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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4948/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 23/12/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4948/2024 R.G. promossa da:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 C.F. ), Parte_3 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MANICI LUCA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , rappresentata da Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. FENAROLI FELICITA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
[...]
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha ottenuto dal Tribunale di Monza il decreto ingiuntivo n. 1478/2024, emesso in Controparte_1 data 9 maggio 2024, con il quale era stato ingiunto ad e Parte_1 Parte_2 Pt_3 questi ultimi nella loro qualità di fideiussori, di pagare la somma di € 160.247,82
[...] (limitatamente ad € 150.000,00 per i fideiussori), oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
e proposero opposizione ed eccepirono, Parte_1 Parte_2 Parte_3 preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva, ritenendo che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale non bastasse ad attestare la titolarità attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco, stante la mancanza del contratto di cessione e dell'inclusione del credito rivendicato tra i rapporti ceduti. Nel merito, contestarono l'indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto della garanzia fideiussoria, dovendosi considerare del tutto generico il riferimento a tutti i futuri rapporti obbligatori tra debitore principale e banca creditrice senza alcun limite qualitativo e temporale, e la nullità parziale della fideiussione per violazione dell'art. 2, co. II°, lett. a), legge
“antitrust” n. 287/1990, con conseguente intervenuta decadenza del creditore dall'azione per nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.. Inoltre, invocarono la qualità di consumatore di già socio di per la minoritaria quota del 10%, Parte_3 Parte_1 senza che avesse mai ricoperto alcuna carica all'interno dell'azienda stessa.
tramite la mandataria si costituì evidenziando di Controparte_1 Controparte_2 aver prodotto non solo l'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, ma anche il contratto di conto corrente e tutti i contratti di apertura di credito ancorati allo stesso, gli estratti conto dall'apertura alla chiusura del rapporto, cioè tutta la documentazione trasmessale dalla cedente relativa alla posizione della società nonché la dichiarazione di cessione del credito rilasciata dalla cedente, Parte_1 riportante la posizione , l'NDG relativo alla posizione (n. 15994949), l'elenco dei Parte_1 crediti ceduti (peraltro, raggiungibile utilizzando il link indicato nella Gazzetta Ufficiale, https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/), a pag. 247 del quale è riportato il rapporto NDG 15994949, a dimostrazione dell'inclusione del credito nell'operazione di cartolarizzazione, l'estratto ex art. 50 T.U.B. rilasciato dalla cedente BA PM, dal quale emerge il codice rapporto a sofferenza oggetto di cessione e la sua riferibilità ad ed, infine, Parte_1 di produrre, con la costituzione, il contratto di cessione unitamente all'elenco crediti con la posizione debitoria di ed il codice NDG riferito a quest'ultima. Contestò l'asserita nullità della Parte_1 fideiussione per indeterminatezza, affermando che la fideiussione omnibus, ai fini della sua validità, deve contenere soltanto il limite relativo all'importo garantito, mentre, quanto al limite temporale, la garanzia copre l'adempimento del debito principale sino alla sua integrale estinzione. Negò, inoltre, che la fideiussione fosse frutto di un'intesa anticoncorrenziale, stante l'assenza prova alcuna al riguardo. Aggiunse che la fideiussione era stata sottoscritta nell'anno 2017, quindi in un periodo successivo rispetto a quello dell'accertamento di cui al provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della CA d'IA, all'esito di un'istruttoria compiuta a partire dall'8 novembre 2003. Escluse, in ogni caso, che la disposizione dell'art. 1957 cod. civ. possa essere applicata quando sia stata pattuita l'espressa deroga alla norma, come in concreto accaduto. Sostenne di aver, comunque, rispettato il termine decadenziale semestrale: infatti, in data 15.07.2019, aveva formalizzato la revoca di tutti gli affidamenti precedentemente concessi alla società con contestuale intimazione di Parte_1 pagamento e messa in mora (cfr. doc. n. 14), ed in pari data aveva inviato anche a ciascun fideiussore la comunicazione di avvenuto recesso dai rapporti, con contestuale intimazione di pagamento, costituendo in mora anche questi ultimi (doc. n. 15): formalità ritenuta idonea ad interrompere il termine semestrale di decadenza, trattandosi di fideiussioni qualificate come “garanzie a prima richiesta”. Contestò, altresì, la qualifica di consumatore di in quanto titolare di partita Parte_3 iva n. ed esercitante attività imprenditoriale quale titolare dell'omonima ditta individuale P.IVA_3 a far data dal 26/01/2012 (cfr. doc. 18), nonché, sino a luglio 2017, titolare di quota della Società garantita pari al 10%, sicché il rilascio della garanzia deve ritenersi avvenuto in favore della propria attività imprenditoriale. pagina 2 di 6 Esperita la procedura di mediazione, con esito negativo, la causa venne rimessa in decisione alla data del giorno 11 dicembre 2025, in modalità cartolare, a norma dell'art. 1890 cod. proc. civ..
--------- Preliminarmente, va rilevato che costituisce assunto giurisprudenziale consolidato che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze" (Cass, Sez. 3, sentenza n. 4277 del 10/02/2023). Se è vero che ai fini di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, occorre tuttavia ricordare che una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione
- un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Pertanto, “In caso di contestazione, … spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (Cass. 24 giugno 2024 n. 17262). Nella specie, ha depositato non solo copia della pubblicazione del contratto di Controparte_1 cessione in Gazzetta Ufficiale (Parte Seconda, n. 68 del 10-6-2021) che faceva espresso riferimento ai rapporti “derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, apertura di credito in conto corrente, linee di credito… ed altri rapporti finanziari … sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2021… classificati a sofferenza…”, rinviando per l'esatta individuazione alla lista allegata al contratto di cessione, depositata presso il notaio ivi menzionato e pubblicata sul sito internet, specificando che “i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario all'indirizzo https: e resteranno disponibili fino all'estinzione del Email_1 relativo credito ceduto”, ma ha anche allegato il contratto di cessione con in calce l'elenco crediti omissato nel quale figura la posizione della debitrice di ed il codice NDG della stessa, Parte_1 oltre all'elenco completo dei crediti, alla dichiarazione di cessione rilasciata dalla cedente BA PM e tutta la documentazione trasmessa dalla cedente relativa alla posizione della società Parte_1 compreso l'estratto conto ex art. 50 T.U.B.. Si deve, pertanto, ritenere provata la titolarità del credito oggetto di cessione. Nel merito, l'opposizione è infondata. Per quanto riguarda l'eccepita indeterminatezza della fideiussione, ferma l'assenza di contestazione in ordine alla limitazione quantitativa della garanzia, va osservato che il limite temporale è costituito dall'adempimento del debito principale sino alla sua integrale estinzione, mentre il limite qualitativo è insito nella tipologia dei rapporti creditizi e gestori dell'operatività tipica del correntista. Per quanto riguarda, invece, la pretesa nullità della fideiussione in quanto contenente le clausole di
“sopravvivenza”, di “reviviscenza” e di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ., proprie dello schema elaborato nel 2003 dall'ABI (art. 2, 6 e 8), che sono state ritenute dalla CA d'IA contrarie all'art. 2 della L. 287/1990 (c.d. Legge antitrust) con Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, va osservato che pagina 3 di 6 la CA d'IA, con il suddetto provvedimento, aveva accertato la contrarietà alla disciplina anticoncorrenziale, se adottate in modo uniforme, delle disposizioni concernenti le predette clausole. Il principio affermato dalla Suprema Corte è il seguente:
“In tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della L. 287 del 1990, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscono l'applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte”… comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato
… a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”. Per quanto si possa riconoscere che le clausole sopra richiamate contenute nel modello ABI siano idonee ad incidere anche pesantemente sulla posizione del garante, dal momento che con esse l'istituto di credito si assicura la stabilità della garanzia a prescindere dalla carenza dell'obbligazione principale, la riattivazione della garanzia a seguito del risorgere del credito (per esempio in caso di revoca del pagamento) e l'integrità dei diritti derivanti alla banca dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore principale entro i termini previsti dall'articolo del codice derogato, tuttavia la violazione della normativa anticoncorrenziale rappresenta un fatto ulteriore e distinto rispetto al contenuto delle singole clausole, che coinvolge l'accordo interbancario in forza del quale è stato ratificato l'impiego di un modulo di contratto di fideiussione da parte di tutti gli istituti di credito associati aderenti. Ne deriva che la nullità “a cascata” incide sulle fideiussioni concluse mediante l'impiego dei suddetti moduli incriminati perché frutto di un accordo di cartello, ma non riguarda il contenuto delle singole clausole, che ben possono essere contenute e validamente pattuite, singolarmente o anche nella loro combinazione, in quanto relative a norme derogabili, in un contratto di fideiussione autonomamente predisposto dalla singola banca. Pertanto, il mero riscontro testuale dell'esistenza nel modulo negoziale delle clausole censurate non è idoneo a determinare, di per sé, la nullità della fideiussione, dal momento che l'allegazione della nullità per contrasto con la normativa antitrust presuppone la dimostrazione che la CA abbia adottato una condotta anticoncorrenziale, che può avere contenuto diverso a seconda del modulo contrattuale adottato, dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione e degli altri modelli in uso. Si consideri che la CA d'IA ha ritenuto lesivi della concorrenza gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) non come tali, bensì in quanto “contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. La specifica condotta illecita anticoncorrenziale eventualmente adottata dalla CA, dunque, avrebbe dovuto essere dedotta, circostanziata e provata in termini. Competeva, dunque, al garante fideiussore di allegare e fornire la dimostrazione in concreto della presunta indistinta esecuzione della condotta anticoncorrenziale: siffatto onere di allegazione e prova non è stato assolto nella specie. Recentemente, la Suprema Corte (Cass. 28/11/2018 n. 30818) ha precisato, in proposito, con riferimento all'onere della prova, che il fideiussore intenzionato a conseguire un provvedimento favorevole è tenuto a fornire prova dell'intesa asseritamente illecita e del danno subito. Nella specie, la fideiussione è ampiamente successiva (27 aprile 2017) alla pronuncia della CA d'IA con il provvedimento n. 55/2005 che ha censurato il modello ABI, vietandone l'applicazione in modo uniforme, cosicché l'eventuale condotta illecita imputabile alla CA avrebbe dovuto essere specificamente allegata (circostanze, nella specie, mai dedotte), non essendo sufficiente la produzione di numerosi contratti di fideiussione, relativi ad un ampio arco temporale, riproducenti le clausole incriminate. Il provvedimento adottato dalla CA d'IA, dunque, non riveste, nel caso concreto, quell'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, essendo diverso il contesto in cui è avvenuta la pagina 4 di 6 stipula della fideiussione in questa sede esaminata. Escluso, dunque, che nella fattispecie possa essere riscontrato che la fideiussione conclusa rappresenti il momento attuativo dell'intesa anticoncorrenziale, non può essere incidentalmente affermata la nullità, neppure parziale, del suddetto contratto, limitatamente ad alcuna delle singole clausole, con riferimento alle quali non è stato dedotto alcun profilo che manifesti, in concreto, il rilievo ostativo all'escussione della garanzia. Il contratto di fideiussione contempla la deroga totale al disposto dell'articolo 1957 cod. civ., specificamente sottoscritta, prevedendo all'art. 6 che “i diritti derivanti alla CA dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore … o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”. Va osservato, in proposito, che in tema di efficacia della fideiussione, una volta scaduta l'obbligazione principale, ai fini della determinazione della tempestività dell'escussione della relativa garanzia, le norme dell'art. 1957 cod. civ. possiedono carattere generale e derogabile, con la conseguenza che deve ritenersi legittima la deroga, anche totale, a tale previsione. La disposizione di cui all'art. 1957 cod. civ., dunque, non trova applicazione quando, come nella fattispecie, sia stato espressamente convenuto che la fideiussione si estingue solo con l'estinzione dell'obbligazione principale. In proposito, la Suprema Corte reputa che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può essere convenzionalmente esclusa anche per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (da ultimo, Cass. n. 28943 del 04/12/2017). La decadenza non opera, in particolare, ove le parti abbiano previsto che la fideiussione si estingua solo all'estinguersi del debito garantito (Cass. n. 8839 del 13/04/2007). La qualifica di consumatore di a esclusa. Parte_3 Come noto, la giurisprudenza di legittimità si è ormai stabilmente risolta a limitare l'accessorietà della fideiussione rispetto al contratto principale al contenuto delle obbligazioni assunte, escludendo invece riflessi soggettivi, ossia che il rapporto di accessorietà possa spingersi al punto di “far diventare un soggetto (il fideiussore o, più in generale, il terzo garante) il replicante, ovvero il duplicato, di un altro soggetto (il debitore principale)” (cfr. Cass. 32225/2018; Cass. 25914/2019; Cass. 28162/2019; Cass. n. 742/2020; Cass. n. 8662/2020). Il che significa che dovrà essere considerato consumatore, del tutto indipendentemente dalla qualità professionale eventualmente rivestita dal debitore principale garantito, “il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)” (Cass. n. 742/2020) e che “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (Cass. n. 1666/2020). L'art. 3 lett. a) del d.lgs. n. 206/2005 individua come “consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. La qualità di consumatore rispetto ad un determinato negozio si determina, quindi, unicamente nella relazione tra quel negozio e l'attività del contraente: l'estraneità del primo alla seconda rende il contraente consumatore (mentre l'inerenza lo rende “professionista” ai sensi della successiva lett. c)). pagina 5 di 6 Nel caso in esame, l'oggettiva inerenza della fideiussione all'attività dell'odierno opponente va ritenuta indiscutibile, tenuto conto del suo ruolo di socio per quota del 10%, comportante una partecipazione al capitale sociale tutt'altro che marginale, per quanto minoritaria, e del fatto che egli abbia rilasciato la garanzia in un contesto professionale funzionalmente collegato all'attività d'impresa La qualifica di professionista del fideiussore esclude, dunque, l'applicabilità della Parte_3 normativa di protezione propria del consumatore e, conseguentemente, l'invocata nullità del decreto ingiuntivo. Pertanto, il decreto ingiuntivo va confermato. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1478/2024, emesso in data 9 maggio 2024 dal Tribunale di Monza nei confronti di e Parte_1 Parte_2 dichiarandone l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.; Parte_3
2. condanna e a rimborsare ad Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 le spese di lite che liquida in complessivi Euro 20.000,00 per competenze, oltre
[...] anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.; 3. con sentenza esecutiva. Monza, 23 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 23/12/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4948/2024 R.G. promossa da:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 C.F. ), Parte_3 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MANICI LUCA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , rappresentata da Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. FENAROLI FELICITA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
[...]
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha ottenuto dal Tribunale di Monza il decreto ingiuntivo n. 1478/2024, emesso in Controparte_1 data 9 maggio 2024, con il quale era stato ingiunto ad e Parte_1 Parte_2 Pt_3 questi ultimi nella loro qualità di fideiussori, di pagare la somma di € 160.247,82
[...] (limitatamente ad € 150.000,00 per i fideiussori), oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
e proposero opposizione ed eccepirono, Parte_1 Parte_2 Parte_3 preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva, ritenendo che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale non bastasse ad attestare la titolarità attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco, stante la mancanza del contratto di cessione e dell'inclusione del credito rivendicato tra i rapporti ceduti. Nel merito, contestarono l'indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto della garanzia fideiussoria, dovendosi considerare del tutto generico il riferimento a tutti i futuri rapporti obbligatori tra debitore principale e banca creditrice senza alcun limite qualitativo e temporale, e la nullità parziale della fideiussione per violazione dell'art. 2, co. II°, lett. a), legge
“antitrust” n. 287/1990, con conseguente intervenuta decadenza del creditore dall'azione per nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.. Inoltre, invocarono la qualità di consumatore di già socio di per la minoritaria quota del 10%, Parte_3 Parte_1 senza che avesse mai ricoperto alcuna carica all'interno dell'azienda stessa.
tramite la mandataria si costituì evidenziando di Controparte_1 Controparte_2 aver prodotto non solo l'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, ma anche il contratto di conto corrente e tutti i contratti di apertura di credito ancorati allo stesso, gli estratti conto dall'apertura alla chiusura del rapporto, cioè tutta la documentazione trasmessale dalla cedente relativa alla posizione della società nonché la dichiarazione di cessione del credito rilasciata dalla cedente, Parte_1 riportante la posizione , l'NDG relativo alla posizione (n. 15994949), l'elenco dei Parte_1 crediti ceduti (peraltro, raggiungibile utilizzando il link indicato nella Gazzetta Ufficiale, https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/), a pag. 247 del quale è riportato il rapporto NDG 15994949, a dimostrazione dell'inclusione del credito nell'operazione di cartolarizzazione, l'estratto ex art. 50 T.U.B. rilasciato dalla cedente BA PM, dal quale emerge il codice rapporto a sofferenza oggetto di cessione e la sua riferibilità ad ed, infine, Parte_1 di produrre, con la costituzione, il contratto di cessione unitamente all'elenco crediti con la posizione debitoria di ed il codice NDG riferito a quest'ultima. Contestò l'asserita nullità della Parte_1 fideiussione per indeterminatezza, affermando che la fideiussione omnibus, ai fini della sua validità, deve contenere soltanto il limite relativo all'importo garantito, mentre, quanto al limite temporale, la garanzia copre l'adempimento del debito principale sino alla sua integrale estinzione. Negò, inoltre, che la fideiussione fosse frutto di un'intesa anticoncorrenziale, stante l'assenza prova alcuna al riguardo. Aggiunse che la fideiussione era stata sottoscritta nell'anno 2017, quindi in un periodo successivo rispetto a quello dell'accertamento di cui al provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della CA d'IA, all'esito di un'istruttoria compiuta a partire dall'8 novembre 2003. Escluse, in ogni caso, che la disposizione dell'art. 1957 cod. civ. possa essere applicata quando sia stata pattuita l'espressa deroga alla norma, come in concreto accaduto. Sostenne di aver, comunque, rispettato il termine decadenziale semestrale: infatti, in data 15.07.2019, aveva formalizzato la revoca di tutti gli affidamenti precedentemente concessi alla società con contestuale intimazione di Parte_1 pagamento e messa in mora (cfr. doc. n. 14), ed in pari data aveva inviato anche a ciascun fideiussore la comunicazione di avvenuto recesso dai rapporti, con contestuale intimazione di pagamento, costituendo in mora anche questi ultimi (doc. n. 15): formalità ritenuta idonea ad interrompere il termine semestrale di decadenza, trattandosi di fideiussioni qualificate come “garanzie a prima richiesta”. Contestò, altresì, la qualifica di consumatore di in quanto titolare di partita Parte_3 iva n. ed esercitante attività imprenditoriale quale titolare dell'omonima ditta individuale P.IVA_3 a far data dal 26/01/2012 (cfr. doc. 18), nonché, sino a luglio 2017, titolare di quota della Società garantita pari al 10%, sicché il rilascio della garanzia deve ritenersi avvenuto in favore della propria attività imprenditoriale. pagina 2 di 6 Esperita la procedura di mediazione, con esito negativo, la causa venne rimessa in decisione alla data del giorno 11 dicembre 2025, in modalità cartolare, a norma dell'art. 1890 cod. proc. civ..
--------- Preliminarmente, va rilevato che costituisce assunto giurisprudenziale consolidato che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze" (Cass, Sez. 3, sentenza n. 4277 del 10/02/2023). Se è vero che ai fini di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, occorre tuttavia ricordare che una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione
- un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Pertanto, “In caso di contestazione, … spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (Cass. 24 giugno 2024 n. 17262). Nella specie, ha depositato non solo copia della pubblicazione del contratto di Controparte_1 cessione in Gazzetta Ufficiale (Parte Seconda, n. 68 del 10-6-2021) che faceva espresso riferimento ai rapporti “derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, apertura di credito in conto corrente, linee di credito… ed altri rapporti finanziari … sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2021… classificati a sofferenza…”, rinviando per l'esatta individuazione alla lista allegata al contratto di cessione, depositata presso il notaio ivi menzionato e pubblicata sul sito internet, specificando che “i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario all'indirizzo https: e resteranno disponibili fino all'estinzione del Email_1 relativo credito ceduto”, ma ha anche allegato il contratto di cessione con in calce l'elenco crediti omissato nel quale figura la posizione della debitrice di ed il codice NDG della stessa, Parte_1 oltre all'elenco completo dei crediti, alla dichiarazione di cessione rilasciata dalla cedente BA PM e tutta la documentazione trasmessa dalla cedente relativa alla posizione della società Parte_1 compreso l'estratto conto ex art. 50 T.U.B.. Si deve, pertanto, ritenere provata la titolarità del credito oggetto di cessione. Nel merito, l'opposizione è infondata. Per quanto riguarda l'eccepita indeterminatezza della fideiussione, ferma l'assenza di contestazione in ordine alla limitazione quantitativa della garanzia, va osservato che il limite temporale è costituito dall'adempimento del debito principale sino alla sua integrale estinzione, mentre il limite qualitativo è insito nella tipologia dei rapporti creditizi e gestori dell'operatività tipica del correntista. Per quanto riguarda, invece, la pretesa nullità della fideiussione in quanto contenente le clausole di
“sopravvivenza”, di “reviviscenza” e di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ., proprie dello schema elaborato nel 2003 dall'ABI (art. 2, 6 e 8), che sono state ritenute dalla CA d'IA contrarie all'art. 2 della L. 287/1990 (c.d. Legge antitrust) con Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, va osservato che pagina 3 di 6 la CA d'IA, con il suddetto provvedimento, aveva accertato la contrarietà alla disciplina anticoncorrenziale, se adottate in modo uniforme, delle disposizioni concernenti le predette clausole. Il principio affermato dalla Suprema Corte è il seguente:
“In tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della L. 287 del 1990, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscono l'applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte”… comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato
… a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”. Per quanto si possa riconoscere che le clausole sopra richiamate contenute nel modello ABI siano idonee ad incidere anche pesantemente sulla posizione del garante, dal momento che con esse l'istituto di credito si assicura la stabilità della garanzia a prescindere dalla carenza dell'obbligazione principale, la riattivazione della garanzia a seguito del risorgere del credito (per esempio in caso di revoca del pagamento) e l'integrità dei diritti derivanti alla banca dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore principale entro i termini previsti dall'articolo del codice derogato, tuttavia la violazione della normativa anticoncorrenziale rappresenta un fatto ulteriore e distinto rispetto al contenuto delle singole clausole, che coinvolge l'accordo interbancario in forza del quale è stato ratificato l'impiego di un modulo di contratto di fideiussione da parte di tutti gli istituti di credito associati aderenti. Ne deriva che la nullità “a cascata” incide sulle fideiussioni concluse mediante l'impiego dei suddetti moduli incriminati perché frutto di un accordo di cartello, ma non riguarda il contenuto delle singole clausole, che ben possono essere contenute e validamente pattuite, singolarmente o anche nella loro combinazione, in quanto relative a norme derogabili, in un contratto di fideiussione autonomamente predisposto dalla singola banca. Pertanto, il mero riscontro testuale dell'esistenza nel modulo negoziale delle clausole censurate non è idoneo a determinare, di per sé, la nullità della fideiussione, dal momento che l'allegazione della nullità per contrasto con la normativa antitrust presuppone la dimostrazione che la CA abbia adottato una condotta anticoncorrenziale, che può avere contenuto diverso a seconda del modulo contrattuale adottato, dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione e degli altri modelli in uso. Si consideri che la CA d'IA ha ritenuto lesivi della concorrenza gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) non come tali, bensì in quanto “contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. La specifica condotta illecita anticoncorrenziale eventualmente adottata dalla CA, dunque, avrebbe dovuto essere dedotta, circostanziata e provata in termini. Competeva, dunque, al garante fideiussore di allegare e fornire la dimostrazione in concreto della presunta indistinta esecuzione della condotta anticoncorrenziale: siffatto onere di allegazione e prova non è stato assolto nella specie. Recentemente, la Suprema Corte (Cass. 28/11/2018 n. 30818) ha precisato, in proposito, con riferimento all'onere della prova, che il fideiussore intenzionato a conseguire un provvedimento favorevole è tenuto a fornire prova dell'intesa asseritamente illecita e del danno subito. Nella specie, la fideiussione è ampiamente successiva (27 aprile 2017) alla pronuncia della CA d'IA con il provvedimento n. 55/2005 che ha censurato il modello ABI, vietandone l'applicazione in modo uniforme, cosicché l'eventuale condotta illecita imputabile alla CA avrebbe dovuto essere specificamente allegata (circostanze, nella specie, mai dedotte), non essendo sufficiente la produzione di numerosi contratti di fideiussione, relativi ad un ampio arco temporale, riproducenti le clausole incriminate. Il provvedimento adottato dalla CA d'IA, dunque, non riveste, nel caso concreto, quell'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, essendo diverso il contesto in cui è avvenuta la pagina 4 di 6 stipula della fideiussione in questa sede esaminata. Escluso, dunque, che nella fattispecie possa essere riscontrato che la fideiussione conclusa rappresenti il momento attuativo dell'intesa anticoncorrenziale, non può essere incidentalmente affermata la nullità, neppure parziale, del suddetto contratto, limitatamente ad alcuna delle singole clausole, con riferimento alle quali non è stato dedotto alcun profilo che manifesti, in concreto, il rilievo ostativo all'escussione della garanzia. Il contratto di fideiussione contempla la deroga totale al disposto dell'articolo 1957 cod. civ., specificamente sottoscritta, prevedendo all'art. 6 che “i diritti derivanti alla CA dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore … o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”. Va osservato, in proposito, che in tema di efficacia della fideiussione, una volta scaduta l'obbligazione principale, ai fini della determinazione della tempestività dell'escussione della relativa garanzia, le norme dell'art. 1957 cod. civ. possiedono carattere generale e derogabile, con la conseguenza che deve ritenersi legittima la deroga, anche totale, a tale previsione. La disposizione di cui all'art. 1957 cod. civ., dunque, non trova applicazione quando, come nella fattispecie, sia stato espressamente convenuto che la fideiussione si estingue solo con l'estinzione dell'obbligazione principale. In proposito, la Suprema Corte reputa che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può essere convenzionalmente esclusa anche per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (da ultimo, Cass. n. 28943 del 04/12/2017). La decadenza non opera, in particolare, ove le parti abbiano previsto che la fideiussione si estingua solo all'estinguersi del debito garantito (Cass. n. 8839 del 13/04/2007). La qualifica di consumatore di a esclusa. Parte_3 Come noto, la giurisprudenza di legittimità si è ormai stabilmente risolta a limitare l'accessorietà della fideiussione rispetto al contratto principale al contenuto delle obbligazioni assunte, escludendo invece riflessi soggettivi, ossia che il rapporto di accessorietà possa spingersi al punto di “far diventare un soggetto (il fideiussore o, più in generale, il terzo garante) il replicante, ovvero il duplicato, di un altro soggetto (il debitore principale)” (cfr. Cass. 32225/2018; Cass. 25914/2019; Cass. 28162/2019; Cass. n. 742/2020; Cass. n. 8662/2020). Il che significa che dovrà essere considerato consumatore, del tutto indipendentemente dalla qualità professionale eventualmente rivestita dal debitore principale garantito, “il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)” (Cass. n. 742/2020) e che “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (Cass. n. 1666/2020). L'art. 3 lett. a) del d.lgs. n. 206/2005 individua come “consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. La qualità di consumatore rispetto ad un determinato negozio si determina, quindi, unicamente nella relazione tra quel negozio e l'attività del contraente: l'estraneità del primo alla seconda rende il contraente consumatore (mentre l'inerenza lo rende “professionista” ai sensi della successiva lett. c)). pagina 5 di 6 Nel caso in esame, l'oggettiva inerenza della fideiussione all'attività dell'odierno opponente va ritenuta indiscutibile, tenuto conto del suo ruolo di socio per quota del 10%, comportante una partecipazione al capitale sociale tutt'altro che marginale, per quanto minoritaria, e del fatto che egli abbia rilasciato la garanzia in un contesto professionale funzionalmente collegato all'attività d'impresa La qualifica di professionista del fideiussore esclude, dunque, l'applicabilità della Parte_3 normativa di protezione propria del consumatore e, conseguentemente, l'invocata nullità del decreto ingiuntivo. Pertanto, il decreto ingiuntivo va confermato. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1478/2024, emesso in data 9 maggio 2024 dal Tribunale di Monza nei confronti di e Parte_1 Parte_2 dichiarandone l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.; Parte_3
2. condanna e a rimborsare ad Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 le spese di lite che liquida in complessivi Euro 20.000,00 per competenze, oltre
[...] anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.; 3. con sentenza esecutiva. Monza, 23 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
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