Articolo 11 della Legge 3 giugno 1959, n. 412
Articolo 10Articolo 12
Versione
12 luglio 1959
Art. 11.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1959-60 una assegnazione da parte del Tesoro di lire 3.500.000.000 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso e per far fronte alle spese del personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167 .
Entrata in vigore il 12 luglio 1959