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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/01/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5440/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. r.g. 5440/2015 promossa da
e , rappresentati e difesi, come in atti, dall'avv. Parte_1 Parte_2
Domenico Lamanna Di Salvo;
APPELLANTI contro
società per azioni aperta di diritto russo, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Tatiana Della Marra;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 486/2014 depositata in data
22.02.2014 a definizione del giudizio n. R.G.: 5599/2013.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 09.06.2024, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di appello notificato in data 03.04.2014, e hanno Parte_1 Parte_2
impugnato la sentenza n. 486/2014, emessa dal Giudice di Pace di Bari in data 22.02.2014, a definizione del giudizio n. R.G.: 5599/2013, con la quale è stata parzialmente accolta la domanda di risarcimento dei danni da loro subiti a causa dell'inadempimento della compagnia convenuta, rimasta contumace. A fondamento dell'atto di gravame, hanno contestato la quantificazione del pregiudizio economico liquidato dal giudice di Pace, poiché inferiore rispetto a quanto previsto dall'art. 7 del Reg. 261/2004, nonché l'omessa pronuncia in ordine alla rivalutazione monetaria del danno patrimoniale. Hanno impugnato, altresì, la decisione nella parte in cui non ha riconosciuto alcun danno morale da vacanza rovinata ed ha escluso che il viaggio degli attori fosse occasionato da motivi di lavoro. Hanno dunque insistito, in riforma della sentenza impugnata, per la condanna dell'appellata al risarcimento integrale di tutti i danni subiti.
2. Con distinto atto di impugnazione, allibrato al Ruolo Generale n. 6969/2014, Controparte_1
ha proposto appello avverso la medesima sentenza, preliminarmente eccependo la nullità
[...] dell'atto di citazione di primo grado – e conseguente nullità del giudizio e della sentenza – poiché non notificato né presso la sede legale della compagnia, con sede in Mosca, né presso la sede in Italia.
Ha riferito, infatti, che controparte ha ingiustificatamente notificato l'atto introduttivo del giudizio di primo grado presso l'ufficio aeroportuale di Venezia, che rappresenta, tuttavia, mera sede destinata al controllo del traffico aeroportuale. Eccependo, in via subordinata e nel merito, la prescrizione del diritto azionato in primo grado dagli attori, ha concluso per la nullità della sentenza impugnata.
3. Costituendosi in tale giudizio con comparsa del 22.07.2014, e Parte_1 Parte_2 hanno sostenuto la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, poiché eseguita presso la sede effettiva della società, dovendosi ritenere la sede della Compagnia aerea presso l'aeroporto di Venezia sede operativa, come comprovato dalla circostanza del ricevimento della raccomandata da una impiegata della società. Hanno contestato, nel merito, l'eccepita prescrizione del diritto azionato, non ritenendosi applicabile alla fattispecie de quo la disposizione di cui all'art. 418 cod. nav., trattandosi, piuttosto, di danno da vacanza rovinata da inquadrare nella previsione di cui all'art. 92, comma 2, D. Lgs 206/2005 e al quale va applicato il termine di prescrizione annuale.
Ritenendo sussistenti i presupposti per la riunione al procedimento iscritto al ruolo generale al n.
5440/2014, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
4. Disposta la riunione al presente giudizio del giudizio iscritto al ruolo generale al n. 6969/2014, giusta ordinanza del 10.07.2015, la causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 09.06.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. È fondata l'eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
La Compagnia aerea, contumace in primo grado, ha sostenuto la nullità della notificazione dell'atto di citazione poiché non notificatole né presso la propria sede legale di Mosca, né presso la sede di rappresentanza dell'Italia in Roma. La difesa di controparte ha insistito, al contrario, sulla regolarità della notifica, invocando, a sostegno della propria tesi, il combinato disposto di cui agli artt. 46 c.c. e 145 c.p.c., in forza del quale la notifica degli atti nei confronti delle persone giuridiche può essere eseguita anche presso la propria sede effettiva, laddove quest'ultima non coincida con la sede legale.
2. Ebbene, pur condividendosi la tesi difensiva nella parte in cui sostiene la sostanziale equiparazione, per i terzi, tra sede effettiva e sede legale, occorre parimenti osservare che è sul notificante che grava la prova della corrispondenza tra luogo presso cui è stata eseguita la notifica e sede effettiva della società, dovendosi con ciò intendere la sede ove l'ente svolge la propria attività amministrativa, di gestione e direzione.
Sul punto si è espressa, in più occasioni, la giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che “in tema di notificazione alle persone giuridiche, ex art. 145 c.p.c., è applicabile l'art. 46, comma 2,
c.p.c., secondo il quale, qualora la sede legale sia diversa da quella effettiva i terzi possono considerare come sede quest'ultima, gravando, tuttavia, sul notificante, in caso di contestazione,
l'onere di provare che trattasi del luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente, essendo insufficiente che talune attività sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative.” (Cass. n. 21699/2017)
3. Tanto premesso in diritto, va osservato che, nella fattispecie de quo, la notifica dell'atto introduttivo è stata eseguita presso gli uffici aeroportuali della Compagnia aerea presso l'aeroporto di Venezia.
Al fine di comprovare la validità della notificazione, gli odierni appellati hanno prodotto estratti della pagina internet del sito di da cui poter dedurre che l'ufficio di Venezia viene indicato CP_1
– diversamente di quanto avviene per gli uffici in Roma – quale “ufficio della compagnia”, senza alcuna limitazione alle funzioni e compiti ad esso riservati.
Tale documentazione non può ritenersi sufficiente, non essendo idonea a dimostrare che presso tale sede si svolgano attività amministrative ed operative tali da poterla qualificare quale sede effettiva, apparendo, piuttosto, come peraltro riferito dalla stessa come un ufficio Parte_3
preposto alla gestione del traffico aeroportuale.
Depone nel senso di non potersi ritenere tale ufficio “sede effettiva” dell'ente, le conclusioni a cui
è giunta Cass. n. 21699/2017 (innanzi richiamata), che ha ritenuto a tal fine insufficiente che “talune attività sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative”.
4. Ne consegue la nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado, con conseguente nullità di tutti gli atti processuali successivi, inclusa la sentenza appellata e rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. 5. Atteso l'esito della lite, le spese devono essere poste a carico degli odierni appellanti che hanno dato causa alla nullità, con diritto al rimborso della compagnia aerea convenuta di quanto eventualmente liquidato in ragione della sentenza nulla e liquidate per il presente grado, come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, per lo scaglione di riferimento
(1.101 -5.200), esclusa l'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. ACCOGLIE l'appello proposto da e, per l'effetto, Controparte_1
dichiara nulla la sentenza di primo grado e rimette gli atti al primo Giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
2. DISPONE il rimborso in favore della compagnia aerea convenuta di quanto eventualmente liquidato in ragione della sentenza di primo grado dichiarata nulla;
3. NN e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore della Controparte_1
in persona del l.r.p.t., liquidate in complessivi € 1.701, oltre rimborso spese forfettario al
[...]
15% iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 28.01.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. r.g. 5440/2015 promossa da
e , rappresentati e difesi, come in atti, dall'avv. Parte_1 Parte_2
Domenico Lamanna Di Salvo;
APPELLANTI contro
società per azioni aperta di diritto russo, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Tatiana Della Marra;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 486/2014 depositata in data
22.02.2014 a definizione del giudizio n. R.G.: 5599/2013.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 09.06.2024, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di appello notificato in data 03.04.2014, e hanno Parte_1 Parte_2
impugnato la sentenza n. 486/2014, emessa dal Giudice di Pace di Bari in data 22.02.2014, a definizione del giudizio n. R.G.: 5599/2013, con la quale è stata parzialmente accolta la domanda di risarcimento dei danni da loro subiti a causa dell'inadempimento della compagnia convenuta, rimasta contumace. A fondamento dell'atto di gravame, hanno contestato la quantificazione del pregiudizio economico liquidato dal giudice di Pace, poiché inferiore rispetto a quanto previsto dall'art. 7 del Reg. 261/2004, nonché l'omessa pronuncia in ordine alla rivalutazione monetaria del danno patrimoniale. Hanno impugnato, altresì, la decisione nella parte in cui non ha riconosciuto alcun danno morale da vacanza rovinata ed ha escluso che il viaggio degli attori fosse occasionato da motivi di lavoro. Hanno dunque insistito, in riforma della sentenza impugnata, per la condanna dell'appellata al risarcimento integrale di tutti i danni subiti.
2. Con distinto atto di impugnazione, allibrato al Ruolo Generale n. 6969/2014, Controparte_1
ha proposto appello avverso la medesima sentenza, preliminarmente eccependo la nullità
[...] dell'atto di citazione di primo grado – e conseguente nullità del giudizio e della sentenza – poiché non notificato né presso la sede legale della compagnia, con sede in Mosca, né presso la sede in Italia.
Ha riferito, infatti, che controparte ha ingiustificatamente notificato l'atto introduttivo del giudizio di primo grado presso l'ufficio aeroportuale di Venezia, che rappresenta, tuttavia, mera sede destinata al controllo del traffico aeroportuale. Eccependo, in via subordinata e nel merito, la prescrizione del diritto azionato in primo grado dagli attori, ha concluso per la nullità della sentenza impugnata.
3. Costituendosi in tale giudizio con comparsa del 22.07.2014, e Parte_1 Parte_2 hanno sostenuto la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, poiché eseguita presso la sede effettiva della società, dovendosi ritenere la sede della Compagnia aerea presso l'aeroporto di Venezia sede operativa, come comprovato dalla circostanza del ricevimento della raccomandata da una impiegata della società. Hanno contestato, nel merito, l'eccepita prescrizione del diritto azionato, non ritenendosi applicabile alla fattispecie de quo la disposizione di cui all'art. 418 cod. nav., trattandosi, piuttosto, di danno da vacanza rovinata da inquadrare nella previsione di cui all'art. 92, comma 2, D. Lgs 206/2005 e al quale va applicato il termine di prescrizione annuale.
Ritenendo sussistenti i presupposti per la riunione al procedimento iscritto al ruolo generale al n.
5440/2014, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
4. Disposta la riunione al presente giudizio del giudizio iscritto al ruolo generale al n. 6969/2014, giusta ordinanza del 10.07.2015, la causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 09.06.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. È fondata l'eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
La Compagnia aerea, contumace in primo grado, ha sostenuto la nullità della notificazione dell'atto di citazione poiché non notificatole né presso la propria sede legale di Mosca, né presso la sede di rappresentanza dell'Italia in Roma. La difesa di controparte ha insistito, al contrario, sulla regolarità della notifica, invocando, a sostegno della propria tesi, il combinato disposto di cui agli artt. 46 c.c. e 145 c.p.c., in forza del quale la notifica degli atti nei confronti delle persone giuridiche può essere eseguita anche presso la propria sede effettiva, laddove quest'ultima non coincida con la sede legale.
2. Ebbene, pur condividendosi la tesi difensiva nella parte in cui sostiene la sostanziale equiparazione, per i terzi, tra sede effettiva e sede legale, occorre parimenti osservare che è sul notificante che grava la prova della corrispondenza tra luogo presso cui è stata eseguita la notifica e sede effettiva della società, dovendosi con ciò intendere la sede ove l'ente svolge la propria attività amministrativa, di gestione e direzione.
Sul punto si è espressa, in più occasioni, la giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che “in tema di notificazione alle persone giuridiche, ex art. 145 c.p.c., è applicabile l'art. 46, comma 2,
c.p.c., secondo il quale, qualora la sede legale sia diversa da quella effettiva i terzi possono considerare come sede quest'ultima, gravando, tuttavia, sul notificante, in caso di contestazione,
l'onere di provare che trattasi del luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente, essendo insufficiente che talune attività sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative.” (Cass. n. 21699/2017)
3. Tanto premesso in diritto, va osservato che, nella fattispecie de quo, la notifica dell'atto introduttivo è stata eseguita presso gli uffici aeroportuali della Compagnia aerea presso l'aeroporto di Venezia.
Al fine di comprovare la validità della notificazione, gli odierni appellati hanno prodotto estratti della pagina internet del sito di da cui poter dedurre che l'ufficio di Venezia viene indicato CP_1
– diversamente di quanto avviene per gli uffici in Roma – quale “ufficio della compagnia”, senza alcuna limitazione alle funzioni e compiti ad esso riservati.
Tale documentazione non può ritenersi sufficiente, non essendo idonea a dimostrare che presso tale sede si svolgano attività amministrative ed operative tali da poterla qualificare quale sede effettiva, apparendo, piuttosto, come peraltro riferito dalla stessa come un ufficio Parte_3
preposto alla gestione del traffico aeroportuale.
Depone nel senso di non potersi ritenere tale ufficio “sede effettiva” dell'ente, le conclusioni a cui
è giunta Cass. n. 21699/2017 (innanzi richiamata), che ha ritenuto a tal fine insufficiente che “talune attività sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative”.
4. Ne consegue la nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado, con conseguente nullità di tutti gli atti processuali successivi, inclusa la sentenza appellata e rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. 5. Atteso l'esito della lite, le spese devono essere poste a carico degli odierni appellanti che hanno dato causa alla nullità, con diritto al rimborso della compagnia aerea convenuta di quanto eventualmente liquidato in ragione della sentenza nulla e liquidate per il presente grado, come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, per lo scaglione di riferimento
(1.101 -5.200), esclusa l'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. ACCOGLIE l'appello proposto da e, per l'effetto, Controparte_1
dichiara nulla la sentenza di primo grado e rimette gli atti al primo Giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
2. DISPONE il rimborso in favore della compagnia aerea convenuta di quanto eventualmente liquidato in ragione della sentenza di primo grado dichiarata nulla;
3. NN e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore della Controparte_1
in persona del l.r.p.t., liquidate in complessivi € 1.701, oltre rimborso spese forfettario al
[...]
15% iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 28.01.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato