Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 3288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3288 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
n. 5073/2019.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 5073/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8904/2019, pubblicata in data 09.10.2019
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Persico (C.F. Parte_1
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito C.F._1
in Napoli (NA), C.so Vittorio Emanuele n. 42
APPELLANTE
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Scoleri (C.F. P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito C.F._2
in Napoli (NA), Via F. Cilea n. 250
APPELLATA
pagina 1 di 13
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio depositato in data 4.03.2016 la esponeva di Controparte_1
aver concesso alla società il finanziamento n. 1.0002/69-9 Controparte_2
dell'importo di € 250.000,00, il cui esatto adempimento era assistito da garanzia rilasciata da e sino all'importo di € 360.000,00. Parte_1 Controparte_3
Rappresentando che la si era resa inadempiente agli obblighi assunti Parte_2
con il suddetto contratto, l'Istituto di credito adiva il Tribunale per ottenere la condanna della debitrice principale, in solido con i garanti, al pagamento dell'importo di €
45.998,75 (di cui € 11.846,10 per rate scadute, € 418,89 a titolo di interessi moratori calcolati su dette rate ed € 33.733,76 per capitale residuo), oltre interessi convenzionali dalla notifica del decreto al soddisfo. In accoglimento della domanda, in data 12.5.2016 il
Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo n. 3257/16 ingiungendo a Parte_2
e il pagamento della somma su indicata. Parte_1 Controparte_3
Avverso detto decreto proponeva opposizione il solo , il quale deduceva Parte_1
che il finanziamento oggetto di causa era stato concesso dalla Controparte_1
al solo fine di estinguere l'esposizione debitoria facente capo alla debitrice principale e relativa al contratto di apertura di credito n. 1011427/000 e al contratto di anticipo su fatture n. 1011416/300; esposizione che, tuttavia, doveva ritenersi incerta nel quantum in quanto frutto di pratiche illegittime da parte dell'istituto di credito. Su tale premessa,
l'opponente eccepiva la nullità del contratto sotto il duplice profilo della illiceità della causa ai sensi dell'art. 1344 c.c. e del difetto del requisito essenziale della traditio ex art. 1813 c.c. e, per l'effetto, la nullità derivata del contratto di fideiussione. Insisteva dunque per la revoca del decreto opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui assumeva l'infondatezza, con vittoria di spese.
pagina 2 di 13 Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 8904/2019 depositata in data 14.11.2019, così decideva: “A. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3257/16 emesso dal Tribunale di Napoli in data 12.5.2016; B.
Condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.045,00 (di cui € 4.015,00 per compensi ed € 30,00 per spese), in favore di ciascuna parte, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA.”
con atto notificato in data 14.11.2019, proponeva appello avverso la Parte_1
predetta sentenza, deducendone l'erroneità sulla base di cinque motivi di gravame.
Chiedeva, in particolare, all'adita Corte così provvedere: “in via principale dichiarare, per tutte le causali esposte, nullo, invalido, e comunque annullare e revocare, l'opposto decreto ingiuntivo, riconoscendo e dichiarando, in ogni caso, inammissibile, improponibile, improcedibile, e, comunque, rigettando, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, ogni domanda proposta dalla originaria opposta ed attuale appellata
" col ricorso per decreto ingiuntivo opposto nel primo grado del Controparte_1
presente giudizio con ogni pronuncia conseguenziale;
in via subordinata accertare e dichiarare che la non ha corrisposto né reso disponibile l'importo Controparte_1
oggetto del contratto di mutuo chirografario e per l'effetto dichiarare nullo il contratto per violazione dell'art. 1813 C.C. e che nulla è dovuto dalla alla Parte_2
3) in via ulteriormente subordinata accertare che il contratto di Controparte_1
mutuo è collegato funzionalmente alle linee di credito per l'effetto dichiarare l'illiceità dell'intera operazione bancaria, nonché la nullità del contratto di mutuo per illiceità della causa e per stipula in frode alla legge. 4) per quanto necessario e senza inversione dell'onere probatorio, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della "
[...]
di ottenere il pagamento di ogni importo per cui è causa, accertando in CP_1
ogni caso, conseguentemente, la nullità, per le causali innanzi esposte e per ogni altra rilevabile, di ogni pattuizione di cui ai contratti di "conto corrente" intercorsi prima della sottoscrizione del contratto di mutuo ed incontestabilmente collegato al contratto
pagina 3 di 13 stesso relativa agli interessi ed alla capitalizzazione trimestrale degli stessi applicate con riferimento ai rapporti di "conto corrente" di cui si discute, e determinare, sempre per quanto necessario in via consequenziale. l'effettivo saldo dei rapporti di "conto corrente" in questione, alla data di notifica dell'Atto introduttivo del primo grado del presente giudizio, ovvero comunque alla data di chiusura dei predetti rapporti di "conto corrente", applicando la normativa legale di cui innanzi e comunque quella alla data dell'emananda pronuncia relativa ai rapporti di "conto corrente" dei quali si discute ed, in ogni caso, quella secondo legge ai rapporti stessi, sin dalla data di inizio e comunque da ogni altra data successiva che l'Ecc.ma Corte di Appello adita riterrà di determinare,
e quindi, applicando comunque, ai rapporti di "conto corrente" in questione gli interessi legali, eliminando da ogni relativo calcolo la capitalizzazione trimestrale degli stessi e gli importi per commissioni, spese ed interessi sugli importi stessi in misura non dovuta ed effettuando ogni necessaria compensazione con quanto già corrisposto dalla
il tutto con ogni pronuncia connessa e consequenziale;
5) accertare Parte_2
e dichiarare che il contratto di fideiussione stipulato il 2.4.2007 tra il sig.
[...]
e la è radicalmente nullo sia perché, per tutti i motivi Parte_1 Controparte_1
esposti in entrambi i gradi del presente giudizio è affetta da nullità insanabile
l'obbligazione principale, sia per violazione della Legge n. 287/1990 art. 2 comma 2 lett.
A. e per l'effetto dichiarare che nessun importo è dovuto dal sig. alla Parte_1
6) riformando della Sentenza di primo grado, in applicazione del Controparte_1
principio della soccombenza condannare la al pagamento delle Controparte_1
spese e competenze di lite di entrambi i gradi del presente giudizio”.
Nel giudizio così incardinato si costituiva l'appellata, la quale, nell'opporsi all'avversa pretesa, chiedeva così provvedere: “
1. In via preliminare, si chiede la riunione del presente giudizio di appello con quello n. RG 5071/2019 pendente dinanzi alla Corte di
Appello di Napoli, VIl Sezione, G. Rel. Dott. Pizzella, prossima udienza 18.6.2020 per evidenti motivi di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. Entrambi i gravami hanno ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3257/2016 del Tribunale
pagina 4 di 13 di Napoli, che fu inizialmente opposto da un lato dal garante e dall'altro Parte_1
dalla (debitrice principale) con il garante Le Parte_2 Controparte_3
due opposizioni furono ovviamente assegnate allo stesso Giudice in quanto Giudice della fase monitoria. I giudizi sono sempre stati trattati insieme, come dimostrano anche le
Sentenze impugnate. In grado di appello, invece, i gravami, pur essendo stati assegnati alla stessa sezione (la Settima), hanno due Relatori diversi (il Dott. Pizzella ed il Dott.
). Si manifesta, quindi, l'esigenza della loro riunione, non solo per la connessione Per_1
oggettiva e parzialmente soggettiva, ma anche per evidenti motivi di economia processuale. Ovvero, in subordine, che vengano decisi dallo stesso Collegio. Rigettare
l'appello perché inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; in ogni caso rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della Sentenza di primo grado.
Rigettare, perché infondata e non provata, la sollevata eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 comma 2 lett. A della L. 287/1990 e per l'effetto ed in ogni caso confermare la validità ed efficacia dell'impegno fideiussorio prestato dal
Sig.
4. Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze Parte_1
del presente grado di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per i danni da liquidare in via equitativa data la sua palese infondatezza ed inammissibilità.”
La Corte, all'udienza del 13.03.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342
e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
pagina 5 di 13 volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
Ancora in via preliminare, rileva la Corte che la semplice lettura dell'atto di citazione smentisce in maniera chiara ed evidente quanto sostenuto dal convenuto, risultando immediatamente individuabile sia la parte appellante che l'ufficio competente, elementi necessari secondo il combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c.
L'art. 164 c.p.c. disciplina, infatti, le ipotesi tassative di nullità dell'atto di citazione e, precisamente, con il primo comma, dispone che la citazione è altresì nulla “se è omesso o risulta assolutamente incerto uno dei requisiti previsti dai nn. 1) e 2) dell'art. 163 del
c.p.c.,” relativi alla individuazione del Giudice competente ed alle indicazioni degli elementi identificativi delle parti. Analizzando l'atto introduttivo del presente giudizio, emerge chiaramente che gli errori contenuti nel presente atto costituiscono meri refusi inidonei a determinare la nullità dell'atto ex art 164 cpc, posto che le parti e l'ufficio competente risultano facilmente individuabili. A ciò si aggiunga poi che l'odierna appellata si è regolarmente costituita in giudizio sanando, dunque, ex tunc qualsiasi pagina 6 di 13 eventuale vizio della citazione stessa. Ed invero, come chiarito a più riprese dalla Corte di legittimità “lo scopo della notificazione degli atti di vocatio in ius è attuare il principio del contraddittorio, tale finalità può dirsi raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, comportamento che sana con effetto ex tunc qualsiasi eventuale vizio della notificazione stessa” (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 3240/18).
Venendo al merito, rileva la Corte che ha censurato la pronuncia di Parte_1
prime cure deducendone l'erroneità sulla base cinque motivi di appello. a) Sulla nullità del contratto di mutuo per difetto della traditio - Erroneità ed illogicità della motivazione per omesso esame di elementi decisivi della controversia ed omesso e/o erronea valutazione degli elementi di prova b) motivazione insufficiente, illogica ed erronea su questione determinante ai fini della decisione relativa alla violazione dell'art. 1344 c.c. ad opera della – c) Erronea interpretazione dei fatti di causa in Controparte_1
ordine a questioni decisive per la soluzione della controversia sul collegamento negoziale e la conseguente nullità del contratto di mutuo;
d) omesso esame di punto decisivo della controversia relativa alla eccezione di nullità della Fideiussione stipulata tra il sig. in favore della a garanzia Controparte_3 Controparte_1
delle obbligazioni della sulla nullità della fideiussione per violazione Parte_3
dell'art. 2comma 2 lett A della Legge n. 287/1990 legge antitrust;
L'appello è infondato.
Occorre partire, per ragioni di logicità, dall'esame dell'ultimo motivo di censura, esaminando l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 2, comma 2 L. 287/1990 sollevata dall'appellante.
Come si evince chiaramente dal parere dell'Autorità Garante, la violazione della legge antitrust e, segnatamente, dell'art. 2 co. 2 lett. a) L. 287/1990 è stata riconosciuta solo ed esclusivamente per le clausole nr. 2, 6 e 8 delle Norme Bancarie Uniformi, per i contratti di fideiussione e che, rispettivamente, prevedono: l'obbligo del fideiussore di sollevare la banca dal rischio di invalidità/inefficacia/revoca dei pagamenti ricevuti dal debitore;
la pagina 7 di 13 rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.; la persistenza dell'obbligo del fideiussore anche nel caso in cui l'obbligazione principale sia invalida. Per tutte le altre condizioni contrattuali non è stata ravvisata nessuna illegittimità. Da ciò consegue che “l'eccepita nullità colpisce, solo le dette clausole e si estende all'intero contratto solo laddove sia dimostrato che le parti non avrebbero concluso quel contratto senza quelle clausole, valendo di contro il principio utile per inutile non vitiatur” (cfr. Cass. nr 23959/2014;
Cass. nr. 2314/2016 Cass nr. 41994/21). Nell'ordinanza nr. 29810/17 della suprema
Corte, richiamata dall'appellante nell'atto introduttivo, non si afferma affatto la nullità dell'intero contratto in presenza di clausole dichiarate illegittime dall'Autorità Garante ma, decidendo in una vicenda peculiare, in cui la stipulazione del contratto tra banca e fideiussore era stato stipulato anteriormente all'intervento dell'Autorità Garante che ha dichiarato illegittime le clausole ABI (contratto a monte), la Suprema Corte ha stabilito che anche per i detti contratti a valle, stipulati anteriormente al parere dell'Autorità, si dovesse accertare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale.
Orbene, nel caso in esame, sebbene effettivamente nel contratto di fideiussione stipulato tra il e la siano presenti le clausole sopra riportate, riproducenti nella Parte_1 CP_1
sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall'Autorità Garante, tuttavia la nullità delle stesse non può condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione che quell'accordo, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso. Sul punto, la Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, enuncia il seguente principio di diritto: «I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.» (Cass. Civ. n. 41994/2021). Ne consegue che, benchè le clausole 2,
pagina 8 di 13 6 e 8 del contratto di fideiussione siano nulle, il contratto è tuttavia valido ed esistente tra le parti.
Quanto al merito dell'appello, l'appellante lamenta che il primo Giudice avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per difetto del requisito della traditio. Deduce che la prova di quanto dallo stesso esposto poteva essere desunta dall'analisi delle movimentazioni avvenute sul conto corrente della Parte_2
da cui sarebbe stato possibile verificare che la somma erogatagli a titolo di mutuo era, in realtà, rimasta sul conto a decurtazione della pregressa esposizione. L'assunto è infondato.
Ed invero rileva la Corte che l'appellante non ha fornito alcun elemento utile a sostenere l'invocata nullità del mutuo per difetto della traditio, essendosi limitato a dedurre che tale vizio deriverebbe dallo scopo del contratto, in quanto volto a ripianare debiti precedenti.
In merito, la Corte osserva che il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. “La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge, pertanto, a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un
pagina 9 di 13 tasso di interesse agevolato al mutuatario” (Cass. Civ. 15929/2018). Nel caso di specie, oggetto di causa è un contratto di finanziamento per un importo di € 250.000,00, la cui erogazione è avvenuta mediante accredito del suddetto importo sul conto corrente intestato alla Risulta, dunque, dimostrata l'erogazione delle somme da parte Parte_2
della banca nei confronti della società. La tesi della illegittimità del mutuo per come prospettata da parte appellante, poi, è smentita dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (Cass. civ.
23149/2022; Corte d'Appello di Brescia, Sent. n. 783/2024 del 29.97.2024). Ed ancora, la
Suprema Corte è tornata nuovamente sulla questione della validità del mutuo solutorio, con particolare riguardo alla necessità di verificare se tale modalità di erogazione della somma integri una datio rei suscettibile di porre il denaro nella disponibilità del mutuatario ovvero si traduca in una mera operazione contabile, qualificabile alla stregua di pactum de non petendo ad tempus, funzionale a procrastinare dei debiti pregressi. Ebbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, il mutuo solutorio, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo in quanto non contrasta né con la legge né con l'ordine pubblico e non può essere considerato come una proroga del pagamento del debito preesistente o come un pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro. (Cass. Civ. n. 18903/2024; nn. 16377/2023, 23149/2022,
37554/2021, 724/2021). In definitiva, l'accredito delle somme sul conto corrente della va considerato sufficiente per soddisfare il requisito della datio rei giuridica Parte_2
pagina 10 di 13 propria del mutuo non rilevando, ai fini del perfezionamento del contratto, i successivi movimenti operati sul conto corrente che, oltretutto, non corrispondono all'intero importo mutuato. L'appellante censura altresì le statuizioni con cui il Giudice ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 1344 c.c. Ritiene questa Corte che, facendo applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e
1363 cc, ed interpretate le clausole contrattuali le une per mezzo delle altre attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, il contratto di garanzia di cui è causa deve qualificarsi quale contratto autonomo, privo dell'elemento di accessorietà caratterizzante la fideiussione ex art. 1945 cc.
Nel senso che trattasi di contratto autonomo di garanzia depone altresì la presenza della clausola di cui all'art. 8 del contratto, che pone in capo al garante l'obbligo di
“pagamento a prima richiesta e senza eccezioni” (cfr. art. 8 contratto di fideiussione).
In vero, secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, nel contratto autonomo di garanzia il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla asserita sulla nullità anche parziale del contratto principale per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, tra le quali deve ritenersi ricompresa, oltre a quella di usurarietà del tasso di interesse concordato, anche quella di anatocismo ovvero di capitalizzazione degli interessi, atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato vietato dall'ordinamento (Cass. n. 371/2018; Cass. n.
3873/2021; Cass. n. 24011/2021).
Orbene, nel caso di specie, come correttamente rilevato dal primo Giudice, l'odierno appellante non ha mai provato le sue contestazioni ma si è sempre limitato a delle mere enunciazioni generiche e non circostanziate, il che ha reso la domanda meramente esplorativa come ritenuto anche dalla costante ed univoca giurisprudenza di merito.
Difatti, come correttamente opinato dal Tribunale, il che assumeva la Parte_1
sussistenza di un collegamento negoziale tra contratto di mutuo e finalità estintiva dell'esposizione debitoria a suo dire illegittima, avrebbe dovuto dimostrare se ed in che misura gli interessi indebiti venivano computati, o meglio avrebbe dovuto dimostrare pagina 11 di 13 l'esistenza di specifiche poste passive relative a specifici rapporti bancari, quali l'applicazione di capitalizzazione trimestrale di interessi ultralegali, o delle commissioni di massimo scoperto, provvedendo alla individuazione analitica della clausole impugnate e degli addebiti contestati.
L'appellante, sul piano documentale, avrebbe dovuto produrre non solo il contratto contenente le clausole contestate ma anche l'intera e completa sequenza degli estratti conto relativi all'andamento del rapporto al fine di pervenire ad una attendibile ricostruzione contabile dello stesso. Lo stesso, oltretutto, non ha nemmeno provveduto ad una più specifica contestazione dopo che la Banca opposta, supplendo alla carenza probatoria dell'opponente, provvedeva a depositare la documentazione in forma integrale. Ne consegue, pertanto, la piena validità del contratto di mutuo.
Il quarto motivo di appello resta assorbito dal rigetto dei precedenti motivi esaminati.
Tutto ciò premesso, l'appello va rigettato e per l'effetto va integralmente confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio, con attribuzione in favore dell'avv. Gianluca Scoleri che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cpc.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza n. 8904/19 del Parte_1 Controparte_1
Tribunale Di Napoli del 09.10.2019, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
b) Condanna , al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi € 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore avv. Gianluca Scoleri;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 13 di 13