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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 16/07/2024, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Sechi Presidente
dott. Stefano Greco Consigliere relatore dott. Enzo Luchi Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 284 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da elettivamente domiciliato in Cagliari presso Parte_1
lo studio dell'avv. Carlo Castelli, che lo rappresenta e difende,
appellante
contro
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio Controparte_1
dell'avv. Antonio Avino Murgia, che la rappresenta e difende,
appellata all'udienza del 26 gennaio 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse del piaccia all'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello di Cagliari, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Cagliari n.
66/2022, pubblicata il 13.01.2022 ed in riforma di detta sentenza pronunciare con conferma delle seguenti conclusioni dispiegate in primo grado:
in via principale e nel merito: a) accertare e dichiarare che il
[...]
(già Controparte_2 [...]
, non vanta nessun credito nei confronti del Comune Controparte_3
opponente e per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto;
in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che il Parte_1
è creditore nei confronti di Controparte_2
(già , per le ragioni
[...] Controparte_3
sopra esposte, della somma di 8.810,79 a titolo di restituzione delle somme pagate per penali non dovute, nonché della somma di € 46.500,09 a titolo di premialità
non corrisposte e, per l'effetto, condannare il
[...]
(già Controparte_2 Controparte_3
), al pagamento della complessiva somma di € 55.310,88 o della
[...]
maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari. nell'interesse della l'Ecc.mo Collegio voglia: Controparte_1
1. rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto, con ogni conseguenza di legge, in ogni caso compresa la conferma della sentenza impugnata e la conferma e la dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
2. rigettare l'appello proposto previa modifica, anche ex officio ovvero in accoglimento dell'appello incidentale, della motivazione posta alla base della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge, compresa la conferma della sentenza impugnata sia pure con motivazione modificata e la conferma e la dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
3. condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite e alla rifusione del contributo unificato versato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione datato 12 marzo 2011 il Parte_2
4 aveva convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, la
[...] [...]
proponendo opposizione avverso il decreto n. 28238/10, Controparte_3
con il quale gli era stato ingiunto di pagare la complessiva somma di € 22.258,65,
oltre interessi e spese.
L'opponente, in particolare, dopo avere premesso che le somme richieste dalla
con il decreto ingiuntivo sopracitato derivino tutte dall'illegittima CP_2
applicazione, nei confronti del di una Parte_1 maggiorazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti soldi urbani prevista
dalla Delivera della Giunta della Regione Sardegna n. 15/32 del 30 marzo 2004,
aveva sostenuto, in estrema sintesi, che dal 1° settembre 2005 era stato attivato il
compostaggio domestico grazie alla distribuzione, ad ogni utente residente nel
Comune di un'apposita compostiera per lo smaltimento della frazione umida del
rifiuto e che dal 1° settembre 2005 a tutto il 2009 il Parte_1
ha sempre e solo conferito alla un rifiuto “secco residuo” a cui non CP_2
potevano essere applicate le ridette penali.
Sostenendo, quindi, che tutti gli atti di indirizzo adottati dalla Regione per lo
sviluppo delle raccolte differenziate secco-umido nel territorio regionale sono
stati attuati dal Comune opponente e che nonostante tutto la società CP_2
applicava, tra il 1° settembre 2005 e il 31 dicembre 2009, le penali sulla tariffa
RSU mentre avrebbe dovuto applicare la cosiddetta premialità, prevista per i
Comuni virtuosi, ossia uno sconto sulla tariffa ordinaria di conferimento del
secco residuo, il aveva contestato l'esistenza del Parte_1
debito e, in via riconvenzionale, aveva chiesto la condanna della convenuta opposta al pagamento, in proprio favore, della complessiva somma di euro
55.310,88, di cui euro 46.500,09 quali premialità non corrisposte ed euro 8.810,79
quali penali pagate ma non dovute.
La si era costituita in giudizio contestando il fondamento CP_2
dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Istruita la causa con produzioni documentali, interrogatorio formale e consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, con la sentenza n. 66/2022 pubblicata il
13 gennaio 2022, aveva respinto l'opposizione avanzata dal
[...]
avverso il decreto ingiuntivo, rigettato le domande Parte_1
riconvenzionali formulate dall'opponente e compensato integralmente fra le parti le spese del giudizio ivi comprese quella della consulenza.
Il Tribunale aveva, innanzi tutto, premesso che l'oggetto del presente giudizio
è relativo all'applicabilità o meno di penalità (aumenti tariffari) nonché di
premialità (sgravi tariffari) da parte della in caso di conferimento dei CP_2
rifiuti domestici (“umido”) nelle compostiere, secondo la disciplina regionale di
settore, sottolineando che era pacifico in causa che il Parte_1
per la differenziazione e lo smaltimento del c.d. umido, aveva adottato il
[...]
sistema del compostaggio domestico, sistema in parte finanziato dall'assessorato
Difesa Ambiente della Regione Sardegna in ottemperanza alla legge regionale n.
7 del 2002 e alla Deliberazione n. 48/16 del 12.10.2005.
Il Tribunale, quindi, dopo avere richiamato i provvedimenti adottati dalla
Regione Sardegna per la disciplina delle tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti, aveva concluso che dal sistema in discorso emerga l'irrilevanza, sia con
riferimento alle penalità, che con riferimento alle premialità, del conferimento
nelle compostiere, essendo rimasta in vigore la disciplina che prescrive, a questi
fini, il trattamento della frazione residua umida con conferimento esclusivamente
nei centri di compostaggio autorizzati, oppure con conferimento in discarica,
previa dimostrazione che l'umido presente nei rifiuti conferiti non fosse superiore al 12%. A sostegno di tale interpretazione il Giudice aveva anche richiamato la
nota prot. 7213/2009 del Direttore del Servizio tutela dell'ambiente e del
territorio della Direzione Generale della difesa dell'ambiente dell'Assessorato
regionale della difesa dell'ambiente, il quale chiarisce che “ a frazione organica
trattata mediante compostaggio domestico non rientra nel computo dei rifiuti utili
al conseguimento delle premialità di cui alle deliberazioni in argomento [DGR
14/12 e 53/10] perché il compostaggio domestico costituisce attività di riduzione
dei rifiuti e non attività finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di raccolta
differenziata.
In questo quadro, dunque, il Giudice di primo grado, rilevando che era pacifico
in causa che il non abbia conferito in alcuna discarica/impianto Pt_1
autorizzato l'umido differenziato, né abbia provato che la frazione umida fosse
non superiore al 10% (più il 2% di tolleranza) della complessiva frazione
“indifferenziata” e ritenendo che il meccanismo della c.d. disapplicazione degli atti amministrativi non potesse operare, sia perché nel caso di specie nessuna
delle parti riveste la qualità di soggetto privato, in capo al quale possa essere
riconosciuto un diritto soggettivo, preesistente e inciso dall'atto amministrativo
asseritamente illegittimo sia perché alcun profilo di illegittimità sia riscontrabile
nella normativa regionale in discorso, avea rigettato l'opposizione e le altre domande proposte dal Parte_1
1.2 Avverso tale provvedimento, il ha proposto Parte_1
appello, affidato a due articolati motivi. Con il primo, intitolato Errata valutazione delle prove ed emergenze
istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.,
contraddittorietà e illogicità della motivazione, errata interpretazione del
protocollo operativo redatto dall'Assessorato Regionale della Difesa Ambiente, in
attuazione delle disposizioni della Deliberazione di G.R. –n. 34/14 del 19.7.2005,
l'appellante, in estrema sintesi, ha sostenuto, da un lato, che il Giudice aveva errato nel ritenere che la prova del conferimento in discarica del secco residuo -
secondo i parametri e le prescrizioni regionali ridette - dovesse darla il Comune
conferente (in questo caso il e non l'ente titolare Parte_1
della discarica controllata ( e, dall'altro lato, che il fatto che il rifiuto CP_2
conferito, ed oggetto di causa, fosse un rifiuto “secco residuo non riciclabile”
rientrante nei limiti indicati dal protocollo esecutivo regionale così come previsto
dalla delibera di Giunta Regionale n. 34/14 del 19.07.2005 (presenza di frazione
organica nei rifiuti conferiti non superiore al 10% + una fascia di tolleranza del
2%) è stato pacificamente ammesso anche da controparte già nella comparsa di
costituzione e risposta depositata il 23 giugno 2011, sottolineando, infine, che il
ha adempiuto correttamente a tutte le prescrizioni del protocollo Pt_1
operativo regionale.
Con il secondo motivo di gravame, invece, il sottolineando che si Pt_1
tratta, in questo caso, di contestazioni, da parte di entrambi le parti in causa,
relative dell'esatto importo della tariffa prevista per i conferimenti effettuati dal
appellante all'impianto della , ha sostenuto che il Giudice di Pt_1 CP_2 primo grado avrebbe dovuto disapplicare quelle diposizioni illegittime di
dettaglio (nello specifico il punto 8) pag. 4 dell'Allegato alla Delib. G.R. n° 15/32
del 30.03.04 che dice:” il meccanismo penalizzante non verrà altresì applicato ai
Comuni che conferiscono l'umido separato, nella misura minimale fissata al
precedente punto 6, in altri impianti autorizzati di compostaggio di qualità
eventualmente esistenti nel territorio regionale, diversi dagli impianti consortili di
trattamento/smaltimento di riferimento, previa certificazione dei conferimenti;
)
che richiedevano, anche per quei Comuni che avevano separato a monte l'umido
con le compostiere domestiche, una certificazione che desse prova del
conferimento agli impianti di smaltimento dell'umido per poter ottenere un
comportamento virtuoso e le conseguenti premialità previste per il conferimento
del rifiuto secco residuo, sottolineando che l'applicazione di tale disposizione
(certificazione dell'umido) nel caso de quo sarebbe illegittimità, in parte qua,
sotto il profilo funzionale per eccesso di potere.
La si è costituita in giudizio ed ha resistito, ribadendo, in sintesi, CP_2
che, secondo quanto disposto dalla normativa regionale in materia più volte
riportata …, una e soltanto una era la ragione che esentava dall'applicazione
delle penali: provare, tramite certificazione, non solo di aver differenziato in
maniera significativa la frazione umida, ciò che poteva avvenire solo ed
esclusivamente mediante il conferimento separato dalla frazione umida in
impianti autorizzati, tra i quali il ma anche che la quantità di rifiuto CP_2
umido fosse superiore al 10% del peso della frazione indifferenziata conferita e che una è stata la ragione per cui il ha l'applicato le penalità: aver il CP_2
conferito la sola frazione indifferenziata, senza dimostrazione di un Pt_1
corretto smaltimento di quella organica, ciò che non poteva avvenire con
l'impiego delle compostiere domestiche.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
2.1 Orbene, la vicenda fattuale dalla quale aveva tratto origine la presente controversia è pacifica tra le parti.
Il Comune di a partire dal 1° settembre 2005 aveva attivato, Parte_1
all'interno del proprio territorio, il servizio di compostaggio domestico grazie alla distribuzione, ad ogni utente residente nel Comune, di un'apposita compostiera per lo smaltimento della frazione umida del rifiuto.
Lo stesso dunque, da quella stessa data aveva iniziato a conferire alla Pt_1
esclusivamente un rifiuto “secco residuo”. CP_2
La tuttavia, per tale conferimento aveva continuato a pretendere il CP_2
pagamento della tariffa prevista per il conferimento di rifiuti indifferenziati senza significativa separazione dell'umido, la quale, come si avrà modo di vedere tra breve, comprendeva una maggiorazione rispetto a quella ordinaria.
La decisione della causa, quindi, dipende essenzialmente dalla interpretazione della disciplina tariffaria emergente dai provvedimenti adottati dalla Regione
Sardegna per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti e che le stesse parti hanno concordemente individuato nella delibera della Giunta della Regione Sardegna n. 15/32 del 30 marzo 2004 e nella successiva delibera della Giunta n.
34/14 del 19 luglio 2005.
2.2 Con la prima delle due deliberazioni poc'anzi menzionate, la Giunta
Regionale, al fine sviluppare le raccolte differenziate, aveva deciso di agire sulle tariffe di conferimento stabilendo uno sgravio tariffario immediato relativo al
flusso dei rifiuti umidi differenziati a monte che vengono conferiti agli impianti ed
una penalizzazione con un surplus tariffario riferito al flusso indifferenziato dei
rifiuti per i comuni che non operano una significativa differenziazione dell'umido.
Come risulta, in particolare, dall'allegato alla citata delibera, per il flusso dei rifiuti umidi differenziati a monte e che viene conferito agli impianti era stato previsto uno sgravio tariffario immediato del 30% rispetto alla tariffa base, la quale doveva continuare ad applicarsi sul flusso restante, denominato “secco residuo” (punto n. 3). Per il conferimento del rifiuto indifferenziato, senza differenziazione significativa dell'umido, invece, era stato previsto un surplus tariffario progressivo fino a raggiungere il 30% rispetto alla tariffa base (punto 5).
Lo stesso allegato, peraltro, aveva avuto cura di precisare, da un lato, che la frazione organica separata a monte doveva essere conferita presso gli impianti o discariche di riferimento (punto 2) o in altri impianti autorizzati previa
certificazione dei conferimenti (punto 8) e, dall'altro lato, che il meccanismo penalizzante non avrebbe dovuto essere applicato solo qualora l'entità dell'umido
differenziato superi una soglia minima, che viene fissata per il primo periodo di
attuazione … nella misura del 5% in peso totale dei rifiuti conferiti ed aumentato al 10% a partire dal 1 giugno 2005, chiarendo, altresì, che al di sotto di tali soglie
si applica il meccanismo di penalizzazione e non si ha diritto allo sgravio
tariffario per il flusso dell'organico umido differenziato (punto 6).
Il meccanismo tariffario in esame, dunque, prevedeva chiaramente che al fine di beneficiare degli sgravi ed andare esenti dalle penalità sia i rifiuti umidi differenziati a monte sia il secco residuo dovessero essere conferiti nelle discariche o negli impianti autorizzati e tale meccanismo era certamente ragionevole. In vero, quando era stata adottata la delibera n. 15/32 non era previsto alcuna verifica sulla qualità e la tipologia dei rifiuti indifferenziati che potevano essere conferiti nelle discariche, cosicché la necessità – prevista dalla disciplina tariffaria in esame - di conferire negli stessi impianti sia la frazione umida sia il secco residuo costituiva chiaramente al tempo stesso sia uno stimolo per i Comuni per l'attuazione della raccolta differenziata sia una misura per il controllo (quantitativo e qualitativo) della correttezza di questa;
controllo che,
all'evidenza, non poteva essere certamente effettuato con il semplice sistema delle compostiere domestiche.
2.3 In seguito, la Regione Sardegna, con la deliberazione della Giunta n. 34/14
del 19 luglio 2005, al precipuo scopo di dare attuazione alla disciplina dettata dall'art. 7, comma 1, del d. lgs 13 gennaio 2003 (il quale aveva stabilito che I
rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento) aveva disposto che è considerato ammissibile il collocamento in discarica controllata del seco
residuo non riciclabile proveniente direttamente dalle raccolte secco-umido dei rifiuti urbani, purché sia dimostrato che il tenore di umido nel secco residuo sia
mediamente pari al 10%, con una fascia di tolleranza massima del 2%, o rispetti il limite di 200 mg O2/Kg ST/h (paragrafo 4 a) dell'allegato alla delibera).
Con lo stesso provvedimento, inoltre, era stata prorogata l'efficacia temporale delle disposizioni sui meccanismi di premialità impartite con la precedente deliberazione n. 15/32, stabilendo, quindi, che rimangono validi gli sgravi
tariffari del 30% per il flusso di umido separato conferito agli impianti consortili
e la penalizzazione del 30% sul flusso del rifiuto indifferenziato conferito senza
significativa separazione dell'umido (paragrafo 5 a) dell'allegato alla delibera).
La Regione, in verità, al fine di incrementare la premialità per i comuni
virtuosi aveva anche introdotto uno sgravio tariffario del 10% sulla tariffa base per il conferimento del secco residuo non riciclabile, ma aveva precisato che quest'ultima premialità era riservata ai Comuni che operano una significativa
separazione dell'umido nella misura qualitativa e quantitativa già specificata
nella delibera della G.R. n. 15/32 del 2004 (paragrafo 5 b) dell'allegato alla delibera), specificando poi che a partire dal 1 gennaio 2006 l'umido differenziato
che concorre alla premialità non potrà essere conferito in discarica controllata
ma esclusivamente presso gli impianti di compostaggio autorizzati nel territorio
regionale o presso le piattaforme consortili (paragrafo 5 c) dell'allegato alla delibera).
Il meccanismo tariffario incentrato, quindi, sul separato conferimento agli impianti sia della frazione umida sia del secco residuo, dunque, pur a seguito di questa seconda deliberazione regionale, non era mutato ma, al contrario, era stato mantenuto il principio per cui nessuna premialità poteva essere riconosciuta a chi non conferiva tutti i rifiuti (anche la frazione umida) ad un terzo soggetto
(impianto di smaltimento, impianto di compostaggio autorizzato ovvero discarica).
Il semplice sistema di compostaggio domestico, del resto, non avrebbe consentito alcuna verifica sul rispetto dei parametri qualitativi e quantitativi del rifiuto umido previsti dalla precedente delibera n. 15/32 e richiamati, come si è
visto, dal paragrafo 5 b) dell'allegato alla nuova delibera regionale.
2.4 La irrilevanza di un simile sistema di compostaggio domestico, privo di idonei strumenti di controllo, d'altra parte, aveva trovato conferma nella deliberazione della Giunta Regionale n. 14/12 del 4 aprile 2007, con la quale, per la prima volta, era stato previsto che al raggiungimento del 10% di umido
concorra anche la frazione organica trattata nelle compostiere domestiche, ma solo previa certificazione, da parte delle Amministrazioni provinciali, delle
quantità ad esse effettivamente confluite e del rispetto dei parametri qualitativi di
cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 15/32 del 30.3.2004.
La predetta certificazione provinciale, peraltro, secondo lo stesso provvedimento regionale da ultimo menzionato, avrebbe dovuto essere rilasciata
nel rispetto di un protocollo che le Amministrazioni potranno applicare solo dopo
l'espressione del parere favorevole da parte dell'Amministrazione regionale, ma,
come emerge dalla nota della prot. N. 102581 del 25 Controparte_2 settembre 2007 (documento n. 24 del fascicolo di primo grado del e Pt_1
dalle allegazioni delle parti, tale sistema di certificazione, a causa della mancata approvazione del progetto predisposto dalla non era Controparte_2
divenuto operativo.
2.5 In questo quadro, dunque, non appare in alcun modo rilevante che il tenore di umido nel secco residuo conferito dal di fosse Pt_1 Parte_1
mediamente pari al 10% e, dunque, accettabile (ed accettato) in discarica, ma, per il riconoscimento del diritto a fruire delle premialità, era necessario dimostrare che anche l'umido era stato conferito separatamente dall'indifferenziato, nella misura prevista dalla delibera 15/32 ed esclusivamente negli impianti autorizzati.
Il tuttavia, per sua stessa ammissione, dal 1° Parte_1
settembre 2005 a tutto il 2009 il ha sempre e solo Parte_1
conferito alla un rifiuto “secco residuo” e non ha, quindi, potuto CP_2
provare il rispetto dei parametri per la raccolta differenziata previsti dalla deliberazione della Giunta n. 15/32.
2.6 Il in verità, nella lunga comparsa Parte_1
conclusionale depositata il 26 marzo 2024, ha sostenuto che le deliberazioni della
giunta regionale (DGRS) sopra richiamate, interpretate alla luce della normativa
europea e nazionale, in realtà non affermano che gli incentivi per i Comuni, sotto
forma di penalità e premialità, in relazione alle tariffe di conferimento presso gli
impianti di smaltimento della frazione secca-residua, non possono prescindere
dal conferimento dell'umido presso gli impianti di compostaggio o, nel caso di smaltimento tramite compostiere domestiche, non possono prescindere dalla
certificazione della provincia che, si ricorda, non può essere acquisita per la
mancata attivazione del protocollo previsto dalla DGRS 6/5 del 13.02.2007 e, a sostegno di tale affermazione, ha richiamato il principio “chi inquina paga”, ha lamentato che l'interpretazione proposta dalla (e condivisa da questa CP_2
Corte) comportava la violazione dei su richiamati obiettivi di riduzione dei rifiuti
da smaltire, tramite recupero e riciclaggio, come imposto dalla normativa
europea e nazionale nonché la violazione dei principi di buona ed imparziale
amministrazione di cui all'art. 97 Costituzione, ipotizzando poi una disparità di
trattamento “al contrario” insita nel riconoscimento della premialità e la
disapplicazione della penalità a soggetti meno virtuosi (che conferisce l'umido-
organico negli impianti di compostaggio) a danno di chi provvede alla raccolta
differenziata ed all'autoriciclaggio direttamente ad opera del produttore (dei
rifiuti), in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Costituzione.
Tali argomentazioni, tuttavia, appaiono suggestive ma, essendo sganciate da concreti e puntuali riferimenti testuali alla disciplina tariffaria in esame, risultano inidonee ad infirmare le conclusioni interpretative poc'anzi raggiunte.
2.7 Il come si è detto in precedenza, nell'atto di appello ha anche Pt_1
affermato che il Tribunale avrebbe dovuto disapplicare quelle diposizioni
illegittime di dettaglio (nello specifico il punto 8) pag. 4 dell'Allegato alla Delib.
G.R. n° 15/32 del 30.03.04 che dice: “il meccanismo penalizzante non verrà
altresì applicato ai Comuni che conferiscono l'umido separato, nella misura minimale fissata al precedente punto 6, in altri impianti autorizzati di
compostaggio di qualità eventualmente esistenti nel territorio regionale, diversi
dagli impianti consortili di trattamento/smaltimento di riferimento, previa
certificazione dei conferimenti;
) che richiedevano, anche per quei Comuni che
avevano separato a monte l'umido con le compostiere domestiche, una
certificazione che desse prova del conferimento agli impianti di smaltimento
dell'umido per poter ottenere un comportamento virtuoso e le conseguenti
premialità previste per il conferimento del rifiuto secco residuo, ma la doglianza non ha pregio.
La disposizione citata dall'appellante, infatti, non assume alcuna rilevanza nella presente causa ed il sistema tariffario introdotto con la più volte menzionata delibera della Giunta Regionale n. 15/32 del 30 marzo 2004, comunque, non appare illegittimo.
L'appellante, in vero, ha sostenuto che l'applicazione di tale disposizione
(certificazione dell'umido) nel caso de quo sarebbe illegittimità, in parte qua,
sotto il profilo funzionale per eccesso di potere e andrebbe disapplicata poiché la
richiesta di tale certificazione sarebbe assolutamente illogica, ma tale affermazione non può certamente essere condivisa.
Come si è già detto, infatti, il meccanismo tariffario in esame aveva certamente una sua razionalità: quando era stata adottata la delibera n. 15/32, non era prevista alcuna verifica sulla qualità e la tipologia dei rifiuti indifferenziati che potevano essere conferiti nelle discariche, cosicché la necessità di conferire negli stessi impianti anche la frazione umida, oltre al secco residuo, costituiva chiaramente al tempo stesso sia uno stimolo per i Comuni per l'attuazione della raccolta differenziata sia una misura per il controllo della correttezza di questa;
controllo che, all'evidenza, non poteva essere certamente effettuato con il semplice sistema delle compostiere domestiche adottato dal Comune di Sant'Adrea Frius.
Il sindacato del Giudice sul provvedimento amministrativo, anche sotto il profilo dell'eccesso di potere, del resto, deve restare circoscritto alla legittimità e,
pertanto, può implicare un controllo sulla rispondenza delle finalità perseguite dall'amministrazione con quelle indicate dalla legge, non, invece, un controllo attinente al merito circa l'idoneità delle scelte dell'amministrazione stessa a realizzare gli scopi contemplati dalla legge.
Come ha correttamente sottolineato la difesa della in altri termini, CP_2
il provvedimento, per potere essere disapplicato, deve essere affetto da vizi di legittimità, mentre il sindacato del giudice è escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti, come nel caso in esame, all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione.
2.8 In base alle considerazioni che precedono, quindi, l'appello proposto dal risulta infondato e deve essere rigettato. Parte_1
L'appellante, secondo il criterio della soccombenza, deve essere condannato alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio, che, considerato il valore della domanda riconvenzionale proposta dallo stesso (euro € 55.310,88), Pt_1
devono essere liquidate sulla base dei parametri previsti per la cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello proposto dal avverso la Parte_1
sentenza n. 66/22 del Tribunale di Cagliari:
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 9.991,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 10 luglio 2024
Il Presidente
dott. Maria Sechi
Il Consigliere estensore dott. Stefano Greco