Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/06/2025, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini ha pronunciato all'udienza del 12.6.2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.3113/2023 del Ruolo Generale affari contenziosi
TRA vv. PALDERA G Parte_1
ricorrente
CONTRO
, avv. F CARUCCI, D SFORZA Controparte_1
resistente avv. G BORRELLI CP_2
resistente conclusioni: come in atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023 l'istante in epigrafe indicato conveniva in giudizio la ditta intimata chiedendo: di accertare di aver lavorato quale addetto al banco pescheria, alla preparazione e servizio catering dei frutti di mare pesce per sale ricevimento e ristoranti dal 1.2.1993 al 19.3.2021 a nero (tranne il periodo temporale 1.2.993- 19.7.1996 in cui il rapporto è stato formalizzato); di accertare il diritto ad essere inquadrato come operaio di 4 livello CCNL Commercio Terziario Servizi, con condanna della stessa ditta al pagamento del tfr per l'importo di euro 37.28,38 ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti nei termini ivi in dettaglio indicati oltre alle spese di causa. La parte intimata si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza dell'azione. Istruita con prove documentali CP_ ed orali ed integrato il contraddittorio con l' che si costituiva in giudizio, all'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Assume l'istante di aver lavorato a nero quale operaio presso la sede della ditta intimata in
Modugno per il periodo temporale 1.2.1993 – 19.3.2021 ad eccezione del lasso temporale 1.2.1993-
19.7.1996, in cui il rapporto è stato formalizzato.
2. Ciò posto, va richiamato in specie il principio secondo cui ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro è necessario avere riguardo al contenuto effettivo del medesimo, e non già semplicemente al nomen iuris usato dalle parti. Con particolare riferimento alla qualificazione di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, è indispensabile provare in concreto il carattere della subordinazione, consistente, in particolare, nell'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini, oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo nella esecuzione delle prestazioni di carattere. In tal senso, il luogo della prestazione, l'orario di lavoro osservato ed il versamento a cadenze fisse di una retribuzione hanno valore secondario e funzione meramente sussidiaria, tale che in mancanza degli anzidetti indici di subordinazione non sono da soli idonei a qualificare il rapporto quale subordinato.
Invero, sono stati individuati un serie di indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, che possono così sintetizzarsi: la sottoposizione al potere disciplinare;
l'osservanza di un orario di lavoro che limiti la possibilità di altre attività; l'assenza del rischio;
l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale;
la continuità della prestazione;
la predeterminazione della retribuzione;
l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva. Peraltro, i suddetti indici hanno natura sussidiaria, poiché svolgono una funzione di natura complementare e secondaria, meramente indiziaria rispetto all'unico elemento probante della subordinazione, rappresentato dalla dimostrazione della permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo di quest'ultimo. Da tanto riviene che, mancando la prova della permanente messa a disposizione delle energie lavorative del prestatore a favore del datore di lavoro, con assoggettamento alle specifiche direttive da questi impartite, non rileva di per sé l'esistenza in concreto di altri elementi, come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione, i quali possono avere valore indicativo, ma mai determinante. Ai fini della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, non sono sufficienti le mere indicazioni circa l'asserita continuità ed esclusività delle prestazioni rese dal lavoratore, l'elevato grado della collaborazione, l'impegno a tempo pieno, né la tipologia delle mansioni;
ciò in quanto, potendo ogni attività umana esplicarsi tanto in regime di autonomia, quanto di subordinazione, tali elementi risultano neutri, se non accompagnati dalla prova della sussistenza di un reale rapporto gerarchico e disciplinare nonché della soggezione alle direttive del datore di lavoro. (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 13/02/2004, n. 2842, Trib. Milano, Sez. lavoro, 27/10/2009, Trib.
Genova, Sez. lavoro, 02/08/2008).
3.1. Passando al caso concreto, va evidenziato che la parte istante ha nel ricorso dedotto di aver lavorato alle dipendenze della parte intimata quale operaio. Tuttavia costui nulla ha allegato in ricorso in
2 dettaglio circa l'assoggettamento gerarchico dell'istante al potere di direzione e controllo di essa per il lungo periodo di lavoro in controversia nei termini sopra chiariti.
3.2. Tale deficit allegativo afferendo ai fatti costitutivi della pretesa azionata è talmente radicale da non poter sanarsi in modo postumo né dalla stessa parte istante nè dal giudice mediante l'esercizio dei poteri ufficiosi ex art. 421 cpc. Invero, come chiarito da Cass. civ., Sez. lavoro, 25/08/2003, n.
12477 (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 30/01/2006, n. 2032 Cass. Civ. Sez. I, 8/4/2004, n. 6943) nel rito del lavoro, in mancanza dell'allegazione del fatto costitutivo della fattispecie da parte dell'attore, il giudice non può usare i poteri riconosciutigli dall'art.421 cpc., i quali - in un processo di tipo dispositivo - non possono travalicare i limiti dell'accertamento dei fatti allegati. Invero, la disponibilità delle prove attribuita al giudice del lavoro dall'art. 421 cpc c. non introduce alcuna limitazione all'onere di allegare i fatti costitutivi, impeditivi o estintivi dell'azione, gravante sulle parti, ma semplicemente consente al primo di sostituirsi a queste nell'adempimento degli ulteriori oneri processuali, quando le medesime abbiano almeno provveduto alla deduzione di tali fatti che egli non può ricercare di ufficio;
ne consegue che, allorché la parte cui incombeva il relativo onere si limita alla deduzione di circostanze giudicate ininfluenti ai fini del decidere, correttamente il giudice esclude che essa abbia assolto l'onere stesso, facendo in tal caso difetto le dovute allegazioni (cfr. Cass. civ., 16/05/1981, n. 3239; Cass. civ.,
13/05/1982, n. 2994; Cass. civ. Sez. I, 07-11-2003, n. 16713; Cass. civ. Sez. lavoro, 13/03/2009, n.
6218; ). Anche Cass. civ., Sez. Unite, 17/06/2004, n. 11353 ha precisato che, nel rispetto del principio dispositivo, i poteri istruttori ex art. 421 cpc non possono in ogni caso essere esercitati sulla base del sapere privato del giudice, con riferimento a fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale, dandosi ingresso alle cosiddette prove atipiche, ovvero ammettendosi una prova contro la volontà delle parti di non servirsi di detta prova, o, infine, in presenza di una prova già espletata su punti decisivi della controversia, ammettendo d'ufficio una prova diretta a sminuirne l'efficacia e la portata. In tale prospettiva, si è anche statuito che il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assume di essere titolare. Si è anche chiarito che l'attore ha l'onere di allegare compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato nonché quello di offrire la prova di tali fatti. Nel processo del lavoro ad essi se ne aggiunge, per quanto qui interessa, uno ulteriore, vale a dire quello (art. 414 c.p.c.) di assolvere immediatamente, sin dal ricorso introduttivo, l'onere deduttivo e quello probatorio. In questa prospettiva, sul primo versante è preclusa al ricorrente, nell'ulteriore corso del giudizio, la deduzione di circostanze non esposte nell'atto introduttivo, mentre, sul secondo, all'offerta di prove contenuta nel ricorso si accompagna la decadenza da tutte le prove non indicate in quell'atto, fatta eccezione (art. 420, 5 comma, c.p.c.) per quelle che sarebbe stato impossibile fornire in quella sede, come i documenti di formazione successiva, la prova testimoniale contraria a quella offerta dal convenuto, la prova - documentale od orale - rivelatasi necessaria solo a seguito di certi sviluppi processuali (ad esempio, la prova di una controeccezione, o
3 quella destinata a contrastare le allegazioni di un chiamato in causa). (cfr. in termini Trib. Bari Sez. lavoro, 26/04/2012; Trib. Milano Sez. lavoro, 18/04/2009; App. Potenza, Sez. lavoro, 14/02/2007;
App. Firenze, Sez. II, 19/05/2009 e App. Perugia Sez. lavoro, 05/12/2012. Per altro recentemente
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13/06/2016, n. 12101 ha ribadito che alla luce dei principi di diritto processuale, onere di allegazione e onere probatorio non possono che incombere sulla medesima parte, nel senso che chi ha l'onere di provare un fatto primario (costitutivo del diritto azionato o impeditivo, modificativo od estintivo dello stesso) ha altresì l'onere della relativa compiuta allegazione
(sull'impossibilità di disgiungere fra loro onere di allegazione e relativo onere probatorio gravante sulla medesima parte v., ex Cass. n. 21847/14).
3.3. In tal senso si è espresso anche Tribunale Catania Sez. lavoro, Sent., 16/01/2019 secondo cui:”Tale domanda non può essere accolta perché generica ed imprecisa. Sul punto, giova ricordare il fondamentale principio secondo cui il "thema decidendum della controversia deve essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai
n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite", non potendo nemmeno "i documenti a esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso" (Cass. Civ. sez. lav. 28 maggio 2008, n. 13989). Nella stessa direzione si è affermato che "nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. gli elementi di fatto e diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso
e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso" (Cass. civ. Sez. Lav., 12.2.2016, n. 2832; Cass. civ. Sez. Lav. 27.5.2008, n. 13825; Cass. Sez. Unite,
17.6.2004, n. 11353; Cass. Sez. Unite, 20.4.2005, n. 8202; Cass. Sez. Unite, 17.6.2004, n. 11353; Cass. Sez.
Unite, 23.1.2002, n. 761). Peraltro, com'è noto, le carenze in punto di allegazione non possono essere colmate dal giudice nemmeno facendo ricorso ai propri poteri d'ufficio, "valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto" (Cass., civ., Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572). “
3.4. E' poi da escludere che il deficit allegativo in questione possa colmarsi con le risultanze istruttorie assunte (prove orali) su impulso dell'istante. Invero, il thema probandum presuppone a monte che siano allegati esattamente i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Ne consegue che le carenze allegative di tali fatti non sono superabili con l'assunzione dei mezzi istruttori escussi: essi infatti sarebbero privi di un oggetto ben determinato (cfr. in termini sentenze di questa Sezione nn.1537/2016 e 3128/2016 i cui rilievi si richiamano nella odierna sede per relationem anche ex art. 118 disp att. cpc).
3.5. In specie, è poi agevole rilevare che nessuna circostanza è stata capitolata in modo specifico circa l'assoggettamento gerarchico dell'istante al potere di direzione e controllo della parte intimata.
4 Dunque le emergenze testimoniali acquisite nulla dimostrano a riguardo (cfr. in termini sentenze della
Sezione nn.3958, 2169, 4008/2016 nonché Corte d'Appello Bari Sez. lavoro, Sent., 25/10/2023 est.
Dott. E Palma e 19/10/2023 est. Dott. V Orlando i cui rilievi si richiamano nella odierna sede per relationem anche ex art. 118 disp att. cpc).
4. Le considerazioni finora svolte in tema di deficit allegativo e di prova sul piano della sussistenza in specie degli indici di subordinazione trovano conferma nei rilievi svolti in Corte
d'Appello Bari Sez. lavoro, Sent., 03/02/2021 ed aventi chiara valenza nomofilatica nella odierna sede.
In particolare, in tale dictum si è ribadita la necessità di soddisfare l'onere allegativo sul piano predetto seppure nei ricorsi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali tipiche dei lavorati agricoli in cui sia intervenuto il disconoscimento del relativo rapporto di lavoro: “ In particolare, sarebbe necessario
(poter) compiere un accertamento che, sebbene in seno a una controversia previdenziale (non di lavoro),……………….. è, sul versante probatorio, del tutto assimilabile alle esigenze istruttorie che pone un'ordinaria controversia ex art. 409 c.p.c., in cui sostenga di avere Parte_2 lavorato alle dipendenze di e ne domandi la condanna al pagamento delle Persona_1 retribuzioni, mentre la parte resistente neghi che vi sia stata qualunque forma di collaborazione. ------- Così fissato il parametro di valutazione, è agevole cogliere l'inficiante gravità, sotto il profilo dell'onere deduttivo e probatorio incombente all'attore, dell'omessa specifica indicazione: ………9) delle forme in cui si manifestava il potere direttivo del datore;
…….. In difetto di allegazioni di questo tipo - con le variazioni immanenti ai vari comparti lavorativi - una controversia di lavoro risulterebbe introdotta malamente e sarebbe certo destinata ad avere esito negativo per il sedicente lavoratore, per effetto di una pronuncia la cui natura potrebbe oscillare fra la declaratoria di nullità del ricorso introduttivo della controversia e il rigetto della domanda - secondo l'entità della violazione processuale ascrivibile al ricorrente - ma che di sicuro maturerebbe senza la necessità di svolgere attività istruttoria. I predetti indici della subordinazione, che prima ancora sono altrettanti fatti costitutivi della vicenda lavorativa smentita in radice dall'ente previdenziale convenuto, possono mancare tutti, nell'atto introduttivo della controversia, o soltanto alcuni;
ponendosi di volta in volta una questione valutativa insuscettibile di generalizzazioni. …..E' di tutta evidenza che l'istante non ha affatto assolto detto onere : ….del pari, è significativa l'assenza di indicazioni sulle direttive operative ricevute …………” (cfr. in termini Corte d'Appello Bari Sez. lavoro, Sent., 01/02/2023 i cui rilievi si richiamano nella odierna sede per relationem anche ex art. 118 disp att. cpc). In conclusione, alla luce delle allegazioni attoree, non è configurabile alcun rapporto di lavoro subordinato sicchè tutte le pretese azionate in ricorso su tale (inesistente) presupposto sono palesemente infondate e pertanto il ricorso va rigettato.
5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il
5 profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017;
Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
6. La spese di causa vanno poste a carico della parte istante per la soccombenza, secondo il CP_ valore della causa e dell'attività svolta. Le spese di causa possono compensarsi verso l' in considerazione dell'integrazione del contraddittorio spiegata nei suoi confronti all'esito della istruttoria svolta e delle oscillazioni pretorie registratesi a riguardo.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la parte istante al pagamento delle spese di causa in favore della ditta intimata per l'importo di euro 4300,00 oltre al rimborso spese anche forfettario, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari. CP_ spese compensate verso l
Bari 12.6.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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