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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/05/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2312/2021 R.G.L. promossa da c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. ROTELLA Parte_1 C.F._1
FILIPPO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. ATZENI OLIVIERO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: pensione- assegno di invalidita - MERITO Atp CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 29/12/2021 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l'a.t.p.o. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 e, in subordine, del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della medesima legge, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che ha riconosciuto, in capo alla ricorrente, un grado di invalidità civile del 67%.
La ricorrente ha chiesto, quindi, accertarsi il proprio diritto al riconoscimento dell'invalidità civile totale nella misura del 100% e subordinatamente dell'invalidità civile parziale nella misura dal
74% al 99% e per l'effetto condannare l' in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore al pagamento in suo favore dei ratei dell'indennità di inabilità e subordinatamente dell'assegno mensile maturati con decorrenza dalla data del
31/05/2019 o dalla diversa data ritenuta di giustizia in corso di causa. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali. In esito alle contestazioni di parte ricorrente, si è reso necessario disporre ulteriore rinnovo della consulenza con la nomina, infine, della dott.ssa Persona_1
All'udienza del 13.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU, dott.ssa , alla luce della visita medico-legale, della documentazione Persona_1
sanitaria presente in atti e di quella prodotta al momento della visita, ha formulato la seguente diagnosi clinica: Tubercolosi polmonare – Esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria moderata (per analogia - OSAS in terapia con CPAP in pz con laringite da RGE): 41-
50%; Anchilosi rachide dorsale con cifosi di grado elevato (in pz con spondiloartrosi, artrosi mano dx e coxartrosi): 21-30%; Sindrome depressiva endoreattiva lieve in terapia farmacologica: 10%;
Glaucoma Acquisito: 11-20% ; Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve I classe NYHA: 21-30%.
Il c.t.u. ha ritenuto che le infermità rilevate a carico della sig.ra sono capaci di Parte_2
influire sulle sue attitudini di vita e capacità lavorative, limitando gli atti della vita quotidiana: Per la sig.ra l'applicazione della formula riduzionistica di TH consente di Parte_2 quantificare una percentuale invalidante del 75%. La richiesta dell'assegno di assistenza È riconoscibile ai sensi della legge n°118/1971. La decorrenza dei termini si riconosce da Pt_3
, poiché la paziente presentava un quadro patologico tale da rendere la periziata meritevole di
[...] assegno mensile di assistenza. Pensione d'inabilità assistenziale: Per la sig.ra Parte_2
l'applicazione della formula riduzionistica di TH consente di quantificare una percentuale invalidante del 75% ed non è invalido civile totale (inabile). La richiesta della pensione d'inabilità assistenziale NON È riconoscibile ai sensi della legge n° 118/1971
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, conclusivamente deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza, ex art. 13 legge 118/1971, con decorrenza da Marzo 2022.
3- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
CP_ Ciò posto, la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione è inammissibile in questa sede.
4- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, posto che il requisito sanitario legittimante l'erogazione della provvidenza richiesta - peraltro in via subordinata (assegno mensile di assistenza)-
è stato accertato solo a far data dal mese di Marzo 2022 - ossia con decorrenza successiva non solo alla domanda amministrativa ma anche alla introduzione del giudizio di e del presente CP_3
giudizio di merito- devono essere per intero compensate tra le parti. CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo la ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c..
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2312 /2021, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal mese di Marzo 2022, sussistono, in capo a Parte_1
le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971;
2) rigetta per il resto;
3) compensa per intero tra le parti le spese di lite;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, come separatamente liquidate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 14.05.2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2312/2021 R.G.L. promossa da c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. ROTELLA Parte_1 C.F._1
FILIPPO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. ATZENI OLIVIERO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: pensione- assegno di invalidita - MERITO Atp CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 29/12/2021 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l'a.t.p.o. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 e, in subordine, del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della medesima legge, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che ha riconosciuto, in capo alla ricorrente, un grado di invalidità civile del 67%.
La ricorrente ha chiesto, quindi, accertarsi il proprio diritto al riconoscimento dell'invalidità civile totale nella misura del 100% e subordinatamente dell'invalidità civile parziale nella misura dal
74% al 99% e per l'effetto condannare l' in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore al pagamento in suo favore dei ratei dell'indennità di inabilità e subordinatamente dell'assegno mensile maturati con decorrenza dalla data del
31/05/2019 o dalla diversa data ritenuta di giustizia in corso di causa. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali. In esito alle contestazioni di parte ricorrente, si è reso necessario disporre ulteriore rinnovo della consulenza con la nomina, infine, della dott.ssa Persona_1
All'udienza del 13.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU, dott.ssa , alla luce della visita medico-legale, della documentazione Persona_1
sanitaria presente in atti e di quella prodotta al momento della visita, ha formulato la seguente diagnosi clinica: Tubercolosi polmonare – Esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria moderata (per analogia - OSAS in terapia con CPAP in pz con laringite da RGE): 41-
50%; Anchilosi rachide dorsale con cifosi di grado elevato (in pz con spondiloartrosi, artrosi mano dx e coxartrosi): 21-30%; Sindrome depressiva endoreattiva lieve in terapia farmacologica: 10%;
Glaucoma Acquisito: 11-20% ; Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve I classe NYHA: 21-30%.
Il c.t.u. ha ritenuto che le infermità rilevate a carico della sig.ra sono capaci di Parte_2
influire sulle sue attitudini di vita e capacità lavorative, limitando gli atti della vita quotidiana: Per la sig.ra l'applicazione della formula riduzionistica di TH consente di Parte_2 quantificare una percentuale invalidante del 75%. La richiesta dell'assegno di assistenza È riconoscibile ai sensi della legge n°118/1971. La decorrenza dei termini si riconosce da Pt_3
, poiché la paziente presentava un quadro patologico tale da rendere la periziata meritevole di
[...] assegno mensile di assistenza. Pensione d'inabilità assistenziale: Per la sig.ra Parte_2
l'applicazione della formula riduzionistica di TH consente di quantificare una percentuale invalidante del 75% ed non è invalido civile totale (inabile). La richiesta della pensione d'inabilità assistenziale NON È riconoscibile ai sensi della legge n° 118/1971
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, conclusivamente deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza, ex art. 13 legge 118/1971, con decorrenza da Marzo 2022.
3- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
CP_ Ciò posto, la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione è inammissibile in questa sede.
4- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, posto che il requisito sanitario legittimante l'erogazione della provvidenza richiesta - peraltro in via subordinata (assegno mensile di assistenza)-
è stato accertato solo a far data dal mese di Marzo 2022 - ossia con decorrenza successiva non solo alla domanda amministrativa ma anche alla introduzione del giudizio di e del presente CP_3
giudizio di merito- devono essere per intero compensate tra le parti. CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo la ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c..
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2312 /2021, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal mese di Marzo 2022, sussistono, in capo a Parte_1
le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971;
2) rigetta per il resto;
3) compensa per intero tra le parti le spese di lite;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, come separatamente liquidate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 14.05.2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano