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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1474 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1474 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
O FILIPPO (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] ( ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_3
IPPO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 10/09/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 13.01.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima pagina 1 di 3 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Le eventuali spese straordinarie relative alla figlia , cui la stessa non sia in grado Persona_2
di adempiere autonomamente con il proprio reddito, le verranno corrisposte dai genitori in ragione di metà ciascuno;
2. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e indipendenti;
essi, dunque, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno e/o contributo di mantenimento.
3. Spese compensate.
4 Con ogni ulteriore pronuncia accessoria e secondo legge.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 18.12.1988 in Rimini (RN) alle condizioni di cui
[...] Controparte_1
sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 411 Parte II Serie A Anno 1988 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 16.01.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1474 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
O FILIPPO (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] ( ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_3
IPPO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 10/09/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 13.01.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima pagina 1 di 3 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Le eventuali spese straordinarie relative alla figlia , cui la stessa non sia in grado Persona_2
di adempiere autonomamente con il proprio reddito, le verranno corrisposte dai genitori in ragione di metà ciascuno;
2. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e indipendenti;
essi, dunque, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno e/o contributo di mantenimento.
3. Spese compensate.
4 Con ogni ulteriore pronuncia accessoria e secondo legge.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 18.12.1988 in Rimini (RN) alle condizioni di cui
[...] Controparte_1
sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 411 Parte II Serie A Anno 1988 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 16.01.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
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