Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Il giorno 26 maggio 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 6293/22
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Carmela Pecoraro in sostituzione dell'avv.
Pagano per parte opponente e l'avv. Angela Cipolla in sostituzione dell'avv. Marco Rossi per l'opposta.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15.30, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione, nell'assenza delle parti (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
TRA
C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Cristiano Pagano ( per procura in Email_1
atti
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI MARCO
( per procura in atti Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, , così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1282/2022 del Tribunale di Palermo del 28 marzo 2022 dichiarando l'esecutività del medesimo decreto ingiuntivo;
2) condanna , al pagamento delle spese di lite Parte_1
sostenute da parte opposta con riferimento al giudizio di opposizione, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
3) lascia a carico dell'opponente le spese del giudizio monitorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione del 2 maggio
2022, verte sull'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1282/2022 di questo Tribunale, con cui si è ingiunto alla predetta il pagamento, in favore della della somma di Controparte_2
€ 33.358,25, a titolo di saldo del contratto di finanziamento n.
20151232689313, stipulato tra e la Parte_1 CP_3
rapporto oggetto di cessione all'odierna opposta.
[...]
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l'art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da Cass SS.UU. ( n.
64/15 )ci.
Si osserva che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
e che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
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"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Tanto premesso, è opportuno osservare che – in base a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n.
13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ.
n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto
(che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nel caso in esame, la ha depositato nel corso del presente Controparte_2
giudizio l'originale del contratto sottoscritto, la corrispondenza intervenuta tra le parti nonché la documentazione relativa alle cessioni [cfr. docc. del fascicolo del procedimento monitorio].
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A fronte di ciò, l'opponente non ha, nel corso del presente giudizio, ottemperato all'onere probatorio di dimostrare l'intervenuto pagamento dell'obbligazione o altra causa estintiva della stessa.
Le contestazioni dell'opponente sono state, principalmente relative al CP_ difetto di legittimazione attiva di .
Questa tuttavia nel caso che ci occupa ha dato prova della propria legittimazione depositando le cessioni succedutesi nonché le comunicazioni delle stesse all'opponente.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, vanno affermate la fondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria e l'inconsistenza dell'opposizione proposta dal . Pt_1
Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n. 1282/2022 di questo Tribunale (con riferimento all'intero importo ingiunto, sia per la sorte capitale che per gli interessi). Conseguentemente, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che in forza del principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. Cass. civ. n. 1977/1983) – l'opponente va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1
relativamente alla presente fase.
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La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
Giustizia 55/2014 e s.m. da ultimo con D.M. 147/22 per lo scaglione di riferimento, ai valori minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto affrontate.
Va, infine, mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi opponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
Palermo, 26 maggio 2025 IL G.O.T. Giorgia Lenzi
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