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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/10/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa
LA Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 82/2020 R.G. avente ad oggetto: impugnativa delibera di associazione non riconosciuta
PROMOSSA DA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Concetta C.F._2
Viola ed elettivamente domiciliati come in atti
attori
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
TO VA ed elettivamente domiciliata come in atti
convenuta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
, convenivano in giudizio la per
[...] Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“- 1) dichiarare giuridicamente inesistente, nulla e comunque annullare e revocare e/o dichiarare illegittima e priva di effetti la
Pag. 1 delibera della n. 1 del 26/08/19 nei Controparte_1 confronti degli attori e;
Parte_1 Parte_2
2) ritenere e dichiarare che l'illegittima adozione della delibera della
n. 1 del 26/08/19 e la conseguente sua Controparte_1 diffusione e notorietà nel piccolo centro cittadino di appartenenza delle parti in causa abbia comportato la lesione del diritto all'immagine, alla reputazione e al decoro degli attori e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto,
[...]
3) condannare la convenuta in persona del Controparte_1
Presidente e legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali, non patrimoniali e morali, dai medesimi sofferti e che si quantificano nella misura di € 10.000,00 (eurodiecimila) per ciascuno di essi, ovvero in quella somma maggiore o minore che dovesse risultare da giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
A sostegno della domanda evidenziavano che in data 25/06/2019, in
PO (PZ), veniva costituita l'associazione denominata
[...]
e contestualmente veniva redatto ed Controparte_1 approvato dai costituenti soci, lo Statuto Sociale. Sottolineavano come lo Statuto, all'art. 8, individuasse gli organi dell'associazione e tra questi il “Consiglio d'Amministrazione”, il quale, a norma di quanto previsto dal punto 10.1 dell'art. 10, “è formato da numero 9 membri eletti a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dal consiglio stesso…in carica per quattro anni”. Specificavano, altresì, che sempre a norma dello Statuto venivano nominati quali membri del
Consiglio di Amministrazione Presidente, Parte_3 Parte_1
Vicepresidente, ,
[...] Persona_1 Persona_2
Tesoriere, , , Persona_3 Persona_4 Persona_5
e meri consiglieri. Parte_2 Persona_6
Pag. 2 Sottolineavano, ancora, che con “Deliberazione della
[...]
n. 1 del 26/08/19”, avente ad oggetto “discussione Controparte_1 mozione di sfiducia”, veniva votata ed approvata “la mozione di sfiducia nei confronti del Vicepresidente e del Parte_1
Consigliere ”, i quali, da quel momento, sono stati Controparte_2
a tutti gli effetti rimossi dalla carica e esclusi dal CdA.
Sottolineavano come non vi fosse certezza sull'organo deliberante, non evincendosi in maniera chiara se la delibera impugnata fosse stata adottata dall'Assemblea dei soci o dal Consiglio di Amministrazione, anche in considerazione del fatto che coesistevano due convocazioni dell'Assemblea per il medesimo giorno e per la medesima ora ma con due ordini del giorno diversi.
Specificavano, poi, che la delibera, sia che fosse attribuibile all'assemblea, sia che lo fosse al CdA, sarebbe comunque viziata e passibile di nullità e/o annullamento perché adottata in violazione delle norme di legge e statutarie.
Veniva evidenziato, inoltre, che la delibera risultava invalida anche per i motivi di merito posti alla base della decisione non sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 24 c.c..
Infine, specificavano come la deliberazione impugnata avesse leso il loro decoro, reputazione ed immagine e a tal fine avanzavamo richiesta di risarcimento del danno nella misura di €.10.000,00 ciascuno.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' che contestava la CP_1 ricostruzione dei fatti come prospettata dagli attori e, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire avendo gli attori rassegnato le dimissioni in data 27 luglio 2019. Nel merito, sottolineava l'infondatezza delle eccezioni mosse avverso la delibera n. 1 del 26.08.2019 della associazione Controparte_1
non essendo presenti carenze formali o sostanziali, e
[...]
l'insussistenza di qualsiasi profilo risarcitorio.
Pag. 3 Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e depositate le conseguenziali memorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione non essendo ammissibili e rilevanti i mezzi di prova richiesti ed articolati dalle parti.
Successivamente, anche in seguito a vari rinvii, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente trascritte e riportate, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La controversia può essere decisa in ossequio al principio della ragione più liquida e verrà analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327,
Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza,
19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883;
Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre
2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011;
Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di
Firenze 7 ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001).
Invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta. Ne deriva che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente la previa
Pag. 4 considerazione di altri aspetti del fatto stesso, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostanziale.
Orbene, ritiene il Tribunale – come peraltro eccepito dalla convenuta- che difetti in capo agli attori una delle condizioni dell'azione, vale a dire l'interesse ad agire previsto dall'art. 100 c.p.c. e ciò per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va premesso in punto di diritto che l'interesse ad agire è una condizione dell'azione, la quale deve sussistere, accanto alla legittimazione ad agire (art. 81 cpc), per l'accesso al giudizio nel merito. La decisione sull'interesse ad agire riguarda la questione pregiudiziale circa la sussistenza in concreto del diritto di azione, a prescindere dalla fondatezza della domanda, ovvero, in base ad una diversa definizione, sull'ammissibilità della concreta forma di tutela richiesta dall'attore.
Allo stesso tempo, nella prospettiva del giudice la pronuncia sull'interesse ad agire si inserisce nell'ambito del più ampio vaglio circa l'esistenza del proprio dovere decisorio sul merito. L'interesse ad agire s'identifica con lo stato di lesione del diritto che si fa valere in giudizio e deve essere personale, attuale (e solo eccezionalmente futuro), nonché giuridico. In tale condizione dell'azione si manifesta l'autonomia della stessa azione rispetto al diritto fatto valere in giudizio.
Nondimeno l'interesse ad agire coincide con la lesione (in senso lato) del diritto fatto valere. Si è osservato, poi, che l'interesse ad agire non consiste solo nell'interesse a conseguire il bene garantito dalla legge
(ciò che forma il contenuto del diritto), ma l'interesse a conseguirlo per opera degli organi giurisdizionali. Una parte della giurisprudenza precisa che la verifica dell'interesse ad agire in ordine all'idoneità o all'utilità del provvedimento giurisdizionale debba essere misurata in rapporto ai fatti allegati dall'attore o, più specificamente, alla lesione così come affermata da quest'ultimo (ex multis, Cass. SSUU.,
15.5.2015, n. 9934; Cass., 13.6.2014, n. 13485).
Pag. 5 Secondo la prevalente giurisprudenza, poi, l'interesse ad agire consiste nel risultato giuridicamente apprezzabile e utile che l'attore si propone di raggiungere con la richiesta di un certo provvedimento, di fronte a una situazione oggettiva che il giudice è chiamato ad accertare in concreto (ex multis, Cass., 30.7.2015, n. 16162; Cass., 10.4.2012, n.
5656; Cass., 29.9.2005, n. 19152; Cass., 4.3.2002, n. 3060; Cass.,
20.1.1998, n. 486; Cass., 20.4.1995, n. 4444; Cass., 23.11.1990, n.
11319).
Ad ogni modo, l'interesse ad agire va valutato sulla base di considerazioni di carattere oggettivo in relazione al diritto di cui si chiede tutela e non si presta a valutazioni discrezionali sotto il profilo soggettivo.
Ne deriva che, in base a un tradizionale e consolidato orientamento di dottrina e giurisprudenza l'interesse ad agire deve sussistere non solo al momento in cui è proposta l'azione, ma anche nel momento della decisione (ex multis, Cass., 8.5.2017, n. 11204; Cass. S.U., 28.4.2017,
n. 10553; Cass. S.U., 10.5.2016, n. 9450; Cass. S.U., 8.4.2016, n. 6892;
Cass. S.U., 15.12.2015, n. 25205).
Tanto premesso, osserva il Tribunale, ciò a prescindere da ogni altra considerazione ed in base al principio sulla ragione più liquida (ex multis, Cass., n. 11458/2018), che è noto che ai fini dell'impugnazione delle delibere sociali, la qualità di socio deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'azione, ma anche al momento della decisione della controversia, ad eccezione dell'unico caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità è oggetto di contestazione, elemento che non sussiste nel caso di specie trattandosi di deliberazione che ha sancito l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
Vicepresidente e del Consigliere Parte_1 Parte_2 relativamente all'organo associativo del Consiglio di Amministrazione.
Pag. 6 Sotto tale profilo va ribadito che la legittimazione ad impugnare le deliberazioni assembleari di organismi con struttura associativa è subordinata alla titolarità della qualità di socio, attuale o almeno sussistente all'epoca della deliberazione stessa, sempre che, in tale ultimo caso, dall'ex socio si faccia valere in giudizio un diritto attuale che risulti leso dall'atto impugnato, condizione, questa, che manca quando a motivo dell'impugnazione si deduca la contrarietà dell'atto medesimo alla legge o allo statuto, in relazione a cariche sociali che presuppongono esse stesse l'attualità della qualità di socio (ex multis,
Cass., n. 952/1993).
Orbene, nel caso di specie la delibera sulla quale le parti controvertono
è quella indicata come “n. 1 del 26/08/2019” avente ad oggetto
“discussione mozione di sfiducia” che consta da verbale nel quale si indica che “si è riunito il Direttivo insieme ai soci” (cfr. all. 3 produzione parte attrice), dicitura utilizzata impropriamente in luogo di
Consiglio di amministrazione, stante il fatto che non è presente in seno all' alcun organo denominato “Direttivo”. CP_1
La delibera in questione, ove anche fosse dichiarata nulla per la presenza nella seduta di membri estranei al Consiglio, non andrebbe ad incidere sulla situazione giuridica degli attori che giammai potrebbero e potranno beneficiare della invocata invalidità al fine di essere reintegrati nell'organo sociale dal quale sono stati esclusi. Difetterebbe, infatti, la qualità di socio, elemento essenziale per far parte del
Consiglio di Amministrazione, organo che, inoltre, viene eletto dall'assemblea dei soci.
Gli attori, invero, non rivestivano più la qualità di socio all'epoca dell'introduzione della impugnativa giudiziale intervenuta in data 16 gennaio 2020 con la notifica dell'atto di citazione.
In particolare, parte della giurisprudenza sottolinea che la dichiarazione di recesso ex art. 24, c. 2, c.c., innanzitutto, è un atto unilaterale
Pag. 7 recettizio che va comunicata per iscritto, circostanza che è documentata in atti (cfr. produzione di parte convenuta) e non risulta disconosciuta né specificamente contestata dagli attori. Ciò comporta che il recesso, intervenuto per entrambi gli attori in data 27 luglio 2019, ha prodotto effetto estintivo del rapporto associativo indipendentemente da ogni accettazione (ex multis, C. Giust. Amm. Sic., 26.11.2004; Trib.
Civitavecchia, 20/11/2003).
Inoltre, pur non volendo ritenere che la qualità di socio si sia persa con la “lettera di dimissioni”, è pur vero che le dimissioni/recesso, a mente dell'art. 24, c. 2, c.c., hanno “effetto con lo scadere dell'anno in corso”.
Il richiamato termine di efficacia delle dimissioni, con la conseguenziale perdita della qualità di socio, si è compiuto dall'1/1/2020 e senza che vi sia stata una revoca delle dimissioni, secondo le stesse modalità e forma, intervenuta prima della scadenza dell'anno 2019, anno nel corso del quale, precisamente in data 27 luglio, è intervenuta la lettera di dimissioni per entrambi gli attori.
È possibile, quindi, affermare che a far epoca dall'1/1/2020 gli attori non sono, a tutti gli effetti, più soci della Controparte_1
Inoltre, atteso che, come già sopra evidenziato, “L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire.” (Cass., 09/05/2024, n.12733), nel caso in esame viene richiesto di individuare la lettura corretta del combinato disposto
Pag. 8 di diverse norme presenti nello Statuto della , così che la CP_1 domanda nei termini proposti è inammissibile (ex multis, Trib. Genova,
30/4/2025, n. 1201).
Alla luce di tanto, non risulta presente, rispetto alla “Deliberazione della n. 1 del 26/08/19” un interesse ad agire Controparte_1 degli attori, con la conseguenza che la domanda va rigettata.
La liquidazione viene compiuta direttamente nel dispositivo che segue, avendo riguardo ai parametri “valore indeterminabile complessità bassa” di cui al D.M. n. 55 del 2014 in considerazione dell'attività processuale concretamente svolta, con esclusione della fase istruttoria e con riduzione del 50% tenuto conto della non complessità della questione decisa unicamente in rito.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa LA Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 82/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta le domande proposte dagli attori per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.;
- condanna e , in solido, a pagare in Parte_1 Parte_2 favore della in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., le spese di lite, che si liquidano, già dimidiate, in
€.2.905,00 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.. con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. TO VA dichiaratasi antistataria;
Così deciso in Lagonegro il 20 ottobre 2025
Il g.o.t.
dott.ssa LA Abagnara
Pag. 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa
LA Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 82/2020 R.G. avente ad oggetto: impugnativa delibera di associazione non riconosciuta
PROMOSSA DA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Concetta C.F._2
Viola ed elettivamente domiciliati come in atti
attori
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
TO VA ed elettivamente domiciliata come in atti
convenuta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
, convenivano in giudizio la per
[...] Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“- 1) dichiarare giuridicamente inesistente, nulla e comunque annullare e revocare e/o dichiarare illegittima e priva di effetti la
Pag. 1 delibera della n. 1 del 26/08/19 nei Controparte_1 confronti degli attori e;
Parte_1 Parte_2
2) ritenere e dichiarare che l'illegittima adozione della delibera della
n. 1 del 26/08/19 e la conseguente sua Controparte_1 diffusione e notorietà nel piccolo centro cittadino di appartenenza delle parti in causa abbia comportato la lesione del diritto all'immagine, alla reputazione e al decoro degli attori e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto,
[...]
3) condannare la convenuta in persona del Controparte_1
Presidente e legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali, non patrimoniali e morali, dai medesimi sofferti e che si quantificano nella misura di € 10.000,00 (eurodiecimila) per ciascuno di essi, ovvero in quella somma maggiore o minore che dovesse risultare da giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
A sostegno della domanda evidenziavano che in data 25/06/2019, in
PO (PZ), veniva costituita l'associazione denominata
[...]
e contestualmente veniva redatto ed Controparte_1 approvato dai costituenti soci, lo Statuto Sociale. Sottolineavano come lo Statuto, all'art. 8, individuasse gli organi dell'associazione e tra questi il “Consiglio d'Amministrazione”, il quale, a norma di quanto previsto dal punto 10.1 dell'art. 10, “è formato da numero 9 membri eletti a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dal consiglio stesso…in carica per quattro anni”. Specificavano, altresì, che sempre a norma dello Statuto venivano nominati quali membri del
Consiglio di Amministrazione Presidente, Parte_3 Parte_1
Vicepresidente, ,
[...] Persona_1 Persona_2
Tesoriere, , , Persona_3 Persona_4 Persona_5
e meri consiglieri. Parte_2 Persona_6
Pag. 2 Sottolineavano, ancora, che con “Deliberazione della
[...]
n. 1 del 26/08/19”, avente ad oggetto “discussione Controparte_1 mozione di sfiducia”, veniva votata ed approvata “la mozione di sfiducia nei confronti del Vicepresidente e del Parte_1
Consigliere ”, i quali, da quel momento, sono stati Controparte_2
a tutti gli effetti rimossi dalla carica e esclusi dal CdA.
Sottolineavano come non vi fosse certezza sull'organo deliberante, non evincendosi in maniera chiara se la delibera impugnata fosse stata adottata dall'Assemblea dei soci o dal Consiglio di Amministrazione, anche in considerazione del fatto che coesistevano due convocazioni dell'Assemblea per il medesimo giorno e per la medesima ora ma con due ordini del giorno diversi.
Specificavano, poi, che la delibera, sia che fosse attribuibile all'assemblea, sia che lo fosse al CdA, sarebbe comunque viziata e passibile di nullità e/o annullamento perché adottata in violazione delle norme di legge e statutarie.
Veniva evidenziato, inoltre, che la delibera risultava invalida anche per i motivi di merito posti alla base della decisione non sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 24 c.c..
Infine, specificavano come la deliberazione impugnata avesse leso il loro decoro, reputazione ed immagine e a tal fine avanzavamo richiesta di risarcimento del danno nella misura di €.10.000,00 ciascuno.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' che contestava la CP_1 ricostruzione dei fatti come prospettata dagli attori e, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire avendo gli attori rassegnato le dimissioni in data 27 luglio 2019. Nel merito, sottolineava l'infondatezza delle eccezioni mosse avverso la delibera n. 1 del 26.08.2019 della associazione Controparte_1
non essendo presenti carenze formali o sostanziali, e
[...]
l'insussistenza di qualsiasi profilo risarcitorio.
Pag. 3 Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e depositate le conseguenziali memorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione non essendo ammissibili e rilevanti i mezzi di prova richiesti ed articolati dalle parti.
Successivamente, anche in seguito a vari rinvii, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente trascritte e riportate, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La controversia può essere decisa in ossequio al principio della ragione più liquida e verrà analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327,
Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza,
19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883;
Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre
2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011;
Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di
Firenze 7 ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001).
Invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta. Ne deriva che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente la previa
Pag. 4 considerazione di altri aspetti del fatto stesso, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostanziale.
Orbene, ritiene il Tribunale – come peraltro eccepito dalla convenuta- che difetti in capo agli attori una delle condizioni dell'azione, vale a dire l'interesse ad agire previsto dall'art. 100 c.p.c. e ciò per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va premesso in punto di diritto che l'interesse ad agire è una condizione dell'azione, la quale deve sussistere, accanto alla legittimazione ad agire (art. 81 cpc), per l'accesso al giudizio nel merito. La decisione sull'interesse ad agire riguarda la questione pregiudiziale circa la sussistenza in concreto del diritto di azione, a prescindere dalla fondatezza della domanda, ovvero, in base ad una diversa definizione, sull'ammissibilità della concreta forma di tutela richiesta dall'attore.
Allo stesso tempo, nella prospettiva del giudice la pronuncia sull'interesse ad agire si inserisce nell'ambito del più ampio vaglio circa l'esistenza del proprio dovere decisorio sul merito. L'interesse ad agire s'identifica con lo stato di lesione del diritto che si fa valere in giudizio e deve essere personale, attuale (e solo eccezionalmente futuro), nonché giuridico. In tale condizione dell'azione si manifesta l'autonomia della stessa azione rispetto al diritto fatto valere in giudizio.
Nondimeno l'interesse ad agire coincide con la lesione (in senso lato) del diritto fatto valere. Si è osservato, poi, che l'interesse ad agire non consiste solo nell'interesse a conseguire il bene garantito dalla legge
(ciò che forma il contenuto del diritto), ma l'interesse a conseguirlo per opera degli organi giurisdizionali. Una parte della giurisprudenza precisa che la verifica dell'interesse ad agire in ordine all'idoneità o all'utilità del provvedimento giurisdizionale debba essere misurata in rapporto ai fatti allegati dall'attore o, più specificamente, alla lesione così come affermata da quest'ultimo (ex multis, Cass. SSUU.,
15.5.2015, n. 9934; Cass., 13.6.2014, n. 13485).
Pag. 5 Secondo la prevalente giurisprudenza, poi, l'interesse ad agire consiste nel risultato giuridicamente apprezzabile e utile che l'attore si propone di raggiungere con la richiesta di un certo provvedimento, di fronte a una situazione oggettiva che il giudice è chiamato ad accertare in concreto (ex multis, Cass., 30.7.2015, n. 16162; Cass., 10.4.2012, n.
5656; Cass., 29.9.2005, n. 19152; Cass., 4.3.2002, n. 3060; Cass.,
20.1.1998, n. 486; Cass., 20.4.1995, n. 4444; Cass., 23.11.1990, n.
11319).
Ad ogni modo, l'interesse ad agire va valutato sulla base di considerazioni di carattere oggettivo in relazione al diritto di cui si chiede tutela e non si presta a valutazioni discrezionali sotto il profilo soggettivo.
Ne deriva che, in base a un tradizionale e consolidato orientamento di dottrina e giurisprudenza l'interesse ad agire deve sussistere non solo al momento in cui è proposta l'azione, ma anche nel momento della decisione (ex multis, Cass., 8.5.2017, n. 11204; Cass. S.U., 28.4.2017,
n. 10553; Cass. S.U., 10.5.2016, n. 9450; Cass. S.U., 8.4.2016, n. 6892;
Cass. S.U., 15.12.2015, n. 25205).
Tanto premesso, osserva il Tribunale, ciò a prescindere da ogni altra considerazione ed in base al principio sulla ragione più liquida (ex multis, Cass., n. 11458/2018), che è noto che ai fini dell'impugnazione delle delibere sociali, la qualità di socio deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'azione, ma anche al momento della decisione della controversia, ad eccezione dell'unico caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità è oggetto di contestazione, elemento che non sussiste nel caso di specie trattandosi di deliberazione che ha sancito l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
Vicepresidente e del Consigliere Parte_1 Parte_2 relativamente all'organo associativo del Consiglio di Amministrazione.
Pag. 6 Sotto tale profilo va ribadito che la legittimazione ad impugnare le deliberazioni assembleari di organismi con struttura associativa è subordinata alla titolarità della qualità di socio, attuale o almeno sussistente all'epoca della deliberazione stessa, sempre che, in tale ultimo caso, dall'ex socio si faccia valere in giudizio un diritto attuale che risulti leso dall'atto impugnato, condizione, questa, che manca quando a motivo dell'impugnazione si deduca la contrarietà dell'atto medesimo alla legge o allo statuto, in relazione a cariche sociali che presuppongono esse stesse l'attualità della qualità di socio (ex multis,
Cass., n. 952/1993).
Orbene, nel caso di specie la delibera sulla quale le parti controvertono
è quella indicata come “n. 1 del 26/08/2019” avente ad oggetto
“discussione mozione di sfiducia” che consta da verbale nel quale si indica che “si è riunito il Direttivo insieme ai soci” (cfr. all. 3 produzione parte attrice), dicitura utilizzata impropriamente in luogo di
Consiglio di amministrazione, stante il fatto che non è presente in seno all' alcun organo denominato “Direttivo”. CP_1
La delibera in questione, ove anche fosse dichiarata nulla per la presenza nella seduta di membri estranei al Consiglio, non andrebbe ad incidere sulla situazione giuridica degli attori che giammai potrebbero e potranno beneficiare della invocata invalidità al fine di essere reintegrati nell'organo sociale dal quale sono stati esclusi. Difetterebbe, infatti, la qualità di socio, elemento essenziale per far parte del
Consiglio di Amministrazione, organo che, inoltre, viene eletto dall'assemblea dei soci.
Gli attori, invero, non rivestivano più la qualità di socio all'epoca dell'introduzione della impugnativa giudiziale intervenuta in data 16 gennaio 2020 con la notifica dell'atto di citazione.
In particolare, parte della giurisprudenza sottolinea che la dichiarazione di recesso ex art. 24, c. 2, c.c., innanzitutto, è un atto unilaterale
Pag. 7 recettizio che va comunicata per iscritto, circostanza che è documentata in atti (cfr. produzione di parte convenuta) e non risulta disconosciuta né specificamente contestata dagli attori. Ciò comporta che il recesso, intervenuto per entrambi gli attori in data 27 luglio 2019, ha prodotto effetto estintivo del rapporto associativo indipendentemente da ogni accettazione (ex multis, C. Giust. Amm. Sic., 26.11.2004; Trib.
Civitavecchia, 20/11/2003).
Inoltre, pur non volendo ritenere che la qualità di socio si sia persa con la “lettera di dimissioni”, è pur vero che le dimissioni/recesso, a mente dell'art. 24, c. 2, c.c., hanno “effetto con lo scadere dell'anno in corso”.
Il richiamato termine di efficacia delle dimissioni, con la conseguenziale perdita della qualità di socio, si è compiuto dall'1/1/2020 e senza che vi sia stata una revoca delle dimissioni, secondo le stesse modalità e forma, intervenuta prima della scadenza dell'anno 2019, anno nel corso del quale, precisamente in data 27 luglio, è intervenuta la lettera di dimissioni per entrambi gli attori.
È possibile, quindi, affermare che a far epoca dall'1/1/2020 gli attori non sono, a tutti gli effetti, più soci della Controparte_1
Inoltre, atteso che, come già sopra evidenziato, “L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire.” (Cass., 09/05/2024, n.12733), nel caso in esame viene richiesto di individuare la lettura corretta del combinato disposto
Pag. 8 di diverse norme presenti nello Statuto della , così che la CP_1 domanda nei termini proposti è inammissibile (ex multis, Trib. Genova,
30/4/2025, n. 1201).
Alla luce di tanto, non risulta presente, rispetto alla “Deliberazione della n. 1 del 26/08/19” un interesse ad agire Controparte_1 degli attori, con la conseguenza che la domanda va rigettata.
La liquidazione viene compiuta direttamente nel dispositivo che segue, avendo riguardo ai parametri “valore indeterminabile complessità bassa” di cui al D.M. n. 55 del 2014 in considerazione dell'attività processuale concretamente svolta, con esclusione della fase istruttoria e con riduzione del 50% tenuto conto della non complessità della questione decisa unicamente in rito.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa LA Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 82/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta le domande proposte dagli attori per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.;
- condanna e , in solido, a pagare in Parte_1 Parte_2 favore della in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., le spese di lite, che si liquidano, già dimidiate, in
€.2.905,00 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.. con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. TO VA dichiaratasi antistataria;
Così deciso in Lagonegro il 20 ottobre 2025
Il g.o.t.
dott.ssa LA Abagnara
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