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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41098 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...], con il patrocinio degli Parte_1
avv. Fausto Ciapparoni ed Antonietta Epifanio giusta procura in atti
TE
, nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. CP_1
Maria Antonietta D'Intino giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 29.7.24 (ricorrente)
e del 26.7.24 (la resistente)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso ex art.9 L.D. ritualmente comunicato unitamente al decreto di fissazione di udienza, con il quale a modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio da di cui alla sentenza n. 18120/09 del CP_1
Tribunale di Roma del 3.09.2009, depositata l'8.09.2009, chiedeva la revoca l'assegno divorzile riconosciuto in favore della ex moglie ed in via subordinata, preso atto delle intervenute modifiche delle condizioni economiche delle parti rispetto a quelle valutate in sede di divorzio, la riduzione proporzionale della misura dell'assegno divorzile, determinandolo in euro 50,00 mensili, a decorrere dalla domanda di revisione, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
che a sostegno del ricorso allegava la contrazione dei propri redditi derivate dall'avvenuto pensionamento e dall'aggravarsi delle condizioni di salute che non consentivano lo svolgimento di attività lavorativa, mentre migliorate erano quelle della ex moglie, che aveva beneficiato, giusta pronuncia giudiziale, del riconoscimento degli introiti e del relativo risarcimento derivato dal mancato inquadramento lavorativo, disponendo di una capacità economica analoga alla sua, potendo anche disporre di alcune proprietà immobiliari, senza oneri ulteriori,
letta la comparsa di costituzione di , che chiedeva il rigetto del CP_1
ricorso, contestando le intervenute modifiche della capacità reddituale di entrambi e la conseguente alterazione dell'equilibrio economico raggiunto in 3
sede di divorzio, lamentando il peggioramento delle proprie condizioni di salute, necessitanti di periodici ricoveri;
disposto tentativo di conciliazione negativamente esitato, rinunciata dal ricorrente la domanda subordinata di riduzione dell'assegno all'udienza del
19.3.24, insistendo su quella principale, ritenuta la causa matura per la decisione, salvo il deposito di documentazione era fissata udienza al 29.10.24
per la remissione della causa al Collegio, con termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e le memorie conclusionali;
rilevato che alla fissata udienza del 29.10.24 la causa era rimessa in decisione collegiale;
tutto ciò premesso
OSSERVA IL COLLEGIO
Occorre preliminarmente rilevare la legge n. 898 del 1979, art. 9, subordina la revisione delle disposizioni concernenti la misura dei contributi da corrispondersi ai sensi degli artt. 5 e 6 della stessa legge, a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla sopravvenienza di giustificati motivi, non potendo il giudice procedere a una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (cfr. Cass. 787/2017; Cass. 11177/2019)
Cass. 2018, n. 32529 ed, in precedenza, Cass. 11488/08; n. 14093/09). 4
In particolare, le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi - il cui onere probatorio è a carico del coniuge obbligato (cfr. Cass.,
13657/22)-, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (da ultimo, Cass., n.4768/18).
Ciò determina la proponibilità di domande tese ad ottenere la modifica dei provvedimenti divorzili (anche in ipotesi, come quella di specie, già modificati ex art.9 L.D.) nell'ipotesi della sopravvenuta ricorrenza di fatti nuovi.
Quanto al significato da attribuire ai giustificati motivi, la giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. 10011/2023) ha evidenziato la necessità di valorizzare nell'accertamento di essi criteri di carattere oggettivo, con attenzione alla verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, sulla base di una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti.
Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si palesi di consistenza tale da condurre alla revoca o riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile procedere, poi, al rigoroso accertamento dell'effettività dei predetti mutamenti e verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi (cfr. Cass.
10133/2007; id. 11/2011; id. 1119/2020).
La Corte di legittimità ha anche chiarito (cfr. Cass. 1119/2020) che "in tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art.
9 il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali. Ne consegue che consentire l'accesso al rimedio della revisione attribuendo alla formula dei "giustificati motivi" un significato che includa 5
la sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dell'assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, è opzione esegetica non percorribile poiché non considera che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della "regula iuris", non già creativa della stessa".
Vero che, se vengono accertati, al di là dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti in merito all'assegno divorzile, degli effettivi giustificati motivi per una revisione dell'assegno, è necessario " procedere al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali” (cfr. Cass. 2020/10647; Cass.2020/1119; Cass.
2019/6386; Cass. 2017/2953; Cass. 2017/787; Cass. 2011/30033; Cass.
2005/17320 e in motivazione, Cass. S.U. 20495/2022; Cassazione civile sez.
I, 19/01/2023, n.1645).
In tal senso, in sede di revisione, il Tribunale è chiamato ad accertare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio, sì da giustificare o meno, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali una nuova determinazione sulla spettanza e la misura dell'assegno, tenuto conto delle funzioni perequativo-compensativa e assistenziale proprie di questo (cfr., in termini, Cass. 9 marzo 2022, n. 7666).
Ciò premesso, ha chiesto la revoca dell'assegno Parte_1
divorzile sulla scorta di due allegazioni: 1) la sussistenza di un deterioramento della propria capacità economico-patrimoniale 2) il miglioramento di quella della resistente.
Alla luce della documentazione da ambo le parti prodotta, la rispettiva capacità economico-patrimoniale è stata accertata nei termini di seguito esposti.
medico in pensione, in sede di udienza del 18.3.24 Parte_1
ha dichiarato un reddito mensile netto (da pensione) di euro 3561,00, oltre ad un provento annuo dall'attività privata specialistica che ha determinato, nell'anno 2021, un reddito come dichiarato all'udienza di circa euro
22000,00, mentre dai modelli fiscali in atti si evince, per l'anno 2023 (cfr. PF 6
2024 per 2023) un reddito complessivo di euro 74648,00 e quindi al netto dell'imposizione fiscale, su 12 mensilità per euro 4398; nell'anno 2022 per euro 80004,00 e quindi al netto dell'imposizione fiscale, su 12 mensilità per euro 4398,00 redditi indubbiamente inferiori a quanto risulta dai modelli fiscali per l'anno 2008 (posti a fondamento dell'accordo trasfuso nella sentenza del settembre 2009), con redditi lordi, complessivamente nell'anno
2008 per euro 132960,00 e, al netto dell'imposizione fiscale, su 12 mensilità per euro 7716,00; non ha proprietà immobiliari né oneri abitativi vivendo in immobile di proprietà dell'attuale moglie, produttrice di reddito, nella misura come dichiarata di circa euro 45000,00 annui;
è titolare di un c/c con saldo al 31.12.23 di circa euro 35000,00 e di uno cointestato con la moglie con una saldo al 30.6.24 di circa euro 4500,00.
, pure pensionata, ha dichiarato un reddito mensile netto di CP_1 euro 2900,00, mentre dai modelli fiscali in atti dell'ultimo triennio (cfr.
730/23 per 2022; 730/22 per 2021; 730/21 per 2020) si evincono, rispettivamente, redditi complessivi per euro 60541,00, euro 65812,00, euro
52019,00 e così, al netto dell'imposizione fiscale, per 12 mensilità, un reddito mensile rispettivamente per euro 4278,00, euro 3775,00, euro 3071,00.
Nell'anno 2023 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 62925,00 e pertanto, su 12 mensilità, al netto dell'imposizione fiscale, un reddito di euro
4255,00. E' titolare di due c/c con saldo al 31.12.23 per circa euro 90000,00 quello presso Banca Intesa e di poche migliaia di euro quello presso BNL, nonché di titoli ed altri strumenti di investimento per circa euro 150000,00, quasi nella medesima misura del TFS derivato dal pensionamento avvenuto nel settembre 2021 (cfr. attestazione INPS), da percepirsi in tre rate a far data ed al netto dei costi di ristrutturazione dell'ex casa coniugale dichiarati.
Ciò posto, osserva il Tribunale come, per quanto chiarito, nella presente sede non si può valutare nuovamente l'apporto dato dalla moglie al ménage familiare durante il matrimonio, che si risolverebbe in un non consentito riesame dell'accertamento compiuto in sede divorzile, potendosi soltanto valutare se, dopo l'ultima statuizione di cui si chiede la modifica, si siano verificati fatti sopravvenuti tali da far ritenere cessato lo squilibrio reddituale sia sotto il profilo perequativo compensativo che assistenziale. 7
Ebbene, così precisato il thema decidendum, osserva il Collegio come dalla valutazione comparativa della capacità economico-patrimoniale delle parti non appare sussistente uno squilibrio economico-patrimoniale tale da giustificare il mantenimento del contributo divorzile sotto entrambi i profili richiamati.
Ed invero, oggettivamente ridotti in virtù del pensionamento risultano i redditi del ricorrente rispetto alla pronuncia divorzile, attualmente in misura pressoché pari a quelli della resistente, quest'ultima disponendo, oltre che di un reddito mensile che sicuramente le consente di provvedere alle proprie esigenze basilari di vita, di una rilevante propensione al risparmio tra liquidità ed investimenti, ciò anche al netto dei documentati costi di ristrutturazione della casa familiare di cui ha, in forza degli accordi divorzili, ottenuto la piena disponibilità e del presumibile incremento che le deriverà dalla percezione integrale del tfs, sì che esclude un disquilibrio reddito- patrimoniale ai suoi danni, né inficia tale risultanza la redditualità dell'attuale coniuge del peraltro gravata da oneri di mutuo sull'immobile di Pt_1
abitazione.
Né risulta dimostrato dalla resistente il dedotto presunto svolgimento da parte dell'ex marito di attività privatistica non regolarizzata oltre a quella documentata in atti.
Per contro, non può non rilevare il Tribunale, sotto un profilo eminentemente perequativo-compensativo, il tempo trascorso dalla pronuncia divorzile resa nell'anno 2009 e la corresponsione della somma concordata, attualizzata secondo il costo della vita, per oltre 15 anni.
Conseguentemente, il ricorso deve trovare accoglimento, con revoca a far data dalla domanda del contributo divorzile.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso revoca a far data dalla domanda il contributo 8
divorzile dovuto da ad;
Parte_1 CP_1
2) condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite,
liquidandole in euro 2100,00 per competenze, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali di legge.
Si comunichi.
Roma, 17 dicembre 2024
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41098 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...], con il patrocinio degli Parte_1
avv. Fausto Ciapparoni ed Antonietta Epifanio giusta procura in atti
TE
, nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. CP_1
Maria Antonietta D'Intino giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 29.7.24 (ricorrente)
e del 26.7.24 (la resistente)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso ex art.9 L.D. ritualmente comunicato unitamente al decreto di fissazione di udienza, con il quale a modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio da di cui alla sentenza n. 18120/09 del CP_1
Tribunale di Roma del 3.09.2009, depositata l'8.09.2009, chiedeva la revoca l'assegno divorzile riconosciuto in favore della ex moglie ed in via subordinata, preso atto delle intervenute modifiche delle condizioni economiche delle parti rispetto a quelle valutate in sede di divorzio, la riduzione proporzionale della misura dell'assegno divorzile, determinandolo in euro 50,00 mensili, a decorrere dalla domanda di revisione, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
che a sostegno del ricorso allegava la contrazione dei propri redditi derivate dall'avvenuto pensionamento e dall'aggravarsi delle condizioni di salute che non consentivano lo svolgimento di attività lavorativa, mentre migliorate erano quelle della ex moglie, che aveva beneficiato, giusta pronuncia giudiziale, del riconoscimento degli introiti e del relativo risarcimento derivato dal mancato inquadramento lavorativo, disponendo di una capacità economica analoga alla sua, potendo anche disporre di alcune proprietà immobiliari, senza oneri ulteriori,
letta la comparsa di costituzione di , che chiedeva il rigetto del CP_1
ricorso, contestando le intervenute modifiche della capacità reddituale di entrambi e la conseguente alterazione dell'equilibrio economico raggiunto in 3
sede di divorzio, lamentando il peggioramento delle proprie condizioni di salute, necessitanti di periodici ricoveri;
disposto tentativo di conciliazione negativamente esitato, rinunciata dal ricorrente la domanda subordinata di riduzione dell'assegno all'udienza del
19.3.24, insistendo su quella principale, ritenuta la causa matura per la decisione, salvo il deposito di documentazione era fissata udienza al 29.10.24
per la remissione della causa al Collegio, con termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e le memorie conclusionali;
rilevato che alla fissata udienza del 29.10.24 la causa era rimessa in decisione collegiale;
tutto ciò premesso
OSSERVA IL COLLEGIO
Occorre preliminarmente rilevare la legge n. 898 del 1979, art. 9, subordina la revisione delle disposizioni concernenti la misura dei contributi da corrispondersi ai sensi degli artt. 5 e 6 della stessa legge, a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla sopravvenienza di giustificati motivi, non potendo il giudice procedere a una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (cfr. Cass. 787/2017; Cass. 11177/2019)
Cass. 2018, n. 32529 ed, in precedenza, Cass. 11488/08; n. 14093/09). 4
In particolare, le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi - il cui onere probatorio è a carico del coniuge obbligato (cfr. Cass.,
13657/22)-, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (da ultimo, Cass., n.4768/18).
Ciò determina la proponibilità di domande tese ad ottenere la modifica dei provvedimenti divorzili (anche in ipotesi, come quella di specie, già modificati ex art.9 L.D.) nell'ipotesi della sopravvenuta ricorrenza di fatti nuovi.
Quanto al significato da attribuire ai giustificati motivi, la giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. 10011/2023) ha evidenziato la necessità di valorizzare nell'accertamento di essi criteri di carattere oggettivo, con attenzione alla verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, sulla base di una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti.
Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si palesi di consistenza tale da condurre alla revoca o riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile procedere, poi, al rigoroso accertamento dell'effettività dei predetti mutamenti e verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi (cfr. Cass.
10133/2007; id. 11/2011; id. 1119/2020).
La Corte di legittimità ha anche chiarito (cfr. Cass. 1119/2020) che "in tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art.
9 il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali. Ne consegue che consentire l'accesso al rimedio della revisione attribuendo alla formula dei "giustificati motivi" un significato che includa 5
la sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dell'assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, è opzione esegetica non percorribile poiché non considera che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della "regula iuris", non già creativa della stessa".
Vero che, se vengono accertati, al di là dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti in merito all'assegno divorzile, degli effettivi giustificati motivi per una revisione dell'assegno, è necessario " procedere al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali” (cfr. Cass. 2020/10647; Cass.2020/1119; Cass.
2019/6386; Cass. 2017/2953; Cass. 2017/787; Cass. 2011/30033; Cass.
2005/17320 e in motivazione, Cass. S.U. 20495/2022; Cassazione civile sez.
I, 19/01/2023, n.1645).
In tal senso, in sede di revisione, il Tribunale è chiamato ad accertare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio, sì da giustificare o meno, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali una nuova determinazione sulla spettanza e la misura dell'assegno, tenuto conto delle funzioni perequativo-compensativa e assistenziale proprie di questo (cfr., in termini, Cass. 9 marzo 2022, n. 7666).
Ciò premesso, ha chiesto la revoca dell'assegno Parte_1
divorzile sulla scorta di due allegazioni: 1) la sussistenza di un deterioramento della propria capacità economico-patrimoniale 2) il miglioramento di quella della resistente.
Alla luce della documentazione da ambo le parti prodotta, la rispettiva capacità economico-patrimoniale è stata accertata nei termini di seguito esposti.
medico in pensione, in sede di udienza del 18.3.24 Parte_1
ha dichiarato un reddito mensile netto (da pensione) di euro 3561,00, oltre ad un provento annuo dall'attività privata specialistica che ha determinato, nell'anno 2021, un reddito come dichiarato all'udienza di circa euro
22000,00, mentre dai modelli fiscali in atti si evince, per l'anno 2023 (cfr. PF 6
2024 per 2023) un reddito complessivo di euro 74648,00 e quindi al netto dell'imposizione fiscale, su 12 mensilità per euro 4398; nell'anno 2022 per euro 80004,00 e quindi al netto dell'imposizione fiscale, su 12 mensilità per euro 4398,00 redditi indubbiamente inferiori a quanto risulta dai modelli fiscali per l'anno 2008 (posti a fondamento dell'accordo trasfuso nella sentenza del settembre 2009), con redditi lordi, complessivamente nell'anno
2008 per euro 132960,00 e, al netto dell'imposizione fiscale, su 12 mensilità per euro 7716,00; non ha proprietà immobiliari né oneri abitativi vivendo in immobile di proprietà dell'attuale moglie, produttrice di reddito, nella misura come dichiarata di circa euro 45000,00 annui;
è titolare di un c/c con saldo al 31.12.23 di circa euro 35000,00 e di uno cointestato con la moglie con una saldo al 30.6.24 di circa euro 4500,00.
, pure pensionata, ha dichiarato un reddito mensile netto di CP_1 euro 2900,00, mentre dai modelli fiscali in atti dell'ultimo triennio (cfr.
730/23 per 2022; 730/22 per 2021; 730/21 per 2020) si evincono, rispettivamente, redditi complessivi per euro 60541,00, euro 65812,00, euro
52019,00 e così, al netto dell'imposizione fiscale, per 12 mensilità, un reddito mensile rispettivamente per euro 4278,00, euro 3775,00, euro 3071,00.
Nell'anno 2023 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 62925,00 e pertanto, su 12 mensilità, al netto dell'imposizione fiscale, un reddito di euro
4255,00. E' titolare di due c/c con saldo al 31.12.23 per circa euro 90000,00 quello presso Banca Intesa e di poche migliaia di euro quello presso BNL, nonché di titoli ed altri strumenti di investimento per circa euro 150000,00, quasi nella medesima misura del TFS derivato dal pensionamento avvenuto nel settembre 2021 (cfr. attestazione INPS), da percepirsi in tre rate a far data ed al netto dei costi di ristrutturazione dell'ex casa coniugale dichiarati.
Ciò posto, osserva il Tribunale come, per quanto chiarito, nella presente sede non si può valutare nuovamente l'apporto dato dalla moglie al ménage familiare durante il matrimonio, che si risolverebbe in un non consentito riesame dell'accertamento compiuto in sede divorzile, potendosi soltanto valutare se, dopo l'ultima statuizione di cui si chiede la modifica, si siano verificati fatti sopravvenuti tali da far ritenere cessato lo squilibrio reddituale sia sotto il profilo perequativo compensativo che assistenziale. 7
Ebbene, così precisato il thema decidendum, osserva il Collegio come dalla valutazione comparativa della capacità economico-patrimoniale delle parti non appare sussistente uno squilibrio economico-patrimoniale tale da giustificare il mantenimento del contributo divorzile sotto entrambi i profili richiamati.
Ed invero, oggettivamente ridotti in virtù del pensionamento risultano i redditi del ricorrente rispetto alla pronuncia divorzile, attualmente in misura pressoché pari a quelli della resistente, quest'ultima disponendo, oltre che di un reddito mensile che sicuramente le consente di provvedere alle proprie esigenze basilari di vita, di una rilevante propensione al risparmio tra liquidità ed investimenti, ciò anche al netto dei documentati costi di ristrutturazione della casa familiare di cui ha, in forza degli accordi divorzili, ottenuto la piena disponibilità e del presumibile incremento che le deriverà dalla percezione integrale del tfs, sì che esclude un disquilibrio reddito- patrimoniale ai suoi danni, né inficia tale risultanza la redditualità dell'attuale coniuge del peraltro gravata da oneri di mutuo sull'immobile di Pt_1
abitazione.
Né risulta dimostrato dalla resistente il dedotto presunto svolgimento da parte dell'ex marito di attività privatistica non regolarizzata oltre a quella documentata in atti.
Per contro, non può non rilevare il Tribunale, sotto un profilo eminentemente perequativo-compensativo, il tempo trascorso dalla pronuncia divorzile resa nell'anno 2009 e la corresponsione della somma concordata, attualizzata secondo il costo della vita, per oltre 15 anni.
Conseguentemente, il ricorso deve trovare accoglimento, con revoca a far data dalla domanda del contributo divorzile.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso revoca a far data dalla domanda il contributo 8
divorzile dovuto da ad;
Parte_1 CP_1
2) condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite,
liquidandole in euro 2100,00 per competenze, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali di legge.
Si comunichi.
Roma, 17 dicembre 2024
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi