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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/12/2025, n. 9534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9534 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Ammendola quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 19029/2024 del ruolo generale lavoro, avente ad oggetto:
T R A
rappresentato e difeso dall'avv.to Elefante Luigi Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ope legis domiciliata in Napoli alla Via Armando
Diaz.
Resistente
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.09.2024 il ricorrente in epigrafe premetteva: di essere stato riconosciuto orfano di Vittima del Dovere, con Decreto del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica
Sicurezza N.prot. 559/C/8196/SG datato 2.10.2008, in conseguenza del decesso del proprio genitore il compianto Appuntato del disciolto Corpo delle Guardie di P.S. avvenuto il 25 marzo 1974 CP_3 nel corso di un servizio di prevenzione a seguito di un incidente stradale;
che per tale qualità di
1 appartenenza sono stati erogati a suo favore i benefici assistenziali economici che la normativa in materia prevede a favore dei familiari superstiti: speciale elargizione, assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio;
che con domanda datata 25.06.2024 inviata a mezzo pec il 27.06.2024 all'indirizzo istituzionale del Ministero dell'Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza -Ufficio Vittime del
Dovere, reclamava l'ulteriore beneficio avendone interesse al fine del conseguimento anticipato del trattamento pensionistico, previsto dall'art.3 della legge 206/2004 a favore dei familiari di Vittima del dovere, diretto al riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente ai sensi dell'art.3 della legge 206/2004; che l'amministrazione lasciava l'istanza inesitata nonostante il decorso dei termini ex legge 241/90.
Dopo aver sostenuto la giurisdizione del GO e la competenza del GL, affermata la legittimazione passiva del argomentava ampiamente circa la sussitenza del diritto al riconoscimento Controparte_1 previsto dall'art.3 della legge 206/2004, invocando l'articolo 1, comma 562 della legge 23 dicembre 2005
n. 266 ha introdotto il concetto di una progressiva estensione dei benefici già previsti per le Vittime del
Terrorismo a favore delle Vittime del Dovere.
Deduceva che dalla lettura sistematica del complessivo quadro normativo, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata (che eviti ingiustificate disparità di trattamento – ex art. 3 Cost. – tra vittime del dovere e vittime del terrorismo (e delle stragi di tale matrice)disparità, paventata anche dal Consiglio di Stato nella decisione n. 6156 del 2013 , risultava di chiara evidenza, in forza del tenore dell'art. 1, comma 562, della legge 23.12.2005, n. 266, la volontà del legislatore di realizzare l'estensione del benefico di causa, un tempo riservato unicamente alla sola posizione giuridica ed economica delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ossia dell'unica, sino a quel momento, categoria di soggetti beneficiari degli emolumenti assistenziali , senza dunque alcuna possibilità di specifico ed intenzionale rinvio alle vittime del dovere stante l'assenza a quel tempo della normativa di cui alla legge 266/2005.
Quanto ai limiti stabiliti dalla legge agli stanziamenti della spesa pubblica, evidenziava che essi avrebbe trovato applicazione in sede di liquidazione delle provvidenza ma non potevano valere per negare o ridurre quest'ultime.
Tutto ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni “
1. Accogliere integralmente il ricorso, e per effetto accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente quale orfano di al Persona_1 riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art.3 della legge 206/2004.
2
2. Dichiarare tenuto il resistente al riconoscimento del beneficio con l'emissione del CP_1 corrispondente provvedimento.
3. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari tutti di lite con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario. Salvezze Illimitate”.
Si costituiva il eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva, rientrando nella competenza dell'Inps l'erogazione del beneficio richiesto dal ricorrente e, nel merito, rilevando l'infondatezza della domanda posto che: a) il d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, recante il regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati indicava, sin da subito, la sua finalità, ovverossia la progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge n. 266/2005; dal tenore della norma, risultava quindi che per il legislatore, ad oggi, le vittime del dovere, della criminalità organizzata e del terrorismo godono di differenti benefici;
in particolare, quelli di cui agli artt. 2,3,6,7,8,9, legge 3 agosto 2004, n. 206 erano benefici concessi alle sole vittime del terrorismo che avevano quindi diritto a una serie di provvidenze peculiari, non solo di natura economica ma anche di natura previdenziale, fiscale e sanitaria, alcune delle quali non erano riconosciute né alle vittime del dovere di cui alle leggi n. 266/2005 (come l'odierno ricorrente) e n.
388/2000, né alle vittime della criminalità organizzata, di cui alla legge n. 302/1990; b) che dalla lettura delle norme risultava evidente che il legislatore non aveva inteso estendere (fino ad equiparare in toto) alle vittime della criminalità organizzata e del dovere il trattamento previsto per le vittime del terrorismo, ma aveva armonizzato la disciplina senza pervenire ad una equiparazione integrale fra le due categorie;
c) che pertanto, alla luce delle precedenti considerazioni, poiché il padre del ricorrente era stato riconosciuto vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 della legge n. 466/1980 e l'odierno ricorrente ai sensi della legge n. 266/05, il beneficio di cui all'art. 3 legge n. 206/04, non poteva essere esteso al medesimo, in quanto di esclusiva spettanza delle vittime del terrorismo. Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27.11.2025 , disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, alla scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta il GL decideva la causa con sentenza le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Preliminarmente è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal
[...]
. Se infatti all'Inps competono tutte le questioni relative ai profili pensionistici contributivi di CP_1 computo dei requisiti conseguenti allo status del ricorrente ed al preteso riconoscimento dell'aumento
3 contributivo figurativo, spetta al far fronte agli oneri finanziari in relazione alla Controparte_1 domanda presentata in sede amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 DPR n. 243/2006.
Passando al merito, in punto di fatto, si osserva che non è in contestazione il riconoscimento dello status di orfano di vittima del dovere.
Controverso è, invece, in punto di diritto, il riconoscimento delle voci previste dall'art. 3 della legge
206/2004 anche in favore dei superstiti delle vittime del dovere.
Questo Giudicante, pur nella consapevolezza dell'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di merito, intende prestare adesione all'orientamento giurisprudenziale di merito espresso in particolare da
Trib. Milano sez. Lav n. 731/23; Trib Lucca Sez. Lav. n. 158/23 giud. Manfredini;
Trib. Sez. Lav.
Venezia sent. n. 136/23; Trib. Brescia 281/2025; Trib. Napoli, sez. Lav. sent. n. 1922/22, n. 6609/2024,
Tribunale Catania n. 2567/2024, Tribunale Palermo 4303/2024, Corte di Appello Napoli n. 2771/2024,
n. 2226/2025, Corte di Appello Brescia 106/2025, Corte di Appello Genova 221/2024; Corte di Appello
Bologna 458/2025, ritenendo convincenti le argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dello stesso, ed alle quale pertanto viene fatto espresso richiamo anche a norma dell'art. 118 disp att cpc.
L'art. 3 della legge 243 del 2006 (“Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”), che, al comma 1, riconosce il diritto all'accredito figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, così recita:
"1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 Euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 Euro a decorrere dall'anno 2005.
1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione.
4
1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio
è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi.
I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono ottenere l' iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla L. 23 novembre 1998, n. 407.
2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF)".
E' evidente, per la sua formulazione e l'inserimento nella legge titolata "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice", che la citata disposizione si applichi espressamente alle vittime del terrorismo e non alla diversa categoria delle "Vi. del Do.ed equiparati".
Indubbiamente l'art. 1 comma 562 L. n. 266 del 2005 ha previsto una "progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere"; la norma, tuttavia, ha fissato l'obiettivo del progressivo raggiungimento del fine di uniformare i benefici previsti per le due diverse categorie, ma non ha essa stessa disposto un'automatica e generalizzata parificazione delle stesse.
Tuttavia, alla categoria delle vittime del dovere, allo stato, non è stata estesa la totalità dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, ma sono stati riconosciuti singoli istituti via via individuati dal legislatore e, nello specifico, non è stato riconosciuto l'aumento figurativo preteso dall'odierno appellante.
Certamente si registra una tendenza legislativa volta alla progressiva estensione dei benefici legislativamente previsti in favore delle vittime del terrorismo anche alle vittime del dovere (oltre che della criminalità organizzata). Ne costituiscono evidenza, in particolare, le seguenti disposizioni:
- quelle di cui all'art. 1, commi 562-565, L. n. 266 del 2005, che pongono le basi per una disciplina regolamentare dei termini e delle modalità per l'estensione, entro precisi limiti di spesa, delle provvidenze già previste in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere;
- l'art. 34, D.L. n. 159 del 2007, convertito dalla L. n. 222 del 2007, il quale ha previsto che alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, siano corrisposte le elargizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 5, L. n. 206 del 2004;
- l'art. 2, comma 105, L. n. 244 del 2007, il quale ha previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2008 i benefici di cui all'art. 5, commi 3 e 4, L. n. 206 del 2004 siano erogati anche alle vittime della criminalità
5 organizzata e ai loro familiari superstiti, nonché alle vittime del dovere di cui all'art. 1, commi 563 e 564,
L. n. 266 del 2005 e ai loro familiari superstiti;
- l'art. 1, comma 211, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, che ha esteso ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti l'applicazione dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della L. 23 novembre 1998, n. 407, e all'art. 3, comma 2, L. n. 206 del 2004.
Orbene, proprio l'analisi dei suddetti dati normativi consente le seguenti osservazioni.
Anzitutto, essi non stabiliscono la sostanziale equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo e tra i rispettivi familiari superstiti, né da essi può derivare un principio di eguale trattamento in ordine ai benefici previdenziali ed assistenziali spettanti.
In base al citato art. 1, commi 562 e 565, L. n. 266 del 2005 e al D.P.R. n. 243 del 2006 emanato in attuazione di tali disposizioni, risulta invece fissato dal legislatore un obiettivo di raggiungimento dell'uniformità dei benefici attribuibili alle suindicate categorie di soggetti, da realizzarsi, tuttavia, gradualmente nei limiti di risorse finanziarie prestabilite e sulla base dello scorrimento della graduatoria unica nazionale formata ed aggiornata dal Ministero dell'Interno- Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto (Cass. SS.UU., sent. n. 22753/2018).
In secondo luogo, essi confermano quanto già sopra evidenziato, ovvero che nessuna delle norme citate prevede esplicitamente un'analoga estensione dell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni relative agli specifici benefici oggetto della pretesa azionata dall'odierno ricorrente.
Non contrastano con questa conclusione le pronunce di legittimità, relative a specifici istituti con riferimento ai quali la Suprema Corte C. ha ritenuto applicabile alle vittime del dovere, sulla scorta del dato normativo, la disciplina prevista in relazione alle vittime del terrorismo, non essendo legittima la normativa regolamentare che disponeva diversamente (Cass. 15328/16, sui termini per la presentazione delle domande e sulla disciplina del relativo procedimento amministrativo, Cass. Sez. Un. 7761/17, sull'adeguamento dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 L. n. 407 del 1998, Cass. Sez. Un. 6214, 6215,
6216, 6217/2022, sull'applicabilità dei criteri di valutazione dell' invalidità complessiva per le vittime del terrorismo di cui al D.P.R. n. 181 del 2009 anche alle domande di rivalutazione presentate a partire dall'entrata in vigore della L. n. 206 del 2004).
Al contrario, la S.C. non ha ritenuto che l'art. 1 comma 562 L. n. 266 del 2005 abbia equiparato le vittime del dovere alle vittime del terrorismo in via generalizzata e quindi con riferimento a tutti i benefici e provvidenze.
6 Del resto, l'art. 1 comma 562 L. n. 266 del 2005 fa riferimento ad una progressiva estensione e non ad un'equiparazione e, quindi, presuppone ulteriori interventi legislativi affinché alle vittime del dovere siano applicabili i benefici previsti per le vittime del terrorismo.
Tale conclusione trova conforto anche nelle più recenti pronunce della Suprema Corte che ha ribadito che la legge ha “programmato una progressiva estensione in favore di (entrambe) tali categorie dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo (art. 1, comma 562), rinviando in primo luogo ad un regolamento per disciplinare le modalità di corresponsione delle provvidenze. Il regolamento è stato emanato con il D.P.R. n. 243/2006 che ha provveduto all'estensione di taluni benefici e provvidenze. In materia fiscale, (alcuni de) i benefici sui trattamenti pensionistici previsti dalle norme in tema di vittime del terrorismo sono stati estesi dall'art. 1, comma 211, della L. n.
232/2016, a decorrere dall'1/01/2017 (su tale specifico punto v. Cass. 11/07/2023, n. 1978; Cass.
25/10/2023, n. 29549; Cass. 05/10/2023, n. 28051); in particolare la disposizione ha esteso (entrambi) i benefìci fiscali di cui all'art. 2, commi 5 e 6, della L. n. 407/1998, e quelli di cui all'art. 3, comma 2, della
L. n. 206/2004, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi” (cfr. Cass., ordinanza n. 7958/2025).
Né appaiono sussistere possibili vizi di incostituzionalità di questo diverso trattamento.
Si tratta, infatti, di diverse categorie di soggetti, in diverse condizioni: rispetto alla categoria delle vittime della criminalità e degli atti terroristici "il danno è provocato da un evento che attacca, attraverso il soggetto colpito, lo Stato nella sua integrità: la vittima, non è legata ad alcun tipo di rapporto, né ha fornito alcun tipo di servizio alle pubbliche amministrazioni. La tutela della vittima del dovere, viceversa, nasce dall'esigenza di fornire un adeguato ristoro a coloro che, nell'esercizio del loro dovere, al ricorrere di determinate condizioni, sono stati colpiti da un imprevedibile evento in occasione di un servizio reso in favore di pubbliche amministrazioni" (v. Cass. Sez. Un. 22753/18).
Come di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11181/2022), sia pure con riferimento alle provvidenze ai superstiti, la normativa che estende le provvidenze ai superstiti non conviventi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (art. 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206) non può applicarsi nei confronti dei superstiti delle vittime del dovere, dal momento che i rispettivi benefici di legge sono posti a presidio di valori differenti e hanno condizioni di attribuzione assoggettate a discipline solo tendenzialmente unificabili e assimilabili.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, nel caso in esame non può trovare accoglimento la richiesta dell'odierno ricorrente di riconoscimento del diritto ad ottenere l'aumento figurativo contributivo spettante alle vittime del terrorismo, in mancanza di una previsione legislativa in tal senso.
7 Par In assenza di una norma espressa che preveda lo stesso beneficio a favore delle “ del Do.”, non è possibile ricavarla da una particolare lettura interpretativa dell'art. 1, comma 211, L.232/2016, che così recita: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle Vi. del Do. e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n.466, alla legge
20 ottobre 1990, n.302, e all'articolo 1, commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n.266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n.407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n.206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi”.
Sul piano strettamente letterale, il richiamo, di cui si discute, alle leggi 466 del 1980, 302 del 1990, 266 del 2005 non può essere inteso come riferito e collegato alla dizione 'trattamenti pensionistici' (in quanto non contemplati dalle norme citate), ma deve ritenersi semplicemente inteso come connesso con la dizione “Vi. del Do. e loro familiari superstiti”; di conseguenza, il rinvio alle citate fonti normative è evidentemente diretto a precisare ed individuare i soggetti beneficiari appartenenti alla categoria delle
“Vi. del Do. ed equiparati” (in tali sensi cfr. anche Cass., ordinanza n. 7958/2025).
Quanto ai “trattamenti pensionistici spettanti alle Vi. del Do. e ai loro familiari superstiti”, trattasi di tutti i trattamenti pensionistici maturati dalle “Vi. del Do.”, anche per requisiti di età e contribuzione ed eventualmente 'riversati' ai loro familiari superstiti, non indicando la norma alcuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere (cfr. Cass., ordinanza n. 7958/2025).
La disposizione in esame non risulta affatto inutile o pleonastica, ma finalizzata, dunque, a riconoscere Part alle el Do.” e familiari superstiti, con riferimento ai trattamenti pensionistici maturati (a qualunque titolo), il (solo) beneficio fiscale consistente nell'esenzione dall'imposta sui redditi delle persone fisiche.
In conclusione, nell'ottica della “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere” (art.1, comma 562, L.266/2005), a quest'ultima categoria sono stati estesi nel corso del tempo, a cura del legislatore, taluni specifici benefici, tra i quali anche quello dell'esenzione dall'IRPEF per i trattamenti pensionistici (come stabilito dall'art.1, comma 211, L.232/2016); non è stato, invece, riconosciuto l'aumento figurativo preteso dall'odierno appellante, che in mancanza di previsione normativa non può essere esteso in favore delle vittime del dovere.
D'altra parte, la giurisprudenza, anche contabile, ha già evidenziato che i vari interventi legislativi a protezione di determinate categorie di soggetti, vittime di eventi o situazioni di particolare gravità, pongono disposizioni di natura derogatoria ed eccezionale rispetto ai regimi normativi applicabili in
8 condizioni ordinarie (cfr. Corte dei Conti Campania, Sez. giurisdiz., Sent. 01/07/2024 n. 358) e, come tali, di stretta interpretazione.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni il ricorso va rigettato
Le spese di lite stante la attuale sussistenza di contrasti giurisprudenziali sulla questione di diritto affrontata, sono integralmente compensate .
PQM
Il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede :
Rigetta il ricorso
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Napoli il 26.12.2025
IL GL
Dott.ssa Daniela Ammendola
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Ammendola quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 19029/2024 del ruolo generale lavoro, avente ad oggetto:
T R A
rappresentato e difeso dall'avv.to Elefante Luigi Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ope legis domiciliata in Napoli alla Via Armando
Diaz.
Resistente
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.09.2024 il ricorrente in epigrafe premetteva: di essere stato riconosciuto orfano di Vittima del Dovere, con Decreto del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica
Sicurezza N.prot. 559/C/8196/SG datato 2.10.2008, in conseguenza del decesso del proprio genitore il compianto Appuntato del disciolto Corpo delle Guardie di P.S. avvenuto il 25 marzo 1974 CP_3 nel corso di un servizio di prevenzione a seguito di un incidente stradale;
che per tale qualità di
1 appartenenza sono stati erogati a suo favore i benefici assistenziali economici che la normativa in materia prevede a favore dei familiari superstiti: speciale elargizione, assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio;
che con domanda datata 25.06.2024 inviata a mezzo pec il 27.06.2024 all'indirizzo istituzionale del Ministero dell'Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza -Ufficio Vittime del
Dovere, reclamava l'ulteriore beneficio avendone interesse al fine del conseguimento anticipato del trattamento pensionistico, previsto dall'art.3 della legge 206/2004 a favore dei familiari di Vittima del dovere, diretto al riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente ai sensi dell'art.3 della legge 206/2004; che l'amministrazione lasciava l'istanza inesitata nonostante il decorso dei termini ex legge 241/90.
Dopo aver sostenuto la giurisdizione del GO e la competenza del GL, affermata la legittimazione passiva del argomentava ampiamente circa la sussitenza del diritto al riconoscimento Controparte_1 previsto dall'art.3 della legge 206/2004, invocando l'articolo 1, comma 562 della legge 23 dicembre 2005
n. 266 ha introdotto il concetto di una progressiva estensione dei benefici già previsti per le Vittime del
Terrorismo a favore delle Vittime del Dovere.
Deduceva che dalla lettura sistematica del complessivo quadro normativo, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata (che eviti ingiustificate disparità di trattamento – ex art. 3 Cost. – tra vittime del dovere e vittime del terrorismo (e delle stragi di tale matrice)disparità, paventata anche dal Consiglio di Stato nella decisione n. 6156 del 2013 , risultava di chiara evidenza, in forza del tenore dell'art. 1, comma 562, della legge 23.12.2005, n. 266, la volontà del legislatore di realizzare l'estensione del benefico di causa, un tempo riservato unicamente alla sola posizione giuridica ed economica delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ossia dell'unica, sino a quel momento, categoria di soggetti beneficiari degli emolumenti assistenziali , senza dunque alcuna possibilità di specifico ed intenzionale rinvio alle vittime del dovere stante l'assenza a quel tempo della normativa di cui alla legge 266/2005.
Quanto ai limiti stabiliti dalla legge agli stanziamenti della spesa pubblica, evidenziava che essi avrebbe trovato applicazione in sede di liquidazione delle provvidenza ma non potevano valere per negare o ridurre quest'ultime.
Tutto ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni “
1. Accogliere integralmente il ricorso, e per effetto accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente quale orfano di al Persona_1 riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art.3 della legge 206/2004.
2
2. Dichiarare tenuto il resistente al riconoscimento del beneficio con l'emissione del CP_1 corrispondente provvedimento.
3. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari tutti di lite con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario. Salvezze Illimitate”.
Si costituiva il eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva, rientrando nella competenza dell'Inps l'erogazione del beneficio richiesto dal ricorrente e, nel merito, rilevando l'infondatezza della domanda posto che: a) il d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, recante il regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati indicava, sin da subito, la sua finalità, ovverossia la progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge n. 266/2005; dal tenore della norma, risultava quindi che per il legislatore, ad oggi, le vittime del dovere, della criminalità organizzata e del terrorismo godono di differenti benefici;
in particolare, quelli di cui agli artt. 2,3,6,7,8,9, legge 3 agosto 2004, n. 206 erano benefici concessi alle sole vittime del terrorismo che avevano quindi diritto a una serie di provvidenze peculiari, non solo di natura economica ma anche di natura previdenziale, fiscale e sanitaria, alcune delle quali non erano riconosciute né alle vittime del dovere di cui alle leggi n. 266/2005 (come l'odierno ricorrente) e n.
388/2000, né alle vittime della criminalità organizzata, di cui alla legge n. 302/1990; b) che dalla lettura delle norme risultava evidente che il legislatore non aveva inteso estendere (fino ad equiparare in toto) alle vittime della criminalità organizzata e del dovere il trattamento previsto per le vittime del terrorismo, ma aveva armonizzato la disciplina senza pervenire ad una equiparazione integrale fra le due categorie;
c) che pertanto, alla luce delle precedenti considerazioni, poiché il padre del ricorrente era stato riconosciuto vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 della legge n. 466/1980 e l'odierno ricorrente ai sensi della legge n. 266/05, il beneficio di cui all'art. 3 legge n. 206/04, non poteva essere esteso al medesimo, in quanto di esclusiva spettanza delle vittime del terrorismo. Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27.11.2025 , disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, alla scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta il GL decideva la causa con sentenza le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Preliminarmente è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal
[...]
. Se infatti all'Inps competono tutte le questioni relative ai profili pensionistici contributivi di CP_1 computo dei requisiti conseguenti allo status del ricorrente ed al preteso riconoscimento dell'aumento
3 contributivo figurativo, spetta al far fronte agli oneri finanziari in relazione alla Controparte_1 domanda presentata in sede amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 DPR n. 243/2006.
Passando al merito, in punto di fatto, si osserva che non è in contestazione il riconoscimento dello status di orfano di vittima del dovere.
Controverso è, invece, in punto di diritto, il riconoscimento delle voci previste dall'art. 3 della legge
206/2004 anche in favore dei superstiti delle vittime del dovere.
Questo Giudicante, pur nella consapevolezza dell'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di merito, intende prestare adesione all'orientamento giurisprudenziale di merito espresso in particolare da
Trib. Milano sez. Lav n. 731/23; Trib Lucca Sez. Lav. n. 158/23 giud. Manfredini;
Trib. Sez. Lav.
Venezia sent. n. 136/23; Trib. Brescia 281/2025; Trib. Napoli, sez. Lav. sent. n. 1922/22, n. 6609/2024,
Tribunale Catania n. 2567/2024, Tribunale Palermo 4303/2024, Corte di Appello Napoli n. 2771/2024,
n. 2226/2025, Corte di Appello Brescia 106/2025, Corte di Appello Genova 221/2024; Corte di Appello
Bologna 458/2025, ritenendo convincenti le argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dello stesso, ed alle quale pertanto viene fatto espresso richiamo anche a norma dell'art. 118 disp att cpc.
L'art. 3 della legge 243 del 2006 (“Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”), che, al comma 1, riconosce il diritto all'accredito figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, così recita:
"1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 Euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 Euro a decorrere dall'anno 2005.
1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione.
4
1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio
è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi.
I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono ottenere l' iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla L. 23 novembre 1998, n. 407.
2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF)".
E' evidente, per la sua formulazione e l'inserimento nella legge titolata "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice", che la citata disposizione si applichi espressamente alle vittime del terrorismo e non alla diversa categoria delle "Vi. del Do.ed equiparati".
Indubbiamente l'art. 1 comma 562 L. n. 266 del 2005 ha previsto una "progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere"; la norma, tuttavia, ha fissato l'obiettivo del progressivo raggiungimento del fine di uniformare i benefici previsti per le due diverse categorie, ma non ha essa stessa disposto un'automatica e generalizzata parificazione delle stesse.
Tuttavia, alla categoria delle vittime del dovere, allo stato, non è stata estesa la totalità dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, ma sono stati riconosciuti singoli istituti via via individuati dal legislatore e, nello specifico, non è stato riconosciuto l'aumento figurativo preteso dall'odierno appellante.
Certamente si registra una tendenza legislativa volta alla progressiva estensione dei benefici legislativamente previsti in favore delle vittime del terrorismo anche alle vittime del dovere (oltre che della criminalità organizzata). Ne costituiscono evidenza, in particolare, le seguenti disposizioni:
- quelle di cui all'art. 1, commi 562-565, L. n. 266 del 2005, che pongono le basi per una disciplina regolamentare dei termini e delle modalità per l'estensione, entro precisi limiti di spesa, delle provvidenze già previste in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere;
- l'art. 34, D.L. n. 159 del 2007, convertito dalla L. n. 222 del 2007, il quale ha previsto che alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, siano corrisposte le elargizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 5, L. n. 206 del 2004;
- l'art. 2, comma 105, L. n. 244 del 2007, il quale ha previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2008 i benefici di cui all'art. 5, commi 3 e 4, L. n. 206 del 2004 siano erogati anche alle vittime della criminalità
5 organizzata e ai loro familiari superstiti, nonché alle vittime del dovere di cui all'art. 1, commi 563 e 564,
L. n. 266 del 2005 e ai loro familiari superstiti;
- l'art. 1, comma 211, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, che ha esteso ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti l'applicazione dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della L. 23 novembre 1998, n. 407, e all'art. 3, comma 2, L. n. 206 del 2004.
Orbene, proprio l'analisi dei suddetti dati normativi consente le seguenti osservazioni.
Anzitutto, essi non stabiliscono la sostanziale equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo e tra i rispettivi familiari superstiti, né da essi può derivare un principio di eguale trattamento in ordine ai benefici previdenziali ed assistenziali spettanti.
In base al citato art. 1, commi 562 e 565, L. n. 266 del 2005 e al D.P.R. n. 243 del 2006 emanato in attuazione di tali disposizioni, risulta invece fissato dal legislatore un obiettivo di raggiungimento dell'uniformità dei benefici attribuibili alle suindicate categorie di soggetti, da realizzarsi, tuttavia, gradualmente nei limiti di risorse finanziarie prestabilite e sulla base dello scorrimento della graduatoria unica nazionale formata ed aggiornata dal Ministero dell'Interno- Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto (Cass. SS.UU., sent. n. 22753/2018).
In secondo luogo, essi confermano quanto già sopra evidenziato, ovvero che nessuna delle norme citate prevede esplicitamente un'analoga estensione dell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni relative agli specifici benefici oggetto della pretesa azionata dall'odierno ricorrente.
Non contrastano con questa conclusione le pronunce di legittimità, relative a specifici istituti con riferimento ai quali la Suprema Corte C. ha ritenuto applicabile alle vittime del dovere, sulla scorta del dato normativo, la disciplina prevista in relazione alle vittime del terrorismo, non essendo legittima la normativa regolamentare che disponeva diversamente (Cass. 15328/16, sui termini per la presentazione delle domande e sulla disciplina del relativo procedimento amministrativo, Cass. Sez. Un. 7761/17, sull'adeguamento dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 L. n. 407 del 1998, Cass. Sez. Un. 6214, 6215,
6216, 6217/2022, sull'applicabilità dei criteri di valutazione dell' invalidità complessiva per le vittime del terrorismo di cui al D.P.R. n. 181 del 2009 anche alle domande di rivalutazione presentate a partire dall'entrata in vigore della L. n. 206 del 2004).
Al contrario, la S.C. non ha ritenuto che l'art. 1 comma 562 L. n. 266 del 2005 abbia equiparato le vittime del dovere alle vittime del terrorismo in via generalizzata e quindi con riferimento a tutti i benefici e provvidenze.
6 Del resto, l'art. 1 comma 562 L. n. 266 del 2005 fa riferimento ad una progressiva estensione e non ad un'equiparazione e, quindi, presuppone ulteriori interventi legislativi affinché alle vittime del dovere siano applicabili i benefici previsti per le vittime del terrorismo.
Tale conclusione trova conforto anche nelle più recenti pronunce della Suprema Corte che ha ribadito che la legge ha “programmato una progressiva estensione in favore di (entrambe) tali categorie dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo (art. 1, comma 562), rinviando in primo luogo ad un regolamento per disciplinare le modalità di corresponsione delle provvidenze. Il regolamento è stato emanato con il D.P.R. n. 243/2006 che ha provveduto all'estensione di taluni benefici e provvidenze. In materia fiscale, (alcuni de) i benefici sui trattamenti pensionistici previsti dalle norme in tema di vittime del terrorismo sono stati estesi dall'art. 1, comma 211, della L. n.
232/2016, a decorrere dall'1/01/2017 (su tale specifico punto v. Cass. 11/07/2023, n. 1978; Cass.
25/10/2023, n. 29549; Cass. 05/10/2023, n. 28051); in particolare la disposizione ha esteso (entrambi) i benefìci fiscali di cui all'art. 2, commi 5 e 6, della L. n. 407/1998, e quelli di cui all'art. 3, comma 2, della
L. n. 206/2004, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi” (cfr. Cass., ordinanza n. 7958/2025).
Né appaiono sussistere possibili vizi di incostituzionalità di questo diverso trattamento.
Si tratta, infatti, di diverse categorie di soggetti, in diverse condizioni: rispetto alla categoria delle vittime della criminalità e degli atti terroristici "il danno è provocato da un evento che attacca, attraverso il soggetto colpito, lo Stato nella sua integrità: la vittima, non è legata ad alcun tipo di rapporto, né ha fornito alcun tipo di servizio alle pubbliche amministrazioni. La tutela della vittima del dovere, viceversa, nasce dall'esigenza di fornire un adeguato ristoro a coloro che, nell'esercizio del loro dovere, al ricorrere di determinate condizioni, sono stati colpiti da un imprevedibile evento in occasione di un servizio reso in favore di pubbliche amministrazioni" (v. Cass. Sez. Un. 22753/18).
Come di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11181/2022), sia pure con riferimento alle provvidenze ai superstiti, la normativa che estende le provvidenze ai superstiti non conviventi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (art. 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206) non può applicarsi nei confronti dei superstiti delle vittime del dovere, dal momento che i rispettivi benefici di legge sono posti a presidio di valori differenti e hanno condizioni di attribuzione assoggettate a discipline solo tendenzialmente unificabili e assimilabili.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, nel caso in esame non può trovare accoglimento la richiesta dell'odierno ricorrente di riconoscimento del diritto ad ottenere l'aumento figurativo contributivo spettante alle vittime del terrorismo, in mancanza di una previsione legislativa in tal senso.
7 Par In assenza di una norma espressa che preveda lo stesso beneficio a favore delle “ del Do.”, non è possibile ricavarla da una particolare lettura interpretativa dell'art. 1, comma 211, L.232/2016, che così recita: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle Vi. del Do. e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n.466, alla legge
20 ottobre 1990, n.302, e all'articolo 1, commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n.266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n.407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n.206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi”.
Sul piano strettamente letterale, il richiamo, di cui si discute, alle leggi 466 del 1980, 302 del 1990, 266 del 2005 non può essere inteso come riferito e collegato alla dizione 'trattamenti pensionistici' (in quanto non contemplati dalle norme citate), ma deve ritenersi semplicemente inteso come connesso con la dizione “Vi. del Do. e loro familiari superstiti”; di conseguenza, il rinvio alle citate fonti normative è evidentemente diretto a precisare ed individuare i soggetti beneficiari appartenenti alla categoria delle
“Vi. del Do. ed equiparati” (in tali sensi cfr. anche Cass., ordinanza n. 7958/2025).
Quanto ai “trattamenti pensionistici spettanti alle Vi. del Do. e ai loro familiari superstiti”, trattasi di tutti i trattamenti pensionistici maturati dalle “Vi. del Do.”, anche per requisiti di età e contribuzione ed eventualmente 'riversati' ai loro familiari superstiti, non indicando la norma alcuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere (cfr. Cass., ordinanza n. 7958/2025).
La disposizione in esame non risulta affatto inutile o pleonastica, ma finalizzata, dunque, a riconoscere Part alle el Do.” e familiari superstiti, con riferimento ai trattamenti pensionistici maturati (a qualunque titolo), il (solo) beneficio fiscale consistente nell'esenzione dall'imposta sui redditi delle persone fisiche.
In conclusione, nell'ottica della “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere” (art.1, comma 562, L.266/2005), a quest'ultima categoria sono stati estesi nel corso del tempo, a cura del legislatore, taluni specifici benefici, tra i quali anche quello dell'esenzione dall'IRPEF per i trattamenti pensionistici (come stabilito dall'art.1, comma 211, L.232/2016); non è stato, invece, riconosciuto l'aumento figurativo preteso dall'odierno appellante, che in mancanza di previsione normativa non può essere esteso in favore delle vittime del dovere.
D'altra parte, la giurisprudenza, anche contabile, ha già evidenziato che i vari interventi legislativi a protezione di determinate categorie di soggetti, vittime di eventi o situazioni di particolare gravità, pongono disposizioni di natura derogatoria ed eccezionale rispetto ai regimi normativi applicabili in
8 condizioni ordinarie (cfr. Corte dei Conti Campania, Sez. giurisdiz., Sent. 01/07/2024 n. 358) e, come tali, di stretta interpretazione.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni il ricorso va rigettato
Le spese di lite stante la attuale sussistenza di contrasti giurisprudenziali sulla questione di diritto affrontata, sono integralmente compensate .
PQM
Il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede :
Rigetta il ricorso
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Napoli il 26.12.2025
IL GL
Dott.ssa Daniela Ammendola
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