TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/03/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4353/23 RG iscritta in data 2/06/23, avente per oggetto: impugnazione per veridicità del riconoscimento del figlio naturale e dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269
c.c.
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso, come da procura allegata Parte_1 C.F._1
all'atto di citazione, dall'avv. Roberto Picecchi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via V. Dono n.15;
RICORRENTE
E
(CF: , rappresentata e difesa, come da procura allegata Controparte_1 C.F._2
alla memoria difensiva, dall'avv. Giovanni Vitale, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno al c.so Garibaldi n. 16;
RESISTENTE
NONCHE'
(C.F.: ); Controparte_2 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
E avv. Marianna, quale curatore speciale di (C.F.: CP_3 Persona_1
), dom.ta in Salerno alla Via Santi Martiri Salernitani n.24, presso e nello C.F._4 studio del predetto difensore, come da decreto di nomina emesso dal Tribunale in data 27.11.2023;
LITISCONSORTE NECESSARIO
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 27.2.25, fissata con modalità di trattazione scritta, le parti depositavano le relative note con le rispettive precisazioni delle conclusioni e la causa era assunta in decisione ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 16.6.23, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e , impugnando, per difetto di veridicità, il riconoscimento di CP_1 Controparte_4 paternità fatto da quest'ultimo nell'atto di nascita della piccola nata il [...] a [...] Per_1
(atto n. 42 - P.
2 - S.B - anno 2023- Battipaglia, come si desume dal certificato di nascita dell'ufficiale di stato civile del comune di Battipaglia del 22 marzo 2023 depositato in atti) e chiedendo che venisse accertata la sua paternità.
In particolare, deduce di aver intrattenuto con una relazione sentimentale Controparte_1 continuativa dal 2018 all'estate del 2022 cessata dopo il concepimento della minore, di talchè dubitava della veridicità del riconoscimento da parte dell'altro convenuto e domandava a codesto
Tribunale, previa ammissione di mezzi istruttori tra cui CTU ematologico-genetica, di disconoscere la paternità di e dichiarare che il padre biologico della minore fosse con CP_4 Parte_1 mutamento del cognome ed assunzione dei provvedimenti necessari al mantenimento e alla cura della minore, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge.
Con decreto del 6.6.2023, il Presidente, letti gli atti del giudizio, trattandosi di domande rese ai sensi degli articoli 263 e 269 c.c., e rilevato, inoltre, che ai sensi degli artt. 473 bis c.p.c. e ss., il Titolo IV bis del codice di rito si applicava ai procedimenti in materia di persona, minorenni e famiglie, ricomprendendosi in essi anche quelli in materia di stato, disponeva il mutamento del rito assegnando al ricorrente il termine sino al 30.7.2023 per notificare l'atto di citazione (convertito in ricorso) ed alle parti regolari e rituali termini per comparire all'udienza fissata in data 23.11.2023.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente che, in via preliminare, CP_1 eccepiva l'inammissibilità della domanda e nel merito contestava la ricostruzione della vicenda proposta dall'attore, evidenziando, in particolare, che ella non aveva avuto rapporti sessuali con il ricorrente compatibili con il concepimento della minore, essendo la loro relazione terminata nel 2021, ciò comprovato da un test del DNA effettuato in forma privata.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, spiegava domanda di risarcimento dei danni, quantificati in € 10.000,00 in conseguenza della condotta mantenuta dalla controparte, con vittoria di spese.
Sulle questioni preliminari, la causa era riservata al Collegio.
Con ordinanza depositata in data 27.11.2023, veniva dichiarata la contumacia del resistente, si disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della minore previa nomina del Per_1 curatore speciale, si riservava unitamente al merito la questione di ammissibilità del riconoscimento giudiziale, evidenziandosi che la domanda principale proposto era quella di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, e si nominava il CTU, conferendo incarico per l'espletamento della consulenza genetica.
Si costituiva il curatore, che si associava alla richiesta di espletamento della CTU essendo nell'interesse della minore l'accertamento dello status veritatis (ex multis Cass. Civ. Sez. I 27/10/2021
n. 30403), mentre il resistente si opponeva evidenziando che avesse già prodotto test “privato” del
DNA.
All'esito dell'espletamento della consulenza, all'udienza del 27.2.25, fissata in modalità di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, la causa era riservata in decisione ai sensi dell'art. 473bis.28
c.p.c..
Tanto premesso, deve darsi atto che la domanda principale proposta è quella di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità e, solo una volta valutata tale domanda, in caso di accoglimento della stessa, potrà procedersi all'esame della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.
Infatti, per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c., occorre previamente contestare, come il ricorrente ha fatto, con l'azione di cui all'art. 263 c.c., la veridicità del riconoscimento effettuato ai sensi dell'articolo 250 c.c. (nell'odierno giudizio nell'atto di nascita) da parte del genitore (i.e. a favore del figlio naturale (i.e: . Controparte_2 Per_1
Presupposto dell'azione di disconoscimento è, dunque, l'assenza di un diverso stato formale di figlio
(v. Corte Cost. n. 177 del 2022 che ha dichiarato inammissibile la q.l.c. dell'art. 269, primo comma, cod. civ., che esclude la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità in contrasto con lo status di figlio in cui la persona si trova e, in subordine, nella parte in cui esclude la possibilità di ottenere una pronuncia condizionata al successivo esercizio dell'azione di disconoscimento).
Per giurisprudenza consolidata, condivisa da questo Collegio, l'azione di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità postula, a norma dell'art. 263, la dimostrazione della assoluta impossibilità che il soggetto che abbia inizialmente compiuto il riconoscimento sia, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio (Cass. n. 17095/2013). In questa tipologia di controversia, la consulenza tecnica ematologica è uno strumento istruttorio officioso rivolto verso l'unica indagine decisiva in ordine all'accertamento della verità del rapporto di filiazione e, pertanto, la sua richiesta, da un lato, non può essere ritenuta esplorativa, intendendosi come tale l'istanza rivolta a supplire le deficienze allegative ed istruttorie di parte, così da aggirare il regime dell'onere della prova sul piano sostanziale o i tempi di formulazione delle richieste istruttorie sul piano processuale,
e, dall'altro, non essendo soggetta al regime processuale delle istanze di parte, non può essere oggetto di rinuncia, anche implicita (Cass. n. 23290/2015).
Ebbene, nell'odierno giudizio, non è stata raggiunta la prova che non Controparte_2 sia il padre di , poiché l'accertamento tecnico ha evidenziato che “il confronto Persona_1 del profilo genetico di (presunto padre) con quello di (figlia), non Persona_2 Persona_1 ha evidenziato la corrispondenza tra l'allele obbligatorio paterno per i 15 sistemi genetici studiati.
Tali risultati indicano pertanto che non è il padre biologico di Persona_2 Persona_1 con una probabilità del 99,99999999% ed un likelihood ratio di 1,04x10-31”.
L'esito della CTU, quindi, non è riuscito a scalfire l'affermazione di status contenuta nell'atto di nascita ex art. 254 c.c., né è possibile ritenere che il Tribunale avrebbe dovuto ammettere ulteriori mezzi di prova, ad istanza di parte o d'ufficio nell'interesse del minore ex art. 473bis.2 c.p.c., poiché
a seguito dell'espletamento della consulenza, prevale l'interesse della minore al mantenimento del proprio status (cd. favor legitimitatis).
Conseguentemente è inammissibile la domanda di riconoscimento giudiziale di paternità ex art. 269
c.c., mancando la condizione della libertà di status paterno richiesta dalla norma.
4. Parimenti inammissibile è la domanda riconvenzionale della resistente . Se è vero, infatti, CP_1 come confermato dal correttivo (d.lgs. 164 del 2024), che è ben possibile proporre nel rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie, domande di risarcimento del danno conseguenti e connesse a violazioni dei doveri familiari (art. 473bis. c.p.c. novellato), è pur vero, però, che dalla condotta processuale della resistente si desume inequivocabilmente il venir meno dell'interesse a coltivare la sua domanda (Cass. civ., Sez. II, 12/11/2024, n. 29172): invero, non solo la resistente non ha reiterato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non patrimoniale in sede conclusionale, ma non ha neppure richiesto o prodotto istruttoria volta a sostenerla. D'altronde, è consolidata l'affermazione in giurisprudenza secondo cui “il danno non patrimoniale da lesione della reputazione, alla stregua degli altri danni da lesione di diritti fondamentali, è un tipico danno- conseguenza e, perciò, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa); deve, pertanto, essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
16/04/2018, n. 9385).
5. Le spese di lite, comprensive di quelle di consulenza, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori prossimi ai minimi (considerando la natura degli atti difensivi e l'attività processuale svolta), parametrati al decisum (valore indeterminabile complessità bassa), dovendo porsi a carico del ricorrente anche quelle del curatore speciale, liquidate in favore dell'Erario, essendo ammesso il curatore al gratuito patrocinio.
Vanno dichiarate non ripetibili le spese di lite sostenute dal ricorrente nei confronti del resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da parte ricorrente;
2. Dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della paternità;
3. Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non patrimoniale;
4. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che si liquidano in € 3850,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge;
5. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, per l'attività svolta dal curatore, in favore dell'Erario che si liquidano in € 3850,00, per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge;
6. Dichiara non ripetibili le spese di lite sostenute dal ricorrente nei confronti del resistente contumace;
7. Pone le spese di consulenza a definitivo carico di parte ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 3.3.25 il Presidente est.
Dr. Ilaria Bianchi
Provvedimento redatto in collaborazione con il dr. Francesco D'Amato, Mot in tirocinio generico.