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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/01/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4859 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione a cartella di pagamento (art. 615, l' comma c.p.c.) e vertente
T R A
rapp.ta e difesa dall'avv. BORZILLO Parte_1
ALBERTO
- OPPONENTE -
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. CAPOCELLI LOREDANA
- OPPOSTA -
E
in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.
LIMATOLA PAOLA
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 20.6.2023, Parte_1
proponeva opposizione alla cartella di pagamento n.
1 05320210001061592001 notificatale da parte dell' per un CP_3 credito del Controparte_2
, deducendo essenzialmente l'illegittimo utilizzo della
[...] procedura esattoriale.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta , la CP_3 quale eccepiva essenzialmente l'inammissibilità e l'infondatezza della proposta opposizione e chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa del MCC. si costituiva in giudizio e chiedeva Controparte_2 il rigetto dell'opposizione.
Detto ciò, l'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto all'assunto di parte opponente, secondo cui l'ente creditore avrebbe potuto procedere con la riscossione coattiva mediante ruolo solo dopo la precostituzione di un titolo esecutivo, esso non è condivisibile.
In virtù della normativa applicabile (in particolare,
l'art. 2 comma 4 del DM 20.6.2005 n. 18456 che richiama l'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123), il credito derivante dall'inadempimento, da parte dell'impresa beneficiaria, del contratto di mutuo garantito dall'intervento di sostegno pubblico è titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'istaurazione della procedura di riscossione esattoriale.
La legittimità dell'iscrizione a ruolo del credito vantato nei confronti del fideiussore dal Controparte_2 essendosi quest'ultimo surrogato nei diritti vantati dalla banca mutuante, discende essenzialmente dalla considerazione che, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge
662/1996, debbano essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, in
2 quanto fondato sul contratto di finanziamento e, dall'altro, quello riguardante in Controparte_2 qualità di gestore del fondo di garanzia per le PMI,
l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima, fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla l. 662/96
e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art. 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456.
Quest'ultimo rapporto ha natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta dalla garanzia, per cui, a seguito dell'escussione del fondo di garanzia e del pagamento in favore dell'istituto finanziatore da parte di _2
, si realizza una surroga ex lege che consente
[...] immediatamente a quest'ultimo di agire nei confronti dell'impresa finanziata e di eventuali garanti, senza che le vicende relative al (diverso) rapporto di natura privatistica possano incidere sulla procedura esattoriale.
Del resto, il richiamato d. lgs. 123/1998 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese) riguarda appunto “gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi” (art. 1 comma
1) e l'agevolazione concessa dal Fondo di garanzia per il tramite del (con risorse destinate a Controparte_2 tale Fondo dal ) rientra senz'altro nei predetti CP_4 interventi.
Peraltro, anche volendo aderire alla diversa tesi della natura privatistica di siffatto credito, del tutto legittima appare l'iscrizione a ruolo delle somme corrisposte dal Fondo di Garanzia, costituendo l'art. 9 comma 5 d. lgs. 123/1998 la deroga tipizzata alla
3 disciplina prevista dall'art. 21 del d. lgs. 46/1999. Ed, infatti, quest'ultima norma, pur affermando che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, fa salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge.
Sul punto, si è di recente pronunciata la Corte di
Cassazione, la quale ha statuito che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Controparte_2 surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (cfr. Cass.
1005/2023).
Va aggiunto, ancora, che l'art. 8-bis, comma 3, del D.L. n.
3 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2015 ha chiarito che la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996 non solo nei confronti del beneficiario finale ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie.
Inoltre, il comma 4 dell'art. 9 del d. lgs. 123/1998, che individua i casi per i quali è possibile avviare la procedura di riscossione esattoriale, si riferisce, oltre che alle ipotesi di revoca del finanziamento, anche ai casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca
4 “comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria”, in cui non può non comprendersi anche l'inadempimento, da parte dell'impresa beneficiaria, del contratto di mutuo garantito dall'intervento di sostegno pubblico.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico della opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014 con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione alla cartella di pagamento n.
05320210001061592001;
B) Condanna la opponente al pagamento, in favore dell'opposta e della terza chiamata in causa, delle spese di lite, che liquida in € 8.433,00 cadauna, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 21/01/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4859 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione a cartella di pagamento (art. 615, l' comma c.p.c.) e vertente
T R A
rapp.ta e difesa dall'avv. BORZILLO Parte_1
ALBERTO
- OPPONENTE -
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. CAPOCELLI LOREDANA
- OPPOSTA -
E
in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.
LIMATOLA PAOLA
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 20.6.2023, Parte_1
proponeva opposizione alla cartella di pagamento n.
1 05320210001061592001 notificatale da parte dell' per un CP_3 credito del Controparte_2
, deducendo essenzialmente l'illegittimo utilizzo della
[...] procedura esattoriale.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta , la CP_3 quale eccepiva essenzialmente l'inammissibilità e l'infondatezza della proposta opposizione e chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa del MCC. si costituiva in giudizio e chiedeva Controparte_2 il rigetto dell'opposizione.
Detto ciò, l'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto all'assunto di parte opponente, secondo cui l'ente creditore avrebbe potuto procedere con la riscossione coattiva mediante ruolo solo dopo la precostituzione di un titolo esecutivo, esso non è condivisibile.
In virtù della normativa applicabile (in particolare,
l'art. 2 comma 4 del DM 20.6.2005 n. 18456 che richiama l'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123), il credito derivante dall'inadempimento, da parte dell'impresa beneficiaria, del contratto di mutuo garantito dall'intervento di sostegno pubblico è titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'istaurazione della procedura di riscossione esattoriale.
La legittimità dell'iscrizione a ruolo del credito vantato nei confronti del fideiussore dal Controparte_2 essendosi quest'ultimo surrogato nei diritti vantati dalla banca mutuante, discende essenzialmente dalla considerazione che, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge
662/1996, debbano essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, in
2 quanto fondato sul contratto di finanziamento e, dall'altro, quello riguardante in Controparte_2 qualità di gestore del fondo di garanzia per le PMI,
l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima, fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla l. 662/96
e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art. 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456.
Quest'ultimo rapporto ha natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta dalla garanzia, per cui, a seguito dell'escussione del fondo di garanzia e del pagamento in favore dell'istituto finanziatore da parte di _2
, si realizza una surroga ex lege che consente
[...] immediatamente a quest'ultimo di agire nei confronti dell'impresa finanziata e di eventuali garanti, senza che le vicende relative al (diverso) rapporto di natura privatistica possano incidere sulla procedura esattoriale.
Del resto, il richiamato d. lgs. 123/1998 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese) riguarda appunto “gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi” (art. 1 comma
1) e l'agevolazione concessa dal Fondo di garanzia per il tramite del (con risorse destinate a Controparte_2 tale Fondo dal ) rientra senz'altro nei predetti CP_4 interventi.
Peraltro, anche volendo aderire alla diversa tesi della natura privatistica di siffatto credito, del tutto legittima appare l'iscrizione a ruolo delle somme corrisposte dal Fondo di Garanzia, costituendo l'art. 9 comma 5 d. lgs. 123/1998 la deroga tipizzata alla
3 disciplina prevista dall'art. 21 del d. lgs. 46/1999. Ed, infatti, quest'ultima norma, pur affermando che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, fa salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge.
Sul punto, si è di recente pronunciata la Corte di
Cassazione, la quale ha statuito che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Controparte_2 surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (cfr. Cass.
1005/2023).
Va aggiunto, ancora, che l'art. 8-bis, comma 3, del D.L. n.
3 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2015 ha chiarito che la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996 non solo nei confronti del beneficiario finale ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie.
Inoltre, il comma 4 dell'art. 9 del d. lgs. 123/1998, che individua i casi per i quali è possibile avviare la procedura di riscossione esattoriale, si riferisce, oltre che alle ipotesi di revoca del finanziamento, anche ai casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca
4 “comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria”, in cui non può non comprendersi anche l'inadempimento, da parte dell'impresa beneficiaria, del contratto di mutuo garantito dall'intervento di sostegno pubblico.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico della opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014 con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione alla cartella di pagamento n.
05320210001061592001;
B) Condanna la opponente al pagamento, in favore dell'opposta e della terza chiamata in causa, delle spese di lite, che liquida in € 8.433,00 cadauna, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 21/01/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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