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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 12/06/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA In Nome del Popolo Italiano
Proc. N. 393/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa Francesca Pinacchio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
, con l'avvocato BALDASSARRE ALESSANDRA, Parte_1
, con l'avvocato MARIANI LUCIA TERESA, Controparte_1
avente ad oggetto: Separazione consensuale dei coniugi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 21/05/2025, hanno esposto che: il giorno 26.5.2012, in Introdacqua, hanno contratto matrimonio con rito civile, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di Matrimonio Parte
I, n. 1, Anno 2012; dall'unione matrimoniale sono nate due figlie: il 21.12.2006 e il 6.12.2011. Per_1 Per_2
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse omologata la separazione personale alle condizioni congiuntamente specificate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione consensuale dei coniugi:
[...]
Parte_2
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
b) l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Introdacqua provveda ad annotare a margine dell'atto di matrimonio n. 1, p. I del registro degli Atti di matrimonio per l'anno 2012, l'emananda omologa;
c) quanto alle figlie, viene concordato l'affido condiviso della figlia secondogenita
, essendo la primogenita divenuta maggiorenne in data 21.12.2024, Per_2
stabilendo che tutte le decisioni di maggiore interesse per le stesse, relative alla salute, all'istruzione e all'educazione siano adottate di comune accordo dai genitori;
d) I genitori concordano sulle seguenti modalità di affido:
- collocamento paritetico della minore presso l'abitazione di entrambi i genitori con conservazione della residenza per entrambe le figlie presso l'abitazione del padre in
Introdacqua alla Via Torre n. 36;
- le figlie permarranno a settimane alterne presso l'abitazione di ciascun genitore a partire dal venerdì sera, ad orario da stabilirsi di volta in volta secondo le esigenze delle figlie e dei genitori, fino al venerdì sera successivo;
in ogni caso, salvo diverso accordo tra i genitori, ciascuno di essi nella settimana in cui non avrà le figlie con sé, le vedrà per almeno due pomeriggi a settimana in giorni ed orari da concordare di volta in volta;
resta inteso che durante la permanenza delle figlie con il padre, questi, compatibilmente con i suoi turni di lavoro, si farà carico di tutte le necessità delle stesse;
-durante le vacanze estive i genitori avranno facoltà di avere con sé le ragazze per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il mese di giugno;
i genitori si impegnano a comunicare vicendevolmente il luogo di permanenza delle ragazze durante i periodi di vacanza;
- durante le vacanze e le festività le figlie trascorreranno con ogni genitore un periodo continuativo pari alla metà dei giorni di festa, con previsione che le principali festività saranno trascorse ad anni alterni con ciascuno dei genitori, sempre salvo diverso accordo tra i coniugi;
in particolare, ad iniziare l'anno corrente con il padre:
- per le festività natalizie: Vigilia di Natale (24 dicembre) da trascorrere con un genitore, da Natale (25 dicembre) al 31 dicembre con l'altro genitore, dal 1° gennaio al 6 gennaio con il genitore con cui le figlie hanno trascorso la Vigilia di Natale;
- Per le festività pasquali: Pasqua da trascorrere con un genitore, pasquetta con l'altro;
- compleanni e cerimonie di parenti afferenti ai rispettivi rami familiari: potranno essere trascorsi dalle ragazze con l'uno o l'altro genitore, a seconda delle necessità, sempre con impegno di ciascun genitore di ricondurre le figlie presso la casa del genitore ove risulteranno collocate al momento;
- le figlie trascorreranno il proprio compleanno restando a pranzo con un genitore e a cena con l'altro salvo diverso accordo;
- dal punto di vista economico, ciascun genitore, oltre a garantire la propria presenza in casa in orari extra lavorativi, si occuperà in prima persona dell'approvvigionamento di tutto quanto necessiterà alle figlie per la loro permanenza nelle rispettive abitazioni (ovvero alimenti di ogni genere, prodotti per la pulizia personale e non ecc.); quanto ai trasferimenti delle ragazze per ogni necessità, dovranno occuparsene i genitori in maniera alternata, sostenendone le relative spese, nello specifico ogni genitore si accollerà le spese relative al trasferimento di cui si occuperà; tutte le altre spese che dovessero rendersi necessarie per le figlie, sia ordinarie che straordinarie, saranno divise equamente tra i genitori;
- l'assegno Unico Universale dovrà essere attribuito al 50% a ciascun coniuge e qualora sia percepito interamente da uno di essi, sullo stesso graverà l'obbligo di restituzione immediata del 50% all'altro genitore;
- la IG.ra si impegna a ritirare i suoi oggetti personali, oltre ai beni Parte_1
da lei acquistati ed al proprio corredo matrimoniale direttamente presso la casa coniugale previo accordo con il IG. che ne consentirà il prelievo entro il CP_1
mese di marzo 2025;
- Le parti si riconoscono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio;
- le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
Controparte_2
- collocamento paritetico della figlia minore presso l'abitazione di entrambi i genitori con conservazione della residenza per entrambe le figlie presso l'abitazione del padre in Introdacqua alla Via Torre n. 36;
- entrambe le figlie permarranno a settimane alterne presso l'abitazione di ciascun genitore a partire dal venerdì sera, ad orario da stabilirsi di volta in volta secondo le esigenze delle figlie e dei genitori, fino al venerdì sera successivo;
in ogni caso, salvo diverso accordo tra i genitori, ciascuno di essi nella settimana in cui non avrà le figlie con sé, le vedrà per almeno due pomeriggi a settimana in giorni ed orari da concordare di volta in volta;
resta inteso che durante la permanenza delle figlie con il padre, questi, compatibilmente con i suoi turni di lavoro, si farà carico di tutte le necessità delle stesse;
-durante le vacanze estive i genitori avranno facoltà di avere con sé le ragazze per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il mese di giugno;
i genitori si impegnano a comunicare vicendevolmente il luogo di permanenza delle ragazze durante i periodi di vacanza;
- durante le vacanze e le festività le figlie trascorreranno con ogni genitore un periodo continuativo pari alla metà dei giorni di festa, con previsione che le principali festività saranno trascorse ad anni alterni con ciascuno dei genitori, sempre salvo diverso accordo tra i coniugi;
in particolare, ad iniziare l'anno corrente con il padre:
- per le festività natalizie: Vigilia di Natale (24 dicembre) da trascorrere con un genitore, da Natale (25 dicembre) al 31 dicembre con l'altro genitore, dal 1° gennaio al 6 gennaio con il genitore con cui le figlie hanno trascorso la Vigilia di Natale;
- Per le festività pasquali: Pasqua da trascorrere con un genitore, pasquetta con l'altro;
- compleanni e cerimonie di parenti afferenti ai rispettivi rami familiari: potranno essere trascorsi dalle ragazze con l'uno o l'altro genitore, a seconda delle necessità, sempre con impegno di ciascun genitore di ricondurre le figlie presso la casa del genitore ove risulteranno collocate al momento;
- le figlie trascorreranno il proprio compleanno restando a pranzo con un genitore e a cena con l'altro salvo diverso accordo.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 12.6.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco
Proc. N. 393/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa Francesca Pinacchio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
, con l'avvocato BALDASSARRE ALESSANDRA, Parte_1
, con l'avvocato MARIANI LUCIA TERESA, Controparte_1
avente ad oggetto: Separazione consensuale dei coniugi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 21/05/2025, hanno esposto che: il giorno 26.5.2012, in Introdacqua, hanno contratto matrimonio con rito civile, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di Matrimonio Parte
I, n. 1, Anno 2012; dall'unione matrimoniale sono nate due figlie: il 21.12.2006 e il 6.12.2011. Per_1 Per_2
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse omologata la separazione personale alle condizioni congiuntamente specificate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione consensuale dei coniugi:
[...]
Parte_2
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
b) l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Introdacqua provveda ad annotare a margine dell'atto di matrimonio n. 1, p. I del registro degli Atti di matrimonio per l'anno 2012, l'emananda omologa;
c) quanto alle figlie, viene concordato l'affido condiviso della figlia secondogenita
, essendo la primogenita divenuta maggiorenne in data 21.12.2024, Per_2
stabilendo che tutte le decisioni di maggiore interesse per le stesse, relative alla salute, all'istruzione e all'educazione siano adottate di comune accordo dai genitori;
d) I genitori concordano sulle seguenti modalità di affido:
- collocamento paritetico della minore presso l'abitazione di entrambi i genitori con conservazione della residenza per entrambe le figlie presso l'abitazione del padre in
Introdacqua alla Via Torre n. 36;
- le figlie permarranno a settimane alterne presso l'abitazione di ciascun genitore a partire dal venerdì sera, ad orario da stabilirsi di volta in volta secondo le esigenze delle figlie e dei genitori, fino al venerdì sera successivo;
in ogni caso, salvo diverso accordo tra i genitori, ciascuno di essi nella settimana in cui non avrà le figlie con sé, le vedrà per almeno due pomeriggi a settimana in giorni ed orari da concordare di volta in volta;
resta inteso che durante la permanenza delle figlie con il padre, questi, compatibilmente con i suoi turni di lavoro, si farà carico di tutte le necessità delle stesse;
-durante le vacanze estive i genitori avranno facoltà di avere con sé le ragazze per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il mese di giugno;
i genitori si impegnano a comunicare vicendevolmente il luogo di permanenza delle ragazze durante i periodi di vacanza;
- durante le vacanze e le festività le figlie trascorreranno con ogni genitore un periodo continuativo pari alla metà dei giorni di festa, con previsione che le principali festività saranno trascorse ad anni alterni con ciascuno dei genitori, sempre salvo diverso accordo tra i coniugi;
in particolare, ad iniziare l'anno corrente con il padre:
- per le festività natalizie: Vigilia di Natale (24 dicembre) da trascorrere con un genitore, da Natale (25 dicembre) al 31 dicembre con l'altro genitore, dal 1° gennaio al 6 gennaio con il genitore con cui le figlie hanno trascorso la Vigilia di Natale;
- Per le festività pasquali: Pasqua da trascorrere con un genitore, pasquetta con l'altro;
- compleanni e cerimonie di parenti afferenti ai rispettivi rami familiari: potranno essere trascorsi dalle ragazze con l'uno o l'altro genitore, a seconda delle necessità, sempre con impegno di ciascun genitore di ricondurre le figlie presso la casa del genitore ove risulteranno collocate al momento;
- le figlie trascorreranno il proprio compleanno restando a pranzo con un genitore e a cena con l'altro salvo diverso accordo;
- dal punto di vista economico, ciascun genitore, oltre a garantire la propria presenza in casa in orari extra lavorativi, si occuperà in prima persona dell'approvvigionamento di tutto quanto necessiterà alle figlie per la loro permanenza nelle rispettive abitazioni (ovvero alimenti di ogni genere, prodotti per la pulizia personale e non ecc.); quanto ai trasferimenti delle ragazze per ogni necessità, dovranno occuparsene i genitori in maniera alternata, sostenendone le relative spese, nello specifico ogni genitore si accollerà le spese relative al trasferimento di cui si occuperà; tutte le altre spese che dovessero rendersi necessarie per le figlie, sia ordinarie che straordinarie, saranno divise equamente tra i genitori;
- l'assegno Unico Universale dovrà essere attribuito al 50% a ciascun coniuge e qualora sia percepito interamente da uno di essi, sullo stesso graverà l'obbligo di restituzione immediata del 50% all'altro genitore;
- la IG.ra si impegna a ritirare i suoi oggetti personali, oltre ai beni Parte_1
da lei acquistati ed al proprio corredo matrimoniale direttamente presso la casa coniugale previo accordo con il IG. che ne consentirà il prelievo entro il CP_1
mese di marzo 2025;
- Le parti si riconoscono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio;
- le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
Controparte_2
- collocamento paritetico della figlia minore presso l'abitazione di entrambi i genitori con conservazione della residenza per entrambe le figlie presso l'abitazione del padre in Introdacqua alla Via Torre n. 36;
- entrambe le figlie permarranno a settimane alterne presso l'abitazione di ciascun genitore a partire dal venerdì sera, ad orario da stabilirsi di volta in volta secondo le esigenze delle figlie e dei genitori, fino al venerdì sera successivo;
in ogni caso, salvo diverso accordo tra i genitori, ciascuno di essi nella settimana in cui non avrà le figlie con sé, le vedrà per almeno due pomeriggi a settimana in giorni ed orari da concordare di volta in volta;
resta inteso che durante la permanenza delle figlie con il padre, questi, compatibilmente con i suoi turni di lavoro, si farà carico di tutte le necessità delle stesse;
-durante le vacanze estive i genitori avranno facoltà di avere con sé le ragazze per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il mese di giugno;
i genitori si impegnano a comunicare vicendevolmente il luogo di permanenza delle ragazze durante i periodi di vacanza;
- durante le vacanze e le festività le figlie trascorreranno con ogni genitore un periodo continuativo pari alla metà dei giorni di festa, con previsione che le principali festività saranno trascorse ad anni alterni con ciascuno dei genitori, sempre salvo diverso accordo tra i coniugi;
in particolare, ad iniziare l'anno corrente con il padre:
- per le festività natalizie: Vigilia di Natale (24 dicembre) da trascorrere con un genitore, da Natale (25 dicembre) al 31 dicembre con l'altro genitore, dal 1° gennaio al 6 gennaio con il genitore con cui le figlie hanno trascorso la Vigilia di Natale;
- Per le festività pasquali: Pasqua da trascorrere con un genitore, pasquetta con l'altro;
- compleanni e cerimonie di parenti afferenti ai rispettivi rami familiari: potranno essere trascorsi dalle ragazze con l'uno o l'altro genitore, a seconda delle necessità, sempre con impegno di ciascun genitore di ricondurre le figlie presso la casa del genitore ove risulteranno collocate al momento;
- le figlie trascorreranno il proprio compleanno restando a pranzo con un genitore e a cena con l'altro salvo diverso accordo.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 12.6.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco