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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2128/2019 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), in proprio e n.q. di erede ed esecutore testamenta- C.F._1
rio di nonché di erede di , Persona_1 Persona_2
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
AR E' e dall'Avv. Daniele Piazza, ed elettivamente domiciliato presso il domiciliato digitale dei difensori
– ricorrente–
CONTRO
(C.F. , in persona del Sinda- Controparte_1 P.IVA_1
co pro tempore, domiciliato per la carica nella casa Comunale in Cian- ciana Via Papa Giovanni XXIII, rappresentato e difeso dall'Avv. Serena
Avenia, giusta deliberazione di giunta comunale n. 32 del 16.04.20, ed elettivamente domiciliata a Palermo, in via Marco Polo n° 62 presso lo
Corte di Appello Palermo sez. II civile R.G. n.2128/2019
studio legale dell'Avv. Stefania Ragonese;
– resistente –
E
(C.F. ), n.q. di commissario CP_2 C.F._2
ad Acta del Controparte_1
E NEI CONFRONTI DI
DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARIATO DI CIAN-
AN - , in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore
– resistenti non costituiti –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: Ricorrente: “come in ricorso introduttivo”; Resistente: “come in
comparsa di costituzione e risposta”.
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❖ MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. in data 13 novembre 2019, il ricorrente proponeva opposizione Parte_1
alla stima effettuata dal Comune di , all'esito di procedura di CP_1
acquisizione sanante, ex art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito indicato come T.U. Espropriazione), con delibera del Commis- sario ad acta n. 23 del 11/10/2019, avente ad oggetto i fondi identifi- cati al Catasto dei Terreni del Comune di al foglio 11 mapp. CP_1
323 (di estensione pari a mq 1.955) e al foglio 11 mapp. 900 (di esten- sione pari a mq 4.397), dei quali egli era divenuto proprietario per una quota indivisa pari all'82,5% (v. All.ti al ricorso introduttivo lett. K, L,
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M, N, O), in forza di successione ereditaria della zia Persona_3
e della madre .
[...] Persona_2
2. Il ricorrente, ritenendo irrisoria la misura dell'indennità stimata dal pari a una somma di € 90.711,04, chiedeva la condanna CP_1
del al pagamento di complessivi € 292.765,11, o comunque di CP_1
una somma superiore a quella stimata, riportandosi alla perizia di par- te prodotta, redatta dal Geom. (v. All. lett. E al ri- Persona_4
corso introduttivo).
3. In data 25 giugno 2020, si costituiva, con comparsa di costitu- zione e risposta, il eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso nonché la prescrizione delle pretese risar- citorie di controparte e, nel merito, contestando la stima come operata nel ricorso introduttivo, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta, riconoscendo come congruo il complessivo indennizzo, comprensivo anche del pregiudizio di natura non patrimoniale, pari a € 90.711,04, con vittoria di spese.
4. Istruita la causa a mezzo CTU, precisate le conclusioni con il de- posito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa
è stata assunta in decisione all'udienza del 15 ottobre 2025, con asse- gnazione alle parti dei termini (20+20) ex art. 190 II comma c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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❖ SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI SOLLEVATE DA PARTE RE-
SISTENTE – ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
5. Preliminarmente, occorre soffermarsi sulle eccezioni di prescri-
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zione e di decadenza dell'azione proposta, sollevata da parte resisten- te.
6. Il invero, eccepisce la prescrizione della pretesa in- CP_1
dennitaria di parte ricorrente, sostenendo che la stima dell'indennità di espropriazione relativa alle particelle dei fondi oggetto del presente giudizio era stata determinata già in data 1 aprile 1978, sicchè il ricor- rente, per contestarne e ottenerne una diversa quantificazione, ex art. 16 della legge 865/1971, avrebbe dovuto esperire un apposito giudi- zio entro il termine decennale di prescrizione, che oggi risulterebbe prescritto.
7. Tale assunto risulta, tuttavia, infondato.
8. Il presente giudizio non è stato azionato per opporsi alla quanti- ficazione dell'indennità di espropriazione che, al contrario, era stata tacitamente accettata. Infatti, per l'esproprio delle particelle 323 e 900 era stato depositato presso la Ragioneria dello stato di Agrigento a fa- vore dei proprietari, in data 14/12/1988, l'importo di € 969,12, im- porto che veniva, appunto, riscosso dai proprietari.
9. Per converso, l'azione proposta attiene all'opposizione alla sti- ma dell'indennità dovuta sulla base di un differente titolo, determinata ai sensi dell'art. 42 bis T.U. Espropriazioni, in esito alla procedura di acquisizione sanante, avviata in conseguenza di una mancata defini- zione, entro i tempi previsti dalla legge, della procedura espropriativa mai conclusa attraverso l'emissione del decreto di esproprio delle rela- tive aree.
10. Difatti, il terreno identificato al mapp. 323 del foglio 11 del Ca-
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tasto dei terreni del Comune di era stato oggetto della pro- CP_1
cedura espropriativa per l'esecuzione del “Progetto per la costruzione di un Asilo Nido” e, in forza dei Decreti n. 15895 del 30 maggio 1977 e
18010 dell'8 marzo 1978 dell'Assessorato Regionale della Sanità, ne era stata disposta l'occupazione temporanea e d'urgenza e in data 11 maggio 1978 si era proceduto all'immissione in possesso.
11. Il terreno identificato al mapp. 900 del foglio 11 del Catasto dei terreni del Comune di era stato parimenti oggetto della pro- CP_1
cedura espropriativa per l'esecuzione dei “Lavori per la realizzazione di un campo di tennis e di un campo di calcetto”; in forza dell'ordinanza n. 40 del 2 settembre 1999 del Dirigente del Settore Tecnico ne era stata disposta l'occupazione temporanea e d'urgenza ed in data 5 otto- bre 1999 si era proceduto all'immissione in possesso.
12. Senonché, alla scadenza del termine previsto per la conclusione delle procedure espropriative suddette, il non Controparte_1
aveva provveduto ad adottare alcun decreto di esproprio, continuando a detenere sine titulo – per diversi decenni - le porzioni di terreno di proprietà del ricorrente e operando, altresì, modificazioni (segnata- mente, l'edificazione di una Caserma dei Vigili del Fuoco sulla part. 323, e la costruzione di un campo di calcetto e campo di tennis, la cui realizzazione non è ad oggi stata ancora completata, sulla particella n.
900) che, di fatto, hanno trasformato i fondi in maniera irreversibile.
13. Soltanto in data 11 ottobre 2019, con deliberazione del Com- missario Ad Acta n. 23 - in esecuzione della sentenza del TAR
2865/2017 che aveva dichiarato l'illegittimità del silenzio serbato
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sull'istanza avanzata dal ricorrente - il ha adotta- Controparte_1
to atto di acquisizione dei terreni suddetti ex art. 42 bis del T.U. Espro- priazione quantificando, con determina dirigenziale del 31.12.2019,
“l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale” in complessivi € 90.957,66, alla cui stima si è opposta parte ricorrente.
14. Pertanto, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata, coin- cidendo il dies a quo solo con l'adozione dei predetti atti, ed essendo stato incoato il giudizio con ricorso depositato tempestivamente in da- ta 13.11.2019.
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❖ ECCEZIONI PRELIMINARI SOLLEVATE DA PARTE RESI-
STENTE – ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' E/O IMPROCE-
DIBILITA' DEL RITO
15. Ancora in via preliminare, parte resistente eccepisce l'inapplicabilità del rito sommario di cognizione, disciplinato dagli artt.
702 bis e ss. c.p.c. Assume, infatti, che in forza dell'art. 57 comma 1 del
T.U. Espropriazione, secondo cui “le disposizioni del presente testo uni- co non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti in tale data”, le procedure espropriative in esame non possano essere assoggettate alla nuova disciplina del T.U. essendo intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed ur- genza con delibera della Regione Siciliana nel 1976 e, dunque, prima del 30/06/2003, data di entrata in vigore del DPR 327/2001, sicché il
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presente giudizio, non rientrando nell'alveo applicativo del T.U.
Espropriazione, non poteva essere assoggettato al rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., ma doveva essere introdotto con atto di citazione e disciplinato dal rito ordinario di cognizione.
16. Tale assunto risulta, tuttavia, infondato.
17. L'art. 57 T.U. Espropriazione fa riferimento unicamente alla procedura di espropriazione “ordinaria”, che è articolata nelle fasi di: apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità e determinazione, anche in via provvisoria, dell'indennità di esproprio.
18. La procedura di acquisizione sanante, disciplinata dall'art. 42 bis T.U. Espropri, al contrario, è una procedura espropriativa autono- ma, tanto che in giurisprudenza si è affermato che “l'art. 42 bis “intro- duce una norma di natura eccezionale” e che l'acquisizione ivi prevista
“costituisce una delle possibili cause legali di estinzione di un fatto illeci- to”. Tale articolo “configura un procedimento ablatorio sui generis, ca- ratterizzato da una precisa base legale, semplificato nella struttura (uno actu perficitur), complesso negli effetti (che si producono sempre e co- munque ex nunc), il cui scopo non è (e non può essere) quello di sanato- ria di un precedente illecito perpetrato dall'Amministrazione (perché al- trimenti integrerebbe una espropriazione indiretta per ciò solo vietata), bensì quello autonomo, rispetto alle ragioni che hanno ispirato la pre- gressa occupazione contra ius, consistente nella soddisfazione di impe- riose esigenze pubbliche, redimibili esclusivamente attraverso il mante- nimento e la gestione di qualsiasi opera dell'infrastruttura realizzata si-
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ne titulo” (Ad. Plen. Consiglio di Stato n. 5 del 18 febbraio 2020).
19. Sicché, trattandosi, dunque, di una procedura ablatoria auto- noma, essa non rientra nell'alveo applicativo dell'art. 57 T.U. Espro- priazione con consequenziale rigetto dell'eccezione di inammissibilità.
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20. Nel merito, la domanda indennitaria è fondata e deve essere ac- colta nei termini che seguono.
21. risulta proprietario iure hereditatis (v. pag. 2 ri- Parte_1
corso introduttivo), di una quota pro indiviso pari all'82,5% dei se- guenti fondi:
1) Terreno sito nel Comune di identificato al Catasto dei CP_1
Terreni del Comune di al foglio 11 mapp. 323, con destina- CP_1
zione F/11 e superficie originaria di mq 2.745 c/a, ridotta a mq 1.955
(a seguito dell'avvenuta espropriazione nell'ambito del progetto espropriativo della ex IACP di Agrigento di una parte del terreno di che trattasi di mq 790 destinati a viabilità pubblica) di cui:
- mq 1.350 attualmente occupati da un edificio - originariamente destinato ad Asilo Nido e successivamente destinato a Controparte_4
- identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di
[...]
al foglio 11 mapp. 1003 sub. 1; CP_1
- mq 605 mq destinati a strade esistenti e di progetto di cui al
P.R.G. del Comun di (D.Dir. n. 1526/DRU); CP_1
b) Terreno sito nel Comune di identificato al Catasto dei CP_1
Terreni del Comune di al foglio 11 mapp. 900 (derivante dal CP_1
frazionamento dell'originario mapp. 126 del foglio 11, quest'ultimo
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frazionato nei mapp.li 899, 900 e 901), con destinazione F/11 e super- ficie di mq 4.397, destinato ad uso campo di calcetto e campo di tennis, la cui realizzazione non è ad oggi stata completata.
22. I suddetti terreni sono stati oggetto di distinte procedure di esproprio, avviate con due distinte occupazioni d'urgenza e proseguite con immissione in possesso a far data dall'11 maggio 1978 per il ter- reno identificato al mapp. 323 del foglio 11 del Catasto dei terreni del
Comune di , e dal 5 ottobre 1999 per il terreno identificato al CP_1
mapp. 900 del foglio 11 del Catasto predetto.
23. Tali procedure non sono state definite attraverso l'emissione di decreto di esproprio entro il termine legale previsto e, purtuttavia,
l'amministrazione ha continuato a detenere sine titulo tali fondi, sicchè il , con formale sollecito, invitava il ad Pt_1 Controparte_1
attivarsi per avviare la procedura di acquisizione sanante ex art. 42 bis del TU espropri (v. All. lett. A al ricorso introduttivo).
24. A fronte della ulteriore inadempienza da parte dell'ente, il impugnava dinanzi al TAR Palermo il silenzio- Pt_1
inadempimento ai sensi dell'art. 31 c.p.a., che si concludeva con sen- tenza n. 2865/2017 con la quale veniva dichiarato l'inadempimento dell'Amministrazione, sicchè il Direttore Generale del Dipartimento
Regionale Urbanistica dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della
Regione Siciliana, delegava il funzionario nella qualità di CP_2
Commissario ad Acta, ai fini di adottare gli atti necessari a dare esecu- zione alla sentenza del Giudice amministrativo e, segnatamente, per avviare la procedura di acquisizione sanante di cui all'art. 42 bis T.U.
- 9 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2128/2019
Espropriazione.
25. All'esito di un tavolo tecnico convocato tra le parti e del manca- to accoglimento da parte del della proposta tran- Controparte_1
sattiva formulata dal , con la quale egli richiedeva una liqui- Pt_1
dazione dell'indennità pari a € 180.000,00, la procedura si concludeva con deliberazione del Commissario ad Acta n. 23 dell'11 ottobre 2019
(v. pag. 4, All. lett. I al ricorso introduttivo) con la quale veniva dispo- sta l'acquisizione sanante dei terreni di cui trattasi ex art. 42 bis T.U.
Espropriazione e veniva determinato che “l'indennizzo per il pregiudi- zio patrimoniale e non patrimoniale, tenuto conto del valore del bene e della sua destinazione urbanistica è calcolato per come è determinato in narrativa in complessivi Euro 90.957,66”, di cui alla Determina dirigen- ziale 727 del 31.12.2019.
26. All'esito dell'istruttoria e dell'espletamento della ctu, a firma dell'ing. è stato, in primo luogo, accertata la titolarità dei CP_5
beni oggetto del presente giudizio, che è stata così individuata:
27. Particella 323 del foglio 11- Dalla visura storica catastale (All.
3) risulta che la particella 323 è iscritta al C.T. del comune di , CP_1
superficie 2.744 mq., F.U. da accertare;
è intestata a , Parte_1
proprietario per 825/1000, pro- Persona_5
prietario per 88/1000 e proprietario per Persona_6
87/1000. Si legge inoltre che la particella è interessata da immobile urbano non ancora regolarizzato ai sensi del DL 78/2010. Correlato al mappale 323 del C.T. vi è la particella 1003 sub 1 del C.F. Nella visura di tale particella (All. 4) si legge che essa è iscritta alla categoria E/3
- 10 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2128/2019
(Costruzioni e fabbricati destinati a specifiche esigenze pubbliche); si legge inoltre che l'immobile è intestato al di a segui- CP_1 CP_1
to di voltura di ufficio del 09/12/2011;
28. Particella 900 del foglio 11- Dalla visura storica catastale (All.
5) risulta che la particella 900 è iscritta al C.T. del comune di , CP_1
superficie 4.397 mq., seminativo di prima classe;
è intestata a Parte_1
, proprietario per 825/1000,
[...] Persona_7
[... proprietario per 88/1000 e proprietario Persona_6
per 87/1000 (v. pag. 11, CTU).
29. A riguardo si rammenta che, sebbene il risulti com- Pt_1
proprietario dei terreni in quota indivisa, vale il principio unanime- mente affermato nella materia in esame per il quale: “In caso di espro- priazione di bene indiviso, in sede di opposizione alla stima non è richie- sta l'indicazione della quota di spettanza dell'opponente o, in caso di op- posizione cumulativa, delle quote di rispettiva spettanza di ciascuno de- gli opponenti, poiché l'opposizione del singolo comproprietario contro la stima dell'indennità è idonea a estendere il giudizio alla determinazione dell'intero diritto e quindi alla intera indennità anche a beneficio degli altri comproprietari non opponenti, non avendo l'obbligazione dell'e- spropriante e il relativo credito dell'opponente natura parziaria e non essendo perciò configurabile la loro deduzione "pro quota" in giudizio”
(ex plurimis Cassazione civile sez. I, 20/11/2024, n.29929).
30. Con riferimento alla destinazione d'uso dei fondi oggetto delle procedure espropriative descritte nel ricorso introduttivo, dopo avere verificato che la stessa ha subìto delle modifiche nel corso degli anni, il
- 11 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2128/2019
consulente ha accertato che attualmente l'area oggetto della procedura di acquisizione sanante si configura come urbanisticamente non disci- plinata. In particolare, afferma che “La decadenza delle prescrizioni del
P.R.G., decorso il termine quinquennale dei vincoli espropriativi, compor- ta il venir meno della disciplina urbanistica delle aree interessate e l'ap- plicazione temporanea della disciplina delle c.d. "Zone Bianche". La de- cadenza dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio comporta l'ob- bligo per il comune di reintegrare la disciplina urbanistica dell'area in- teressata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione. Dal
24/12/2013, l'area si configura come urbanisticamente non disciplina- ta” (v. pag. 13-14 della CTU).
31. Indi, il consulente ha individuato il valore di mercato dei beni sulla base delle loro caratteristiche alla data dell'emanazione del prov- vedimento di acquisizione sanante, rilevando come i fondi fossero già utilizzati per la realizzazione di una costruzione pubblica (asilo nido, oggi caserma VV.FF.), strade (particella 323) e per la realizzazione di attrezzature sportive (particella 900) (v. pag. 15 della CTU).
32. Con riferimento alla metodologia di indagine, il consulente ha adottato il metodo sintetico-comparativo, “che si basa sul reperimento di dati elementari relativi a prezzi di mercato di beni analoghi riscontra- ti in epoca prossima a quella della stima. Dalla scala formata da tali va- lori si può determinare il valore di mercato dell'immobile da stimare, at- traverso l'inserimento di esso nel gradino della scala che presenta mag- giori analogie, qualificando le predette aree con vocazione edificatoria, per la loro ubicazione limitrofa a numerose abitazioni e per la presen-
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za al loro interno della caserma dei Vigili del fuoco e di alcune opere eseguite per la realizzazione di campi da tennis e da calcetto, corret- tamente rilevando che tale vocazione è determinata in ragione della loro ubicazione in una zona ad espansione urbana che, ovviamente, elide ogni connotazione “agricola” come intesa dall'amministrazione convenuta (pag. 16-17 della CTU). In ordine alla quantificazione del va- lore venale del bene, il CTU così afferma nella relazione: “La stima di tali aree è complessa perchè sul mercato non sono reperibili molti valori di compravendita e di offerte per terreni con caratteristiche similari. Vi sono infatti alcuni annunci di agenzie immobiliari il cui prezzo di terreni varia da cifre inferiori a 1,00 €/mq., per terreni agricoli, fino a 12,50
€/mq. per un terreno edificabile (All. 9). I valori indicati dall'arch. Per_8
nella sua relazione del 03/04/2019, dedotti sempre da agenzie im-
[...]
mobiliari, variano da 3,00 €/mq. a 11,94 €/mq. Il geom. , nella Per_4
propria relazione depositata in atti, riferendosi a un'indennità di espro- prio corrisposta, stima il terreno destinato alle costruzioni in 23,25
€/mq. e quello destinato a viabilità in 12,66 €/mq. In conclusione, sulla base di quanto sopra esposto, ritenendo che non possano essere presi in considerazione i valori unitari richiesti per terreni agricoli, esaminando i valori riportati nella relazione dell'arch. e dell'unica richiesta da Per_9
me rilevata, ritenendo eccessivo il valore indicato dal geom. Per_4
perchè riferito a un'ubicazione e a un'epoca diversa, ritengo che possa essere attribuito ai terreni espropriati, il valore unitario di 12,00 €/mq. indipendentemente dal loro utilizzo. Poichè la superficie espropriata del- la particella 323 è pari a 1.955 mq., il valore venale alla data del 2019
- 13 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2128/2019
può essere stimato in € 23.460,00. Il valore venale della particella 900, essendo la sua superficie pari a 4.397 mq., può essere stimata in €
52.764,00 per il totale di € 76.224,00”.
33. Tali considerazioni, seppur oggetto di contestazione ad opera del sono del tutto condivisibili rispondendo ad una metodo- CP_1
logia corretta rispettosa dell'effettiva e concreta vocazione dei terreni, come detto, privi di destinazione urbanistica attuale, e consente di pervenire ad una quantificazione dell'indennità da ritenersi congrua.
34. Il consulente ha poi provveduto a decurtare dal valore predetto la somma già offerta dal e incassata dalle parti, Controparte_1
con rivalutazione degli interessi legali dal momento del pagamento, addivenendo a un totale di € 4.172,46, sicchè, sottraendo tale importo dall'indennità di esproprio, calcolata in € 76.224,00, si ottiene il valore di € 72.051,54.
35. In risposta ai quesiti formulati con l'ordinanza di nomina del
CTU, il consulente ha, inoltre, determinato l'ammontare del danno non patrimoniale e del danno da occupazione sine titulo, conformemente a quanto dispone l'art. 42 bis del T.U. Espropriazione.
36. Con riferimento al primo profilo, il consulente ha correttamente fatto riferimento all'art. 42 bis, c. 1 del T.U. Espropriazione, che, in me- rito al danno non patrimoniale, così dispone: "Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al
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proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimonia- le e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misu- ra del dieci per cento del valore venale del bene".
37. Poiché il valore venale dei beni espropriati è stato stimato in €
76.224,00, a norma dell'art. 42 bis, c. 1 del DPR n. 327 del 2001, l'in- dennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è stato calcolato in misu- ra pari a € 7.622,40 (v. pag. 27 della relazione).
38. Il consulente ha poi correttamente proceduto al computo del danno da occupazione sine titulo, in ossequio a quanto disposto dall'art. 42 bis, c. 3 del DPR n. 327 del 2001, secondo cui: “Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimo- niale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo
37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è com- putato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma", così perve- nendo a un ammontare complessivo di € 82.370,46 (€ 42.719,69 per la particella 323 + € 39.650,77 per la particella 900).
39. Infine, non può procedersi al calcolo dell'indennità di occupa- zione legittima di cui all'art. 50, c.1 del DPR n. 327 del 2001, perché non era oggetto di domanda nel ricorso introduttivo ed esula dal peti- tum del presente giudizio, come detto riferito all'indennità ex art. 42bis, non essendo stata la stessa determinata né liquidata nella deli-
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bera del Commissario ad acta e nella Determina Dirigenziale, annove- randosi tale emolumento, peraltro, nell'ambito della procedura espro- priativa.
40. In conclusione, dunque, conformemente alle operazioni svolte dal consulente e analiticamente illustrate nella relazione finale di con- sulenza tecnica, il deve essere condannato a cor- Controparte_1
rispondere al una somma complessiva di € 162.044,40, oltre Pt_1
interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
41. In ossequio alle regole della soccombenza, la parte resistente deve essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 come modificato ed integrato dal D.M. 147/2022. Restano de- finitivamente a carico della parte resistente soccombente anche le spe- se della di consulenza tecnica, già liquidate con decreto del giorno 4 settembre 2024.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento del ricorso proposto da , Parte_1
determina in € 72.051,54 l'indennizzo per l'acquisizione coatti- va degli immobili di proprietà del ricorrente, della superficie di com- plessivi mq. 6.352, disposta ex art. 42 bis del DPR n. 327/2001, in €
82.370,46 l'indennizzo per l'occupazione illegittima del fondo e in €
7.622,40 l'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale;
condanna il , in persona del Sindaco pro Controparte_1
- 16 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2128/2019
tempore, al pagamento delle somme predette;
ordina, conseguentemente, al , in persona Controparte_1
del Sindaco pro tempore, di depositare presso la Cassa Depositi e Pre- stiti le somme suddette, detratto quanto eventualmente già versato per gli stessi titoli, oltre gli interessi legali fino alla data del deposito;
condanna il , in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 8.260,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
pone definitivamente a carico del , in per- Controparte_1
sona del Sindaco pro tempore, le spese di consulenza tecnica già liqui- date con separato provvedimento.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte
d'Appello di Palermo del 26.11.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 17 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2128/2019 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), in proprio e n.q. di erede ed esecutore testamenta- C.F._1
rio di nonché di erede di , Persona_1 Persona_2
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
AR E' e dall'Avv. Daniele Piazza, ed elettivamente domiciliato presso il domiciliato digitale dei difensori
– ricorrente–
CONTRO
(C.F. , in persona del Sinda- Controparte_1 P.IVA_1
co pro tempore, domiciliato per la carica nella casa Comunale in Cian- ciana Via Papa Giovanni XXIII, rappresentato e difeso dall'Avv. Serena
Avenia, giusta deliberazione di giunta comunale n. 32 del 16.04.20, ed elettivamente domiciliata a Palermo, in via Marco Polo n° 62 presso lo
Corte di Appello Palermo sez. II civile R.G. n.2128/2019
studio legale dell'Avv. Stefania Ragonese;
– resistente –
E
(C.F. ), n.q. di commissario CP_2 C.F._2
ad Acta del Controparte_1
E NEI CONFRONTI DI
DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARIATO DI CIAN-
AN - , in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore
– resistenti non costituiti –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: Ricorrente: “come in ricorso introduttivo”; Resistente: “come in
comparsa di costituzione e risposta”.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. in data 13 novembre 2019, il ricorrente proponeva opposizione Parte_1
alla stima effettuata dal Comune di , all'esito di procedura di CP_1
acquisizione sanante, ex art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito indicato come T.U. Espropriazione), con delibera del Commis- sario ad acta n. 23 del 11/10/2019, avente ad oggetto i fondi identifi- cati al Catasto dei Terreni del Comune di al foglio 11 mapp. CP_1
323 (di estensione pari a mq 1.955) e al foglio 11 mapp. 900 (di esten- sione pari a mq 4.397), dei quali egli era divenuto proprietario per una quota indivisa pari all'82,5% (v. All.ti al ricorso introduttivo lett. K, L,
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2128/2019
M, N, O), in forza di successione ereditaria della zia Persona_3
e della madre .
[...] Persona_2
2. Il ricorrente, ritenendo irrisoria la misura dell'indennità stimata dal pari a una somma di € 90.711,04, chiedeva la condanna CP_1
del al pagamento di complessivi € 292.765,11, o comunque di CP_1
una somma superiore a quella stimata, riportandosi alla perizia di par- te prodotta, redatta dal Geom. (v. All. lett. E al ri- Persona_4
corso introduttivo).
3. In data 25 giugno 2020, si costituiva, con comparsa di costitu- zione e risposta, il eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso nonché la prescrizione delle pretese risar- citorie di controparte e, nel merito, contestando la stima come operata nel ricorso introduttivo, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta, riconoscendo come congruo il complessivo indennizzo, comprensivo anche del pregiudizio di natura non patrimoniale, pari a € 90.711,04, con vittoria di spese.
4. Istruita la causa a mezzo CTU, precisate le conclusioni con il de- posito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa
è stata assunta in decisione all'udienza del 15 ottobre 2025, con asse- gnazione alle parti dei termini (20+20) ex art. 190 II comma c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI SOLLEVATE DA PARTE RE-
SISTENTE – ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
5. Preliminarmente, occorre soffermarsi sulle eccezioni di prescri-
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2128/2019
zione e di decadenza dell'azione proposta, sollevata da parte resisten- te.
6. Il invero, eccepisce la prescrizione della pretesa in- CP_1
dennitaria di parte ricorrente, sostenendo che la stima dell'indennità di espropriazione relativa alle particelle dei fondi oggetto del presente giudizio era stata determinata già in data 1 aprile 1978, sicchè il ricor- rente, per contestarne e ottenerne una diversa quantificazione, ex art. 16 della legge 865/1971, avrebbe dovuto esperire un apposito giudi- zio entro il termine decennale di prescrizione, che oggi risulterebbe prescritto.
7. Tale assunto risulta, tuttavia, infondato.
8. Il presente giudizio non è stato azionato per opporsi alla quanti- ficazione dell'indennità di espropriazione che, al contrario, era stata tacitamente accettata. Infatti, per l'esproprio delle particelle 323 e 900 era stato depositato presso la Ragioneria dello stato di Agrigento a fa- vore dei proprietari, in data 14/12/1988, l'importo di € 969,12, im- porto che veniva, appunto, riscosso dai proprietari.
9. Per converso, l'azione proposta attiene all'opposizione alla sti- ma dell'indennità dovuta sulla base di un differente titolo, determinata ai sensi dell'art. 42 bis T.U. Espropriazioni, in esito alla procedura di acquisizione sanante, avviata in conseguenza di una mancata defini- zione, entro i tempi previsti dalla legge, della procedura espropriativa mai conclusa attraverso l'emissione del decreto di esproprio delle rela- tive aree.
10. Difatti, il terreno identificato al mapp. 323 del foglio 11 del Ca-
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2128/2019
tasto dei terreni del Comune di era stato oggetto della pro- CP_1
cedura espropriativa per l'esecuzione del “Progetto per la costruzione di un Asilo Nido” e, in forza dei Decreti n. 15895 del 30 maggio 1977 e
18010 dell'8 marzo 1978 dell'Assessorato Regionale della Sanità, ne era stata disposta l'occupazione temporanea e d'urgenza e in data 11 maggio 1978 si era proceduto all'immissione in possesso.
11. Il terreno identificato al mapp. 900 del foglio 11 del Catasto dei terreni del Comune di era stato parimenti oggetto della pro- CP_1
cedura espropriativa per l'esecuzione dei “Lavori per la realizzazione di un campo di tennis e di un campo di calcetto”; in forza dell'ordinanza n. 40 del 2 settembre 1999 del Dirigente del Settore Tecnico ne era stata disposta l'occupazione temporanea e d'urgenza ed in data 5 otto- bre 1999 si era proceduto all'immissione in possesso.
12. Senonché, alla scadenza del termine previsto per la conclusione delle procedure espropriative suddette, il non Controparte_1
aveva provveduto ad adottare alcun decreto di esproprio, continuando a detenere sine titulo – per diversi decenni - le porzioni di terreno di proprietà del ricorrente e operando, altresì, modificazioni (segnata- mente, l'edificazione di una Caserma dei Vigili del Fuoco sulla part. 323, e la costruzione di un campo di calcetto e campo di tennis, la cui realizzazione non è ad oggi stata ancora completata, sulla particella n.
900) che, di fatto, hanno trasformato i fondi in maniera irreversibile.
13. Soltanto in data 11 ottobre 2019, con deliberazione del Com- missario Ad Acta n. 23 - in esecuzione della sentenza del TAR
2865/2017 che aveva dichiarato l'illegittimità del silenzio serbato
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2128/2019
sull'istanza avanzata dal ricorrente - il ha adotta- Controparte_1
to atto di acquisizione dei terreni suddetti ex art. 42 bis del T.U. Espro- priazione quantificando, con determina dirigenziale del 31.12.2019,
“l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale” in complessivi € 90.957,66, alla cui stima si è opposta parte ricorrente.
14. Pertanto, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata, coin- cidendo il dies a quo solo con l'adozione dei predetti atti, ed essendo stato incoato il giudizio con ricorso depositato tempestivamente in da- ta 13.11.2019.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ ECCEZIONI PRELIMINARI SOLLEVATE DA PARTE RESI-
STENTE – ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' E/O IMPROCE-
DIBILITA' DEL RITO
15. Ancora in via preliminare, parte resistente eccepisce l'inapplicabilità del rito sommario di cognizione, disciplinato dagli artt.
702 bis e ss. c.p.c. Assume, infatti, che in forza dell'art. 57 comma 1 del
T.U. Espropriazione, secondo cui “le disposizioni del presente testo uni- co non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti in tale data”, le procedure espropriative in esame non possano essere assoggettate alla nuova disciplina del T.U. essendo intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed ur- genza con delibera della Regione Siciliana nel 1976 e, dunque, prima del 30/06/2003, data di entrata in vigore del DPR 327/2001, sicché il
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2128/2019
presente giudizio, non rientrando nell'alveo applicativo del T.U.
Espropriazione, non poteva essere assoggettato al rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., ma doveva essere introdotto con atto di citazione e disciplinato dal rito ordinario di cognizione.
16. Tale assunto risulta, tuttavia, infondato.
17. L'art. 57 T.U. Espropriazione fa riferimento unicamente alla procedura di espropriazione “ordinaria”, che è articolata nelle fasi di: apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità e determinazione, anche in via provvisoria, dell'indennità di esproprio.
18. La procedura di acquisizione sanante, disciplinata dall'art. 42 bis T.U. Espropri, al contrario, è una procedura espropriativa autono- ma, tanto che in giurisprudenza si è affermato che “l'art. 42 bis “intro- duce una norma di natura eccezionale” e che l'acquisizione ivi prevista
“costituisce una delle possibili cause legali di estinzione di un fatto illeci- to”. Tale articolo “configura un procedimento ablatorio sui generis, ca- ratterizzato da una precisa base legale, semplificato nella struttura (uno actu perficitur), complesso negli effetti (che si producono sempre e co- munque ex nunc), il cui scopo non è (e non può essere) quello di sanato- ria di un precedente illecito perpetrato dall'Amministrazione (perché al- trimenti integrerebbe una espropriazione indiretta per ciò solo vietata), bensì quello autonomo, rispetto alle ragioni che hanno ispirato la pre- gressa occupazione contra ius, consistente nella soddisfazione di impe- riose esigenze pubbliche, redimibili esclusivamente attraverso il mante- nimento e la gestione di qualsiasi opera dell'infrastruttura realizzata si-
- 7 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2128/2019
ne titulo” (Ad. Plen. Consiglio di Stato n. 5 del 18 febbraio 2020).
19. Sicché, trattandosi, dunque, di una procedura ablatoria auto- noma, essa non rientra nell'alveo applicativo dell'art. 57 T.U. Espro- priazione con consequenziale rigetto dell'eccezione di inammissibilità.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
20. Nel merito, la domanda indennitaria è fondata e deve essere ac- colta nei termini che seguono.
21. risulta proprietario iure hereditatis (v. pag. 2 ri- Parte_1
corso introduttivo), di una quota pro indiviso pari all'82,5% dei se- guenti fondi:
1) Terreno sito nel Comune di identificato al Catasto dei CP_1
Terreni del Comune di al foglio 11 mapp. 323, con destina- CP_1
zione F/11 e superficie originaria di mq 2.745 c/a, ridotta a mq 1.955
(a seguito dell'avvenuta espropriazione nell'ambito del progetto espropriativo della ex IACP di Agrigento di una parte del terreno di che trattasi di mq 790 destinati a viabilità pubblica) di cui:
- mq 1.350 attualmente occupati da un edificio - originariamente destinato ad Asilo Nido e successivamente destinato a Controparte_4
- identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di
[...]
al foglio 11 mapp. 1003 sub. 1; CP_1
- mq 605 mq destinati a strade esistenti e di progetto di cui al
P.R.G. del Comun di (D.Dir. n. 1526/DRU); CP_1
b) Terreno sito nel Comune di identificato al Catasto dei CP_1
Terreni del Comune di al foglio 11 mapp. 900 (derivante dal CP_1
frazionamento dell'originario mapp. 126 del foglio 11, quest'ultimo
- 8 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2128/2019
frazionato nei mapp.li 899, 900 e 901), con destinazione F/11 e super- ficie di mq 4.397, destinato ad uso campo di calcetto e campo di tennis, la cui realizzazione non è ad oggi stata completata.
22. I suddetti terreni sono stati oggetto di distinte procedure di esproprio, avviate con due distinte occupazioni d'urgenza e proseguite con immissione in possesso a far data dall'11 maggio 1978 per il ter- reno identificato al mapp. 323 del foglio 11 del Catasto dei terreni del
Comune di , e dal 5 ottobre 1999 per il terreno identificato al CP_1
mapp. 900 del foglio 11 del Catasto predetto.
23. Tali procedure non sono state definite attraverso l'emissione di decreto di esproprio entro il termine legale previsto e, purtuttavia,
l'amministrazione ha continuato a detenere sine titulo tali fondi, sicchè il , con formale sollecito, invitava il ad Pt_1 Controparte_1
attivarsi per avviare la procedura di acquisizione sanante ex art. 42 bis del TU espropri (v. All. lett. A al ricorso introduttivo).
24. A fronte della ulteriore inadempienza da parte dell'ente, il impugnava dinanzi al TAR Palermo il silenzio- Pt_1
inadempimento ai sensi dell'art. 31 c.p.a., che si concludeva con sen- tenza n. 2865/2017 con la quale veniva dichiarato l'inadempimento dell'Amministrazione, sicchè il Direttore Generale del Dipartimento
Regionale Urbanistica dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della
Regione Siciliana, delegava il funzionario nella qualità di CP_2
Commissario ad Acta, ai fini di adottare gli atti necessari a dare esecu- zione alla sentenza del Giudice amministrativo e, segnatamente, per avviare la procedura di acquisizione sanante di cui all'art. 42 bis T.U.
- 9 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2128/2019
Espropriazione.
25. All'esito di un tavolo tecnico convocato tra le parti e del manca- to accoglimento da parte del della proposta tran- Controparte_1
sattiva formulata dal , con la quale egli richiedeva una liqui- Pt_1
dazione dell'indennità pari a € 180.000,00, la procedura si concludeva con deliberazione del Commissario ad Acta n. 23 dell'11 ottobre 2019
(v. pag. 4, All. lett. I al ricorso introduttivo) con la quale veniva dispo- sta l'acquisizione sanante dei terreni di cui trattasi ex art. 42 bis T.U.
Espropriazione e veniva determinato che “l'indennizzo per il pregiudi- zio patrimoniale e non patrimoniale, tenuto conto del valore del bene e della sua destinazione urbanistica è calcolato per come è determinato in narrativa in complessivi Euro 90.957,66”, di cui alla Determina dirigen- ziale 727 del 31.12.2019.
26. All'esito dell'istruttoria e dell'espletamento della ctu, a firma dell'ing. è stato, in primo luogo, accertata la titolarità dei CP_5
beni oggetto del presente giudizio, che è stata così individuata:
27. Particella 323 del foglio 11- Dalla visura storica catastale (All.
3) risulta che la particella 323 è iscritta al C.T. del comune di , CP_1
superficie 2.744 mq., F.U. da accertare;
è intestata a , Parte_1
proprietario per 825/1000, pro- Persona_5
prietario per 88/1000 e proprietario per Persona_6
87/1000. Si legge inoltre che la particella è interessata da immobile urbano non ancora regolarizzato ai sensi del DL 78/2010. Correlato al mappale 323 del C.T. vi è la particella 1003 sub 1 del C.F. Nella visura di tale particella (All. 4) si legge che essa è iscritta alla categoria E/3
- 10 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2128/2019
(Costruzioni e fabbricati destinati a specifiche esigenze pubbliche); si legge inoltre che l'immobile è intestato al di a segui- CP_1 CP_1
to di voltura di ufficio del 09/12/2011;
28. Particella 900 del foglio 11- Dalla visura storica catastale (All.
5) risulta che la particella 900 è iscritta al C.T. del comune di , CP_1
superficie 4.397 mq., seminativo di prima classe;
è intestata a Parte_1
, proprietario per 825/1000,
[...] Persona_7
[... proprietario per 88/1000 e proprietario Persona_6
per 87/1000 (v. pag. 11, CTU).
29. A riguardo si rammenta che, sebbene il risulti com- Pt_1
proprietario dei terreni in quota indivisa, vale il principio unanime- mente affermato nella materia in esame per il quale: “In caso di espro- priazione di bene indiviso, in sede di opposizione alla stima non è richie- sta l'indicazione della quota di spettanza dell'opponente o, in caso di op- posizione cumulativa, delle quote di rispettiva spettanza di ciascuno de- gli opponenti, poiché l'opposizione del singolo comproprietario contro la stima dell'indennità è idonea a estendere il giudizio alla determinazione dell'intero diritto e quindi alla intera indennità anche a beneficio degli altri comproprietari non opponenti, non avendo l'obbligazione dell'e- spropriante e il relativo credito dell'opponente natura parziaria e non essendo perciò configurabile la loro deduzione "pro quota" in giudizio”
(ex plurimis Cassazione civile sez. I, 20/11/2024, n.29929).
30. Con riferimento alla destinazione d'uso dei fondi oggetto delle procedure espropriative descritte nel ricorso introduttivo, dopo avere verificato che la stessa ha subìto delle modifiche nel corso degli anni, il
- 11 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2128/2019
consulente ha accertato che attualmente l'area oggetto della procedura di acquisizione sanante si configura come urbanisticamente non disci- plinata. In particolare, afferma che “La decadenza delle prescrizioni del
P.R.G., decorso il termine quinquennale dei vincoli espropriativi, compor- ta il venir meno della disciplina urbanistica delle aree interessate e l'ap- plicazione temporanea della disciplina delle c.d. "Zone Bianche". La de- cadenza dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio comporta l'ob- bligo per il comune di reintegrare la disciplina urbanistica dell'area in- teressata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione. Dal
24/12/2013, l'area si configura come urbanisticamente non disciplina- ta” (v. pag. 13-14 della CTU).
31. Indi, il consulente ha individuato il valore di mercato dei beni sulla base delle loro caratteristiche alla data dell'emanazione del prov- vedimento di acquisizione sanante, rilevando come i fondi fossero già utilizzati per la realizzazione di una costruzione pubblica (asilo nido, oggi caserma VV.FF.), strade (particella 323) e per la realizzazione di attrezzature sportive (particella 900) (v. pag. 15 della CTU).
32. Con riferimento alla metodologia di indagine, il consulente ha adottato il metodo sintetico-comparativo, “che si basa sul reperimento di dati elementari relativi a prezzi di mercato di beni analoghi riscontra- ti in epoca prossima a quella della stima. Dalla scala formata da tali va- lori si può determinare il valore di mercato dell'immobile da stimare, at- traverso l'inserimento di esso nel gradino della scala che presenta mag- giori analogie, qualificando le predette aree con vocazione edificatoria, per la loro ubicazione limitrofa a numerose abitazioni e per la presen-
- 12 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2128/2019
za al loro interno della caserma dei Vigili del fuoco e di alcune opere eseguite per la realizzazione di campi da tennis e da calcetto, corret- tamente rilevando che tale vocazione è determinata in ragione della loro ubicazione in una zona ad espansione urbana che, ovviamente, elide ogni connotazione “agricola” come intesa dall'amministrazione convenuta (pag. 16-17 della CTU). In ordine alla quantificazione del va- lore venale del bene, il CTU così afferma nella relazione: “La stima di tali aree è complessa perchè sul mercato non sono reperibili molti valori di compravendita e di offerte per terreni con caratteristiche similari. Vi sono infatti alcuni annunci di agenzie immobiliari il cui prezzo di terreni varia da cifre inferiori a 1,00 €/mq., per terreni agricoli, fino a 12,50
€/mq. per un terreno edificabile (All. 9). I valori indicati dall'arch. Per_8
nella sua relazione del 03/04/2019, dedotti sempre da agenzie im-
[...]
mobiliari, variano da 3,00 €/mq. a 11,94 €/mq. Il geom. , nella Per_4
propria relazione depositata in atti, riferendosi a un'indennità di espro- prio corrisposta, stima il terreno destinato alle costruzioni in 23,25
€/mq. e quello destinato a viabilità in 12,66 €/mq. In conclusione, sulla base di quanto sopra esposto, ritenendo che non possano essere presi in considerazione i valori unitari richiesti per terreni agricoli, esaminando i valori riportati nella relazione dell'arch. e dell'unica richiesta da Per_9
me rilevata, ritenendo eccessivo il valore indicato dal geom. Per_4
perchè riferito a un'ubicazione e a un'epoca diversa, ritengo che possa essere attribuito ai terreni espropriati, il valore unitario di 12,00 €/mq. indipendentemente dal loro utilizzo. Poichè la superficie espropriata del- la particella 323 è pari a 1.955 mq., il valore venale alla data del 2019
- 13 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2128/2019
può essere stimato in € 23.460,00. Il valore venale della particella 900, essendo la sua superficie pari a 4.397 mq., può essere stimata in €
52.764,00 per il totale di € 76.224,00”.
33. Tali considerazioni, seppur oggetto di contestazione ad opera del sono del tutto condivisibili rispondendo ad una metodo- CP_1
logia corretta rispettosa dell'effettiva e concreta vocazione dei terreni, come detto, privi di destinazione urbanistica attuale, e consente di pervenire ad una quantificazione dell'indennità da ritenersi congrua.
34. Il consulente ha poi provveduto a decurtare dal valore predetto la somma già offerta dal e incassata dalle parti, Controparte_1
con rivalutazione degli interessi legali dal momento del pagamento, addivenendo a un totale di € 4.172,46, sicchè, sottraendo tale importo dall'indennità di esproprio, calcolata in € 76.224,00, si ottiene il valore di € 72.051,54.
35. In risposta ai quesiti formulati con l'ordinanza di nomina del
CTU, il consulente ha, inoltre, determinato l'ammontare del danno non patrimoniale e del danno da occupazione sine titulo, conformemente a quanto dispone l'art. 42 bis del T.U. Espropriazione.
36. Con riferimento al primo profilo, il consulente ha correttamente fatto riferimento all'art. 42 bis, c. 1 del T.U. Espropriazione, che, in me- rito al danno non patrimoniale, così dispone: "Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al
- 14 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2128/2019
proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimonia- le e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misu- ra del dieci per cento del valore venale del bene".
37. Poiché il valore venale dei beni espropriati è stato stimato in €
76.224,00, a norma dell'art. 42 bis, c. 1 del DPR n. 327 del 2001, l'in- dennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è stato calcolato in misu- ra pari a € 7.622,40 (v. pag. 27 della relazione).
38. Il consulente ha poi correttamente proceduto al computo del danno da occupazione sine titulo, in ossequio a quanto disposto dall'art. 42 bis, c. 3 del DPR n. 327 del 2001, secondo cui: “Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimo- niale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo
37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è com- putato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma", così perve- nendo a un ammontare complessivo di € 82.370,46 (€ 42.719,69 per la particella 323 + € 39.650,77 per la particella 900).
39. Infine, non può procedersi al calcolo dell'indennità di occupa- zione legittima di cui all'art. 50, c.1 del DPR n. 327 del 2001, perché non era oggetto di domanda nel ricorso introduttivo ed esula dal peti- tum del presente giudizio, come detto riferito all'indennità ex art. 42bis, non essendo stata la stessa determinata né liquidata nella deli-
- 15 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2128/2019
bera del Commissario ad acta e nella Determina Dirigenziale, annove- randosi tale emolumento, peraltro, nell'ambito della procedura espro- priativa.
40. In conclusione, dunque, conformemente alle operazioni svolte dal consulente e analiticamente illustrate nella relazione finale di con- sulenza tecnica, il deve essere condannato a cor- Controparte_1
rispondere al una somma complessiva di € 162.044,40, oltre Pt_1
interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
41. In ossequio alle regole della soccombenza, la parte resistente deve essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 come modificato ed integrato dal D.M. 147/2022. Restano de- finitivamente a carico della parte resistente soccombente anche le spe- se della di consulenza tecnica, già liquidate con decreto del giorno 4 settembre 2024.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento del ricorso proposto da , Parte_1
determina in € 72.051,54 l'indennizzo per l'acquisizione coatti- va degli immobili di proprietà del ricorrente, della superficie di com- plessivi mq. 6.352, disposta ex art. 42 bis del DPR n. 327/2001, in €
82.370,46 l'indennizzo per l'occupazione illegittima del fondo e in €
7.622,40 l'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale;
condanna il , in persona del Sindaco pro Controparte_1
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tempore, al pagamento delle somme predette;
ordina, conseguentemente, al , in persona Controparte_1
del Sindaco pro tempore, di depositare presso la Cassa Depositi e Pre- stiti le somme suddette, detratto quanto eventualmente già versato per gli stessi titoli, oltre gli interessi legali fino alla data del deposito;
condanna il , in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 8.260,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
pone definitivamente a carico del , in per- Controparte_1
sona del Sindaco pro tempore, le spese di consulenza tecnica già liqui- date con separato provvedimento.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte
d'Appello di Palermo del 26.11.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
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