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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9667/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9667/2023
Oggi 25 marzo 2025 ad ore 10:37 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Bonarrigo.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Bonarrigo precisa le conclusioni come da citazione.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 9667/2023 promossa da:
rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1 P.IVA_1 SALVATORE BONARRIGO in VIA CAPACE 16, CATANIA
contro
( ) contumace Controparte_1 C.F._1
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. La domanda proposta è fondata per le motivazioni e nei limiti di seguito Parte_1 esposti.
L'attrice ha agito in giudizio onde sentir accertare l'esclusiva proprietà, in capo alla medesima, dell'immobile sito in Aci Bonaccorsi in Via Pietro AG 34, censito al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Aci Bonaccorsi al foglio 3, particella 687, subalterno 8, piano terra e primo piano sotto-strada, costruito sul terreno di proprietà della stessa;
ha convenuto anche al fine di ottenere il rilascio e la consegna del Controparte_1 suddetto immobile per averlo questi occupato illegittimamente, oltre al risarcimento del danno.
In merito, deve premettersi che l'attore che proponga azione di rivendicazione ex art. 948
c.c. è tenuto alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione che si fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes.
pagina 2 di 5 Infatti, non è sufficiente esibire il titolo contrattuale (e, quindi, la prova di un acquisto di tipo derivativo) con il quale si assume di essere proprietario. Un titolo siffatto, proprio perché basato su di una serie di passaggi traslativi da un soggetto ad un altro, potrebbe rivelare l'acquisto da chi, in realtà, non era proprietario. Si tratta di probatio diabolica proprio perché l'attore deve provare non solo di avere acquistato il diritto da un soggetto legittimato a trasferirlo, ma anche la legittimità dell'acquisto del suo dante causa, nonché di tutti coloro che hanno antecedentemente trasferito il diritto sul bene la cui proprietà è posta in discussione. L'attore, quindi, deve dare la prova, risalendo nel tempo, che l'alienante o uno dei precedenti danti causa erano sicuramente proprietari, potendo vantare un acquisto a titolo originario (Cass. 5252/2004; Cass. 1044/1995), finanche servendosi della successione e dell'accessione del possesso ex art. 1146 c.c.: è evidente che sarà quindi sufficiente provare il possesso continuato conforme al titolo, da parte del proprietario e dei suoi danti causa, protratto fino all'acquisto per usucapione (classico esempio d'acquisto a titolo originario).
Venendo al merito della vicenda sottoposta all'esame del Tribunale, dalla documentazione depositata dall'attore (cfr. all. 1-5), è dato evincersi che il suddetto appartamento è stato edificato dalla società su di un tratto di terreno acquistato (a titolo Parte_1 derivativo) con atto notarile del 29 dicembre 2009 e precedentemente pervenuto alla sua dante causa con atto di donazione del 6 maggio 1992.
Il suddetto riscontro probatorio è confermato anche dall'escussione del teste
[...]
il quale all'udienza del 21 gennaio 2025 ha dichiarato che tra gli anni Testimone_1
2005 e 2006 questi partecipò alla preparazione dei lavori per la costruzione di tredici villette sul terreno oggetto di causa, venduto al tempo alla società attrice da tale
[...]
il teste – dipendente di lungo corso della società attrice ed in possesso di Persona_1 specifiche competenza tecniche in materia, in quanto geometra - ha altresì confermato la circostanza dell'edificazione dei cespiti immobiliari (incluso il bene oggetto di causa) presso il terreno di cui sopra.
Del tutto convergenti con le superiori evidenze probatorie sono, inoltre, gli esiti degli accertamenti peritali disposti in corso di causa: “[…] l'appartamento oggetto della presente azione di rivendica fa parte del plesso edificato sito in Aci Bonaccorsi, via Pietro AG
n° 34, e risulta censito nel NCEU del detto comune censuario al foglio 3, particella 687, subalterno 8, piano terra e piano primo sotto-strada […]”; “[…] l'appartamento sito in Aci
Bonaccorsi, via Pietro AG n° 34, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del
pagina 3 di 5 Comune di Aci Bonaccorsi al foglio 3, particella 687, subalterno 8, è stato edificato dalla su un tratto di terreno che corrisponde a quello oggetto del negozio di cui Parte_1 all'atto di compravendita del 29 dicembre 2009 e del precedente atto di donazione del 6 maggio 1992 […]” (si veda, sul punto, la consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 6 dicembre 2024).
In ragione di quanto sopra esposto, la parte attrice ha pienamente provato, nei termini sopra specificati, la titolarità del diritto di proprietà rivendicato in relazione all'immobile che insiste sul suddetto terreno, anche a cagione del possesso pacifico, pubblico e ininterrotto, suo e del dante causa ex art. 1146, co. II c.c. – il tutto, avendo così Persona_1 maturato il suddetto diritto di proprietà per usucapione ai sensi dell'art. Parte_1
1158 c.c.
Deve pertanto dichiararsi che è proprietaria dell'immobile sito in Aci Parte_1
Bonaccorsi in Via Pietro AG 34 (censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del
Comune di Aci Bonaccorsi al foglio 3, particella 687, subalterno 8) e, per l'effetto, condannarsi al rilascio, a favore di parte attrice, del suddetto bene, libero Controparte_1 da persone e/o cose, proprie e/o di terzi – non sfuggendo che, a fronte della documentazione prodotta dalla società richiedente, ad oggi il convenuto risulta aver ubicato la propria attuale residenza presso l'abitazione per cui è causa.
Deve invece disattendersi la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
[...]
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è integrato dalla concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.
Se, dunque, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno coincide con lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato, ne deriva che il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pagina 4 di 5 pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato (Cass. Sez. Un. 33645/2022).
Nel caso di specie, la società attrice non ha fornito alcuna allegazione e/o prova concreta della mancata percezione di canoni di locazione o di altre utilità economiche che avrebbe potuto conseguire, nei termini sopra specificati: la domanda risarcitoria è pertanto respinta.
2. Le spese di lite e di mediazione sono compensate nella misura di un terzo, stante la parziale soccombenza della parte attrice rispetto alla domanda di risarcimento del danno;
dette spese seguono per il residuo i criteri di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa,
1. dichiara che è proprietaria dell'immobile sito in Aci Bonaccorsi, via Parte_1
Pietro AG 34 (censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Aci
Bonaccorsi al foglio 3, particella 687, subalterno 8) e, per l'effetto, condanna CP_1
a rilasciare l'immobile di cui sopra a favore della società attrice, consegnando
[...] alla stessa ogni chiave di accesso al suddetto cespite ed annesse pertinenze, e rilasciandolo libero da persone e/o cose, proprie e/o di terzi;
2. rigetta ogni residua domanda di parte attrice;
3. condanna al pagamento, in favore di dei due terzi Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite e di mediazione che si liquidano, per l'intero, in € 335,80 per anticipazioni e € 8.152,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A., C.P.A. e con compensazione del residuo terzo;
4. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 25 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9667/2023
Oggi 25 marzo 2025 ad ore 10:37 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Bonarrigo.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Bonarrigo precisa le conclusioni come da citazione.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 9667/2023 promossa da:
rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1 P.IVA_1 SALVATORE BONARRIGO in VIA CAPACE 16, CATANIA
contro
( ) contumace Controparte_1 C.F._1
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. La domanda proposta è fondata per le motivazioni e nei limiti di seguito Parte_1 esposti.
L'attrice ha agito in giudizio onde sentir accertare l'esclusiva proprietà, in capo alla medesima, dell'immobile sito in Aci Bonaccorsi in Via Pietro AG 34, censito al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Aci Bonaccorsi al foglio 3, particella 687, subalterno 8, piano terra e primo piano sotto-strada, costruito sul terreno di proprietà della stessa;
ha convenuto anche al fine di ottenere il rilascio e la consegna del Controparte_1 suddetto immobile per averlo questi occupato illegittimamente, oltre al risarcimento del danno.
In merito, deve premettersi che l'attore che proponga azione di rivendicazione ex art. 948
c.c. è tenuto alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione che si fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes.
pagina 2 di 5 Infatti, non è sufficiente esibire il titolo contrattuale (e, quindi, la prova di un acquisto di tipo derivativo) con il quale si assume di essere proprietario. Un titolo siffatto, proprio perché basato su di una serie di passaggi traslativi da un soggetto ad un altro, potrebbe rivelare l'acquisto da chi, in realtà, non era proprietario. Si tratta di probatio diabolica proprio perché l'attore deve provare non solo di avere acquistato il diritto da un soggetto legittimato a trasferirlo, ma anche la legittimità dell'acquisto del suo dante causa, nonché di tutti coloro che hanno antecedentemente trasferito il diritto sul bene la cui proprietà è posta in discussione. L'attore, quindi, deve dare la prova, risalendo nel tempo, che l'alienante o uno dei precedenti danti causa erano sicuramente proprietari, potendo vantare un acquisto a titolo originario (Cass. 5252/2004; Cass. 1044/1995), finanche servendosi della successione e dell'accessione del possesso ex art. 1146 c.c.: è evidente che sarà quindi sufficiente provare il possesso continuato conforme al titolo, da parte del proprietario e dei suoi danti causa, protratto fino all'acquisto per usucapione (classico esempio d'acquisto a titolo originario).
Venendo al merito della vicenda sottoposta all'esame del Tribunale, dalla documentazione depositata dall'attore (cfr. all. 1-5), è dato evincersi che il suddetto appartamento è stato edificato dalla società su di un tratto di terreno acquistato (a titolo Parte_1 derivativo) con atto notarile del 29 dicembre 2009 e precedentemente pervenuto alla sua dante causa con atto di donazione del 6 maggio 1992.
Il suddetto riscontro probatorio è confermato anche dall'escussione del teste
[...]
il quale all'udienza del 21 gennaio 2025 ha dichiarato che tra gli anni Testimone_1
2005 e 2006 questi partecipò alla preparazione dei lavori per la costruzione di tredici villette sul terreno oggetto di causa, venduto al tempo alla società attrice da tale
[...]
il teste – dipendente di lungo corso della società attrice ed in possesso di Persona_1 specifiche competenza tecniche in materia, in quanto geometra - ha altresì confermato la circostanza dell'edificazione dei cespiti immobiliari (incluso il bene oggetto di causa) presso il terreno di cui sopra.
Del tutto convergenti con le superiori evidenze probatorie sono, inoltre, gli esiti degli accertamenti peritali disposti in corso di causa: “[…] l'appartamento oggetto della presente azione di rivendica fa parte del plesso edificato sito in Aci Bonaccorsi, via Pietro AG
n° 34, e risulta censito nel NCEU del detto comune censuario al foglio 3, particella 687, subalterno 8, piano terra e piano primo sotto-strada […]”; “[…] l'appartamento sito in Aci
Bonaccorsi, via Pietro AG n° 34, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del
pagina 3 di 5 Comune di Aci Bonaccorsi al foglio 3, particella 687, subalterno 8, è stato edificato dalla su un tratto di terreno che corrisponde a quello oggetto del negozio di cui Parte_1 all'atto di compravendita del 29 dicembre 2009 e del precedente atto di donazione del 6 maggio 1992 […]” (si veda, sul punto, la consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 6 dicembre 2024).
In ragione di quanto sopra esposto, la parte attrice ha pienamente provato, nei termini sopra specificati, la titolarità del diritto di proprietà rivendicato in relazione all'immobile che insiste sul suddetto terreno, anche a cagione del possesso pacifico, pubblico e ininterrotto, suo e del dante causa ex art. 1146, co. II c.c. – il tutto, avendo così Persona_1 maturato il suddetto diritto di proprietà per usucapione ai sensi dell'art. Parte_1
1158 c.c.
Deve pertanto dichiararsi che è proprietaria dell'immobile sito in Aci Parte_1
Bonaccorsi in Via Pietro AG 34 (censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del
Comune di Aci Bonaccorsi al foglio 3, particella 687, subalterno 8) e, per l'effetto, condannarsi al rilascio, a favore di parte attrice, del suddetto bene, libero Controparte_1 da persone e/o cose, proprie e/o di terzi – non sfuggendo che, a fronte della documentazione prodotta dalla società richiedente, ad oggi il convenuto risulta aver ubicato la propria attuale residenza presso l'abitazione per cui è causa.
Deve invece disattendersi la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
[...]
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è integrato dalla concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.
Se, dunque, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno coincide con lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato, ne deriva che il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pagina 4 di 5 pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato (Cass. Sez. Un. 33645/2022).
Nel caso di specie, la società attrice non ha fornito alcuna allegazione e/o prova concreta della mancata percezione di canoni di locazione o di altre utilità economiche che avrebbe potuto conseguire, nei termini sopra specificati: la domanda risarcitoria è pertanto respinta.
2. Le spese di lite e di mediazione sono compensate nella misura di un terzo, stante la parziale soccombenza della parte attrice rispetto alla domanda di risarcimento del danno;
dette spese seguono per il residuo i criteri di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa,
1. dichiara che è proprietaria dell'immobile sito in Aci Bonaccorsi, via Parte_1
Pietro AG 34 (censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Aci
Bonaccorsi al foglio 3, particella 687, subalterno 8) e, per l'effetto, condanna CP_1
a rilasciare l'immobile di cui sopra a favore della società attrice, consegnando
[...] alla stessa ogni chiave di accesso al suddetto cespite ed annesse pertinenze, e rilasciandolo libero da persone e/o cose, proprie e/o di terzi;
2. rigetta ogni residua domanda di parte attrice;
3. condanna al pagamento, in favore di dei due terzi Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite e di mediazione che si liquidano, per l'intero, in € 335,80 per anticipazioni e € 8.152,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A., C.P.A. e con compensazione del residuo terzo;
4. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 25 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo pagina 5 di 5