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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/11/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 439/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. DE Parte_1 C.F._1
PR SS
E
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. CP_1 C.F._2
IN SI
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, così come modificate all'udienza del 17/09/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 13/05/2000 trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MONTE ARGENTARIO (Serie
A, Parte II, atto n. 10, anno 2000), ed hanno chiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come modificate all'udienza del 17/09/2025.
Dall'unione della coppia sono nate due figlie, (il 23/02/2003) e Per_1 Per_2
(il 05/07/2011).
A fronte del parere contrario del P.M., in punto di mantenimento delle figlie, le parti hanno provveduto a modificare le condizioni contenute nel ricorso introduttivo con le precisazioni rese all'udienza del 17/09/2025.
Deve, pertanto, riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa delle condizioni della separazione personale, così come modificate all'udienza del 17/09/2025.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto – stante il contenuto dell'accordo – appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di MONTE ARGENTARIO (Serie A, Parte
II, atto n. 10, anno 2000), contratto tra e , in Parte_1 CP_1 data 13/05/2000;
PRENDENDO ATTO
delle condizioni pattuite dalle parti e indicate nel ricorso congiunto, così come modificate all'udienza del 17/09/2025;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. DE Parte_1 C.F._1
PR SS
E
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. CP_1 C.F._2
IN SI
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, così come modificate all'udienza del 17/09/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 13/05/2000 trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MONTE ARGENTARIO (Serie
A, Parte II, atto n. 10, anno 2000), ed hanno chiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come modificate all'udienza del 17/09/2025.
Dall'unione della coppia sono nate due figlie, (il 23/02/2003) e Per_1 Per_2
(il 05/07/2011).
A fronte del parere contrario del P.M., in punto di mantenimento delle figlie, le parti hanno provveduto a modificare le condizioni contenute nel ricorso introduttivo con le precisazioni rese all'udienza del 17/09/2025.
Deve, pertanto, riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa delle condizioni della separazione personale, così come modificate all'udienza del 17/09/2025.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto – stante il contenuto dell'accordo – appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di MONTE ARGENTARIO (Serie A, Parte
II, atto n. 10, anno 2000), contratto tra e , in Parte_1 CP_1 data 13/05/2000;
PRENDENDO ATTO
delle condizioni pattuite dalle parti e indicate nel ricorso congiunto, così come modificate all'udienza del 17/09/2025;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti