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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/07/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 477/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 477/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c:
PE VA, elettivamente domiciliato in Terni – Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avvocato Eliana Senatore, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente – E
Controparte_1 in persona del direttore reggente
[...] p.t. per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del Persona_1 17.12.10 rep. 87595, racc. 38040, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in CP_1 Terni, Via Turati 18/20
-resistente – OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 9 maggio 2024, ritualmente notificato, PE VA, ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, l' Controparte_2
in persona del direttore
[...] reggente p.t. e, premesso di aver esperito infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare che, a causa dell'attività lavorativa svolta come operaio/artigiano metalmeccanico, lo stesso è affetto della patologie “spondilodiscopatie del tratto lombare con ernia discale lombare” e “sindrome da intrappolamento del nervo ulnare al gomito” e, per l'effetto, condannare l' all'erogazione in suo favore dei benefici CP_1 previdenziali previsti nella misura di legge. A fondamento del ricorso deduceva: - di aver lavorato dal 1981 al 1995 come operaio addetto alla realizzazione di carpenterie in ferro e tubista alle dipendenze di varie ditte;
- dal 1997 a tutt'oggi è titolare dell'omonima ditta con sede in Strada di Cospea n.49/A ove realizza carpenterie in ferro e CP_ montaggi industriali ( Cfr. all.to all.to 3 estratto contributivo e anamnesi lavorativa al ricorso); - che le attività lavorative poste in CP_1 essere nell'espletamento delle predette mansioni comprendevano: la realizzazione di coperture di tetti con pannelli coibentati, il montaggio di carpenteria in ferro e l'utilizzo di pannelli di varie dimensioni dai 2 mt ai 25 mt di lunghezza e dal peso variabile dai 20 Kg ai 100 Kg che movimentava personalmente, tranne quelli di 25 mt di lunghezza movimentati con l'ausilio di 3 operai;
- di movimentare quotidianamente, sia manualmente che con l'ausilio di gru, travi di ferro di lunghezza da 1 mt a 20 mt e del peso dai 10 ai 30 Kg che provvedeva personalmente ad acquistare presso la caricandole sul proprio camion e scaricandole presso Controparte_4 la propria ditta o nel luogo ove doveva effettuare il montaggio per la lavorazione per la realizzazione di capannoni industriali, cancelli, inferriate per porte e finestre, tettoie di copertura, strutture in ferro per il cimitero, scale di emergenza ai lati di edifici, scale di sicurezza per uscite di emergenza;
- di aver realizzato vasche di raffreddamento in ferro per i forni dell'acciaieria di Terni e dello stabilimento siderurgico di Cremona con pannelli precompressi da 1 mt a 10 mt di lunghezza e del peso dai 5 ai 50 quintali;
- che le predette lavorazioni comportavano anche l'intervento manuale con leve di ferro del peso dai 5 ai 10 Kg per il corretto posizionamento dei pezzi o per evitare incastri di attrito;
- di aver utilizzato quotidianamente frullini, mole elettriche per tagliare il ferro, trapani, avvitatori, martello demolitore per le parti in cemento e quasi quotidianamente saldatrici a filo o elettriche;
- di aver osservato un orario di lavoro di circa 10 ore al giorno dal lunedì al sabato;
- Di essere stato costantemente esposto, in ragione dello svolgimento delle suddette mansioni, a vibrazioni a tutto il corpo e in particolare al sistema mano- braccio, sovraccarico biomeccanico all'arto superiore con movimenti di prensione della mano, posture incongrue, movimentazione manuale di carichi (Cfr. All.to 3, ricorso)- di aver contratto, a causa dell'attività svolta, due patologie “spondilodiscopatie del tratto lombare con ernia discale lombare (sottoposto nel 2023 ad intervento chirurgico di artrodesi circonferenziale L3-L4) e sindrome da intrappolamento del nervo ulnare al gomito.” Deduceva inoltre di aver presentato all' , in data 17/09/2020, domanda CP_1 per il riconoscimento dell'origine professionale delle predette malattie contratte;
che, tuttavia, l'Istituto, con nota del 29/10/20 archiviava la pratica ritenendo il rischio lavorativo non idoneo a provocare le malattie denunciate, confermando tale valutazione anche a seguito di opposizione amministrativa (Cfr. all.ti 9,10 e 11 al ricorso). Contestava tale valutazione affermando il nesso eziologico tra le malattie denunciate e l'attività lavorativa espletata e che dalla “spondilodiscoartrosi del tratto lombare con ernia discale lombare” ne è derivato un danno biologico pari al 20% mentre per la sindrome da intrappolamento del nervo ulnare ai gomiti” ne è derivato un danno biologico pari al 6% (cfr. relazione medico legale Prof. (all.to 1 – n.2 relazioni al ricorso). Persona_2 Conveniva pertanto in giudizio l' chiedendo il riconoscimento della CP_1 natura professionale delle patologie contratte e che dalle stesse è derivata un'inabilità permanente rispettivamente del 20% e del 6% previo cumulo con le menomazioni all'integrità psico fisica già precedentemente accertate e per l'effetto la condanna dell' al pagamento della rendita CP_1 corrispondente, oltre interessi legali e con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva in giudizio l'
[...]
in persona del Controparte_2 direttore pro tempore, contestando l'origine professionale delle malattie denunciate, stante l'inidoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità; contestava, inoltre, quanto riferito dal ricorrente in sede di anamnesi lavorativa e nel ricorso introduttivo in quanto trattasi di mere dichiarazioni di parte sprovviste di riscontri oggettivi e ritenendo, altresì, il grado di invalidità richiesto eccessivo rispetto alle obiettive condizioni dell'assicurato e ai parametri tabellari di cui all'art. 13 D.lgs. 38/00. L' , quindi, insisteva per il rigetto del ricorso. CP_1 Escussi due testi di parte ricorrente ed espletata consulenza medico legale, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui appresso.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno
“tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso CP_1 causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042).
Nella fattispecie in esame sussiste il nesso eziologico tra l'attività lavorativa espletata dal ricorrente indicata nel ricorso (operaio addetto alla realizzazione di carpenterie in ferro, montaggi industriali e tubista) e la malattia denunciata all' “spondilodiscoartrosi del tratto lombare con CP_1 ernia discale lombare” nei termini di ragionevole certezza, mentre non è emerso il nesso causale tra la malattia “sindrome da intrappolamento bilaterale del nervo ulnare al gomito” e le mansioni espletate. Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. estratto contributivo e anamnesi lavorativa, all.to 2 al ricorso), è emersa conferma che il ricorrente ha svolto in maniera continuativa per i periodi indicati, ovvero, dal 1981 al 1995 l'attività lavorativa di operaio addetto alla realizzazione di carpenterie in ferro e tubista alle dipendenze di varie ditte e dal 1997 a tutt'oggi in qualità di titolare dell'omonima ditta e che ha svolto le lavorazioni per come descritte. Tali circostanze, oltre ad essere state sostanzialmente confermate dai testi escussi, non sono state specificatamente contestate dall' e, inoltre, non CP_1 sono state inficiate da elementi probatori di segno contrario. In particolare, i testimoni e , escussi Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 26/11/2024 hanno confermato le mansioni svolte dal ricorrente e le modalità di esecuzione delle stesse.
Il teste ha sostanzialmente confermato le circostanze Testimone_1 dedotte in ricorso riferendo in particolare: “la mia professione è imprenditore”. Riguardo poi la mansione di operaio carpentiere svolta da ricorrente ha specificato che: Si è vero, ha svolto tale attività di operaio carpentiere;
io posso testimoniarlo perché l'ho visto lavorare. Per quanto concerne il montaggio di carpenteria in ferro utilizzando pannelli di varie dimensioni dai 2 mt ai 25 mt di lunghezza e dal peso variabile dai 20 Kg ai 100 Kg ha dichiarato: “Si è vero, quelle che mi si leggono nel capitolo sono le attività che ha effettuato il ricorrente;
lo so perché anche io faccio lo stesso mestiere e ci siamo spesso dati una mano a vicenda”; i pannelli li movimenta sempre il ricorrente a parte quelli di 25 mt di lunghezza;
, tali lavori li ho visti effettuare al ricorrente;
il ricorrente si è occupato anche del montaggio delle travi in ferro, l'ho visto lavorare presso i vari cantieri; (…) ha anche realizzato cancelli inferriate e capannoni industriali movimentando travi e pannelli di ferro dal peso vario ( 10/30 kg forse anche di più) (…) ha realizzato anche vasche di raffreddamento in ferro per i forni della acciaieria di Terni, dello stabilimento siderurgico di Cremona, con le modalità ed i materiali che mi si leggono nel capitolo;
noi stavamo sempre in contatto per i lavori;
(…) Riguardo l'utilizzo di strumenti di lavoro quali frullini/mole elettriche per tagliare il ferro, trapani, avvitatori;
mola elettrica ha dichiarato: si è vero il ricorrente ha utilizzato tali strumenti di lavoro;
(…) ha anche utilizzato il martello demolitore e saldatrici”. Il teste, infine, ha confermato l'orario di lavoro osservato dal ricorrente di circa 10 ore al giorno dal lunedì al sabato (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 26/11/2024). Anche il teste , autista di camion e dipendente del Testimone_2 ricorrente dal 1999 al 2017, ha reso dichiarazioni di analogo tenore precisando che:
“Si è vero, ha svolto tale attività di operaio carpentiere;
io posso testimoniarlo dal 1999;(…) quelle che mi si leggono nel capitolo sono le attività che ha effettuato il ricorrente;
lo so perché lavoravo con lui e svolgevo le stesse mansioni (…) i pannelli li movimenta sempre il ricorrente a parte quelli di 25 mt di lunghezza il ricorrente si è occupato anche del montaggio delle travi in ferro;
facevo lo stesso lavoro anche io;
montavamo anche i prefabbricati in cemento;
(…) si è vero il ricorrente ha anche realizzato cancelli inferriate e capannoni industriali movimentando travi e pannelli di ferro dal peso vario ( 10/30 kg); (…) ha realizzato anche vasche di raffreddamento in ferro per i forni della acciaieria di Terni, dello stabilimento siderurgico di Cremona, con le modalità ed i materiali che mi si leggono nel capitolo;
anche io lavoravo con lui nello stesso periodo;
(…)confermo l'orario di lavoro”. (Cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 26/11/2024 in atti). Confermata dalle prove orali la verosimile esposizione al rischio di contrarre le patologie oggetto del ricorso, veniva disposta consulenza medico legale. Il C.T.U nominato dott. ha dapprima accertato che la parte Persona_3 ricorrente è affetta da “spondilodiscopatie del tratto lombare con ernie discali lombari, trattate mediante intervento chirurgico di stabilizzazione L3-L4 con barre e viti ed applicazioni in loco di un distanziatore intersomatico”. 2. “sindrome da intrappolamento bilaterale del nervo ulnare al gomito a bassa espressività clinico-funzionale passando poi alla valutazione dell'esposizione professionale al rischio di contrarre le patologie suddette. Esaminando la patologia “sindrome da intrappolamento bilaterale del nervo ulnare al gomito a bassa espressività clinico-funzionale” il Prof. Per_3 dopo aver vagliato attentamente la documentazione in atti, le risultanze delle prove orali, nonché visitato il periziando, ha spiegato che: “è stato accertato che nella storia lavorativa del ricorrente i fattori professionali di rischio (sovraccarico biomeccanico agli arti superiori e vibrazioni meccaniche al sistema mano braccio), eventualmente patogeni, sono sì presenti, ma con apporti di bassa intensità e ricorrenza in termini di frequenza di esposizione, tali da non assurgere a fattori eziopatogenetici concausali efficienti e determinanti”. Quindi l'ausiliario ha nello specifico chiarito che:
“La patologia in questione non può essere, pertanto, qualificata come di natura professionale”. Diversamente è a dirsi per le spondilodiscopatie del tratto lombare con ernie discali lombari, trattate mediante intervento chirurgico di stabilizzazione L3-L4 con barre e viti ed applicazioni in loco di un distanziatore intersomatico spondilodiscoartrosi, rispetto alla quale il consulente, ha evidenziato che: “Nella specifica ed articolata attività lavorativa svolta nel corso degli anni sono qualificabili come significativi (con picchi di rilevanza) i fattori di rischio della movimentazione manuale di carichi e delle posture incongrue con sovraccarico biomeccanico del rachide dorso-lombare, anche alla luce dei dati testimoniali”. Alla luce di tali considerazioni il CTU ha concluso ritenendo che “la patologia del rachide lombare “spondilodiscopatie del tratto lombare con ernie discali lombari, trattate mediante intervento chirurgico di stabilizzazione L3-L4 con barre e viti ed applicazioni in loco di un distanziatore intersomatico” sia correttamente qualificabile come malattia di natura professionale, perché contratta a causa e nell'esercizio delle mansioni connesse con la specifica attività lavorativa”, valutando il danno biologico derivante dalla stessa nella misura del 10% con riferimento alla voce tabellare n. 213 ““ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti fino al 12%”, evidenziando in termini propriamente medico legali “il necessario bilanciamento valutativo medico-legale tra l'incremento del danno biologico di tipo anatomico indotto dall'intervento neurochirurgico di stabilizzazione vertebrale e l'effettivo miglioramento in chiave sintomatologica e funzionale conseguito dall'intervento stesso” con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 17.09.2020 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, fino al saldo;
Trasmesso l'esame peritale alle parti in causa non sono pervenute note di replica (Cfr. relazione medico legale, in atti). Orbene, il metodo logico seguito dal consulente tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Dalla consulenza tecnica, il cui risultato è condiviso dallo scrivente giudice emerge che in base al grado di invalidità riscontrato pari al 10% e, operato il cumulo con tutte le pregresse patologie già accertate e riconosciute dall' (16% complessivo di danno biologico permanente per sindrome CP_1 del canale carpale -malattia professionale apportante un danno biologico del 5%-, tendinosi di modesta entità del sovraspinoso di entrambe le spalle - malattia professionale apportante un danno biologico del 8% - pregresso infortunio sul lavoro con esiti algo-disfunzionali della caviglia sinistra, apportante un danno biologico del 4%), complessivamente pari al 24% (ventiquattro per cento) previo utilizzo della formula riduzionistica a scalare o di Balthazard, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo dal dovuto, fino al saldo. L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; l' comunque soccombente deve CP_1 essere condannato a rimborsare al ricorrente la metà delle spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' CP_1
P.Q.M
. Così, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da PE VA, nella causa iscritta al n. 477/2024, disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a)accerta e dichiara che la malattia “spondilodiscopatie del tratto lombare con ernie discali lombari, trattate mediante intervento chirurgico di stabilizzazione L3-L4 con barre e viti ed applicazioni in loco di un distanziatore intersomatico” da cui è affetto il ricorrente ha natura professionale e che dalla stessa è derivato un danno biologico pari al 10% e previo cumulo con le preesistenze già accertate, pari al 24% (ventiquattro per cento) oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa (17.09.2020) fino al saldo, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (17/09/2020) ; d)condanna l' a corrispondere il relativo indennizzo erogato in rendita CP_1 ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b;
e)rigetta nel resto il ricorso;
f)compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' al CP_1 pagamento della restante metà che liquida per l'intero in complessivi € 2600,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Eliana Senatore, dichiaratasi antistataria;
g)pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 liquidate come da separato decreto.
Lì 16 luglio 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 477/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c:
PE VA, elettivamente domiciliato in Terni – Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avvocato Eliana Senatore, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente – E
Controparte_1 in persona del direttore reggente
[...] p.t. per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del Persona_1 17.12.10 rep. 87595, racc. 38040, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in CP_1 Terni, Via Turati 18/20
-resistente – OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 9 maggio 2024, ritualmente notificato, PE VA, ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, l' Controparte_2
in persona del direttore
[...] reggente p.t. e, premesso di aver esperito infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare che, a causa dell'attività lavorativa svolta come operaio/artigiano metalmeccanico, lo stesso è affetto della patologie “spondilodiscopatie del tratto lombare con ernia discale lombare” e “sindrome da intrappolamento del nervo ulnare al gomito” e, per l'effetto, condannare l' all'erogazione in suo favore dei benefici CP_1 previdenziali previsti nella misura di legge. A fondamento del ricorso deduceva: - di aver lavorato dal 1981 al 1995 come operaio addetto alla realizzazione di carpenterie in ferro e tubista alle dipendenze di varie ditte;
- dal 1997 a tutt'oggi è titolare dell'omonima ditta con sede in Strada di Cospea n.49/A ove realizza carpenterie in ferro e CP_ montaggi industriali ( Cfr. all.to all.to 3 estratto contributivo e anamnesi lavorativa al ricorso); - che le attività lavorative poste in CP_1 essere nell'espletamento delle predette mansioni comprendevano: la realizzazione di coperture di tetti con pannelli coibentati, il montaggio di carpenteria in ferro e l'utilizzo di pannelli di varie dimensioni dai 2 mt ai 25 mt di lunghezza e dal peso variabile dai 20 Kg ai 100 Kg che movimentava personalmente, tranne quelli di 25 mt di lunghezza movimentati con l'ausilio di 3 operai;
- di movimentare quotidianamente, sia manualmente che con l'ausilio di gru, travi di ferro di lunghezza da 1 mt a 20 mt e del peso dai 10 ai 30 Kg che provvedeva personalmente ad acquistare presso la caricandole sul proprio camion e scaricandole presso Controparte_4 la propria ditta o nel luogo ove doveva effettuare il montaggio per la lavorazione per la realizzazione di capannoni industriali, cancelli, inferriate per porte e finestre, tettoie di copertura, strutture in ferro per il cimitero, scale di emergenza ai lati di edifici, scale di sicurezza per uscite di emergenza;
- di aver realizzato vasche di raffreddamento in ferro per i forni dell'acciaieria di Terni e dello stabilimento siderurgico di Cremona con pannelli precompressi da 1 mt a 10 mt di lunghezza e del peso dai 5 ai 50 quintali;
- che le predette lavorazioni comportavano anche l'intervento manuale con leve di ferro del peso dai 5 ai 10 Kg per il corretto posizionamento dei pezzi o per evitare incastri di attrito;
- di aver utilizzato quotidianamente frullini, mole elettriche per tagliare il ferro, trapani, avvitatori, martello demolitore per le parti in cemento e quasi quotidianamente saldatrici a filo o elettriche;
- di aver osservato un orario di lavoro di circa 10 ore al giorno dal lunedì al sabato;
- Di essere stato costantemente esposto, in ragione dello svolgimento delle suddette mansioni, a vibrazioni a tutto il corpo e in particolare al sistema mano- braccio, sovraccarico biomeccanico all'arto superiore con movimenti di prensione della mano, posture incongrue, movimentazione manuale di carichi (Cfr. All.to 3, ricorso)- di aver contratto, a causa dell'attività svolta, due patologie “spondilodiscopatie del tratto lombare con ernia discale lombare (sottoposto nel 2023 ad intervento chirurgico di artrodesi circonferenziale L3-L4) e sindrome da intrappolamento del nervo ulnare al gomito.” Deduceva inoltre di aver presentato all' , in data 17/09/2020, domanda CP_1 per il riconoscimento dell'origine professionale delle predette malattie contratte;
che, tuttavia, l'Istituto, con nota del 29/10/20 archiviava la pratica ritenendo il rischio lavorativo non idoneo a provocare le malattie denunciate, confermando tale valutazione anche a seguito di opposizione amministrativa (Cfr. all.ti 9,10 e 11 al ricorso). Contestava tale valutazione affermando il nesso eziologico tra le malattie denunciate e l'attività lavorativa espletata e che dalla “spondilodiscoartrosi del tratto lombare con ernia discale lombare” ne è derivato un danno biologico pari al 20% mentre per la sindrome da intrappolamento del nervo ulnare ai gomiti” ne è derivato un danno biologico pari al 6% (cfr. relazione medico legale Prof. (all.to 1 – n.2 relazioni al ricorso). Persona_2 Conveniva pertanto in giudizio l' chiedendo il riconoscimento della CP_1 natura professionale delle patologie contratte e che dalle stesse è derivata un'inabilità permanente rispettivamente del 20% e del 6% previo cumulo con le menomazioni all'integrità psico fisica già precedentemente accertate e per l'effetto la condanna dell' al pagamento della rendita CP_1 corrispondente, oltre interessi legali e con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva in giudizio l'
[...]
in persona del Controparte_2 direttore pro tempore, contestando l'origine professionale delle malattie denunciate, stante l'inidoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità; contestava, inoltre, quanto riferito dal ricorrente in sede di anamnesi lavorativa e nel ricorso introduttivo in quanto trattasi di mere dichiarazioni di parte sprovviste di riscontri oggettivi e ritenendo, altresì, il grado di invalidità richiesto eccessivo rispetto alle obiettive condizioni dell'assicurato e ai parametri tabellari di cui all'art. 13 D.lgs. 38/00. L' , quindi, insisteva per il rigetto del ricorso. CP_1 Escussi due testi di parte ricorrente ed espletata consulenza medico legale, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui appresso.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno
“tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso CP_1 causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042).
Nella fattispecie in esame sussiste il nesso eziologico tra l'attività lavorativa espletata dal ricorrente indicata nel ricorso (operaio addetto alla realizzazione di carpenterie in ferro, montaggi industriali e tubista) e la malattia denunciata all' “spondilodiscoartrosi del tratto lombare con CP_1 ernia discale lombare” nei termini di ragionevole certezza, mentre non è emerso il nesso causale tra la malattia “sindrome da intrappolamento bilaterale del nervo ulnare al gomito” e le mansioni espletate. Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. estratto contributivo e anamnesi lavorativa, all.to 2 al ricorso), è emersa conferma che il ricorrente ha svolto in maniera continuativa per i periodi indicati, ovvero, dal 1981 al 1995 l'attività lavorativa di operaio addetto alla realizzazione di carpenterie in ferro e tubista alle dipendenze di varie ditte e dal 1997 a tutt'oggi in qualità di titolare dell'omonima ditta e che ha svolto le lavorazioni per come descritte. Tali circostanze, oltre ad essere state sostanzialmente confermate dai testi escussi, non sono state specificatamente contestate dall' e, inoltre, non CP_1 sono state inficiate da elementi probatori di segno contrario. In particolare, i testimoni e , escussi Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 26/11/2024 hanno confermato le mansioni svolte dal ricorrente e le modalità di esecuzione delle stesse.
Il teste ha sostanzialmente confermato le circostanze Testimone_1 dedotte in ricorso riferendo in particolare: “la mia professione è imprenditore”. Riguardo poi la mansione di operaio carpentiere svolta da ricorrente ha specificato che: Si è vero, ha svolto tale attività di operaio carpentiere;
io posso testimoniarlo perché l'ho visto lavorare. Per quanto concerne il montaggio di carpenteria in ferro utilizzando pannelli di varie dimensioni dai 2 mt ai 25 mt di lunghezza e dal peso variabile dai 20 Kg ai 100 Kg ha dichiarato: “Si è vero, quelle che mi si leggono nel capitolo sono le attività che ha effettuato il ricorrente;
lo so perché anche io faccio lo stesso mestiere e ci siamo spesso dati una mano a vicenda”; i pannelli li movimenta sempre il ricorrente a parte quelli di 25 mt di lunghezza;
, tali lavori li ho visti effettuare al ricorrente;
il ricorrente si è occupato anche del montaggio delle travi in ferro, l'ho visto lavorare presso i vari cantieri; (…) ha anche realizzato cancelli inferriate e capannoni industriali movimentando travi e pannelli di ferro dal peso vario ( 10/30 kg forse anche di più) (…) ha realizzato anche vasche di raffreddamento in ferro per i forni della acciaieria di Terni, dello stabilimento siderurgico di Cremona, con le modalità ed i materiali che mi si leggono nel capitolo;
noi stavamo sempre in contatto per i lavori;
(…) Riguardo l'utilizzo di strumenti di lavoro quali frullini/mole elettriche per tagliare il ferro, trapani, avvitatori;
mola elettrica ha dichiarato: si è vero il ricorrente ha utilizzato tali strumenti di lavoro;
(…) ha anche utilizzato il martello demolitore e saldatrici”. Il teste, infine, ha confermato l'orario di lavoro osservato dal ricorrente di circa 10 ore al giorno dal lunedì al sabato (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 26/11/2024). Anche il teste , autista di camion e dipendente del Testimone_2 ricorrente dal 1999 al 2017, ha reso dichiarazioni di analogo tenore precisando che:
“Si è vero, ha svolto tale attività di operaio carpentiere;
io posso testimoniarlo dal 1999;(…) quelle che mi si leggono nel capitolo sono le attività che ha effettuato il ricorrente;
lo so perché lavoravo con lui e svolgevo le stesse mansioni (…) i pannelli li movimenta sempre il ricorrente a parte quelli di 25 mt di lunghezza il ricorrente si è occupato anche del montaggio delle travi in ferro;
facevo lo stesso lavoro anche io;
montavamo anche i prefabbricati in cemento;
(…) si è vero il ricorrente ha anche realizzato cancelli inferriate e capannoni industriali movimentando travi e pannelli di ferro dal peso vario ( 10/30 kg); (…) ha realizzato anche vasche di raffreddamento in ferro per i forni della acciaieria di Terni, dello stabilimento siderurgico di Cremona, con le modalità ed i materiali che mi si leggono nel capitolo;
anche io lavoravo con lui nello stesso periodo;
(…)confermo l'orario di lavoro”. (Cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 26/11/2024 in atti). Confermata dalle prove orali la verosimile esposizione al rischio di contrarre le patologie oggetto del ricorso, veniva disposta consulenza medico legale. Il C.T.U nominato dott. ha dapprima accertato che la parte Persona_3 ricorrente è affetta da “spondilodiscopatie del tratto lombare con ernie discali lombari, trattate mediante intervento chirurgico di stabilizzazione L3-L4 con barre e viti ed applicazioni in loco di un distanziatore intersomatico”. 2. “sindrome da intrappolamento bilaterale del nervo ulnare al gomito a bassa espressività clinico-funzionale passando poi alla valutazione dell'esposizione professionale al rischio di contrarre le patologie suddette. Esaminando la patologia “sindrome da intrappolamento bilaterale del nervo ulnare al gomito a bassa espressività clinico-funzionale” il Prof. Per_3 dopo aver vagliato attentamente la documentazione in atti, le risultanze delle prove orali, nonché visitato il periziando, ha spiegato che: “è stato accertato che nella storia lavorativa del ricorrente i fattori professionali di rischio (sovraccarico biomeccanico agli arti superiori e vibrazioni meccaniche al sistema mano braccio), eventualmente patogeni, sono sì presenti, ma con apporti di bassa intensità e ricorrenza in termini di frequenza di esposizione, tali da non assurgere a fattori eziopatogenetici concausali efficienti e determinanti”. Quindi l'ausiliario ha nello specifico chiarito che:
“La patologia in questione non può essere, pertanto, qualificata come di natura professionale”. Diversamente è a dirsi per le spondilodiscopatie del tratto lombare con ernie discali lombari, trattate mediante intervento chirurgico di stabilizzazione L3-L4 con barre e viti ed applicazioni in loco di un distanziatore intersomatico spondilodiscoartrosi, rispetto alla quale il consulente, ha evidenziato che: “Nella specifica ed articolata attività lavorativa svolta nel corso degli anni sono qualificabili come significativi (con picchi di rilevanza) i fattori di rischio della movimentazione manuale di carichi e delle posture incongrue con sovraccarico biomeccanico del rachide dorso-lombare, anche alla luce dei dati testimoniali”. Alla luce di tali considerazioni il CTU ha concluso ritenendo che “la patologia del rachide lombare “spondilodiscopatie del tratto lombare con ernie discali lombari, trattate mediante intervento chirurgico di stabilizzazione L3-L4 con barre e viti ed applicazioni in loco di un distanziatore intersomatico” sia correttamente qualificabile come malattia di natura professionale, perché contratta a causa e nell'esercizio delle mansioni connesse con la specifica attività lavorativa”, valutando il danno biologico derivante dalla stessa nella misura del 10% con riferimento alla voce tabellare n. 213 ““ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti fino al 12%”, evidenziando in termini propriamente medico legali “il necessario bilanciamento valutativo medico-legale tra l'incremento del danno biologico di tipo anatomico indotto dall'intervento neurochirurgico di stabilizzazione vertebrale e l'effettivo miglioramento in chiave sintomatologica e funzionale conseguito dall'intervento stesso” con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 17.09.2020 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, fino al saldo;
Trasmesso l'esame peritale alle parti in causa non sono pervenute note di replica (Cfr. relazione medico legale, in atti). Orbene, il metodo logico seguito dal consulente tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Dalla consulenza tecnica, il cui risultato è condiviso dallo scrivente giudice emerge che in base al grado di invalidità riscontrato pari al 10% e, operato il cumulo con tutte le pregresse patologie già accertate e riconosciute dall' (16% complessivo di danno biologico permanente per sindrome CP_1 del canale carpale -malattia professionale apportante un danno biologico del 5%-, tendinosi di modesta entità del sovraspinoso di entrambe le spalle - malattia professionale apportante un danno biologico del 8% - pregresso infortunio sul lavoro con esiti algo-disfunzionali della caviglia sinistra, apportante un danno biologico del 4%), complessivamente pari al 24% (ventiquattro per cento) previo utilizzo della formula riduzionistica a scalare o di Balthazard, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo dal dovuto, fino al saldo. L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; l' comunque soccombente deve CP_1 essere condannato a rimborsare al ricorrente la metà delle spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' CP_1
P.Q.M
. Così, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da PE VA, nella causa iscritta al n. 477/2024, disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a)accerta e dichiara che la malattia “spondilodiscopatie del tratto lombare con ernie discali lombari, trattate mediante intervento chirurgico di stabilizzazione L3-L4 con barre e viti ed applicazioni in loco di un distanziatore intersomatico” da cui è affetto il ricorrente ha natura professionale e che dalla stessa è derivato un danno biologico pari al 10% e previo cumulo con le preesistenze già accertate, pari al 24% (ventiquattro per cento) oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa (17.09.2020) fino al saldo, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (17/09/2020) ; d)condanna l' a corrispondere il relativo indennizzo erogato in rendita CP_1 ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b;
e)rigetta nel resto il ricorso;
f)compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' al CP_1 pagamento della restante metà che liquida per l'intero in complessivi € 2600,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Eliana Senatore, dichiaratasi antistataria;
g)pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 liquidate come da separato decreto.
Lì 16 luglio 2025
Il giudice
Michela Francorsi