che al Giudice, in fase di interpretazione di ogni disposizione interna (indirizzo ormai consolidato della Corte costituzionale, a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007).
Ciò chiarito a livello di principi generali - in ordine al potere del Giudice di applicare direttamente la disciplina U.E. e disapplicando l'eventuale normativa interna in contrasto, ovvero sul
3 piano ermeneutico, attraverso la lente di ingrandimento rappresentata dalla CEDU - nell'esaminare la nuova disposizione si può rappresentate quanto segue.
Sebbene il legislatore abbia eliminato il riferimento alla vita privata e familiare quale fondamento del riconoscimento della protezione speciale, il comma 2 dello stesso articolo 19 è rimasto del tutto immutato. Esso dispone che «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani»; d'altra parte, è ancora in vigore l'art. 32, comma 3 D.lgs. 25/2008 che, con esplicito riferimento all'art. 19 comma 1.1 cit., prevede “il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura protezione speciale”.
Dunque, è la stessa disciplina dettata dal T.U. Immigrazione che impone di continuare a tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare e tutti gli altri diritti riconosciuti da Convenzioni internazionali, ratificate nel nostro ordinamento interno.
Il richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6 al rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali opera, quindi, secondo il Collegio ed al di là della soppressione del riferimento espresso alla vita privata e familiare, come espresso limite al rifiuto o alla revoca di permesso di soggiorno, da rilasciare a completamento della protezione dello straniero.
In definitiva, sia a livello di principi generali che di disposizioni di dettaglio, si può concludere che il sistema giuridico impone al Giudice di continuare a tutelare i diritti fondamentali degli esseri umani, in particolare delle persone straniere che sono presenti sul territorio italiano, a prescindere dal formale riconoscimento di una forma di protezione internazionale.
Si tratta di un percorso logico condiviso anche dalla Corte di Cassazione, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma
6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”
(Ordinanza Cass. Civ. n. 28162/2023 pubblicata il 06.10.2023).
Il rispetto della vita privata e familiare, dunque, seppur non più direttamente richiamato al comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/1998, discende da un obbligo costituzionale e internazionale ed impedisce – nel caso in cui sussistano elementi rilevanti nel caso di specie – l'espulsione dello straniero, anche in ossequio a quanto indicato dalla Consulta (C. Cost. n. 202/2013, in cui si legge che la «discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e
4 proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006, n. 78 del 2005)» e ripreso dalla recentissima sentenza Cass. SS.UU. n. 24413/2021).
Premesso tutto quanto richiamato sopra, per il riconoscimento della protezione speciale è necessario – sempre attraverso una valutazione del caso concreto, come affermato espressamente dalla direttiva 2008/115/CE – conferire importanza ad alcuni indici attraverso cui si estrinseca la vita privata e familiare, ma anche ad altri riferimenti concreti che si ricollegano ad ogni diritto tutelato da specifiche convenzioni internazionali.
Con riguardo ai primi, ossia al preciso contenuto della protezione offerta dall'articolo 8
CEDU, la giurisprudenza di legittimità ha già fissato il nucleo concettuale su cui valutare la sussistenza del diritto al riconoscimento della protezione speciale, individuando gli elementi che la costituiscono ne “l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»” (Cass. SS.UU. n. 24413/2021, dep. 09.09.2021).
II.
4-Con particolare riferimento all'integrazione socio-lavorativa, la Suprema Corte, in una recente pronuncia, (Cass. ordinanza n. 21960/2024) ha chiarito che “ai sensi della disciplina introdotta dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre
2020, n. 173, il raggiungimento da parte del richiedente di un adeguato livello d'integrazione sul territorio nazionale presuppone non già la realizzazione di un pieno, radicale ed irreversibile inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma il compimento di un apprezzabile sforzo
d'integrazione nella realtà locale di riferimento, desumibile non solo dal reperimento di un'occupazione a tempo indeterminato, sia pure pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass., Sez. I,
11/11/2022, n. 33315), ma anche dalla stipulazione di una pluralità contratti di lavoro a tempo determinato, idonei a comprovare lo svolgimento continuativo dell'attività lavorativa (cfr. Cass., Sez.
I, 27/09/2023, n. 27475), nonché dalla partecipazione ad attività di formazione professionale e volontariato, anche nell'ambito del sistema di accoglienza, e dall'apprendimento della lingua italiana
(cfr. Cass., Sez. I, 13/06/2023, n. 16716; 11/03/ 2022, n. 7938; 2/10/2020, n. 21240”).
II.
5-La Suprema Corte, nella suddetta pronuncia, ha, inoltre, chiarito, quanto alle comunicazioni che le stesse, “introdotte dall'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, CP_3
5 che ha modificato l'art.
9-bis, comma secondo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ed estese ai lavoratori stranieri dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4773 del 28 novembre 2011, avendo carattere obbligatorio ed avendo come destinatari il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali, costituiscono sufficiente garanzia di effettività del rapporto cui i dati dichiarati si riferiscono, rendendo per-tanto irrilevante la mancata produzione delle buste paga attestanti la corresponsione della retribuzione”.
II.
6-Nel caso di specie, a fondamento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, il ricorrente ha allegato l'integrazione socio-lavorativa, conseguita nel Paese di accoglienza ed il correlato pregiudizio cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio, derivante dallo sradicamento dal contesto socioeconomico nel quale risulterebbe, ormai, stabilmente incluso.
II.
7-Sotto questo profilo, deve evidenziarsi che dalla copiosa documentazione lavorativa, versata in atti, segnatamente costituita da:
• 2022:
▪ buste paga, relative alle mensilità di giugno (667,00 €), luglio (1.200,00 €), agosto (1.100,00 €), settembre (780,00 €), dicembre (174,00 €);
• 2023:
▪ buste paga, relative alle mensilità di gennaio (1.141,00 €), febbraio (352,00 €), marzo (1.250,00 €), aprile (814,00 €), maggio (1.153,00 €), giugno (405,00 €), luglio (1.100,00 €), agosto (1.100,00 €);
▪ modello UNILAV, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal 01.12.2022 - 31.05.2023;
• 2024:
▪ buste paga, relative alle mensilità di gennaio (1.141,00 €), febbraio (1.138,00
€); busta paga aprile (674,00 €), maggio (293,00 € + 674,00 €), giugno
(1.206,00 €), luglio (1.200,00 €), agosto (1.526,00 €), settembre (1.154,29 €), ottobre (605,32 €);
▪ modello UNILAV, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal 03.01.2024 al 30.06.2024;
▪ modello UNILAV, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal 31.05.2024 al 27.09.2024;
▪ modello UNILAV, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal 01.10.2024 al 31.12.2024;
• 2025:
6 ▪ buste paga, relative alle mensilità di gennaio (1.300,00 €), febbraio (1.300,00
€);
▪ modello UNILAV, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal 02.01.2025 a 30.06.2025; si evince che il migrante ha profuso, negli ultimi quattro anni, un notevole sforzo di integrazione socio-lavorativa, come comprovato, in particolare, dalla stipulazione di diversi contratti di lavoro, la cui effettiva esecuzione è, peraltro, dimostrata dalla copia delle buste paga, versate in atti, in esito al quale, in considerazione, per un verso, dell'entità delle retribuzioni percepite, nelle ultime mensilità superiori agli € 1.000,00 mensili e, per altro verso, della validità dell'ultimo contratto di lavoro sino al 30.06.2025, può, ormai, ritenersi stabilmente inserito nel tessuto socioeconomico del Paese cui chiede protezione.
II.
8-Emerge, pertanto, con chiarezza il profilo di vulnerabilità soggettiva cui il migrante sarebbe esposto, laddove fosse costretto a fare ritorno nel Paese d'origine, derivante dalla dissoluzione del livello di inclusione conseguito in Italia, con conseguente grave lesione del diritto alla vita privata e familiare, come riconosciuto, a livello sovrannazionale, dall'art. 8 della CEDU e dall'art. 7 della Carta Europea dei diritti fondamentali.
II.
9-La domanda di riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, e dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/1998, essendo fondata, può, pertanto, essere conclusivamente accolta.
III.
1-Non vi è luogo a provvedere sulle spese, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (in senso conforme Cass. n.18583/2012).
Nonché, da ultimo, Cass. 18162/2023 “In tema di patrocinio a spese dello Stato, poiché l'art.
133 d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale, in tal caso il compenso e le spese spettanti al difensore della parte
7 privata vittoriosa contro un'Amministrazione dello Stato vanno liquidati con istanza rivolta ex art.
83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 al giudice del procedimento”.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata dal ricorrente, con ricorso, depositato in data in data 17.01.2024, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda DICHIARANDO, per l'effetto, che ha diritto ad Parte_1 ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, comma 6, e 19, comma, 1.1, del d.lgs. n. 286/1998;
2) NULLA sulle spese;
3) LIQUIDA i compensi del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con delibera del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari del 23.01.2024, come da separato decreto;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, addì 17.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Enzo Davide Ruffo Marisa Attollino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dr.ssa Marisa Attollino Presidente dr. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore\estensore dr. Gianluca Tarantino Giudice nel procedimento recante n. 785/2024 R.G. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 17.01.2024 da nato in [...] in data [...] (CUI: , Parte_1 C.F._1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Russo, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
contro
, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-parte resistente- dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza collegiale del 12.03.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I.
1-Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il decreto, emesso dal Questore di Foggia in data 06.07.2023, notificatogli il 04.01.2024, con il quale l'Amministrazione aveva rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, del D.
1 Lgs. 286/1998, ed ha, per tale ragione, adito il Tribunale, insistendo per il riconoscimento del bene della vita, negato in sede amministrativa.
I.
2-Con decreto, emesso in data 05.03.2024, regolarmente notificato dal ricorrente all'Amministrazione, unitamente al ricorso introduttivo, è stata fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del 04.09.2024, differita d'ufficio a quella del 16.09.2024, svolta mediante collegamenti audio visivi, come precedentemente disposto con decreto, emesso ex artt. 127, ultimo comma, e 127 bis c.p.c., alla quale ha partecipato, collegandosi da remoto, esclusivamente il difensore del ricorrente, insistendo nell'accoglimento del ricorso.
I.
3-La si è costituita, con memoria difensiva, depositata in data Controparte_2
22.02.2024, insistendo nel rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, con conferma del provvedimento impugnato e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
II.
1-Preliminarmente, occorre osservare che la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, il difetto e/o apoditticità della motivazione, l'inadeguata istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
II.
2-Nel merito la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente, deve osservarsi che la norma che disciplina i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, ovverosia, l'art. 19, commi 1 e 1.1 D.lgs. 286/1998 – ha subito alcune modifiche, limitatamente al comma 1.1, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n.
20/2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con L. 50/2023.
È stato infatti soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1., ove si faceva riferimento alla tutela della vita privata e familiare (richiamando quindi, l'art. 8 CEDU) quale elemento su cui fondare il riconoscimento della protezione speciale, a valle di una valutazione di ben precisi parametri. Tra questi, la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato,
l'inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
La nuova disposizione si applica a tutte le istanze di protezione presentate dal giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto stesso, come si evince dalla lettura a contrario della disciplina intertemporale;
pertanto, nel caso di specie, considerando che, come si evince dal provvedimento impugnato, il ricorrente ha presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in data 18.05.2023, ovverosia successivamente all'entrata in vigore del su menzionato D.L., va applicato l'articolo 19 nella sua attuale formulazione.
2 Nell'individuare la disciplina in concreto applicabile, tuttavia - al di là dell'abrogazione di una parte significativa della disposizione che verrà esaminata fra poco e degli effetti che ne conseguono
- va rilevato che l'art. 117, comma 1 Cost. impone al legislatore ordinario di “rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.
Tra questi, sussiste senza alcun dubbio il diritto fondamentale al rispetto alla vita privata e familiare, sancito sia dall'art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che dall'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Tale diritto, quindi, confluisce nell'ordinamento interno in primo luogo attraverso la diretta applicazione della Carta di Nizza, che può operare senza alcun meccanismo di attuazione nelle materie di competenza dell'U.E. (tra cui, appunto, vi è la politica dell'immigrazione, artt. 79 e 80
TFUE). L'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali, avente valore legale parificato a quello dei trattati
TUE e TFUE, dispone che: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni”.
È compito quindi del Giudice dare concreta attuazione alla presente disposizione, assicurandosi che il diritto dell'Unione Europa sia effettivo e possa trovare immediata applicazione, poiché “il diritto dell'Unione non solo impone obblighi agli Stati membri dell'Unione, ma attribuisce anche diritti alle persone fisiche. Le persone fisiche possono quindi avvalersi di tali diritti e invocare direttamente il diritto dell'Unione dinanzi ai tribunali nazionali ed europei” (Sentenza CGUE, 5 febbraio 1963, Van Gend & Loos Causa 26-1962).
Per quanto invece concerne le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, esse sono state espressamente qualificate come “norme interposte” dalla Corte costituzionale e pertanto, seppur inidonee a produrre effetti diretti nell'ordinamento interno (come invece avviene nel caso del diritto dell'Unione Europea nelle materie di sua attribuzione), le disposizioni della CEDU fungono da parametro di valutazione della disciplina interna – qualsiasi però, ne sia l'oggetto - in una chiave di lettura costituzionalmente orientata.
Ciò, infatti, è possibile mediante il combinato disposto dell'art. 117 co. 1 Cost. e della legge di ratifica della convenzione, legge 4 agosto 1955 n. 848, che secondo la Corte consente di attribuire alle norme CEDU rango “sub-costituzionale”, imponendo il rispetto dei “vincoli derivanti (…) dagli obblighi internazionali” sia al legislatore, nel momento di estrinsecazione della potestà legislativa, che al Giudice, in fase di interpretazione di ogni disposizione interna (indirizzo ormai consolidato della Corte costituzionale, a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007).
Ciò chiarito a livello di principi generali - in ordine al potere del Giudice di applicare direttamente la disciplina U.E. e disapplicando l'eventuale normativa interna in contrasto, ovvero sul
3 piano ermeneutico, attraverso la lente di ingrandimento rappresentata dalla CEDU - nell'esaminare la nuova disposizione si può rappresentate quanto segue.
Sebbene il legislatore abbia eliminato il riferimento alla vita privata e familiare quale fondamento del riconoscimento della protezione speciale, il comma 2 dello stesso articolo 19 è rimasto del tutto immutato. Esso dispone che «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani»; d'altra parte, è ancora in vigore l'art. 32, comma 3 D.lgs. 25/2008 che, con esplicito riferimento all'art. 19 comma 1.1 cit., prevede “il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura protezione speciale”.
Dunque, è la stessa disciplina dettata dal T.U. Immigrazione che impone di continuare a tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare e tutti gli altri diritti riconosciuti da Convenzioni internazionali, ratificate nel nostro ordinamento interno.
Il richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6 al rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali opera, quindi, secondo il Collegio ed al di là della soppressione del riferimento espresso alla vita privata e familiare, come espresso limite al rifiuto o alla revoca di permesso di soggiorno, da rilasciare a completamento della protezione dello straniero.
In definitiva, sia a livello di principi generali che di disposizioni di dettaglio, si può concludere che il sistema giuridico impone al Giudice di continuare a tutelare i diritti fondamentali degli esseri umani, in particolare delle persone straniere che sono presenti sul territorio italiano, a prescindere dal formale riconoscimento di una forma di protezione internazionale.
Si tratta di un percorso logico condiviso anche dalla Corte di Cassazione, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma
6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”
(Ordinanza Cass. Civ. n. 28162/2023 pubblicata il 06.10.2023).
Il rispetto della vita privata e familiare, dunque, seppur non più direttamente richiamato al comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/1998, discende da un obbligo costituzionale e internazionale ed impedisce – nel caso in cui sussistano elementi rilevanti nel caso di specie – l'espulsione dello straniero, anche in ossequio a quanto indicato dalla Consulta (C. Cost. n. 202/2013, in cui si legge che la «discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e
4 proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006, n. 78 del 2005)» e ripreso dalla recentissima sentenza Cass. SS.UU. n. 24413/2021).
Premesso tutto quanto richiamato sopra, per il riconoscimento della protezione speciale è necessario – sempre attraverso una valutazione del caso concreto, come affermato espressamente dalla direttiva 2008/115/CE – conferire importanza ad alcuni indici attraverso cui si estrinseca la vita privata e familiare, ma anche ad altri riferimenti concreti che si ricollegano ad ogni diritto tutelato da specifiche convenzioni internazionali.
Con riguardo ai primi, ossia al preciso contenuto della protezione offerta dall'articolo 8
CEDU, la giurisprudenza di legittimità ha già fissato il nucleo concettuale su cui valutare la sussistenza del diritto al riconoscimento della protezione speciale, individuando gli elementi che la costituiscono ne “l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»” (Cass. SS.UU. n. 24413/2021, dep. 09.09.2021).
II.
4-Con particolare riferimento all'integrazione socio-lavorativa, la Suprema Corte, in una recente pronuncia, (Cass. ordinanza n. 21960/2024) ha chiarito che “ai sensi della disciplina introdotta dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre
2020, n. 173, il raggiungimento da parte del richiedente di un adeguato livello d'integrazione sul territorio nazionale presuppone non già la realizzazione di un pieno, radicale ed irreversibile inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma il compimento di un apprezzabile sforzo
d'integrazione nella realtà locale di riferimento, desumibile non solo dal reperimento di un'occupazione a tempo indeterminato, sia pure pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass., Sez. I,
11/11/2022, n. 33315), ma anche dalla stipulazione di una pluralità contratti di lavoro a tempo determinato, idonei a comprovare lo svolgimento continuativo dell'attività lavorativa (cfr. Cass., Sez.
I, 27/09/2023, n. 27475), nonché dalla partecipazione ad attività di formazione professionale e volontariato, anche nell'ambito del sistema di accoglienza, e dall'apprendimento della lingua italiana
(cfr. Cass., Sez. I, 13/06/2023, n. 16716; 11/03/ 2022, n. 7938; 2/10/2020, n. 21240”).
II.
5-La Suprema Corte, nella suddetta pronuncia, ha, inoltre, chiarito, quanto alle comunicazioni che le stesse, “introdotte dall'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, CP_3
5 che ha modificato l'art.
9-bis, comma secondo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ed estese ai lavoratori stranieri dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4773 del 28 novembre 2011, avendo carattere obbligatorio ed avendo come destinatari il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali, costituiscono sufficiente garanzia di effettività del rapporto cui i dati dichiarati si riferiscono, rendendo per-tanto irrilevante la mancata produzione delle buste paga attestanti la corresponsione della retribuzione”.
II.
6-Nel caso di specie, a fondamento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, il ricorrente ha allegato l'integrazione socio-lavorativa, conseguita nel Paese di accoglienza ed il correlato pregiudizio cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio, derivante dallo sradicamento dal contesto socioeconomico nel quale risulterebbe, ormai, stabilmente incluso.
II.
7-Sotto questo profilo, deve evidenziarsi che dalla copiosa documentazione lavorativa, versata in atti, segnatamente costituita da:
• 2022:
▪ buste paga, relative alle mensilità di giugno (667,00 €), luglio (1.200,00 €), agosto (1.100,00 €), settembre (780,00 €), dicembre (174,00 €);
• 2023:
▪ buste paga, relative alle mensilità di gennaio (1.141,00 €), febbraio (352,00 €), marzo (1.250,00 €), aprile (814,00 €), maggio (1.153,00 €), giugno (405,00 €), luglio (1.100,00 €), agosto (1.100,00 €);
▪ modello UNILAV, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal 01.12.2022 - 31.05.2023;
• 2024:
▪ buste paga, relative alle mensilità di gennaio (1.141,00 €), febbraio (1.138,00
€); busta paga aprile (674,00 €), maggio (293,00 € + 674,00 €), giugno
(1.206,00 €), luglio (1.200,00 €), agosto (1.526,00 €), settembre (1.154,29 €), ottobre (605,32 €);
▪ modello UNILAV, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal 03.01.2024 al 30.06.2024;
▪ modello UNILAV, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal 31.05.2024 al 27.09.2024;
▪ modello UNILAV, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal 01.10.2024 al 31.12.2024;
• 2025:
6 ▪ buste paga, relative alle mensilità di gennaio (1.300,00 €), febbraio (1.300,00
€);
▪ modello UNILAV, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal 02.01.2025 a 30.06.2025; si evince che il migrante ha profuso, negli ultimi quattro anni, un notevole sforzo di integrazione socio-lavorativa, come comprovato, in particolare, dalla stipulazione di diversi contratti di lavoro, la cui effettiva esecuzione è, peraltro, dimostrata dalla copia delle buste paga, versate in atti, in esito al quale, in considerazione, per un verso, dell'entità delle retribuzioni percepite, nelle ultime mensilità superiori agli € 1.000,00 mensili e, per altro verso, della validità dell'ultimo contratto di lavoro sino al 30.06.2025, può, ormai, ritenersi stabilmente inserito nel tessuto socioeconomico del Paese cui chiede protezione.
II.
8-Emerge, pertanto, con chiarezza il profilo di vulnerabilità soggettiva cui il migrante sarebbe esposto, laddove fosse costretto a fare ritorno nel Paese d'origine, derivante dalla dissoluzione del livello di inclusione conseguito in Italia, con conseguente grave lesione del diritto alla vita privata e familiare, come riconosciuto, a livello sovrannazionale, dall'art. 8 della CEDU e dall'art. 7 della Carta Europea dei diritti fondamentali.
II.
9-La domanda di riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, e dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/1998, essendo fondata, può, pertanto, essere conclusivamente accolta.
III.
1-Non vi è luogo a provvedere sulle spese, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (in senso conforme Cass. n.18583/2012).
Nonché, da ultimo, Cass. 18162/2023 “In tema di patrocinio a spese dello Stato, poiché l'art.
133 d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale, in tal caso il compenso e le spese spettanti al difensore della parte
7 privata vittoriosa contro un'Amministrazione dello Stato vanno liquidati con istanza rivolta ex art.
83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 al giudice del procedimento”.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata dal ricorrente, con ricorso, depositato in data in data 17.01.2024, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda DICHIARANDO, per l'effetto, che ha diritto ad Parte_1 ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, comma 6, e 19, comma, 1.1, del d.lgs. n. 286/1998;
2) NULLA sulle spese;
3) LIQUIDA i compensi del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con delibera del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari del 23.01.2024, come da separato decreto;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, addì 17.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Enzo Davide Ruffo Marisa Attollino
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