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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/04/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1191/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei
Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 1191/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Ugo Parte_1 C.F._1
Cecere Palazzo e Lorenzo Poli, come da procura in atti;
-appellante- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Controparte_1 C.F._2
Leoni, come da procura in atti;
-appellato- avverso la sentenza n. 2845/2020 pronunciata in data 18.12.2020 dal Tribunale di Firenze e pubblicata in pari data;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 20.2.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 25.2.2025, pubblicata in data 26.2.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza Parte_1 ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento della presente impugnazione ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 2845/2020 pubbl. il 18/12/2020, non notificata, - Rigettare la domanda azionata dal dott. nel giudizio di I grado perché infondata CP_1 in fatto e in diritto per i motivi illustrati in atti e comunque in accoglimento delle conclusioni già formulate dall'attore nel giudizio di primo grado;
- Condannare il Dott. alla refusione delle CP_1 spese di lite del primo grado di giudizio, comprese spese generali, IVA e CAP, in favore dell'appellante; - condannare il Dott. al pagamento delle competenze professionali del CP_1 presente giudizio”;
Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed Controparte_1 eccezione disattesa e reietta, in tesi dichiarare, ex art. 348 bis c.p.c., inammissibile e comunque, in ipotesi respingere l'appello svolto dal Sig. avverso la sentenza 2845/2020 del Parte_1
Tribunale di Firenze e confermarla in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 528/2018, emesso in data 30.1.2018 dal Tribunale di Firenze (con il quale il predetto Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di euro 20.790,08 in favore di , Controparte_1 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di compensi professionali per l'assistenza prestata in suo favore da parte del medesimo, quale dottore commercialista, in occasione della stipula del contratto preliminare di acquisto delle quote della società “Pian dei Signori s.r.l.”, nonché della stipula ed iscrizione, presso il Registro delle Imprese, del relativo atto di cessione del primo 20 % delle suddette quote), al fine di ottenere la revoca del predetto decreto, in ragione dell'insussistenza del credito vantato dal nei suoi confronti. CP_1
Al riguardo, l'opponente aveva esposto che: 1) nel mese di novembre 2015, , CP_2 procacciatori d'affari nel settore immobiliare, aveva prospettato al ed al di acquistare, Pt_1 Per_1 mediante la costituzione tra gli stessi di una nuova società, l'intero capitale della “Pian dei Signori
s.r.l.” (società unipersonale interamente posseduta da , proprietaria del Residence Parte_2
“Pian Dei Signori”, sito nel Comune di Grosseto); 2) al fine di ricevere assistenza in tale operazione economica, i soci si erano rivolti al commercialista concordando con quest'ultimo una CP_1 partecipazione dello stesso alla società costituenda, quale compenso per la sua consulenza professionale;
3) in data 19.12.2015, era stato sottoscritto fra il ed il un contratto Pt_1 Parte_2 preliminare avente ad oggetto l'acquisto delle quote della predetta società, dilazionato in cinque anni;
4) successivamente alla stipula del contratto preliminare, erano emerse alcune problematiche relative alla conformità urbanistica della struttura alberghiera di proprietà della Pian dei Signori s.r.l., che avevano determinato la risoluzione consensuale del contratto stesso;
5) il aveva perfezionato CP_1
l'atto di cessione di una prima quota del 20 % del capitale sociale della società all'insaputa del mediante il dispositivo di firma per la sottoscrizione digitale (c.d. smartcard) di quest'ultimo, Pt_1 in assenza di autorizzazione;
6) a seguito di tale vicenda, il aveva chiesto che gli fosse Pt_1 restituito il proprio dispositivo di firma e, di fronte al rifiuto del professionista, si era recato personalmente presso la Camera di Commercio per revocarlo e 7) in data 30.1.2018, il aveva CP_1 ottenuto dal Tribunale di Firenze l'emissione del predetto decreto ingiuntivo.
Si era costituito in giudizio , che aveva chiesto il rigetto dell'opposizione Controparte_1 avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il medesimo aveva allegato di aver assistito il nella negoziazione dell'acquisto delle quote Pt_1 della Pian dei Signori s.r.l., nonché nella redazione e stipula del relativo contratto preliminare e nella stipula ed iscrizione presso il Registro delle Imprese della cessione del primo 20 % delle suddette quote, con conseguente diritto al pagamento dei propri compensi, pari ad € 20.790,08 come da progetto di notula prodotto in giudizio, calcolati ai sensi del D.M. 140/2012.
La causa, istruita documentalmente e mediante prova per testi, era stata definita dal Tribunale di
Firenze con la sentenza n. 2845/2020, pubblicata in data 18.12.2020, con la quale il predetto
Tribunale, in parziale accoglimento della domanda proposta da , aveva revocato il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 528/2018 del 30.1.2018 emesso dal Tribunale di Firenze e condannato il Pt_1
a pagare la minor somma di € 12.000,00, oltre accessori ed interessi legali ex 1284 c.c., in favore del a titolo di onorari professionali, nonché alla refusione delle spese di lite. CP_1
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“In fatto, il Tribunale osserva che è pacifico nonché emergente dallo scambio di e-mail dimesso in atti dal convenuto opposto che il abbia se non redatto comunque assistito ovvero anche CP_1 solo perfezionato il contratto preliminare di cessione delle quote afferenti la società Pian Dei Signori
s.r.l. circostanza sufficiente a far maturare in capo a questi il diritto al compenso per l'opera professionale dal medesimo svolta in favore del Ancora, è pacifico per averlo dichiarato Pt_1 in atti lo stesso opponente, che il valore dell'affare assommi ad Euro 1.600.000 (cfr. pag. 11 dell'atto di citazione in opposizione). L'istruttoria della causa svolta con l'assunzione della prova testimoniale come articolata sia dall'attore che dal convenuto ha infatti confermato le circostanze dedotte dal commercialista ovvero di aver trattato tanto la cessione delle quote – cedente il signor CP_1
proprietario del cento per cento delle quote della richiamata Pian Dei Signori Parte_2
s.r.l. - quanto la nomina ad amministratore unico del dott. nella società costituenda;
in Pt_1 particolare, la tesi sostenuta dall'attore circa l'inesistenza del credito professionale vantato dal per non avere questi prestato la propria attività professionale di dottore commercialista in CP_1 favore dell'ingiunto e non aver pattuito con quest'ultimo alcun corrispettivo per essersi impegnato a svolgere la propria opera nel quadro di un diverso accordo che prevedeva la sua partecipazione a titolo di compenso nella costituenda società, è risultata del tutto sfornita di prova già in punto di an non potendosi considerare attendibile quanto sostenuto dai testimoni ed indotti Per_1 CP_2 dall'attore opponente giacché per loro stessa ammissione in procinto di entrare col nella Pt_1 stessa compagine societaria in via di costituzione (cfr. art. 246 c.p.c.). Del resto, a contrario, la tesi sostenuta dal convenuto con riferimento al conferimento ed all'oggetto del mandato professionale ricevuto risulta corroborata dal testimone il quale ha dichiarato di essersi raffrontato, Tes_1 assieme al proprio collega professionisti del cedente- col che Controparte_3 CP_1 agiva per conto del nella trattativa intercorsa con il cedente per la cessione Pt_1 Parte_2 di quote dalla società Pian Dei Signori altresì confermando lo scambio delle bozze del contratto preliminare di trasferimento delle partecipazioni societarie da parte del e del verbale CP_1 assembleare di nomina del d amministratore unico della società nonché lo svolgimento di Pt_1 una riunione nel gennaio 2016 presso il proprio studio nella quale il ssistito dal Pt_1 CP_1 ritirava la documentazione societaria sottoscrivendo altresì accordo con il mediatore dell'operazione signor . Detto testimone si reputa attendibile e genuino in quanto direttamente CP_4 informato sui fatti riferiti, indifferente alla lite, autore di deposizione coerente in sé e con le altre emergenze di causa, neppure smentite dai testimoni indotti dall'attore”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso detta Parte_1 sentenza, impugnandola con due motivi di gravame.
Si è costituito in giudizio , che ha chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 9.3.2023 nonché una seconda volta con ordinanza del
19.3.2024 e rimessa sul ruolo con ordinanza del Presidente di Sezione del 27.1.2025 stante l'impedimento di un componente del Collegio.
Successivamente, all'udienza collegiale del 20.2.2025 svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 25.2.2025, pubblicata il 26.2.2025, e decisa in camera di consiglio del
14.4.2025 all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. formulata dall'appellato nelle conclusioni dell'atto di costituzione in appello (senza peraltro indicare nella parte espositiva dell'atto le ragioni a sostegno della prospettata inammissibilità) atteso che la locuzione
“non ha neanche una ragionevole possibilità di essere accolto”, a parere di questo Collegio, deve intendersi nel senso che l'operatività del filtro deve essere circoscritta ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati sia per ragioni di rito che per ragioni di merito e cioè a situazioni non ravvisabili nel caso di specie. Con il primo ed il secondo motivo di gravame (che si ritiene opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice di ritenere inattendibili i testimoni ed ritenendo, invece, tale il teste e di non Per_1 CP_2 Tes_1 procedere alla valutazione delle prove indirette offerte dal Pt_1
In particolare, l'appellante, con riferimento al primo motivo, ha affermato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto chiarire il motivo per cui “l'essere in procinto di entrare con il nella Pt_1 costituenda società” avrebbe reso inattendibili i testi ed dato che il non Per_1 CP_2 CP_1 aveva mai prospettato di essere creditore della società o di un soggetto diverso dal e che, nel Pt_1 caso, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 246 c.p.c. che, invece, riguardava la diversa fattispecie dell'incapacità a testimoniare, confondendo i due profili e rendendo la motivazione, oltre che carente, anche illogica e viziata, mentre, in relazione al secondo motivo, ha sostenuto che il giudice avrebbe dovuto tener conto che il , all'udienza del 5.12.2019, aveva riferito di Tes_1 presumere che il lavorasse su mandato del ma di non esserne a diretta conoscenza e CP_1 Pt_1 che detta affermazione era stata smentita dai testi e sentiti a controprova alla Per_1 CP_2 medesima udienza, che avevano escluso che il agisse su mandato del CP_1 Pt_1
I motivi sono infondati.
Ed invero, va, in primo luogo, ricordato che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246
c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare, secondo il prudente apprezzamento di cui all'art. 116
c.p.c., alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr Cass. civ. ord. n. 26547 del 30.9.2021 e n. 21239 del 9.8.2019).
Tanto ricordato, si osserva che – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - il giudice di primo grado, pur utilizzando l'espressione “non attendibile” con riferimento a quanto “quanto sostenuto dai testimoni ed (ovvero un'espressione che poteva effettivamente Per_1 CP_2 generare equivoci), ha, tuttavia, precisato che il non aveva fornito alcuna prova in ordine alla Pt_1 asserita insussistenza del credito del nei suoi confronti, in quanto dette prove non potevano CP_1 essere rappresentate dalle dichiarazioni rese dai testi predetti e che il motivo della esclusione risiedeva nel fatto che il e l' essendo (per loro stessa ammissione) “in procinto di entrare col Per_1 CP_2 nella stessa compagine societaria in via di costituzione” (vd verbale di udienza del Pt_1
26.9.2019), si trovavano in una situazione di incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., espressamente richiamato in motivazione, per cui alcuna confusione poteva sorgere al riguardo.
Peraltro, anche a voler pensare diversamente, si osserva che i testi ed all'udienza Per_1 CP_2 del 26.9.2019, avevano riferito in modo del tutto generico gli accordi asseritamente presi con il nel novembre 2015, in ordine alla società che avrebbero costituito con quest'ultimo per Pt_1 acquistare l'immobile di proprietà della Pian dei Signori s.r.l. (ovvero all'incontro in cui il CP_1 avrebbe loro proposto di partecipare alla società a fronte del proprio apporto di competenze professionali), non avendo riportato, nonostante l'indubbia rilevanza degli stessi, in alcun modo i termini economici degli accordi predetti e della distribuzione delle quote tra i soci, ma solo il fatto che il avrebbe acquistato il 20% delle quote della predetta società e sarebbe stato nominato Pt_1 amministratore (il non ricordava neanche gli accordi relativi alla assegnazione del restante Per_1
80% delle quote tra gli altri soci – vd risposta al cap. 6) e che i medesimi, all'udienza del 5.12.2019, oltre a confermare quanto già riferito alla precedente udienza senza colmare le evidenti ed inspiegabili lacune delle predette dichiarazioni, avevano anche riferito di non essere stati presenti alle riunioni effettuate dal quale incaricato dal con i professionisti fiduciari del (titolare CP_1 Pt_1 Parte_2 delle quote della Pian dei Signori s.r.l.) per la redazione e la sottoscrizione del preliminare di cessione di quote della società al e di non conoscere gli esiti delle stesse, nonostante l'evidente Pt_1 interesse che avrebbero dovuto nutrire circa l'esito delle trattative;
ciò che rende, comunque, scarsamente credibile il contenuto delle loro dichiarazioni anche in relazione all'asserita partecipazione del alla società che doveva essere costituita per l'acquisto della Pian dei CP_1
Signori s.r.l..
Relativamente, inoltre, al secondo motivo, va preliminarmente evidenziato che l'appellante non ha impugnato la parte della sentenza in cui il primo giudice aveva ritenuto non contestata e pacifica la circostanza relativa all'avvenuta prestazione, da parte del della sua opera professionale di CP_1 commercialista in favore del in relazione all'acquisto del capitale sociale della società Pian Pt_1 dei Signori s.r.l., in quanto attestata dalla documentazione depositata dal convenuto (rappresentata, tra l'altro, da uno scambio di corrispondenza tra il ed il commercialista , CP_1 Tes_1 relativamente alla cessione delle quote della società) e che il teste , escusso all'udienza del Tes_1
5.12.2019, nel riferire l'avvenuta presa di contatti, in fase di trattative, da parte del con i CP_1 professionisti del , titolare delle quote della società Pian dei Signori (ovvero con lui e con Parte_2
), nonché l'avvenuta redazione da parte del medesimo del preliminare su Controparte_5 incarico del e dell'atto di cessione del primo 20 % del capitale sociale, ha dichiarato essere Pt_1 vero quanto domandatogli con i relativi capitoli di prova per aver personalmente assistito o partecipato alle situazioni ivi riportate;
dichiarazioni, peraltro, non smentite da alcuno (ragione che aveva, infatti, determinato il primo giudice a specificare, nella motivazione della sentenza che: “Detto testimone si reputa attendibile e genuino in quanto direttamente informato sui fatti riferiti, indifferente alla lite, autore di deposizione coerente in sé e con le altre emergenze di causa, neppure smentite dai testimoni indotti dall'attore”).
Pertanto, considerato che l'appellante non ha fornito alcuna prova contraria alla circostanza posta dal primo giudice alla base del giudizio di incapacità a testimoniare dei testi ed (e Per_1 CP_2 che, comunque, le loro dichiarazioni apparivano scarsamente credibili), né ha assolto, nel corso dell'istruttoria di primo grado, all'onere, su di lui gravante, di fornire la prova che il si fosse CP_1 impegnato a svolgere la propria opera in assenza di compensi in denaro ed a fronte di una sua partecipazione a titolo di compenso nella costituenda società e che l'avvenuta revoca della smart card fosse univocamente interpretabile come propria reazione alla mancata osservazione, da parte del degli accordi predetti, ne consegue che le decisioni del giudice di primo grado appaiono CP_1 immuni da censure.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del
13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022).
Si precisa, infatti, che le spese di lite del giudizio vanno poste a carico dell'appellante, nonostante l'avvenuta ammissione del medesimo al gratuito patrocinio a spese dello Stato, in considerazione del fatto che, il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa.
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza Parte_1
n. 2845/2020 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 18.12.2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese sostenute da Parte_1 [...]
nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro CP_1 5.809,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così decisa in Firenze il 14.4.2025
Il Presidente rel.
(dr.ssa Carla Santese)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei
Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 1191/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Ugo Parte_1 C.F._1
Cecere Palazzo e Lorenzo Poli, come da procura in atti;
-appellante- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Controparte_1 C.F._2
Leoni, come da procura in atti;
-appellato- avverso la sentenza n. 2845/2020 pronunciata in data 18.12.2020 dal Tribunale di Firenze e pubblicata in pari data;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 20.2.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 25.2.2025, pubblicata in data 26.2.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza Parte_1 ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento della presente impugnazione ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 2845/2020 pubbl. il 18/12/2020, non notificata, - Rigettare la domanda azionata dal dott. nel giudizio di I grado perché infondata CP_1 in fatto e in diritto per i motivi illustrati in atti e comunque in accoglimento delle conclusioni già formulate dall'attore nel giudizio di primo grado;
- Condannare il Dott. alla refusione delle CP_1 spese di lite del primo grado di giudizio, comprese spese generali, IVA e CAP, in favore dell'appellante; - condannare il Dott. al pagamento delle competenze professionali del CP_1 presente giudizio”;
Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed Controparte_1 eccezione disattesa e reietta, in tesi dichiarare, ex art. 348 bis c.p.c., inammissibile e comunque, in ipotesi respingere l'appello svolto dal Sig. avverso la sentenza 2845/2020 del Parte_1
Tribunale di Firenze e confermarla in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 528/2018, emesso in data 30.1.2018 dal Tribunale di Firenze (con il quale il predetto Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di euro 20.790,08 in favore di , Controparte_1 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di compensi professionali per l'assistenza prestata in suo favore da parte del medesimo, quale dottore commercialista, in occasione della stipula del contratto preliminare di acquisto delle quote della società “Pian dei Signori s.r.l.”, nonché della stipula ed iscrizione, presso il Registro delle Imprese, del relativo atto di cessione del primo 20 % delle suddette quote), al fine di ottenere la revoca del predetto decreto, in ragione dell'insussistenza del credito vantato dal nei suoi confronti. CP_1
Al riguardo, l'opponente aveva esposto che: 1) nel mese di novembre 2015, , CP_2 procacciatori d'affari nel settore immobiliare, aveva prospettato al ed al di acquistare, Pt_1 Per_1 mediante la costituzione tra gli stessi di una nuova società, l'intero capitale della “Pian dei Signori
s.r.l.” (società unipersonale interamente posseduta da , proprietaria del Residence Parte_2
“Pian Dei Signori”, sito nel Comune di Grosseto); 2) al fine di ricevere assistenza in tale operazione economica, i soci si erano rivolti al commercialista concordando con quest'ultimo una CP_1 partecipazione dello stesso alla società costituenda, quale compenso per la sua consulenza professionale;
3) in data 19.12.2015, era stato sottoscritto fra il ed il un contratto Pt_1 Parte_2 preliminare avente ad oggetto l'acquisto delle quote della predetta società, dilazionato in cinque anni;
4) successivamente alla stipula del contratto preliminare, erano emerse alcune problematiche relative alla conformità urbanistica della struttura alberghiera di proprietà della Pian dei Signori s.r.l., che avevano determinato la risoluzione consensuale del contratto stesso;
5) il aveva perfezionato CP_1
l'atto di cessione di una prima quota del 20 % del capitale sociale della società all'insaputa del mediante il dispositivo di firma per la sottoscrizione digitale (c.d. smartcard) di quest'ultimo, Pt_1 in assenza di autorizzazione;
6) a seguito di tale vicenda, il aveva chiesto che gli fosse Pt_1 restituito il proprio dispositivo di firma e, di fronte al rifiuto del professionista, si era recato personalmente presso la Camera di Commercio per revocarlo e 7) in data 30.1.2018, il aveva CP_1 ottenuto dal Tribunale di Firenze l'emissione del predetto decreto ingiuntivo.
Si era costituito in giudizio , che aveva chiesto il rigetto dell'opposizione Controparte_1 avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il medesimo aveva allegato di aver assistito il nella negoziazione dell'acquisto delle quote Pt_1 della Pian dei Signori s.r.l., nonché nella redazione e stipula del relativo contratto preliminare e nella stipula ed iscrizione presso il Registro delle Imprese della cessione del primo 20 % delle suddette quote, con conseguente diritto al pagamento dei propri compensi, pari ad € 20.790,08 come da progetto di notula prodotto in giudizio, calcolati ai sensi del D.M. 140/2012.
La causa, istruita documentalmente e mediante prova per testi, era stata definita dal Tribunale di
Firenze con la sentenza n. 2845/2020, pubblicata in data 18.12.2020, con la quale il predetto
Tribunale, in parziale accoglimento della domanda proposta da , aveva revocato il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 528/2018 del 30.1.2018 emesso dal Tribunale di Firenze e condannato il Pt_1
a pagare la minor somma di € 12.000,00, oltre accessori ed interessi legali ex 1284 c.c., in favore del a titolo di onorari professionali, nonché alla refusione delle spese di lite. CP_1
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“In fatto, il Tribunale osserva che è pacifico nonché emergente dallo scambio di e-mail dimesso in atti dal convenuto opposto che il abbia se non redatto comunque assistito ovvero anche CP_1 solo perfezionato il contratto preliminare di cessione delle quote afferenti la società Pian Dei Signori
s.r.l. circostanza sufficiente a far maturare in capo a questi il diritto al compenso per l'opera professionale dal medesimo svolta in favore del Ancora, è pacifico per averlo dichiarato Pt_1 in atti lo stesso opponente, che il valore dell'affare assommi ad Euro 1.600.000 (cfr. pag. 11 dell'atto di citazione in opposizione). L'istruttoria della causa svolta con l'assunzione della prova testimoniale come articolata sia dall'attore che dal convenuto ha infatti confermato le circostanze dedotte dal commercialista ovvero di aver trattato tanto la cessione delle quote – cedente il signor CP_1
proprietario del cento per cento delle quote della richiamata Pian Dei Signori Parte_2
s.r.l. - quanto la nomina ad amministratore unico del dott. nella società costituenda;
in Pt_1 particolare, la tesi sostenuta dall'attore circa l'inesistenza del credito professionale vantato dal per non avere questi prestato la propria attività professionale di dottore commercialista in CP_1 favore dell'ingiunto e non aver pattuito con quest'ultimo alcun corrispettivo per essersi impegnato a svolgere la propria opera nel quadro di un diverso accordo che prevedeva la sua partecipazione a titolo di compenso nella costituenda società, è risultata del tutto sfornita di prova già in punto di an non potendosi considerare attendibile quanto sostenuto dai testimoni ed indotti Per_1 CP_2 dall'attore opponente giacché per loro stessa ammissione in procinto di entrare col nella Pt_1 stessa compagine societaria in via di costituzione (cfr. art. 246 c.p.c.). Del resto, a contrario, la tesi sostenuta dal convenuto con riferimento al conferimento ed all'oggetto del mandato professionale ricevuto risulta corroborata dal testimone il quale ha dichiarato di essersi raffrontato, Tes_1 assieme al proprio collega professionisti del cedente- col che Controparte_3 CP_1 agiva per conto del nella trattativa intercorsa con il cedente per la cessione Pt_1 Parte_2 di quote dalla società Pian Dei Signori altresì confermando lo scambio delle bozze del contratto preliminare di trasferimento delle partecipazioni societarie da parte del e del verbale CP_1 assembleare di nomina del d amministratore unico della società nonché lo svolgimento di Pt_1 una riunione nel gennaio 2016 presso il proprio studio nella quale il ssistito dal Pt_1 CP_1 ritirava la documentazione societaria sottoscrivendo altresì accordo con il mediatore dell'operazione signor . Detto testimone si reputa attendibile e genuino in quanto direttamente CP_4 informato sui fatti riferiti, indifferente alla lite, autore di deposizione coerente in sé e con le altre emergenze di causa, neppure smentite dai testimoni indotti dall'attore”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso detta Parte_1 sentenza, impugnandola con due motivi di gravame.
Si è costituito in giudizio , che ha chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 9.3.2023 nonché una seconda volta con ordinanza del
19.3.2024 e rimessa sul ruolo con ordinanza del Presidente di Sezione del 27.1.2025 stante l'impedimento di un componente del Collegio.
Successivamente, all'udienza collegiale del 20.2.2025 svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 25.2.2025, pubblicata il 26.2.2025, e decisa in camera di consiglio del
14.4.2025 all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. formulata dall'appellato nelle conclusioni dell'atto di costituzione in appello (senza peraltro indicare nella parte espositiva dell'atto le ragioni a sostegno della prospettata inammissibilità) atteso che la locuzione
“non ha neanche una ragionevole possibilità di essere accolto”, a parere di questo Collegio, deve intendersi nel senso che l'operatività del filtro deve essere circoscritta ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati sia per ragioni di rito che per ragioni di merito e cioè a situazioni non ravvisabili nel caso di specie. Con il primo ed il secondo motivo di gravame (che si ritiene opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice di ritenere inattendibili i testimoni ed ritenendo, invece, tale il teste e di non Per_1 CP_2 Tes_1 procedere alla valutazione delle prove indirette offerte dal Pt_1
In particolare, l'appellante, con riferimento al primo motivo, ha affermato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto chiarire il motivo per cui “l'essere in procinto di entrare con il nella Pt_1 costituenda società” avrebbe reso inattendibili i testi ed dato che il non Per_1 CP_2 CP_1 aveva mai prospettato di essere creditore della società o di un soggetto diverso dal e che, nel Pt_1 caso, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 246 c.p.c. che, invece, riguardava la diversa fattispecie dell'incapacità a testimoniare, confondendo i due profili e rendendo la motivazione, oltre che carente, anche illogica e viziata, mentre, in relazione al secondo motivo, ha sostenuto che il giudice avrebbe dovuto tener conto che il , all'udienza del 5.12.2019, aveva riferito di Tes_1 presumere che il lavorasse su mandato del ma di non esserne a diretta conoscenza e CP_1 Pt_1 che detta affermazione era stata smentita dai testi e sentiti a controprova alla Per_1 CP_2 medesima udienza, che avevano escluso che il agisse su mandato del CP_1 Pt_1
I motivi sono infondati.
Ed invero, va, in primo luogo, ricordato che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246
c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare, secondo il prudente apprezzamento di cui all'art. 116
c.p.c., alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr Cass. civ. ord. n. 26547 del 30.9.2021 e n. 21239 del 9.8.2019).
Tanto ricordato, si osserva che – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - il giudice di primo grado, pur utilizzando l'espressione “non attendibile” con riferimento a quanto “quanto sostenuto dai testimoni ed (ovvero un'espressione che poteva effettivamente Per_1 CP_2 generare equivoci), ha, tuttavia, precisato che il non aveva fornito alcuna prova in ordine alla Pt_1 asserita insussistenza del credito del nei suoi confronti, in quanto dette prove non potevano CP_1 essere rappresentate dalle dichiarazioni rese dai testi predetti e che il motivo della esclusione risiedeva nel fatto che il e l' essendo (per loro stessa ammissione) “in procinto di entrare col Per_1 CP_2 nella stessa compagine societaria in via di costituzione” (vd verbale di udienza del Pt_1
26.9.2019), si trovavano in una situazione di incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., espressamente richiamato in motivazione, per cui alcuna confusione poteva sorgere al riguardo.
Peraltro, anche a voler pensare diversamente, si osserva che i testi ed all'udienza Per_1 CP_2 del 26.9.2019, avevano riferito in modo del tutto generico gli accordi asseritamente presi con il nel novembre 2015, in ordine alla società che avrebbero costituito con quest'ultimo per Pt_1 acquistare l'immobile di proprietà della Pian dei Signori s.r.l. (ovvero all'incontro in cui il CP_1 avrebbe loro proposto di partecipare alla società a fronte del proprio apporto di competenze professionali), non avendo riportato, nonostante l'indubbia rilevanza degli stessi, in alcun modo i termini economici degli accordi predetti e della distribuzione delle quote tra i soci, ma solo il fatto che il avrebbe acquistato il 20% delle quote della predetta società e sarebbe stato nominato Pt_1 amministratore (il non ricordava neanche gli accordi relativi alla assegnazione del restante Per_1
80% delle quote tra gli altri soci – vd risposta al cap. 6) e che i medesimi, all'udienza del 5.12.2019, oltre a confermare quanto già riferito alla precedente udienza senza colmare le evidenti ed inspiegabili lacune delle predette dichiarazioni, avevano anche riferito di non essere stati presenti alle riunioni effettuate dal quale incaricato dal con i professionisti fiduciari del (titolare CP_1 Pt_1 Parte_2 delle quote della Pian dei Signori s.r.l.) per la redazione e la sottoscrizione del preliminare di cessione di quote della società al e di non conoscere gli esiti delle stesse, nonostante l'evidente Pt_1 interesse che avrebbero dovuto nutrire circa l'esito delle trattative;
ciò che rende, comunque, scarsamente credibile il contenuto delle loro dichiarazioni anche in relazione all'asserita partecipazione del alla società che doveva essere costituita per l'acquisto della Pian dei CP_1
Signori s.r.l..
Relativamente, inoltre, al secondo motivo, va preliminarmente evidenziato che l'appellante non ha impugnato la parte della sentenza in cui il primo giudice aveva ritenuto non contestata e pacifica la circostanza relativa all'avvenuta prestazione, da parte del della sua opera professionale di CP_1 commercialista in favore del in relazione all'acquisto del capitale sociale della società Pian Pt_1 dei Signori s.r.l., in quanto attestata dalla documentazione depositata dal convenuto (rappresentata, tra l'altro, da uno scambio di corrispondenza tra il ed il commercialista , CP_1 Tes_1 relativamente alla cessione delle quote della società) e che il teste , escusso all'udienza del Tes_1
5.12.2019, nel riferire l'avvenuta presa di contatti, in fase di trattative, da parte del con i CP_1 professionisti del , titolare delle quote della società Pian dei Signori (ovvero con lui e con Parte_2
), nonché l'avvenuta redazione da parte del medesimo del preliminare su Controparte_5 incarico del e dell'atto di cessione del primo 20 % del capitale sociale, ha dichiarato essere Pt_1 vero quanto domandatogli con i relativi capitoli di prova per aver personalmente assistito o partecipato alle situazioni ivi riportate;
dichiarazioni, peraltro, non smentite da alcuno (ragione che aveva, infatti, determinato il primo giudice a specificare, nella motivazione della sentenza che: “Detto testimone si reputa attendibile e genuino in quanto direttamente informato sui fatti riferiti, indifferente alla lite, autore di deposizione coerente in sé e con le altre emergenze di causa, neppure smentite dai testimoni indotti dall'attore”).
Pertanto, considerato che l'appellante non ha fornito alcuna prova contraria alla circostanza posta dal primo giudice alla base del giudizio di incapacità a testimoniare dei testi ed (e Per_1 CP_2 che, comunque, le loro dichiarazioni apparivano scarsamente credibili), né ha assolto, nel corso dell'istruttoria di primo grado, all'onere, su di lui gravante, di fornire la prova che il si fosse CP_1 impegnato a svolgere la propria opera in assenza di compensi in denaro ed a fronte di una sua partecipazione a titolo di compenso nella costituenda società e che l'avvenuta revoca della smart card fosse univocamente interpretabile come propria reazione alla mancata osservazione, da parte del degli accordi predetti, ne consegue che le decisioni del giudice di primo grado appaiono CP_1 immuni da censure.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del
13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022).
Si precisa, infatti, che le spese di lite del giudizio vanno poste a carico dell'appellante, nonostante l'avvenuta ammissione del medesimo al gratuito patrocinio a spese dello Stato, in considerazione del fatto che, il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa.
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza Parte_1
n. 2845/2020 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 18.12.2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese sostenute da Parte_1 [...]
nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro CP_1 5.809,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così decisa in Firenze il 14.4.2025
Il Presidente rel.
(dr.ssa Carla Santese)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.