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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 23/07/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 907/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 14/04/2025, da:
(Codice fiscale ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
25.07.1983
(C.F nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
07.12.1977
entrambi residenti a [...]
rappresentati ed assistiti dall'Avv. Serena BONETTI (codice fiscale ) del C.F._3
Foro di Verbania e presso il Suo Studio elettivamente domiciliati in Villadossola, Via Fabbri n.7 giusta procura in atti
RICORRENTI
P.M.
INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE “L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
“il signor che ha la nuda proprietà, donata dal proprio padre, della casa coniugale in CP_2
Domodossola, Via Italia n.51, continuerà ivi a vivere, la signora si trasferirà in altro CP_1 appartamento che reperirà; la signora non avrà pretesa alcuna, neppure in futuro, sulla casa CP_1 coniugale;
– i figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, entrambi i genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
– i genitori eserciteranno, separatamente, la potestà in ordine a decisioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza dei figli presso di sé, e cioè dal genitore che il quel momento avrà con sé i figli;
– i figli manterranno la residenza in Domodossola Via Italia n.51 ma saranno liberi di stare e trascorrere del tempo presso ciascun genitore quando e come lo vorranno secondo la loro volontà;
-il signor sino a che lavorerà in Svizzera, verserà a titolo di mantenimento per i figli alla CP_2 signora l'importo pari ad €.550,00 da versare entro il giorno 30 di ogni mese, oltre alla metà CP_1 delle spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche;
– l'assegno unico universale sarà recepito per intero dalla signora CP_1
– quando la signora reperirà altra soluzione abitativa, le parti si impegnano a dividere, nella CP_1 misura di metà ciascuno, tutti i risparmi, costituiti dai buoni su libretto postale n. 000031697781 e il deposito titoli presso Banca Fideuram di Domodossola, per un valore complessivo di circa
140.000,00;
– prima di procedere alla divisione dei risparmi, le parti si impegnano a richiedere due buoni postali dell'importo di €.20.000,00 intestati a ciascun figlio;
– le parti si impegneranno ad estinguere i due conti corrente accesi presso la Banca Mediolanum di
Domodossola e a dividere l'importo nella misura di metà ciascuno;
– l'autoveicolo Mercedes Gla, di proprietà del marito, sarà a lui assegnata, l'autoveicolo Citroen
Berlingo intestata al marito, sarà assegnata alla signora CP_1
Motivi della decisione Con ricorso in data 14/04/2025, e chiedevano con Controparte_1 Controparte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Domodossola (VB) il 23/07/2005.
L'udienza di comparizione delle parti veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art
127ter cpc, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, con intervento del Pubblico Ministero.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e depositato i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Si dà atto che quando la reperirà altra soluzione abitativa, le parti si impegnano a dividere, CP_1 nella misura di metà ciascuno, tutti i risparmi, costituiti dai buoni su libretto postale n. 000031697781 e il deposito titoli presso Banca Fideuram di Domodossola, per un valore complessivo di circa 140.000,00; si dà, inoltre, atto che prima di procedere alla divisione dei risparmi, le parti si impegnano a richiedere due buoni postali dell'importo di € 20.000,00 intestati a ciascun figlio.
Viene anche dato atto che le parti si impegneranno ad estinguere i due conti corrente accesi presso la
Banca Mediolanum di Domodossola e a dividere l'importo nella misura di metà ciascuno;
si dà atto, infine, che l'autoveicolo Mercedes Gla, di proprietà del marito, sarà a lui assegnata,
l'autoveicolo Citroen Berlingo intestato al marito, sarà assegnato alla moglie.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in matrimonio Controparte_1 Controparte_2 il 23/07/2005 in Domodossola (VB);
assegna la casa coniugale sita in Domodossola, via Italia, 51, in uso a , di cui Controparte_2 ha la nuda proprietà, donatagli dal padre;
affida i figli in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso il padre;
i genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
i genitori eserciteranno, separatamente, la potestà in ordine a decisioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza dei figli presso di sé, e cioè dal genitore che il quel momento avrà con sé i figli;
dà facoltà ad entrambi i genitori di vedere e tenere i figli a seconda della volontà di questi ultimi, i quali potranno decidere liberamente il tempo da trascorrere con i genitori;
pone a carico del padre l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento per i figli, alla madre, sino a che lavorerà in Svizzera, l'importo pari ad € 550,00 da versare entro il giorno 30 di ogni mese, oltre alla metà delle spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche;
l'assegno unico universale sarà recepito per intero dalla madre alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in Pt_1 giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 15/07/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 14/04/2025, da:
(Codice fiscale ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
25.07.1983
(C.F nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
07.12.1977
entrambi residenti a [...]
rappresentati ed assistiti dall'Avv. Serena BONETTI (codice fiscale ) del C.F._3
Foro di Verbania e presso il Suo Studio elettivamente domiciliati in Villadossola, Via Fabbri n.7 giusta procura in atti
RICORRENTI
P.M.
INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE “L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
“il signor che ha la nuda proprietà, donata dal proprio padre, della casa coniugale in CP_2
Domodossola, Via Italia n.51, continuerà ivi a vivere, la signora si trasferirà in altro CP_1 appartamento che reperirà; la signora non avrà pretesa alcuna, neppure in futuro, sulla casa CP_1 coniugale;
– i figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, entrambi i genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
– i genitori eserciteranno, separatamente, la potestà in ordine a decisioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza dei figli presso di sé, e cioè dal genitore che il quel momento avrà con sé i figli;
– i figli manterranno la residenza in Domodossola Via Italia n.51 ma saranno liberi di stare e trascorrere del tempo presso ciascun genitore quando e come lo vorranno secondo la loro volontà;
-il signor sino a che lavorerà in Svizzera, verserà a titolo di mantenimento per i figli alla CP_2 signora l'importo pari ad €.550,00 da versare entro il giorno 30 di ogni mese, oltre alla metà CP_1 delle spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche;
– l'assegno unico universale sarà recepito per intero dalla signora CP_1
– quando la signora reperirà altra soluzione abitativa, le parti si impegnano a dividere, nella CP_1 misura di metà ciascuno, tutti i risparmi, costituiti dai buoni su libretto postale n. 000031697781 e il deposito titoli presso Banca Fideuram di Domodossola, per un valore complessivo di circa
140.000,00;
– prima di procedere alla divisione dei risparmi, le parti si impegnano a richiedere due buoni postali dell'importo di €.20.000,00 intestati a ciascun figlio;
– le parti si impegneranno ad estinguere i due conti corrente accesi presso la Banca Mediolanum di
Domodossola e a dividere l'importo nella misura di metà ciascuno;
– l'autoveicolo Mercedes Gla, di proprietà del marito, sarà a lui assegnata, l'autoveicolo Citroen
Berlingo intestata al marito, sarà assegnata alla signora CP_1
Motivi della decisione Con ricorso in data 14/04/2025, e chiedevano con Controparte_1 Controparte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Domodossola (VB) il 23/07/2005.
L'udienza di comparizione delle parti veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art
127ter cpc, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, con intervento del Pubblico Ministero.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e depositato i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Si dà atto che quando la reperirà altra soluzione abitativa, le parti si impegnano a dividere, CP_1 nella misura di metà ciascuno, tutti i risparmi, costituiti dai buoni su libretto postale n. 000031697781 e il deposito titoli presso Banca Fideuram di Domodossola, per un valore complessivo di circa 140.000,00; si dà, inoltre, atto che prima di procedere alla divisione dei risparmi, le parti si impegnano a richiedere due buoni postali dell'importo di € 20.000,00 intestati a ciascun figlio.
Viene anche dato atto che le parti si impegneranno ad estinguere i due conti corrente accesi presso la
Banca Mediolanum di Domodossola e a dividere l'importo nella misura di metà ciascuno;
si dà atto, infine, che l'autoveicolo Mercedes Gla, di proprietà del marito, sarà a lui assegnata,
l'autoveicolo Citroen Berlingo intestato al marito, sarà assegnato alla moglie.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in matrimonio Controparte_1 Controparte_2 il 23/07/2005 in Domodossola (VB);
assegna la casa coniugale sita in Domodossola, via Italia, 51, in uso a , di cui Controparte_2 ha la nuda proprietà, donatagli dal padre;
affida i figli in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso il padre;
i genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
i genitori eserciteranno, separatamente, la potestà in ordine a decisioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza dei figli presso di sé, e cioè dal genitore che il quel momento avrà con sé i figli;
dà facoltà ad entrambi i genitori di vedere e tenere i figli a seconda della volontà di questi ultimi, i quali potranno decidere liberamente il tempo da trascorrere con i genitori;
pone a carico del padre l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento per i figli, alla madre, sino a che lavorerà in Svizzera, l'importo pari ad € 550,00 da versare entro il giorno 30 di ogni mese, oltre alla metà delle spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche;
l'assegno unico universale sarà recepito per intero dalla madre alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in Pt_1 giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 15/07/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco