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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 665/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4231/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400001891000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170012029234000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180024268320000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente si riporta alle sue conclusioni e chiede la condanna alle spese con distrazione.
L'Ufficio insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 15.05.2024 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'ADER e contro l'Agenzia delle Entrate, esponendo che in data 8.05.2024, l'odierna ricorrente aveva ricevuto la notifica di un preavviso di fermo amministrativo con numeri finali 1891, per un totale di € 767,39 in relazione alle due cartelle di pagamento con i seguenti numeri finali:
9234, Tassa auto anno 2012;
8320, Tassa auto anno 2014.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e delle cartelle sottese, deducendo la omessa previa notifica delle cartelle di pagamento, da considerarsi atti presupposti;
la prescrizione.
L'ADER non si costituiva in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente presentava memorie illustrative.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 21.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Per le due cartelle in oggetto non è stata prodotta in atti la relata di notifica.
E' conseguentemente fondato il motivo concernente l'omessa notifica di tali cartelle, come pure il motivo di impugnazione concernente la prescrizione triennale.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico in accoglimento del ricorso, annulla il preavviso di fermo amministrativo impugnato e le cartelle sottese;
condanna l'ADER e l'Agenzia delle Entrate in solido al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate nella somma di € 250,00 oltre Iva, Cpa, Spese generali e CUT, disponendone la distrazione in favore del Procuratore antistatario Avv. Difensore_1.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
21.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr.Pasquale Nigro
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4231/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400001891000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170012029234000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180024268320000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente si riporta alle sue conclusioni e chiede la condanna alle spese con distrazione.
L'Ufficio insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 15.05.2024 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'ADER e contro l'Agenzia delle Entrate, esponendo che in data 8.05.2024, l'odierna ricorrente aveva ricevuto la notifica di un preavviso di fermo amministrativo con numeri finali 1891, per un totale di € 767,39 in relazione alle due cartelle di pagamento con i seguenti numeri finali:
9234, Tassa auto anno 2012;
8320, Tassa auto anno 2014.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e delle cartelle sottese, deducendo la omessa previa notifica delle cartelle di pagamento, da considerarsi atti presupposti;
la prescrizione.
L'ADER non si costituiva in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente presentava memorie illustrative.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 21.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Per le due cartelle in oggetto non è stata prodotta in atti la relata di notifica.
E' conseguentemente fondato il motivo concernente l'omessa notifica di tali cartelle, come pure il motivo di impugnazione concernente la prescrizione triennale.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico in accoglimento del ricorso, annulla il preavviso di fermo amministrativo impugnato e le cartelle sottese;
condanna l'ADER e l'Agenzia delle Entrate in solido al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate nella somma di € 250,00 oltre Iva, Cpa, Spese generali e CUT, disponendone la distrazione in favore del Procuratore antistatario Avv. Difensore_1.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
21.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr.Pasquale Nigro