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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 09/09/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24/2025
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.24/2025 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Cecilia Ascani, provvisoriamente Parte_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
RICORRENTE nei confronti di
; Parte_2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
[...]
Per_1
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 9.9.2025 sulle seguenti conclusioni della parte ricorrente: come da ricorso
“Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra meglio identificata, rappresentata e difesa, chiede volersi dichiarare lo scioglimento del matrimonio come alle condizioni di seguito emarginate:
1) disporsi l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla Persona_2 madre con collocazione presso la stessa, accordando al padre il diritto di visita pagina 1 di 6 in modalità libera come da regolamentazione del servizio sociale affidatario di
in via subordinata disporsi l'affido esclusivo del figlio minore Pt_3 Per_3
alla madre con collocazione presso la stessa;
[...]
2) assegnarsi alla ricorrente la casa coniugale sita in Via Vittime di Pt_3
Nassiriya n. 6;
3) porsi a carico del Sig. il contributo per il mantenimento del figlio Parte_2 per l'importo di euro 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat di Legge e da corrispondersi in via anticipata entro il 5 di ogni mese, nonché il 100% delle spese straordinarie e ricreative necessarie per il figlio, lasciando a carico del il mutuo gravante sull'immobile in Via Parte_2 Pt_3
Vittime di Nassiriya n. 6;
4) ordinarsi il versamento degli assegni unici nella misura del 100% in favore della ricorrente;
5) autorizzare la sig.ra a prendere decisioni di ordinaria e straordinaria Pt_1 amministrazione nell'ambito scolastico del minore, oltre alle decisioni inerenti la salute e la cura dello stesso in totale autonomia;
6) autorizzare sin d'ora la sig.ra a richiedere il rilascio/rinnovo dei Pt_1 documenti di identità del minore compresi quelli necessari per l'espatrio; Per_2
7) le spese del presente giudizio sono da addebitarsi al .” Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.1.2025 ha promosso la presente causa Parte_1 di scioglimento del matrimonio contratto con il 16.7.2016 in Parte_2
Tunisia a MM (il matrimonio non risulta trascritto in Italia), da cui è nato il figlio il 17.8.2018. Per_2
è rimasto contumace. Parte_2
Il Collegio, procedendo alla decisione della causa, osserva quanto segue.
- Le circostanze allegate dalla ricorrente risultano provate.
È documentata la celebrazione del matrimonio il 16.7.2016 a MM in
Tunisia, la nascita del figlio il 17.8.2018, la pronuncia della sentenza di Per_2 separazione da parte di questo Tribunale il 21.11.2023 passata in giudicato
(doc. 2, 3 e 4 della ricorrente). E' provato anche che i coniugi non si sono pagina 2 di 6 riconciliati e che hanno condotto vite separate;
in particolare risulta che dalla metà del 2024 il convenuto si trova in regime detentivo espiativo in carcere.
Sussistono quindi i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla L. n.898/1970 per la pronuncia del divorzio.
- Va accolta la richiesta di affidamento super-esclusivo del figlio minorenne
(nato nel 2018) alla madre. Per_2
Già la sentenza di separazione aveva stabilito che il minore fosse affidato in modo esclusivo alla madre, ritenendo pregiudizievole per il figlio l'affidamento condiviso (il convenuto aveva assunto condotte che rivelavano scarsa responsabilità genitoriale, in sostanza si era dimesso dal lavoro con la motivazione che lo stipendio era quasi totalmente “eroso” dalle trattenute per il pagamento dei debiti finanziari ed era andato a vivere in macchina, non contribuiva al mantenimento del figlio, non si era attivato per organizzare gli incontri con il minore dopo l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie;
doc.12 della ricorrente). In seguito Parte_2
è stato condannato in sede penale con sentenza definitiva per il reato di
[...] maltrattamenti ai danni della moglie commesso alla presenza della prole e per lesioni personali (doc. 10 e 11 della ricorrente).
Si ravvisano quindi i presupposti per passare ad un affidamento super- esclusivo. Va sottolineato che il padre ormai da anni si disinteressa della crescita ed educazione del minore. Non lo vede più da lungo tempo. Non versa nulla per il suo mantenimento. L'assenza del padre rende di fatto impossibile il suo coinvolgimento nelle decisioni che riguardano la crescita, la salute e l'educazione del bambino. Pertanto va disposto l'affidamento super-esclusivo del minore alla madre, la quale potrà prendere da sola tutte le decisioni riguardanti il figlio – anche quelle di maggiore interesse e di amministrazione straordinaria, incluso il rilascio dei documenti di identità e del passaporto per il minore – senza necessità del consenso e dell'accordo del padre.
Viene confermato il collocamento del minore presso la madre.
- La casa familiare è assegnata alla ricorrente, in quanto genitore collocatario.
- Allo stato attuale non viene previsto un calendario fisso degli incontri tra padre e figlio.
Considerato che
il rapporto tra loro è interrotto da lungo tempo, sarà necessario il preventivo svolgimento di un percorso di sostegno alla pagina 3 di 6 genitorialità da parte del convenuto e una adeguata preparazione di tipo psicologico per il minore, prima di dar corso nuovamente agli incontri.
Compatibilmente con lo stato di reclusione del convenuto, il consultorio familiare territorialmente competente in base al Comune di residenza del minore potrà organizzare le attività di sostegno sopra indicate e introdurre gradualmente gli incontri tra padre e figlio con la modalità e la cadenza più opportune nell'interesse del minore.
- In accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente, viene previsto che il convenuto contribuirà al mantenimento ordinario del figlio con un assegno di euro 250,00 mensili, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda. In assenza di informazioni aggiornate sulla situazione personale ed economica del convenuto, la quantificazione dell'assegno è stata fatta da questo Collegio in continuità con quanto previsto nella sentenza di separazione, tenuto conto della piena capacità lavorativa del convenuto e anche della capacità lavorativa della ricorrente. L'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat.
Le spese straordinarie – da individuare secondo l'elencazione contenuta nel protocollo in materia di famiglia predisposto dall'Ordine degli Avvocati di Pesaro
d'intesa con il Tribunale - saranno divise a metà tra i genitori.
L'AUU verrà incassato per intero dalla madre, in quanto genitore affidatario del minore.
- La domanda avente ad oggetto il rimborso del mutuo è estranea alla presente causa di divorzio e quindi è inammissibile.
- In applicazione del principio della soccombenza, il resistente viene condannato a rifondere alla ricorrente – e per essa allo Stato ex art.133 TUSG - le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex DM n.55/14 e successive modifiche, in base al valore della controversia e al contenuto dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.24/2025 R.G. promossa da pagina 4 di 6 ; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Parte_2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra domanda disattesa;
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_2
il 16.7.2016 a MM (Tunisia); Parte_1
2) la presente sentenza di divorzio potrà essere annotata nei registri dello stato civile una volta che sarà passata in giudicato, previa trascrizione del matrimonio;
3) affida il figlio minorenne in modo super-esclusivo alla madre, la quale Per_2 potrà prendere da sola tutte le decisioni riguardanti il minore, senza necessità del consenso del padre, inclusa la richiesta del rilascio/rinnovo dei documenti di identità e del passaporto per il minore;
4) il figlio resta collocato presso la madre;
5) assegna a la casa familiare, sita a in via Vittime di Parte_1 Pt_3
Nassiriya n.6/A;
6) gli incontri tra padre e figlio potranno essere introdotti con le cautele e le modalità specificate nella motivazione di questa sentenza;
7) pone a carico di un assegno mensile di euro 250,00 per il Parte_2 mantenimento ordinario del figlio, da versare a entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese;
l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat;
8) le spese straordinarie del figlio saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
9) l'AUU verrà incassato per intero da;
Parte_1
10) condanna a rifondere a – e per essa allo Parte_2 Parte_1
Stato ex art. 133 TUSG - le spese di causa liquidate in complessivi euro pagina 5 di 6 3.500,00 per compenso del difensore, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 9 settembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.24/2025 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Cecilia Ascani, provvisoriamente Parte_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
RICORRENTE nei confronti di
; Parte_2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
[...]
Per_1
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 9.9.2025 sulle seguenti conclusioni della parte ricorrente: come da ricorso
“Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra meglio identificata, rappresentata e difesa, chiede volersi dichiarare lo scioglimento del matrimonio come alle condizioni di seguito emarginate:
1) disporsi l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla Persona_2 madre con collocazione presso la stessa, accordando al padre il diritto di visita pagina 1 di 6 in modalità libera come da regolamentazione del servizio sociale affidatario di
in via subordinata disporsi l'affido esclusivo del figlio minore Pt_3 Per_3
alla madre con collocazione presso la stessa;
[...]
2) assegnarsi alla ricorrente la casa coniugale sita in Via Vittime di Pt_3
Nassiriya n. 6;
3) porsi a carico del Sig. il contributo per il mantenimento del figlio Parte_2 per l'importo di euro 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat di Legge e da corrispondersi in via anticipata entro il 5 di ogni mese, nonché il 100% delle spese straordinarie e ricreative necessarie per il figlio, lasciando a carico del il mutuo gravante sull'immobile in Via Parte_2 Pt_3
Vittime di Nassiriya n. 6;
4) ordinarsi il versamento degli assegni unici nella misura del 100% in favore della ricorrente;
5) autorizzare la sig.ra a prendere decisioni di ordinaria e straordinaria Pt_1 amministrazione nell'ambito scolastico del minore, oltre alle decisioni inerenti la salute e la cura dello stesso in totale autonomia;
6) autorizzare sin d'ora la sig.ra a richiedere il rilascio/rinnovo dei Pt_1 documenti di identità del minore compresi quelli necessari per l'espatrio; Per_2
7) le spese del presente giudizio sono da addebitarsi al .” Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.1.2025 ha promosso la presente causa Parte_1 di scioglimento del matrimonio contratto con il 16.7.2016 in Parte_2
Tunisia a MM (il matrimonio non risulta trascritto in Italia), da cui è nato il figlio il 17.8.2018. Per_2
è rimasto contumace. Parte_2
Il Collegio, procedendo alla decisione della causa, osserva quanto segue.
- Le circostanze allegate dalla ricorrente risultano provate.
È documentata la celebrazione del matrimonio il 16.7.2016 a MM in
Tunisia, la nascita del figlio il 17.8.2018, la pronuncia della sentenza di Per_2 separazione da parte di questo Tribunale il 21.11.2023 passata in giudicato
(doc. 2, 3 e 4 della ricorrente). E' provato anche che i coniugi non si sono pagina 2 di 6 riconciliati e che hanno condotto vite separate;
in particolare risulta che dalla metà del 2024 il convenuto si trova in regime detentivo espiativo in carcere.
Sussistono quindi i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla L. n.898/1970 per la pronuncia del divorzio.
- Va accolta la richiesta di affidamento super-esclusivo del figlio minorenne
(nato nel 2018) alla madre. Per_2
Già la sentenza di separazione aveva stabilito che il minore fosse affidato in modo esclusivo alla madre, ritenendo pregiudizievole per il figlio l'affidamento condiviso (il convenuto aveva assunto condotte che rivelavano scarsa responsabilità genitoriale, in sostanza si era dimesso dal lavoro con la motivazione che lo stipendio era quasi totalmente “eroso” dalle trattenute per il pagamento dei debiti finanziari ed era andato a vivere in macchina, non contribuiva al mantenimento del figlio, non si era attivato per organizzare gli incontri con il minore dopo l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie;
doc.12 della ricorrente). In seguito Parte_2
è stato condannato in sede penale con sentenza definitiva per il reato di
[...] maltrattamenti ai danni della moglie commesso alla presenza della prole e per lesioni personali (doc. 10 e 11 della ricorrente).
Si ravvisano quindi i presupposti per passare ad un affidamento super- esclusivo. Va sottolineato che il padre ormai da anni si disinteressa della crescita ed educazione del minore. Non lo vede più da lungo tempo. Non versa nulla per il suo mantenimento. L'assenza del padre rende di fatto impossibile il suo coinvolgimento nelle decisioni che riguardano la crescita, la salute e l'educazione del bambino. Pertanto va disposto l'affidamento super-esclusivo del minore alla madre, la quale potrà prendere da sola tutte le decisioni riguardanti il figlio – anche quelle di maggiore interesse e di amministrazione straordinaria, incluso il rilascio dei documenti di identità e del passaporto per il minore – senza necessità del consenso e dell'accordo del padre.
Viene confermato il collocamento del minore presso la madre.
- La casa familiare è assegnata alla ricorrente, in quanto genitore collocatario.
- Allo stato attuale non viene previsto un calendario fisso degli incontri tra padre e figlio.
Considerato che
il rapporto tra loro è interrotto da lungo tempo, sarà necessario il preventivo svolgimento di un percorso di sostegno alla pagina 3 di 6 genitorialità da parte del convenuto e una adeguata preparazione di tipo psicologico per il minore, prima di dar corso nuovamente agli incontri.
Compatibilmente con lo stato di reclusione del convenuto, il consultorio familiare territorialmente competente in base al Comune di residenza del minore potrà organizzare le attività di sostegno sopra indicate e introdurre gradualmente gli incontri tra padre e figlio con la modalità e la cadenza più opportune nell'interesse del minore.
- In accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente, viene previsto che il convenuto contribuirà al mantenimento ordinario del figlio con un assegno di euro 250,00 mensili, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda. In assenza di informazioni aggiornate sulla situazione personale ed economica del convenuto, la quantificazione dell'assegno è stata fatta da questo Collegio in continuità con quanto previsto nella sentenza di separazione, tenuto conto della piena capacità lavorativa del convenuto e anche della capacità lavorativa della ricorrente. L'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat.
Le spese straordinarie – da individuare secondo l'elencazione contenuta nel protocollo in materia di famiglia predisposto dall'Ordine degli Avvocati di Pesaro
d'intesa con il Tribunale - saranno divise a metà tra i genitori.
L'AUU verrà incassato per intero dalla madre, in quanto genitore affidatario del minore.
- La domanda avente ad oggetto il rimborso del mutuo è estranea alla presente causa di divorzio e quindi è inammissibile.
- In applicazione del principio della soccombenza, il resistente viene condannato a rifondere alla ricorrente – e per essa allo Stato ex art.133 TUSG - le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex DM n.55/14 e successive modifiche, in base al valore della controversia e al contenuto dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.24/2025 R.G. promossa da pagina 4 di 6 ; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Parte_2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra domanda disattesa;
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_2
il 16.7.2016 a MM (Tunisia); Parte_1
2) la presente sentenza di divorzio potrà essere annotata nei registri dello stato civile una volta che sarà passata in giudicato, previa trascrizione del matrimonio;
3) affida il figlio minorenne in modo super-esclusivo alla madre, la quale Per_2 potrà prendere da sola tutte le decisioni riguardanti il minore, senza necessità del consenso del padre, inclusa la richiesta del rilascio/rinnovo dei documenti di identità e del passaporto per il minore;
4) il figlio resta collocato presso la madre;
5) assegna a la casa familiare, sita a in via Vittime di Parte_1 Pt_3
Nassiriya n.6/A;
6) gli incontri tra padre e figlio potranno essere introdotti con le cautele e le modalità specificate nella motivazione di questa sentenza;
7) pone a carico di un assegno mensile di euro 250,00 per il Parte_2 mantenimento ordinario del figlio, da versare a entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese;
l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat;
8) le spese straordinarie del figlio saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
9) l'AUU verrà incassato per intero da;
Parte_1
10) condanna a rifondere a – e per essa allo Parte_2 Parte_1
Stato ex art. 133 TUSG - le spese di causa liquidate in complessivi euro pagina 5 di 6 3.500,00 per compenso del difensore, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 9 settembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente pagina 6 di 6