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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37635/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37635/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. EDOARDO BOSCARATO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
STEFANO FERRERO ( VIA PRINCIPE AMEDEO, 5 20121 MILANO;
C.F._1
( ) VIA MATTEOTTI, 54 60121 ANCONA;
Parte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA G. MATTEOTTI, 54 ANCONA presso il difensore avv.
BOSCARATO;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
GIOVANNI PERLASCA elettivamente domiciliato in VIA F. SFORZA, 19 20122 MILANO presso il difensore;
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la società si è opposta al decreto CP_1 ingiuntivo nr. 14300/2023 emesso dal Tribunale di Milano per l'importo di 23.344,90 euro oltre interessi e spese a titolo di corrispettivo per il contratto di appalto di servizi informatici stipulato con inerente alla licenza e all'attività di manutenzione di un software. Ha Controparte_2 allegato a sostegno di avere stipulato con la controparte in data 31.12.2020 un accordo di licenza e manutenzione, di durata triennale con scadenza al 31.12.2023, con facoltà di rinnovo automatico per successivi periodi di dodici mesi, in assenza di disdetta da inviarsi almeno tre mesi prima;
in forza delle pattuizioni contrattuali la controparte avrebbe potuto aumentare a propria discrezione e senza limiti il corrispettivo previsto, solo in funzione dell'adeguamento istat, mentre per la fornitura supplementare di servizi l'aumento avrebbe dovuto essere concordato per iscritto tra le parti (art. 3.2.2); in data
29.11.2022 la controparte le avrebbe comunicato per il triennio 2023-2025 l'aumento del canone nella misura del 20% ed essa pertanto si sarebbe determinata a risolvere il contratto al 31.12.2022, con comunicazione del 13.12.2022 (cfr. doc. 4); la controparte tuttavia le avrebbe ricordato la durata triennale del rapporto, con l'adeguamento istat del corrispettivo e le avrebbe inviato la fattura per il pagamento del canone di manutenzione del 2023 (doc. 6), comprensiva dell'aumento unilaterale del prezzo nella misura del 20%; essa pertanto aveva contestato tale indebito aumento, di gran lunga superiore alla variazione istat, mentre la controparte aveva continuato a ritenere la perdurante operatività del contratto continuando ad esigerne il corrispettivo;
medio tempore la controparte non aveva comunque prestato alcun servizio previsto in contratto. Ha chiesto l'accertamento della non debenza di favore della controparte di alcunchè con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria di spese di lite.
Si è costituita l'opposta la quale ha confermato di avere stipulato il contratto menzionato dall'opponente (cfr. doc. 4) integrato da un'appendice all'accordo di licenza e manutenzione (cfr. doc.
5) che all'art. 2 avrebbe stabilito espressamente “La Manutenzione del Pacchetto Software standard e/o degli Sviluppi specifici termina il 31 dicembre di ogni anno. Oltre questo periodo, la Manutenzione del
Pacchetto Software standard e/o degli Sviluppi specifici sarà rinnovata per i successivi dodici (12) mesi, a meno che una delle Parti non invii comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata o PEC di non rinnovo tre (3) mesi prima del 31 dicembre dell'anno in corso. Le quote di Manutenzione successive vengono fatturate annualmente e in via anticipata”; tale previsione contrattuale sarebbe stata operante dopo per il primo periodo di vigenza del contratto, di durata triennale (e dunque sino al
31.12.2023 – art.
3.3 Appendice – doc. 5), invece l'”Appendice all'Accordo di Licenza e
Manutenzione” avrebbe previsto, all'art. 3.2.2, la possibilità di revisione dei prezzi con riferimento, tra gli altri, alla “fornitura supplementare di servizi” o alla “modifica del campo di applicazione”; in tale contesto, con PEC avente quale oggetto “Dichiarazione di fine supporto ” (doc. 7) CP_3 inviata il 29/9/2021 in occasione del rilascio di un nuovo software, essa avrebbe informato della CP_1 possibilità di passare all'utilizzo del nuovo programma senza costi aggiuntivi, oppure di mantenere il vecchio software con un aumento del 20% del canone di manutenzione dovuto ai maggiori costi di supporto della precedente versione del programma;
in mancanza di riscontro da parte di in data CP_1
pagina 2 di 5 29/11/2022 aveva inviato via P.E.C. una comunicazione di adeguamento del 20% del canone CP_2 di manutenzione (che per l'anno 2023 si era incrementato ad Euro 18.500,00 annui oltre IVA, a seguito di ampliamento del numero utenti richiesto dalla Cliente – cfr. modulo d'ordine e offerta CP_1 estensione a 4000 dipendenti, cfr. doc. 8), con richiesta di ricezione di ordine da parte della cliente entro il 15.12.2022 (doc. 9); in data 13.12.2022, aveva comunicato via P.E.C. di non voler CP_1 passare al nuovo software (doc. 10), conseguentemente aveva emesso nei confronti di CP_2 quest'ultima la fattura n. 2154/22 di Euro 27.084,00 I.V.A. inclusa (doc. 11), contenente la maggiorazione prevista per il mantenimento del vecchio software, come anticipato alla cliente oltre un anno prima;
a seguito delle contestazioni dell'opponente che aveva contestato di avere accettato la modifica contrattuale inerente a tale maggiorazione, essa, al solo fine di scongiurare il sorgere di un contenzioso - aveva emesso una specifica nota di credito con riferimento all'importo dovuto per l'“Adeguamento 20% come da Dichiarazione di fine supporto ”, pari a Euro 3.700,00 CP_3 oltre IVA 22% = Euro 4.514,00 (doc. 13); ciononostante non aveva provveduto nemmeno al CP_1 pagamento del minor importo di Euro 22.570,00 (Euro 18.500 + IVA 22%, detratta cioè la maggiorazione scomputata con la nota di credito prodotta sul doc. 13), costringendo l'opponente ad agire in sede monitoria per il pagamento del corrispettivo. Ha insistito per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto opposto con vittoria di spese di lite.
La causa è andata a sentenza sulla sola documentazione versata in atti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2024.
La ricorrente in sede monitoria ha svolto una domanda contrattuale di adempimento, chiedendo la condanna della controparte a pagare le somme portate dalle fatture azionate, pretese, come allegato e come si ricava anche dai documenti de quibus, a titolo di corrispettivo per l'appalto inter partes. La presente azione è soggetta agli oneri assertivi e probatori derivante dal combinato disposto degli artt.
1218 e 2697 c.c.: al preteso creditore spetta allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per… l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento….Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento….” (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n.
22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Sempre ai fini dell'onere della prova, dev'essere ricordato il disposto dell'art. 115 c.p.c. applicabile alla presente controversia, secondo il quale la mancata contestazione specifica di pagina 3 di 5 circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte con la conseguenza che il Giudice debba porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multiis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594). Sulla portata del citato principio si richiama, ex multis, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n. 14594 del 21/08/2012 secondo cui “ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale […] e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”.
Il contratto di appalto di servizi informatici inter partes è regolato dall'accordo di licenza e manutenzione (doc. 4 opposta) integrato dall'appendice di licenza e manutenzione (doc. 5 opposta) stipulati il 31.12.2020.
All'art. 2 del contratto quadro le parti hanno previsto che il contratto avesse durata annuale, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno e con automatico rinnovo per i dodici mesi successivi, salvo disdetta da inviarsi tre mesi prima della scadenza, tale previsione contrattuale sarebbe stata operante dopo per il primo periodo di vigenza del contratto, di durata triennale (e dunque sino al 31.12.2023 – art.
3.3 Appendice – doc. 5); all'art. 3 le parti hanno previsto che il corrispettivo, con tariffe standard definite nell'appendice e con previsione di un eventuale aumento del canone di manutenzione in conformità al meccanismo di aumento dei prezzi di cui alle condizioni generali di vendita. L'art. 2 dell'Appendice prevede espressamente il corrispettivo mentre l'art.
3.2.2. prevede la possibilità di revisione dei prezzi nei seguenti termini “I prezzi indicati di seguito sono i prezzi correnti alla data di esecuzione del contratto. Essi devono essere rivisti ad ogni fatturazione con riferimento a: la variazione dell'indice Istat;
la potenziale fornitura supplementare di servizi o la modifica del campo di applicazione che sarebbe oggetto di una modifica dell'accordo inziale. Il nuovo prezzo concordato dalle parti sarà quindi aumentato dell'importo totale delle modifiche eseguite, se concordato dalle parti per iscritto”.
Dagli atti di causa si evince che in data 29.9.2021 l'opposta ha inviato una pec all'opponente avente ad oggetto “dichiarazione di fine supporto ” (cfr. doc. 7 opposta) nell'ambito CP_3 della quale ha informato l'opponente che, a decorrere dal 2019, essa avrebbe rilasciato una nuova soluzione HCM per supportare le sfide in ambito risorse mane in grado di garantire ai clienti elevate performance, migliore affidabilità e sicurezza;
dagli atti risulta anche che in data 29.11.2022 l'opposta, inviando nuovamente la dichiarazione di fine supporto della precedente versione del programma, ha del pari inviato all'opponente una missiva contenente la dichiarazione di aumento del canone per il mantenimento del vecchio software, del 20% in relazione ai canoni di manutenzione in scadenza al 31 dicembre. Rispetto ad essa ha inviato la formale comunicazione di recesso dal contratto in data CP_1
13.12.2022 (doc. 10 opposta).
Risulta dunque pacifico ma anche provato dai documenti prodotti in causa che l'opposta ha pagina 4 di 5 richiesto un aumento del canone del 20% in difformità rispetto alle pattuizioni contrattuali perché non collegato in alcun modo all'adeguamento istat, né concordato con la controparte.
Deve ricordarsi che ai sensi dell'art. 1372 c.c. il contratto ha forza di legge tra le parti, non può essere sciolto che per mutuo dissenso o per cause ammesse dalla legge. L'opposta quindi avrebbe dovuto osservarne le pattuizioni, invece è palese al giudizio che essa le abbia violate imponendo all'opponente, con una modifica unilaterale su uno degli elementi essenziali dell'accordo, ovvero il prezzo, un costo aggiuntivo, peraltro per il mantenimento del medesimo servizio.
A fronte di tanto appare del tutto giustificato il recesso comunicato da all'opposta con CP_1 missiva del 13.12.2022 volta a far cessare il vincolo contrattuale per difetto di consenso sulla modifica non concordata, in dispregio anche della clausola nr. 3.2.2.
Deve in ogni caso evidenziarsi che, è del pari pacifico in causa che, a seguito della manifestazione di volontà dell'opponente di volersi sciogliere dal vincolo, l'opposta non ha più prestato alcun servizio nei confronti della prima, poi, in data 31.1.2013 (cfr. doc. 12) le ha inviato una formale diffida ad adempiere tramite il proprio legale e successivamente, in data 21.3.2023 (cfr. doc. 13), ha disposto lo storno della somma aggiuntiva richiesta.
L'esame di tali circostanze conduce a ritenere che il contratto tra le parti si è risolto a seguito della comunicazione dell'opponente di volere far cessare il contratto. Infatti l'interpretazione degli atti e del contegno delle parti conduce a ritenere l'impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta, operata ex art. 1453 comma 2 c.c. e 1458 da parte di entrambi i contraenti, di risolverlo per mutuo dissenso, tanto più che il contratto stesso risulta ineseguito dal novembre 2022 (cfr. la
Cassazione 3 luglio 2013 n. 16637, nonché Cass. n. 20445/2011, Cass. n. 18859/2008, Cass. n.
25126/2006, Cass. n. 17503/2005, Cass. n. 10389/2005, Cass. n. 2304/2001, Cass. n. 15167/2000,
Cass. n. 4089/2000, Cass. n. 6354/1996, Cass. n. 10217/1994, Cass. n. 5065/1993, Cass. n. 6390/1992,
Cass. n. 3744/1982, Cass. n. 6134/1979): in tale accordo si è realizzato l'interesse di entrambe a sciogliersi dal vincolo obbligatorio non ritenuto più aderente alle esigenze delle stesse.
In conclusione la pretesa creditoria dell'opposta risulta infondata con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'opponente, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in
5.810 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 19 febbraio 2025 Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37635/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. EDOARDO BOSCARATO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
STEFANO FERRERO ( VIA PRINCIPE AMEDEO, 5 20121 MILANO;
C.F._1
( ) VIA MATTEOTTI, 54 60121 ANCONA;
Parte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA G. MATTEOTTI, 54 ANCONA presso il difensore avv.
BOSCARATO;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
GIOVANNI PERLASCA elettivamente domiciliato in VIA F. SFORZA, 19 20122 MILANO presso il difensore;
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la società si è opposta al decreto CP_1 ingiuntivo nr. 14300/2023 emesso dal Tribunale di Milano per l'importo di 23.344,90 euro oltre interessi e spese a titolo di corrispettivo per il contratto di appalto di servizi informatici stipulato con inerente alla licenza e all'attività di manutenzione di un software. Ha Controparte_2 allegato a sostegno di avere stipulato con la controparte in data 31.12.2020 un accordo di licenza e manutenzione, di durata triennale con scadenza al 31.12.2023, con facoltà di rinnovo automatico per successivi periodi di dodici mesi, in assenza di disdetta da inviarsi almeno tre mesi prima;
in forza delle pattuizioni contrattuali la controparte avrebbe potuto aumentare a propria discrezione e senza limiti il corrispettivo previsto, solo in funzione dell'adeguamento istat, mentre per la fornitura supplementare di servizi l'aumento avrebbe dovuto essere concordato per iscritto tra le parti (art. 3.2.2); in data
29.11.2022 la controparte le avrebbe comunicato per il triennio 2023-2025 l'aumento del canone nella misura del 20% ed essa pertanto si sarebbe determinata a risolvere il contratto al 31.12.2022, con comunicazione del 13.12.2022 (cfr. doc. 4); la controparte tuttavia le avrebbe ricordato la durata triennale del rapporto, con l'adeguamento istat del corrispettivo e le avrebbe inviato la fattura per il pagamento del canone di manutenzione del 2023 (doc. 6), comprensiva dell'aumento unilaterale del prezzo nella misura del 20%; essa pertanto aveva contestato tale indebito aumento, di gran lunga superiore alla variazione istat, mentre la controparte aveva continuato a ritenere la perdurante operatività del contratto continuando ad esigerne il corrispettivo;
medio tempore la controparte non aveva comunque prestato alcun servizio previsto in contratto. Ha chiesto l'accertamento della non debenza di favore della controparte di alcunchè con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria di spese di lite.
Si è costituita l'opposta la quale ha confermato di avere stipulato il contratto menzionato dall'opponente (cfr. doc. 4) integrato da un'appendice all'accordo di licenza e manutenzione (cfr. doc.
5) che all'art. 2 avrebbe stabilito espressamente “La Manutenzione del Pacchetto Software standard e/o degli Sviluppi specifici termina il 31 dicembre di ogni anno. Oltre questo periodo, la Manutenzione del
Pacchetto Software standard e/o degli Sviluppi specifici sarà rinnovata per i successivi dodici (12) mesi, a meno che una delle Parti non invii comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata o PEC di non rinnovo tre (3) mesi prima del 31 dicembre dell'anno in corso. Le quote di Manutenzione successive vengono fatturate annualmente e in via anticipata”; tale previsione contrattuale sarebbe stata operante dopo per il primo periodo di vigenza del contratto, di durata triennale (e dunque sino al
31.12.2023 – art.
3.3 Appendice – doc. 5), invece l'”Appendice all'Accordo di Licenza e
Manutenzione” avrebbe previsto, all'art. 3.2.2, la possibilità di revisione dei prezzi con riferimento, tra gli altri, alla “fornitura supplementare di servizi” o alla “modifica del campo di applicazione”; in tale contesto, con PEC avente quale oggetto “Dichiarazione di fine supporto ” (doc. 7) CP_3 inviata il 29/9/2021 in occasione del rilascio di un nuovo software, essa avrebbe informato della CP_1 possibilità di passare all'utilizzo del nuovo programma senza costi aggiuntivi, oppure di mantenere il vecchio software con un aumento del 20% del canone di manutenzione dovuto ai maggiori costi di supporto della precedente versione del programma;
in mancanza di riscontro da parte di in data CP_1
pagina 2 di 5 29/11/2022 aveva inviato via P.E.C. una comunicazione di adeguamento del 20% del canone CP_2 di manutenzione (che per l'anno 2023 si era incrementato ad Euro 18.500,00 annui oltre IVA, a seguito di ampliamento del numero utenti richiesto dalla Cliente – cfr. modulo d'ordine e offerta CP_1 estensione a 4000 dipendenti, cfr. doc. 8), con richiesta di ricezione di ordine da parte della cliente entro il 15.12.2022 (doc. 9); in data 13.12.2022, aveva comunicato via P.E.C. di non voler CP_1 passare al nuovo software (doc. 10), conseguentemente aveva emesso nei confronti di CP_2 quest'ultima la fattura n. 2154/22 di Euro 27.084,00 I.V.A. inclusa (doc. 11), contenente la maggiorazione prevista per il mantenimento del vecchio software, come anticipato alla cliente oltre un anno prima;
a seguito delle contestazioni dell'opponente che aveva contestato di avere accettato la modifica contrattuale inerente a tale maggiorazione, essa, al solo fine di scongiurare il sorgere di un contenzioso - aveva emesso una specifica nota di credito con riferimento all'importo dovuto per l'“Adeguamento 20% come da Dichiarazione di fine supporto ”, pari a Euro 3.700,00 CP_3 oltre IVA 22% = Euro 4.514,00 (doc. 13); ciononostante non aveva provveduto nemmeno al CP_1 pagamento del minor importo di Euro 22.570,00 (Euro 18.500 + IVA 22%, detratta cioè la maggiorazione scomputata con la nota di credito prodotta sul doc. 13), costringendo l'opponente ad agire in sede monitoria per il pagamento del corrispettivo. Ha insistito per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto opposto con vittoria di spese di lite.
La causa è andata a sentenza sulla sola documentazione versata in atti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2024.
La ricorrente in sede monitoria ha svolto una domanda contrattuale di adempimento, chiedendo la condanna della controparte a pagare le somme portate dalle fatture azionate, pretese, come allegato e come si ricava anche dai documenti de quibus, a titolo di corrispettivo per l'appalto inter partes. La presente azione è soggetta agli oneri assertivi e probatori derivante dal combinato disposto degli artt.
1218 e 2697 c.c.: al preteso creditore spetta allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per… l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento….Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento….” (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n.
22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Sempre ai fini dell'onere della prova, dev'essere ricordato il disposto dell'art. 115 c.p.c. applicabile alla presente controversia, secondo il quale la mancata contestazione specifica di pagina 3 di 5 circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte con la conseguenza che il Giudice debba porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multiis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594). Sulla portata del citato principio si richiama, ex multis, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n. 14594 del 21/08/2012 secondo cui “ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale […] e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”.
Il contratto di appalto di servizi informatici inter partes è regolato dall'accordo di licenza e manutenzione (doc. 4 opposta) integrato dall'appendice di licenza e manutenzione (doc. 5 opposta) stipulati il 31.12.2020.
All'art. 2 del contratto quadro le parti hanno previsto che il contratto avesse durata annuale, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno e con automatico rinnovo per i dodici mesi successivi, salvo disdetta da inviarsi tre mesi prima della scadenza, tale previsione contrattuale sarebbe stata operante dopo per il primo periodo di vigenza del contratto, di durata triennale (e dunque sino al 31.12.2023 – art.
3.3 Appendice – doc. 5); all'art. 3 le parti hanno previsto che il corrispettivo, con tariffe standard definite nell'appendice e con previsione di un eventuale aumento del canone di manutenzione in conformità al meccanismo di aumento dei prezzi di cui alle condizioni generali di vendita. L'art. 2 dell'Appendice prevede espressamente il corrispettivo mentre l'art.
3.2.2. prevede la possibilità di revisione dei prezzi nei seguenti termini “I prezzi indicati di seguito sono i prezzi correnti alla data di esecuzione del contratto. Essi devono essere rivisti ad ogni fatturazione con riferimento a: la variazione dell'indice Istat;
la potenziale fornitura supplementare di servizi o la modifica del campo di applicazione che sarebbe oggetto di una modifica dell'accordo inziale. Il nuovo prezzo concordato dalle parti sarà quindi aumentato dell'importo totale delle modifiche eseguite, se concordato dalle parti per iscritto”.
Dagli atti di causa si evince che in data 29.9.2021 l'opposta ha inviato una pec all'opponente avente ad oggetto “dichiarazione di fine supporto ” (cfr. doc. 7 opposta) nell'ambito CP_3 della quale ha informato l'opponente che, a decorrere dal 2019, essa avrebbe rilasciato una nuova soluzione HCM per supportare le sfide in ambito risorse mane in grado di garantire ai clienti elevate performance, migliore affidabilità e sicurezza;
dagli atti risulta anche che in data 29.11.2022 l'opposta, inviando nuovamente la dichiarazione di fine supporto della precedente versione del programma, ha del pari inviato all'opponente una missiva contenente la dichiarazione di aumento del canone per il mantenimento del vecchio software, del 20% in relazione ai canoni di manutenzione in scadenza al 31 dicembre. Rispetto ad essa ha inviato la formale comunicazione di recesso dal contratto in data CP_1
13.12.2022 (doc. 10 opposta).
Risulta dunque pacifico ma anche provato dai documenti prodotti in causa che l'opposta ha pagina 4 di 5 richiesto un aumento del canone del 20% in difformità rispetto alle pattuizioni contrattuali perché non collegato in alcun modo all'adeguamento istat, né concordato con la controparte.
Deve ricordarsi che ai sensi dell'art. 1372 c.c. il contratto ha forza di legge tra le parti, non può essere sciolto che per mutuo dissenso o per cause ammesse dalla legge. L'opposta quindi avrebbe dovuto osservarne le pattuizioni, invece è palese al giudizio che essa le abbia violate imponendo all'opponente, con una modifica unilaterale su uno degli elementi essenziali dell'accordo, ovvero il prezzo, un costo aggiuntivo, peraltro per il mantenimento del medesimo servizio.
A fronte di tanto appare del tutto giustificato il recesso comunicato da all'opposta con CP_1 missiva del 13.12.2022 volta a far cessare il vincolo contrattuale per difetto di consenso sulla modifica non concordata, in dispregio anche della clausola nr. 3.2.2.
Deve in ogni caso evidenziarsi che, è del pari pacifico in causa che, a seguito della manifestazione di volontà dell'opponente di volersi sciogliere dal vincolo, l'opposta non ha più prestato alcun servizio nei confronti della prima, poi, in data 31.1.2013 (cfr. doc. 12) le ha inviato una formale diffida ad adempiere tramite il proprio legale e successivamente, in data 21.3.2023 (cfr. doc. 13), ha disposto lo storno della somma aggiuntiva richiesta.
L'esame di tali circostanze conduce a ritenere che il contratto tra le parti si è risolto a seguito della comunicazione dell'opponente di volere far cessare il contratto. Infatti l'interpretazione degli atti e del contegno delle parti conduce a ritenere l'impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta, operata ex art. 1453 comma 2 c.c. e 1458 da parte di entrambi i contraenti, di risolverlo per mutuo dissenso, tanto più che il contratto stesso risulta ineseguito dal novembre 2022 (cfr. la
Cassazione 3 luglio 2013 n. 16637, nonché Cass. n. 20445/2011, Cass. n. 18859/2008, Cass. n.
25126/2006, Cass. n. 17503/2005, Cass. n. 10389/2005, Cass. n. 2304/2001, Cass. n. 15167/2000,
Cass. n. 4089/2000, Cass. n. 6354/1996, Cass. n. 10217/1994, Cass. n. 5065/1993, Cass. n. 6390/1992,
Cass. n. 3744/1982, Cass. n. 6134/1979): in tale accordo si è realizzato l'interesse di entrambe a sciogliersi dal vincolo obbligatorio non ritenuto più aderente alle esigenze delle stesse.
In conclusione la pretesa creditoria dell'opposta risulta infondata con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'opponente, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in
5.810 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 19 febbraio 2025 Il Giudice
dott. Caterina Centola
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