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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/11/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 5 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 454/25 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
(PI , in persona del legale rapp.te p.t., con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in alla via Nizza n. l46, rapp.ta e difesa, in virtù di procura generale alle Pt_1
liti allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Marco Forlenza, elett.te dom.to presso l'indirizzo
Email_1
Opponente
E
, C.F.: , ed ivi residente a[...]5, rapp.to CP_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento, dagli avvocati Salvatore AR e NA CO, tutti elett.te dom.ti presso gli indirizzi di pec: ed Email_2
Email_3
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 23.1.2025 2024 l' proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 756/2024 reso dal Giudice del Tribunale di Salerno, sezione Lavoro, in data 12.11.2024 e notificato alla ricorrente in data 29.12.2024, con il quale le si ingiungeva il pagamento in favore del signor della somma di € 3.44,75 oltre alle spese CP_1
e competenze del monitorio. Con il ricorso per decreto ingiuntivo la predetta signora Pt_2 dipendente dell' con la qualifica di collaboratore professionale infermiere, deduceva che Parte_3
Parte nell'ambito delle operazioni poste in essere dall' per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
COVID-19 per la somministrazione dei vaccini, aveva espletato prestazioni aggiuntive rispetto all'orario normale di lavoro, svolgendo la propria attività dal mese di agosto 2021 ad aprile 2022 per un totale di 85 ore di straordinario . L'ingiungente lamentava di non essere stato correttamente retribuito per tale attività secondo i parametri fissati dall'art. 1, comma 464, della legge n. 178/2020, come modificato dall'art. 20 del d.l. n. 40/2021, e di aver percepito, in particolare, la somma di €
18,06 per ogni ora di straordinario diurno e di € 20,41 per ogni ora di straordinario notturno e festivo in luogo dell'importo di € 50,00 previsto dalla sopra normativa richiamata .
L'opponente evidenziava che l'attività lavorativa prestata dal non potesse essere definita CP_1 tecnicamente di straordinario “covid” e che la marcatura dedicata “covid”, era stata introdotta al solo fine di giustificare il superamento del limite massimo di ore di lavoro straordinario con la straordinarietà dell'evento CO e che le categorie degli operatori sanitari aderenti alla manifestazioni d'interesse dell' erano consapevoli che sarebbero stati retribuiti a titolo Parte_3 di lavoro straordinario;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di “accogliere, per i motivi di cui in premessa, la presente opposizione in quanto ammissibile,
procedibile e fondata, in ordine alle eccezioni in fatto e diritto;
b) condannare l'opposto al pagamento delle spese e competenze di lite secondo legge.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto, ribadendo la legittimità della pretesa azionata con il ricorso monitorio;
concludeva quindi chiedendo al giudice adito di “a)
In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 648 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa. b) Nel merito: voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare l'opposizione proposta dall' , c.f./p.iva , e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo Parte_3 P.IVA_1 opposto. c) Il tutto con vittorie di spese e onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”.
In data odierna, sulle conclusioni rassegnate in atti, ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
***********
L'opposizione è fondata e merita pertanto accoglimento .
Preliminarmente deve evidenziarsi che, come dedotto nello stesso ricorso per decreto ingiuntivo , il signor è stato retribuito per tutte le ore di lavoro prestato per l'effettuazione delle vaccinazioni CP_1
CO-19 secondo la tariffa ordinaria prevista dal CCNL per il lavoro straordinario , sicchè il nodo della controversia attiene unicamente alla individuazione della retribuzione oraria spettante per le prestazioni per cui è causa e , segnatamente , per l'effettuazione delle vaccinazioni CO 19 . Parte L'ingiungente , infatti , sostiene che l' avrebbe violato gli artt. 1 D.L. 17.3.2020 n. 18 e art. 1 , co. 464 , L.30.12.2020 n. 178 , che avrebbero previsto un aumento della tariffa oraria per il lavoro straordinario CO-19 prestato nella campagna vaccinale dal personale infermieristico “, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale (….) con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi , al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione “.
La domanda di ingiunzione formulata dal è tuttavia priva di fondamento . CP_1
In proposito l'adito Tribunale ritiene di confermare l'orientamento già espresso in altre sentenze di questo Tribunale , e , in particolare , nella sentenza n. 328/2025 resa nel procedimento intentato da c. , e cui ampie motivazioni, del tutto condivisibili, vanno richiamate in Parte_4 Parte_3 questa sede anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
Nella suddetta pronuncia il Tribunale riporta innanzitutto il testo della L. 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023), entrata in vigore il 01.01.2021, che, per la parte rilevante ai fini di causa, prevede che:
“…Qualora il numero dei professionisti sanitari di cui ai commi 459 e 462 non risulti sufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 in tutto il territorio nazionale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità – triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è' aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità' dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione” (art. 1 comma 464 L.
178/2020).
Afferma quindi il Tribunale : “ Dalla piana lettura della norma emerge che, sia con riferimento al personale medico che con riferimento al personale infermieristico, è stata data la “possibilità” alle Part
, in caso di risorse di professionisti sanitari insufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2, di far ricorso all'istituto delle “prestazioni aggiuntive” previste rispettivamente agli artt. 115 comma 2 e 6 comma 1 dei rispettivi CCNL con gli aumenti delle tariffe orarie stabiliti dalla norma.
Ciò posto, nella specie è documentato che con bando pubblicato il 23.12.2020, quindi anteriormente Part alla entrata in vigore della predetta normativa, la ha chiesto l'acquisizione di dichiarazioni di manifestazione di interesse e disponibilità da parte del personale sanitario interessato all'espletamento delle operazioni connesse alla campagna vaccinale prevedendo espressamente con tale bando “che la turnazione prevista si articolerà dalle ore 8.00 alle 18.00 ed il lavoro prestato sarà retribuito in regime di straordinario CO 19".
Detto bando, costituente lex specialis (v. Cass. 31422/2021, Cass. 79/2023), è stato pacificamente accettato dal ricorrente all'atto della sua adesione, con manifestazione di interesse e disponibilità, Part alla “offerta al pubblico” per come articolata dall' con il predetto bando.
Il reclutamento prospettato dal suddetto bando non prevedeva, come visto, l'espletamento di
"prestazioni aggiuntive" ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del CCNL triennio 2016-2018, relativo comparto del S.S.N., di cui all'accordo del 21 maggio 2018 né, essendo stato pubblicato anteriormente all'entrata in vigore della L. 178/2020, poteva fare riferimento alle prestazioni aggiuntive previste da tale normativa con tariffa oraria maggiorata rispetto al CCNL. La anzidetta modalità di reclutamento del personale e la data di pubblicazione del bando cui il ricorrente ha aderito esclude, quindi, che quest'ultimo avesse il diritto alla remunerazione delle prestazioni espletate (in connessione alle operazioni vaccinali) secondo il regime delle “prestazioni aggiuntive” Part non avendo la prospettato il ricorso a tale istituto né nella versione contrattuale ordinariamente prevista dal CCNL né nella versione “a tariffa maggiorata” di cui alla L. 178/2020.
Avendo il ricorrente aderito al predetto bando e manifestato la propria disponibilità a prestare
“lavoro retribuito in regime di straordinario” non aveva evidentemente il diritto di far valere ex post una modalità di compenso differente e non prevista dal bando anzidetto, chiaramente e legittimamente ispirato ad esigenze aziendali di contenimento del tetto di spesa sanitaria. Né peraltro, con la postuma entrata in vigore della norma invocata dal ricorrente è stato Part obbligatoriamente imposto alle di fare ricorso, per le esigenze connesse alla somministrazione dei vaccini, all'istituto delle “prestazioni aggiuntive” avendo di contro, come visto, tale normativa previsto la “possibilità” per le Aziende Sanitarie di ricorrere ad esse nel caso di insufficienza del personale e nei limiti dell'importo di spesa ivi stabilito”.
Si tratta di argomentazioni del tutto condivisibili che non richiedono l'aggiunta di ulteriori motivazioni . Come evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione ( S.U. n. 642/2015) la sentenza non è un'opera dell'ingegno di carattere creativo appartenente "alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia" e pertanto, a norma dell'art. 2575 c.c., non può essere oggetto del diritto d'autore nelle due espressioni (morale e patrimoniale) considerate dal legislatore. E ciò perché, al di là di quanto effettivamente creativo ed originale sia eventualmente riscontrabile nei contenuti e nelle modalità espressive utilizzate in una sentenza, essa non viene in considerazione per l'ordinamento come opera letteraria bensì quale espressione di una funzione dello Stato, come d'altro canto accade per gli atti amministrativi e legislativi nonché per gli atti dei rispettivi procedimenti prodromici. Ne consegue che, con riguardo alla disciplina civilistica: la sentenza può essere citata, riportata, ripresa e richiamata in altri scritti senza che si ponga un problema di individuazione (in funzione rivendicativa) di paternità, come sarebbe invece possibile con riguardo ad opere letterarie
Quel che conta , pertanto , è che la decisione e l'individuazione delle ragioni che la sostengono siano attribuibili al giudice, costituendo manifestazione ufficiale della volontà dello Stato che attraverso il giudice si esprime perché la sentenza, una volta emessa, esprime, come già rilevato, la volontà dello
Stato rendendone manifesto il comando, e va pertanto valutata oggettivamente, per quel che da essa risulta, a prescindere dai percorsi psicologici o dalle performances espositive dell'estensore, riguardo ad essa potendo anzi porsi un'esigenza di"desoggettivazione", in relazione al rischio di una sua esuberanza rispetto alla corrispondente funzione, potenzialmente idonea a renderla strumento di protagonismo.
Nella specie , pertanto , questo giudicante , dopo aver valutato le posizioni ed argomentazioni di entrambe le parti , ha ritenuto di dover rigettare le pretese vantate dalla signora sulle base Pt_2 delle ragioni esposte in altri precedenti della sezione senza nulla aggiungere ad esse in quanto ritenute corrette ed esaustive, perciò idonee a dare conto della decisione assunta.
A ciò va aggiunto che il ricorso a prestazioni aggiuntive , cui rimanda la legge n. 178/200 per il personale impegnato nella campagna vaccinale è una eventualità che richiede precisi termini e condizioni contrattuali che non ricorrono nel caso che ci occupa .
Afferma infatti il Tribunale , nella decisione del giudizio n. 1562/2023 , :” Ebbene, nel caso de quo, la legge n. 1 del 08/01/2002 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”, all'art. 1 prevede che “Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri dipendenti ed emergenza infermieristica” stabilisce che, in caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali, le Aziende Sanitarie e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, e nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico, “previa autorizzazione della Regione, possono remunerare agli infermieri dipendenti in forza di un contratto con l' prestazioni Pt_1 orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza;
tali prestazioni sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorché rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all' omissis… Sono ammessi a svolgere prestazioni CP_2 aggiuntive gli infermieri e i tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti”; Il C.C.N.L. del Comparto dell'Area Sanità, anni 2016-2018, del 21/05/2018, prevede: - all'art. 6 c.
1 d) che le Regioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali, possano emanare linee generali di indirizzo, tra l'altro, in materia di prestazioni aggiuntive del personale;
- all'art. 6 c.
8. Che il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni aggiuntive così come le attività di supporto all'intramoenia;
Orbene, per quel che attiene alla Campania non è dato rinvenire alcun accordo tra la Regione e le
OO.SS. per disciplinare iniziative strettamente correlate all'emergenza COVID-19 tese a dare adeguato riconoscimento, anche con l'istituto delle prestazioni aggiuntive, a tutti i lavoratori impegnati qualitativamente e quantitativamente in modo assolutamente eccezionale con estrema disponibilità, impegno e dedizione.
Difettando tale accordo non può essere riconosciuto l'invocato diritto a prestazioni aggiuntive.”
Ed anche per quanto riguarda i limiti di spesa , è documentato in atti che non è avvenuto alcun finanziamento , da parte della , per prestazioni aggiuntive CO . Parte_5
L'opposizione va pertanto accolta con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto .
Per quanto riguarda le spese del giudizio , sussistono tuttavia giusti motivi per una integrale compensazione tra le parti in considerazione dei diversi orientamenti giurisprudenziali in materia e dell'originario accoglimento della domanda monitoria proposta dalla lavoratrice .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e , per l'effetto , revoca il decreto ingiuntivo n. 756/2024 ;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Salerno, 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott. ssa NA Maria D'Antonio