Articolo 85 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 84Articolo 86
Versione
11 maggio 1966
Art. 85.
La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma per l'anno finanziario 1966 e' fissata, a norma dell'articolo 9 - ultimo comma - della legge 10 giugno 1964, n. 447 , come appresso.

sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 7.000 graduati e militari di truppa. . . . . . . . . . . . . . . . N. 5.000
Entrata in vigore il 11 maggio 1966