Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Alessia Trovato all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5380/2022 R.G., promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
SI.ra , con sede in Giarre (CT), Via Vincenzo Monti 19, elettivamente Parte_2 domiciliata in Messina, Via Rocca Guelfonia 6, presso lo studio dell'Avv. Grazia Pinzone, che la rappresenta e difende per procura in atti;
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Livia Gaezza giusta procura generale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 27.06.2022 la in persona Parte_1 CP_ del legale rappresentante pro tempore ha convenuto avanti a questo Giudice della
Sezione lavoro del Tribunale di Catania, in opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2022 CP_ 00001883 13 notificato il 25.05.2022, con cui l' sede di Catania ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 25.426,43 a titolo di contributi e somme aggiuntive, dovuti alla
Gestione previdenziale datori di lavoro in agricoltura, afferenti i periodi di competenza dal 3° trimestre 2012 al 4° trimestre 2015, scaturenti da verbale ispettivo n. 202010446/DDL, notificato in data 19.03.2021.
Quali motivi di opposizione la ricorrente deduceva la parziale prescrizione della pretesa, nonché, nel merito l'infondatezza del verbale con cui è stato contestato all'opponente di aver utilizzato i lavoratori somministrati irregolarmente dall'azienda agricola AU EB BIT
s.r.l., giacché nel caso di specie sarebbe occorso tra le due aziende un mero rapporto di compravendita di frutta.
CP_ L' in persona del legale rappresentante pro tempore si costituiva con memoria di costituzione nel presente giudizio rilevando l'infondatezza dell'opposizione proposta di cui ne chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita solo documentalmente e delegata a questo Giudice che con provvedimento regolarmente comunicato alle parti rinviava all'udienza del 13.05.2025 per discussione e decisione disponendo che la suddetta udienza venga sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.; le parti hanno regolarmente depositato le note insistendo nei propri scritti difensivi e chiedendo la decisione della causa;
indi è stata emessa la seguente sentenza.
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione in quanto proposta nel rispetto del termine di giorni quaranta dalla notifica dell'avviso di addebito impugnato avvenuta in data
25.05.2022 tenuto conto che il ricorso è stato depositato il 27.05.2022.
Nel merito va esaminato e accolto in quanto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente in relazione ad una parte dei contributi richiesti con l'avviso di addebito impugnato.
Ed invero il verbale ispettivo n. 202010446/DDL, da cui è scaturito l'avviso di addebito oggi impugnato sono i contributi dovuti dalla società opponente per gli anni 2012, 2013, 2014 e
2015; tenuto conto della data di notifica del suddetto verbale ispettivo del 19.3.2021 (cfr. CP_ documentazione in atti relativa alla suddetta notifica) in mancanza di atti interruttivi dell' notificati nel quinquennio precedente a tale data, devono ritenersi coperti da prescrizione i contributi relativi agli anni 2012 e 2013 nonché quelli relativi ai primi due trimestri del 2014
(sino al 30.6.2014), il cui pagamento scadeva il 16 dicembre del 2014 e che, dunque, si sono prescritti il 16.12.2019( come peraltro affermato con sentenza emessa dalla Corte D'Appello di
Catania prodotta in atti).
Non appare fondata la doglianza di parte ricorrente in ordine all'accertamento eseguito dagli CP_ ispettori dell' e da dui è scaturito il verbale ispettivo n. 202010446/DDL.
Ed invero circa la valenza probatoria dei verbali ispettivi, appare opportuno richiamare i principi dettati dalla Suprema Corte, di recente ribaditi da Cassazione civile sez. lav.,
28/08/2024 n.23252, che ha statuito: “… 4.2. Secondo consolidato orientamento di questa
Corte, i verbali ispettivi (con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata), costituiscono elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 14965 del 2012).
4.3. In particolare, è stato affermato i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (v., tra le molte, Cass. n. 20019 del
Pag. 2 di 5 2018; in motiv., Cass. n. 8946 del 2020), mentre in ordine alle altre circostanze di fatto (id est: in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito e, in tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia "il conto da farne" ai fini della prova (Cass. n. 8946 del 2020 cit.), possedendo - detti verbali -un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. S.U. n. n. 916 del 1996; conf. Cass.
n. 14965 del 2012, Cass. n. n.28286 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 24388 del 2022).
Nel caso in specie, si ritengono fondati gli esiti del verbale di accertamento e notificazione n.
2020010446/DDL del 5.3.2021 a carico della cooperativa , in cui si legge: “… il Parte_1 presente accertamento scaturisce dal verbale n. 2016008444 del 20.10.2016 redatto nei confronti della società AU EB Bit srl, con sede in Acireale (CT), via Largo Paolo
Amico 7, con il quale è stato accertato che la società cooperativa agricola COSTA JONICA a.r.l. è stata azienda committente, utilizzatrice “di fatto” della manodopera bracciantile messa a disposizione dalla suddetta società, per la raccolta di agrumi negli anni 2012, 2013, 2014, 2015.
La AU EB Bit srl ha utilizzato, invero, parte del proprio personale, per le operazioni di raccolta degli agrumi, limitatamente ad alcuni periodi dell'anno, per conto della società cooperativa . Parte_1
Con il predetto verbale sono stati, dunque, annullati i rapporti di lavoro in capo alla AU
EB Bit srl dei lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa per la
[...]
utilizzatrice “di fatto” della manodopera bracciantile, tenendo conto Controparte_3 del numero delle giornate impiegate per l'attività di raccolta di agrumi…”. : “…I rapporti intercorrenti tra la AU EB Bit srl e la società committente , si Parte_1 esplicano nell'impegno da parte della prima ad effettuare lavori di raccolta degli agrumi sui fondi in uso alla seconda … Peraltro, dal precedente accertamento è emerso in maniera inequivocabile che l'attività della AU EB Bit srl consiste, al netto di quella svolta sui propri terreni, nella raccolta di prodotti per conto di aziende terze che appositamente la contattano. Sono le aziende committenti che procurano i camion e le casse per trasportare i prodotti raccolti. Sono i committenti che indicano i giardini nei quali verrà effettuata la raccolta per conto loro. … … Nel caso che ci occupa l'attività organizzativa dalla Società la AU
EB Bit srl per i lavoratori impiegati nelle operazioni di raccolta per conto delle aziende committenti, si è esaurita in una ordinaria gestione amministrativa (reperimento di personale, comunicazioni di assunzione e consegna delle retribuzioni), senza alcuna ingerenza circa le modalità esecutive della prestazione lavorativa. … Logica conseguenza di quanto espresso al punto precedente è l'assoluta mancanza del rischio di impresa in capo alla AU EB
Bit srl, così come prefigurato nel testo normativo…”.
Il verbale riporta infine le seguenti conclusioni: “… Le scriventi, con il presente verbale, accertata, nella fattispecie in esame, la sussistenza di una somministrazione irregolare, provvedono a ricostituire in capo alla Società Cooperativa COSTA JONICA, in quanto azienda committente, le giornate lavorative effettuate per la raccolta degli agrumi da parte dei
Pag. 3 di 5 lavoratori di cui alle tabelle più sopra esplicitate, secondo il numero di giornate ivi indicato, e, di conseguenza, si procede al calcolo delle retribuzioni e all'addebito dei contributi per i detti lavoratori impiegati …”.
Come peraltro ritenuto dalla Corte D'Appello con sentenza n. 302/2025 pubbl. il 22/04/2025 che ha definito il giudizio n. RG n. 655/2022 e che questo Giudice ritiene di condividere gli CP_ ispettori dell' correttamente hanno ritenuto sussistere una somministrazione irregolare di manodopera sulla base del concreto atteggiarsi dei rapporti tra la cooperativa ricorrente e la società AU EB Bit srl.
Anche tenuto conto delle dichiarazioni rese da AU EB in sede ispettiva, il quale, in data 12.7.2016, dopo avere dichiarato agli ispettori che parte dell'attività della società AU
EB Bit s.r.l. consiste nella raccolta di prodotti per conto di altre aziende, ha spiegato le modalità con cui viene gestita la raccolta degli agrumi, riferendo quanto segue: “ …Di solito ci rechiamo sui terreni indicati dai committenti con un furgone di proprietà della società, che viene condotta a turno dai miei dipendenti. Le aziende committenti ci fanno trovare sui terreni i camion e le casse. Riempite le cassette, vengono caricate sul camion e l'autista dell'azienda committente li porta nei rispettivi magazzini. Sono i committenti che mi indicano i giardini nei quali dobbiamo raccogliere per conto loro. Le aziende committenti sono la MI Soc. Coop. e la ST IC soc. coop…”.
Tutti tali elementi, nel complesso considerati, confermano la sussistenza di una somministrazione irregolare di manodopera, con utilizzo da parte della cooperativa appellante di lavoratori messi a disposizione dalla AU EB Bit s.r.l., azienda creata unicamente per consentire un distacco di lavoratori da inviare presso fondi di aziende terze per lo svolgimento di una sola e circoscritta fase del ciclo produttivo, e cioè quella della raccolta del prodotto.
CP_ Sulla base degli accertamenti incrociati compiuti dall' relativi tanto alla società AU
EB Bit s.r.l. quanto alla cooperativa appellante, deve escludersi che il rapporto tra le due società configuri un appalto genuino.
Come sopra accertato, difatti, in capo alla società AU EB Bit s.r.l. risulta assente qualsiasi potere organizzativo dell'attività di raccolta, essendo sempre la cooperativa committente ad indicare in quali fondi tale raccolta deve effettuarsi ed a mettere a disposizione i camion ove caricare le cassette e i magazzini ove conservare i prodotti raccolti.
L'operato dell'ente previdenziale si appalesa corretto, per avere annullato parzialmente in capo alla AU EB Bit s.r.l. le giornate lavorative, effettuate per la raccolta degli agrumi realizzata presso i fondi in uso alla cooperativa , quale azienda Parte_1 committente ed utilizzatrice di fatto dei lavoratori che hanno reso le prestazioni indicate nel verbale ispettivo.
Sussiste dunque la prova della violazione dell'art.30 del D.lgs. n.276/2003 da parte della che, essendo l'effettiva datrice di lavoro dei soggetti indicati nel Parte_3 verbale (i quali hanno svolto attività di raccolta del prodotto per conto della stessa
Pag. 4 di 5 CP_ cooperativa), è tenuta a corrispondere i contributi richiesti dall' con il verbale ispettivo non coperti da prescrizione.
Pertanto in accoglimento dell'eccezione di prescrizione la ricorrente non deve Parte_1 pagare in quanto prescritti i contributi relativi agli anni 2012 e 2013 nonché quelli relativi ai primi due trimestri del 2014 (sino al 30.6.2014), richiesti con l'avviso di addebito impugnato relativi al periodo.
Per il resto rigetta ogni altra domanda e conferma l'avviso di addebito in relazione a contributi richiesti successivi al 30.06.2024 in quanto non prescritti.
Le spese in considerazione della soccombenza reciproca vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale Civile di Catania, sezione Lavoro definitivamente decidendo nella causa n. 5380/2022 Rg;
CP_ in parziale accoglimento del ricorso dichiara prescritto il credito dell' per gli anni 2012,
2013 e 2014 sino al 30.6.2014 richiesti nell'avviso di addebito impugnato;
per il resto rigetto ogni altra domanda;
in considerazione della soccombenza parziale si ritiene di compensare le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania, il 23.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Alessia Trovato
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