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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 4253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4253 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona del Giudice delegato dott.ssa Maria Rosaria Pupo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4486/2024 R.G. ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali –
Ricorso ex artt 84 e 170 Dpr 115/2002 e art. 15 D.L. 150/2011 e art. 281 decies c.p.c. vertente
T R A
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 Pt_2 C.F._1
05/07/1972, con studio in Napoli al Centro Direzionale is. E5, nella qualità di difensore di sé stesso, Pec: Email_1
opponente-
C O N T R O
, c.f. in persona del Ministro p.t., rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Napoli presso cui ope legis domicilia alla Via Diaz n.11, c.f. fax 081-4979313, posta certificata : C.F._2
-opposto- Email_2
OGGETTO: opposizione avverso decreto del 03/10/2024 della Corte d'Appello di Napoli, 9^ sezione civile (ex 4^ A), di revoca del precedente decreto di liquidazione delle spese legali n. cronol. 2951/2023 pubblicato il 30/10/2023 e pronunciato in data del 27/10/2023 nell'ambito del procedimento civile recante r.g. 1017/2014,;
CONCLUSIONI
- per l'appellante Avv. TO NO : " revocare e/o annullare e/o dichiarare la nullità del decreto del 03/10/2024 della Corte d'Appello di Napoli, relativo alla procedura r.g. 1017/2014 meglio indicato in premessa;
- liquidare anche le spese relative al presente giudizio secondo i parametri del DM 50/14
1 senza riduzione (Cass. 3606/2024 del 08/02/2024) trattandosi di attività diversa da quella svolta in favore del soggetto beneficiario del patrocinio a carico dello
Stato”.
- per l'appellato : “rigettare l'avversa opposizione. Vinti Controparte_1
compensi e spese di giudizio”.
Svolgimento del processo
L'avv. NO TO nel procedimento iscritto a ruolo sub n.r.g.
1017/2014, depositava istanza per la liquidazione delle competenze professionali per l'attività difensiva dal medesima svolta innanzi alla Corte di Cassazione nel procedimento civile n. 30884/2018 (n. 1017/2014 R.G. C. Appello Napoli) nell'interesse di e ammesse al Parte_3 CP_2 CP_3
patrocinio a spese dello Stato con provvedimenti del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli del 30.10.2018, su istanza del 18.10.2018;
La Corte di Appello di Napoli, ritenuta: 1) la propria competenza a provvedere e avuto riguardo all'esito del giudizio di Cassazione (inammissibilità: cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 11028 del 13/05/2009) 2) la persistenza delle condizioni di legge per usufruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato (…); rilevato che la causa aveva ad oggetto la richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale con esito mortale e che lo scaglione applicabile era quello di valore indeterminabile di complessità bassa;
che avuto riguardo all'esito del giudizio di cassazione (inammissibilità) in data 30.10.2023 emetteva il Decreto di liquidazione n. cronologico 2951/2023 con il quale liquidava in favore dell'avv. l'importo di euro 4.410,40, oltre accessori, così determinato: euro Pt_2
5.513,00 quale compenso determinato ai valori medi della tariffa, maggiorato ex art. 4, co.
2, d.m. 55/2014 per la presenza di tre parti aventi la medesima posizione processuale, e, dunque del 60%, definitivamente ridotto della metà ex art. 130 d.p.r. 115/2002, così decidendo: “liquida in favore dell'avv. NO TO, per la causale di cui in premessa, la somma di € 4.410,40 per onorario, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge”.
In esecuzione del suddetto decreto l'appellante avviava la procedura per la
2 liquidazione a mezzo portale telematico SIAMM e riceveva in data 26/02/2024 notifica a mezzo pec dell'emissione del provvedimento lordo esecutivo a seguito del quale emetteva ed inviava al fattura n. 1/24 del Controparte_1
27/02/2024.
Non pervenendo il pagamento, a seguito di solleciti e ricerche, emergeva che esso non era stato disposto ed il fascicolo rimesso dal Funzionario Delegato all'attenzione della Corte d'Appello per un riesame del provvedimento;
con decreto n.2951/2023 del 30/10/2023 depositato il 03/10/2024 e comunicato il
04/10/2024, veniva revocato il Decreto di liquidazione n. cronologico 2951/2023 sopra specificato, emesso dalla Corte d'Appello di Napoli in prima battuta, in ragione della seguente motivazione: “visto il decreto di liquidazione n. 2951/2023, reso in data 30.10.2023, col quale è stata liquidata la somma di € 4.410,40 in favore dell'avv.
NO TO per l'attività difensiva svolta innanzi alla Corte di Cassazione nel procedimento civile n. 30884/2018 (n. 1017/2014 R.G. C. Appello Napoli) nell'interesse di
e ammesse al patrocinio a spese dello Stato Parte_3 CP_2 CP_3 con provvedimenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del 30.10.2018, su istanza del 18.10.2018; rilevato che, avuto riguardo all'esito del giudizio di cassazione
(ordinanza n. 12165 del 07/5/2021 di inammissibilità del ricorso presentato dal difensore istante), ricorrono le condizioni di cui all'art. 130 bis co. 1 d.p.r. 115/2002, a tenore del quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso.”; che occorre, pertanto, revocare il decreto di liquidazione emesso in data 30.10.2023, trattandosi di compensi non dovuti;
P.Q.M.
Revoca il decreto di liquidazione in premessa indicato”, nulla decidendo nel merito dell'ammissione al gratuito patrocinio della Pt_3
GIUDIZIO DI APPELLO
Con ricorso depositato il 16.10.2024 ed iscritto a ruolo sub nrg 4486/2024, TO
NO impugnava il prefato decreto di revoca chiedendone l'annullamento.
A sostegno della richiesta deduceva:
1. Il DPR 115/2002 prevede la possibilità di revoca in autotutela del decreto che ammette la parte al patrocinio dello Stato, ma non del decreto di liquidazione delle spese, che ha
3 natura decisoria e giurisdizionale e non amministrativa.
2. Ne segue che può essere impugnato entro i termini di legge dal soggetto interessato nelle forme previste dagli artt. 84 e 170 DPR 30/05/2002 n. 115 , ovvero con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (Cass. 30/05/2008, n. 14594; Cass. 06/06/2014, n. 12795; Cass.
18/01/2017, n. 1196; Cass. 18/02/2022 n. 5458; Cass. 07/04/2023 n. 9545).
Citava a conferma dell'orientamento anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 192 del 24/09/2015 secondo cui “la giurisprudenza ha da tempo chiarito che il procedimento di liquidazione dei compensi agli ausiliari presenta carattere giurisdizionale… Per tale ragione, non è ammessa la revoca in autotutela dei provvedimenti considerati illegittimi o infondati, dovendosi invece procedere all'esperimento dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge, ed altrimenti prendere atto della formazione di una preclusione processuale (salva, naturalmente, la eventualità che sia la stessa legge a prevedere la possibilità di revoca). In altri termini, i provvedimenti di liquidazione non restano nella disponibilità del magistrato che li ha emessi e sono emendabili solo in sede di (eventuale) impugnazione”.
Concludeva per l'illegittimità della revoca operata d'ufficio della Corte in intestazione a distanza di oltre 11 mesi dal deposito del decreto di liquidazione delle spese giudiziali.
Si costituiva il che chiedeva il rigetto del ricorso perché Controparte_1
del tutto infondato e destituito di fondamento, richiamando la giurisprudenza formatasi in tema di revoca del decreto di liquidazione dei compensi al custode di cose sequestrate, (avente natura amministrativa e non giurisdizionale, ed è come tale, suscettibile di revoca successiva (Sez. 1, Ordinanza n. 1437 del 04/05/1979 Cc.
(dep. 26/06/1979 ).
Deduceva non potersi riconoscere le maggiori spese di cui all'istanza di liquidazione. In applicazione della disciplina di liquidazione del gratuito patrocinio (art. 9 del Dm 140/2012 in combinato disposto con l'art. 106 bis e 130 del Testo Unico sulle spese di Giustizia (DPR 115/2002) “Nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto
4 fino alla metà.” (art. 9). “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà (art. 130).
All'esito della prima udienza di trattazione, celebrata alla presenza delle parti in data 24.01.2025, la causa veniva riservata in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente in rito si osserva che, secondo il combinato disposto degli artt. 84
e 170 D.P.R. 115/2002, avverso il decreto di pagamento del compenso del difensore e consulente tecnico è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 15 D.Lgs.
150/2011. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, nella specie il Presidente della Corte ovvero un suo delegato, con rito semplificato, come espressamente previsto dal D.Lgs. 150/2011, articoli richiamati.
Ciò posto, è tempestiva l'opposizione introdotta con ricorso depositato il 16/10/24 avverso il decreto del 03/10/2024 pronunciato dalla Corte d'Appello di Napoli, 9^ sezione civile (ex 4^ A), nell'ambito del procedimento civile recante r.g.
1017/2014, con il quale è stato revocato il precedente decreto di Liquidazione in favore dell'avv.to TO NO delle spese legali.
Nel merito:
Con l'unico motivo di ricorso si censura la violazione falsa applicazione degli artt.
82, 84 e 170 d.P.R. 115/2002 per essere stato riformato un decreto di liquidazione dei compensi riconosciuti al difensore di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio in assenza di opposizione e sulla base dell'esercizio di un potere di autotutela che la legge non prevede.
Il motivo è fondato.
Invero la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto come il difensore del cittadino non abbiente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, quanto alla liquidazione del suo compenso, è titolare di un diritto soggettivo patrimoniale desumibile anche dalla disciplina processual-civilistica dell'opposizione a decreto di pagamento (cfr. Cass. S.U. 3/9/2009 a 19161).
5 Ne segue che il decreto che decide in merito al compenso ha natura giurisdizionale, con sua impugnabilità ai sensi dell'art. 111 Cost. mentre non è passibile di revoca da parte dell'autorità giudiziaria che ha lo ha emesso, per avere essa consumato il proprio potere decisionale con la sua adozione, come confermato dalla lettera dell'art. 170, d.p.r. n. 115/2002 secondo cui «avverso il decreto di pagamento le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente».
Ebbene, trattasi di termine perentorio che mal si concilia con il potere di Con autotutela dell' del tutto estraneo all'intera fisionomia del d.p.r. n. 115/2002, per essere tale istituto tipico del solo diritto amministrativo (cfr. Cass. n.
14594/2008).
Per quanto fin qui argomentato l'opposizione è fondata e merita accoglimento con annullamento del decreto 03/10/2024 della Corte d'Appello di Napoli, 9^ sezione civile (ex 4^ A), RG. 1017/2014.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate in applicazione del DM
147/22, (tenuto conto del valore della controversia ricompresa in € 5200,00, assente la fase istruttoria- trattazione) in € 2.776,20 (per la riduzione del 30 % su € 3.966,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) = € -
1.189,80), oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nulla per spese vive trattandosi di controversia esente dal CU, con attribuzione all'avv.to TO
NO.
PQM.
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona del Consigliere delegato in epigrafe indicato, definitivamente pronunciando così provvede:
1) annulla il decreto del 03/10/2024 pronunciato dalla Corte d'Appello di Napoli,
9^ sezione civile (ex 4^ A), nell'ambito del procedimento civile recante r.g.
1017/2014;
2) condanna il in persona del ministro p.t. a rifondere al Controparte_1
ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in € 2.776,20 (per la
6 riduzione del 30 % su € 3.966,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) = € -1.189,80), oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nulla per spese vive trattandosi di controversia esente dal CU, con attribuzione all'avv.to TO NO.
Così deciso in Napoli, lì 15/09/25
Il Consigliere delegato dott.ssa Maria Rosaria Pupo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
UPP Dott.ssa Sara Galletta.
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