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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 03/02/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 92/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dagli Avv. Eleonora Iannì e Fabio Parte_1
Miroglio
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente ha esposto:
-d'essere è stato dipendente del Controparte_2
(oggi ”) con la qualifica di
[...] Controparte_1
assistente amministrativo presso il Polo Tecnologico Imperiese dal
13.02.1984 al 01.09.2021, allorquando egli ha avuto accesso al pensionamento con la c.d. “quota 100” (doc.1); -d'aver fruito nel corso degli ultimi 2 anni di lavoro (anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021) di soli 9 giorni di ferie nell'a.s. 2019/2020
(precisamente il 04, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28 e 31 agosto) e di nessun giorno di ferie nell'a.s. 2020/2021;
-a causa delle gravi patologie che lo affliggevano egli s'era visto, dapprima costretto in malattia e, dal 18.09.2020, previa sottoposizione, visita di idoneità, considerato in ogni caso temporaneamente inidoneo per
“rischio biologico” fino al 31.12.2020 (doc.7);
-tale assenza per malattia si protraeva forzatamente sino al 31.8.2021
(doc.9), ultimo giorno di lavoro del ricorrente prima del suo collocamento in pensione;
-non avendo potuto fruire delle ferie maturate nel corso degli anni scolastici, 2019/2020 e 2020/2021, egli chiedeva quindi il pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie e riposi non fruiti (doc.11), ma, la richiesta veniva rigettata;
-con un primo decreto del Dirigente Scolastico del 4.3.2022 (il n. 3579- doc.13), infatti, veniva disposto, per l'.a.s. 2019/2020 la retroattiva formale assegnazione d'Ufficio di ferie al sig. dal 4.5.2020 al Parte_1
28.05.2020 (per n. 19 giorni), senza pagamento di indennità alcuna e, per l'a.s. 2020/2021, il pagamento di € 190,98 lordi per n. 3 giorni di ferie, maturate dall'1-9/2020 al 15/10/2021);
-con un successivo decreto del 31.08.2022 (doc.14) sostitutivo/correttivo del precedente, ribadita per l'.a.s. 2019/2020 la retroattiva formale assegnazione d'Ufficio di ferie al ricorrente dal 4.5.2020 al 28.05.2020 (per n. 19 giorni) senza pagamento di indennità alcuna, veniva disposto, per l'a.s. 2020/2021, l'annullamento della disposizione del pagamento dei 3 giorni di cui al decreto precedente;
-negli ultimi anni la Corte di Giustizia Europea -come, ad es., con sentenza, causa C-233-20, del 25.11.2021- e anche la giurisprudenza interna ha espresso un orientamento favorevole al riconoscimento del diritto del dipendente pubblico all'indennità economica per le ferie non godute al termine del rapporto di lavoro a prescindere dalla dimostrazione dell'effettiva impossibilità a fruire dei congedi o dalle vicende che hanno causato l'estinzione del rapporto di lavoro (dimissioni volontarie, mobilità, collocamento in quiescenza, ecc..).
-tale orientamento trae fondamento, infatti, dal diritto di ogni dipendente ad un periodo di ferie annuali retribuite non rinunciabile, garantito sia dalla Costituzione (art. 36) che dalla normativa comunitaria, in particolare dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dall'art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
-la direttiva in questione, oltre a sancire il diritto del lavoratore a un periodo di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, riconosce altresì il diritto al pagamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (art. 7, par. 2).
-tale diritto non può essere assoggettato dalle normative nazionali ad alcuna condizione, che sia diversa, da un lato, dalla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, dal mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui egli aveva diritto alla data di conclusione del contratto (Sent. C-762/18 e C 37/19 del 25.6.2020);
-in particolare, secondo il pronunciamento della CGUE del 6.11.2018 nella causa C-619/16, il datore di lavoro – in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88 – è tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. L'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro.
-tali principi sono stati riaffermati dalla Corte di Cassazione (Cass. n.
18140 del 6.6.2022; Cass. n. 13613 del 7.2.2020).);
-nel caso di specie, la mancata fruizione delle proprie ferie non era stata da lui programmata né da lui dipesa, non potendo egli prevedere né il proprio stato di malattia dal 2019, né la chiusura delle scuole nel periodo aprile-giugno 2020 o il dilagare di una pandemia e la durata della stessa, né tantomeno che non avrebbe più potuto svolgere la propria attività lavorativa sino al pensionamento perché costretto in malattia quale soggetto fragile. -egli era sempre stato sottoposto a visite mediche periodiche e sempre dichiarato temporaneamente inidoneo alla mansione in quanto soggetto fragile ai sensi delle indicazioni dell' e del Comitato Tecnico Scientifico
e conseguentemente “in malattia” equiparata al ricovero ospedaliero ex art. 26 D.L. n. 18 del 17.03.2020, norma che prevedeva che “laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero…”.
-se tale disposizione prevedeva il “divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.”, tale divieto va inteso come indicazione di massima alla quale fanno eccezione, i casi in cui il rapporto di lavoro venga meno senza che il dipendente sia stato effettivamente messo in condizione di fruire delle ferie indubbiamente maturate;
-le ferie del personale ATA sono disciplinate dal CCNL 29.11.2007, articolo 13, comma 5 secondo cui è irrilevante per il calcolo delle ferie che la settimana lavorativa di 36 ore sia articolata su cinque o sei giorni, ferma rimanendo la regola che se il personale ATA è stato assunto da meno di
3 anni, esso ha diritto a 30 giorni di ferie all'anno, che diventano 32 giorni dopo tre anni di contratto (già comprensivi delle 2 giornate sostitutive delle festività soppresse ex L. 937/77 art. 1 comma 1 lett. a).
-le proprie ferie maturate e non fruite ammontavano a.: 23 giorni (32 giorni – 9 giorni fruiti ad agosto 2020) relativamente all'a.s. 2019/2020;
32 giorni relativamente all'a.s. 2020/2021, per un totale di 55 giorni (23 +
32), corrispondenti ad un importo complessivo s.e.o. di € 3.501,30 (€
63,66 di indennità giornaliera x 55 gg = € 3.501,30), al lordo delle ritenute di legge;
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La documentazione in atti attesta che:
-con plurime certificazioni mediche il ricorrente è stato dichiarato temporaneamente invalido, poichè paziente a “rischio biologico”, nel periodo 19/9/2020-31/8/2021 (doc. 8-9);
-con provvedimento del 4/3/2022 il dirigente scolastico del Polo
Tecnologico Imperiese assegnava d'ufficio all' el mese di maggio Parte_1
2020 (dal 4/5/2020 al 28/5/2020) i rimanenti 19 giorni di ferie maturate e non fruite in quanto non richieste relativamente all'anno scolastico
2019/2020, disponendo altresì il pagamento dell'equivalente pecuniario, pari a € 190,98, di 3 giorni di ferie maturate dall'1/9/2020 al 15/10/2020 e non fruite (all. 13);
-con successivo provvedimento del 31/8/2022 il medesimo dirigente modificava il precedente atto, revocando il riconoscimento per l'anno scolastico 2020/21 i suddetti 3 giorni di ferie poiché l' era stato Parte_1
assente dal servizio per stato di fragilità dall'1/9/2020 al 14/9/2020 nonché dal 19/9/2020 sino al 31/8/2021 e l'art. 26 bis L. 126/2020, che aveva convertito il D.L. 104 del 14/8/2020, prescriveva il divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa dell'assenza del servizio per i motivi previsti dalla disposizione medesima.
Riguardo l'ipotesi di “monetizzabilità” delle ferie non godute la giurisprudenza ha ripetutamente statuito che “in base ad una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea
(v. le tre sentenze della Grande sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C - 569 e
C - 570/2016 Stadt Wuppertal;
in causa C - 619/2016 in Parte_3
causa C- 684/2016 ), si è sottolineato che le ferie annuali retribuite Per_1
costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
che il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente;
di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono destinate - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”, soggiungendo che “….cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sarò onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all'obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva” (così in motivazione Cass. sez. lav.,
14/06/2024, n.16603, la quale richiama il dictum di Cass. n. 21780/2022;
In termini pressocchè identici Cass. sez. lav., 21/05/2024, n.14083, nella quale si fa espresso riferimento all'orientamento in materia espresso dal
Consiglio di Stato, secondo cui"va riconosciuto al dipendente il diritto alla retribuzione del congedo ordinario non usufruito e di cui avrebbe potuto legittimamente fruire se non fosse intervenuta la malattia protrattasi senza soluzione di continuità fino alla cessazione del rapporto di lavoro, vale a dire un evento di fatto a lui non imputabile che ha reso impossibile la fruizione delle ferie già maturate e di quelle che via via andavano maturando man mano che perdurava lo stato di malattia" (Consiglio di Stato, Sezione
III, 2 novembre 2023, n. 9417; Consiglio di Stato, Sezione I, parere 29 aprile
2021, n. 797; Consiglio di Stato, Sezione VII, 20 giugno 2023, n. 6362;
Consiglio di Stato, Sezione VII, 25 gennaio 2023, n. 819 e i precedenti citati;
Consiglio di Stato, Sezione III, 30 dicembre 2021, n. 8733).
L'entità delle ferie di cui il ricorrente aveva diritto d'usufruire negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 era disciplinata dall'art. 13 del CCNL
Comparto scuola del 29/11/2007, disposizione che così recitava: “
1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937era disciplinata dall'art. 28 (e non dall'art. 13 comma 5, come indicato in ricorso) del CCNL;
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3”.
Avendo il ricorrente prestato servizio per ben più di 3 anni, gli competevano, pertanto, giorni 32 di ferie per anno scolastico.
Errato è pertanto il calcolo operato nei provvedimenti emessi dal dirigente scolastico laddove ha riconosciuto per l'anno scolastico 2019/2020 di 19 giorni residui di ferie a fronte di 9 usufruiti poichè all'ex dipendente ne competevano 23.
Ebbene, s'osserva che l'istituto scolastico ben avrebbe potuto porre di propria iniziativa il dipendente in ferie per i 23 giorni relativi anno scolastico
2019-2020 prima del de 31/8/2020 (fine attività didattiche) e comunque del
19/9/2020,
Tale conclusione resterebbe valida anche se non dovesse considerarsi il periodo 1/4/2020-10/6/2020, nel quale, come riportato nei provvedimenti dirigenziali, l'attività didattica del Polo Tecnologico Imperiese fu sospesa a causa della pandemia, tenendosi altresì conto che l' odette, su sua Parte_1
richiesta, di 9 giorni di ferie tra il 4/8/2020 e il 24/8/2020 nonchè che, come riportato in ricorso, egli fu assente dal lavoro in alcuni giorni di maggio a causa delle sue condizioni di salute.
Si ritiene, invece, di rigettare la domanda in esame relativamente ai successivi
32 giorni di ferie, di cui 3 maturati tra l'1/9/2020 e il 15/10/2020. Il dirigente scolastico non poteva, infatti, porre in ferie il lavoratore per quello che, peraltro, sarebbe stato peraltro al massimo 1 solo Parte_1
giorno, tra l'1/9/2020 e il 18/9/2020 (data d'inizio di decorrenza dell'inabilità temporanea) poiché l'attore era è stato dichiarato soggetto a rischio biologico a partire dal 19/1/2020, condizione che è perdurata sino
31/8/2021, epoca del suo collocamento in pensione.
Ebbene, se è pur vero che l'attore non ha goduto delle ferie nelle more accumulatesi è circostanza a lui non imputabile in quanto egli era temporaneamente inabile al lavoro, ciò non può neppure essere ascritto all'inerzia del datore ossia al mancato invito al dipendente di fruire del congedo ordinario, unitamente all'avviso che in caso di rifiuto egli avrebbe perso ogni diritto, anche economico al riguardo, dovendo, semmai ritenersi, che tale impossibilità sia riconducibile alla precisa scelta dell' di Parte_1
collocarsi anticipatamente in pensione a “quota 100” proprio l'ultimo giorno di cessazione del periodo d'inabilità temporanea.
Da ciò la preclusione dell'istituto scolastico dal potere far recuperare, tra l'1/9/2021 e il 31/12/2021, al dipendente le ferie non godute.
In sintesi, la perdita delle ferie – e l'impossibilità di monetizzare i 3 giorni decorsi tra l'1/9/2020 e il 15/10/2020 una volta cessato il divieto sprescritto dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla L.
126/2020 – è da imputare esclusivamente al ricorrente, al quale, pertanto, deve essere riconosciuta la minor somma di € 1464,18 (€ 63,66 di indennità giornaliera x 23 g.), unitamente alle spese processuali, che si quantificano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
, così provvede: Controparte_3
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...]
a corrispondere al ricorrente la somma di € Controparte_1
1464,18 al lordo delle ritenute di legge, oltre a interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. e rivalutazione monetaria a far data dall'1/9/2020 sino al saldo.
Condanna il al pagamento delle spese Controparte_1
di lite, che si liquidano in € 450,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 390,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Imperia 31-1-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli