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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII^ CIVILE nella persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Schillaci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 6231/2023, trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024, vertente
TRA
- (C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Paolo Palma (C.F. ) del foro di Roma, giusta C.F._2
procura a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Angelico, 70 attrice;
E
- in persona della Sindaco pro tempore, con sede in CP_1
Roma, piazza del Campidoglio 1, C.F. , elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Roma – 00193 via Leone IV n. 54 presso lo studio dell'Avv.
Massimiliano Cecchi [C.F. ] PEC C.F._3
, che la rappresenta e Email_1
difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Nicola Sabato, in virtù di procura alle liti autenticata con relativa Determina Dirigenziale in atti;
- convenuta;
E CONTRO
- P.Iva , Cod. Fisc. e Registro Imprese RM CP_2 P.IVA_2
n. , con sede in Roma, Via Francesco Tensi, n. 116, P.IVA_3 rappresentata e difesa, giusta delega, ex art. 18 comma 5 del D.M.
44/2011 su documento informatico, rilasciata dalla dott.ssa
[...]
– in forza di procura speciale a rogito Notaio Per_1 Persona_2
di Roma del 10 gennaio 2022 (rep. 1623, racc. 1036) del legale
[...]
rappresentante e Amministratore Delegato, dott. – Controparte_3
dall'Avv. Luigi Marino (c.f. , con studio in Roma, C.F._4
Viale Carso, 57, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata;
Email_2
- terza chiamata in causa;
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
(artt. 2051/2043 c.c.);
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte autorizzate e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, . CP_1
Esponeva l'attrice che:
- in data 30.8.2019, verso le ore 12,30, nel transitare in via del Corso, all'angolo con largo Chigi, in direzione di via Del Corso/piazza del Popolo, in compagnia della figlia e della nipote, giunta all'altezza del Parte_2
civico 102, cadeva rovinosamente a terra a causa di un lastrone del marciapiede rovinato ivi presente, sprofondato di 2/3 cm circa, posizionato al margine destro della direttrice da lei percorsa, riportando lesioni fisiche;
- prontamente soccorsa dai familiari e dalle forze dell'ordine ivi presenti, Polizia di Stato in divisa e in borghese, che documentavano l'accaduto con prove fotografiche, veniva sollecitato l'intervento dell'autoambulanza, che provvedeva al trasporto della infortunata all'Ospedale Santo Spirito in Sassia di Roma per le cure necessarie;
- la polizia richiedeva l'intervento della ditta di manutenzione stradale per mettere in sicurezza il lastrone e il luogo del sinistro veniva piantonato, essendo l'area in questione altamente pericolosa, come risultante dal rapporto dell'autorità in atti;
- a nulla valevano le richieste di risarcimento danni, nonostante la responsabilità ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c. dell'ente convenuto.
Così concludeva parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa:
IN VIA PRINCIPALE:
- Accertare e dichiarare che in persona del sindaco e CP_1
l.r.p.t. è responsabile dell'incidente occorso alla sig.ra in Parte_1
Roma il 30/08/2019 come meglio descritto in parte narrativa e, per
l'effetto, condannare il convenuto ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art.
2043 c.c. al risarcimento in favore dell'attrice dei danni subiti e subendi per la somma di Euro € 39.937,82
(trentanovemilanovecentotrentasette/82) o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA da distrarsi”.
Si costituiva , impugnando e contestando, in fatto ed in CP_1
diritto, tutto quanto ex adverso dedotto, affermato e richiesto, evidenziando che l'area in cui è avvenuto il sinistro è di sua proprietà e fa parte del sistema viario GRANDE VIABILITA' Municipio Roma I, che la sorveglianza dell'area in questione, all'epoca del fatto, era affidata alla nell'ambito del Contratto Applicativo per lavori Controparte_4
di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade e manufatti stradali, della segnaletica orizzontale e verticale, aree verdi ricompresi nel territorio dei Municipio Grande Viabilità, che in virtù del contratto d'appalto con l'Impresa , quest'ultima doveva CP_2
effettuare un monitoraggio periodico (obbligo di sorveglianza) dello stato di funzionalità e sicurezza del patrimonio stradale a lei affidatole in concessione, mediante la localizzazione e la valutazione di livello di degrado degli elementi della piattaforma stradale che presentavano difformità e difetti tali da costituire possibili stati di pericolo incipiente, inoltre il contratto prevedeva espressamente che ogni responsabilità di qualsivoglia natura, per danni cagionati a cose e persone, sarebbe ricaduto esclusivamente sulla impresa, chiedendone pertanto l'autorizzazione alla chiamata in causa, rilevando l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 2051 c.c. e l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c., assumendo eventualmente la sussistenza del caso fortuito, coincidente con il fatto della stessa danneggiata, contestando anche il quantum della pretesa attorea, così infine concludendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via preliminare/pregiudiziale di rito;
SI CHIEDE lo spostamento della prima udienza, provvedendo a fissare la data della nuova udienza, allo scopo di consentire la chiamata del terzo nel rispetto dei termini a comparire;
nel merito in via principale, rigettare in toto le domande avanzate dalla
Sig.ra nei confronti di , poiché infondate in Parte_1 CP_1
fatto e diritto;
sempre in via principale, individuare nell'impresa in persona CP_2
del legale rappresentate protempore P. IVA n. - C.F. e P.IVA_2
Registro Imprese RM n. - R.E.A. n. 299660 con sede in P.IVA_3
Via Francesco Tensi n 116 indirizzo pec
, l'unica responsabile CP_5 Email_3
dell'evento, per cui è causa, con conseguente condanna, diretta, della medesima.
In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice nei confronti di , condannare CP_1
l'impresa, a manlevare e/o rimborsare , da tutto quanto CP_1
sarà tenuta a versare, a chiunque, per sorte, capitale, interessi, spese
e, quant'altro, risulterà dovuto. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la CP_2
regolarmente citata, contestando integralmente quanto affermato e dedotto dalle controparti e chiedendo l'integrale rigetto delle domande tutte contro di lei formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto, eccependo, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendone l'estromissione dal giudizio, avendo regolarmente adempiuto a tutte le obbligazioni nascenti dal Contratto di Appalto stipulato con , avendo provveduto diligentemente a CP_1
segnalare la presenza di una lastra instabile sulla pavimentazione del marciapiede, in data antecedente al sinistro per cui è causa, rilevando che il contratto intercorrente fra e la aveva CP_1 CP_2
ad oggetto solamente la “Sorveglianza” e il “Monitoraggio finalizzato alla programmazione della manutenzione stradale” delle strade della
“Grande Viabilità” di Roma, e non anche la manutenzione e il pronto intervento, sottolineando che, in data 3.4.2019, alle ore 12,51, nell'ambito dei giri di Sorveglianza giornalieri contrattualmente pattuiti con la Stazione Appaltante, individuava, in Via del Corso, all'incrocio con
Piazza Colonna, un'anomalia con conseguente segnalazione, debitamente corredata da foto georeferenziate, ove si legge: “lastra instabile”, con attribuzione, come da Capitolato Speciale di “Severità:
Programmabile-Bassa”, la segnalazione era effettuata quattro mesi prima del sinistro che ha coinvolto l'attrice, avvenuto in data 30.8.2019, nulla potendo pertanto contestare all'appaltatrice, CP_1
contestando nel merito gli assunti attorei, in difetto di prova dell'an e stante la responsabilità della stessa attrice nell'occorso, configurante gli estremi del caso fortuito, assumendo l'infondatezza della domanda anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., contestando anche il quantum della pretesa attorea, così concludendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione processuale passiva in capo alla per i motivi esposti in CP_2
narrativa e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal giudizio, con condanna delle spese di lite e carico della convenuta , la CP_1
quale, nonostante fosse consapevole dell'esatto adempimento contrattuale della AVR, ha comunque esteso il contraddittorio nei confronti della stessa;
2) in ogni caso, rigettare la domanda di manleva avanzata dalla convenuta , in quanto infondata in fatto ed in diritto, CP_1
avendo la stessa adempiuto a tutte le obbligazioni CP_2 contrattuali gravanti in capo alla stessa, come chiarito per tabulas in narrativa;
3) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante in capo a parte attrice, in ordine alla verificazione del fatto ed alla sussistenza del nesso causale fra questo e l'evento, ex art. 2697 c.c., a fondamento della pretesa responsabilità del custode della res ai sensi degli artt. 2051 c.c. nonché dell'art. 2043 c.c.;
4) in via subordinata, accertata e dichiarata l'interruzione del nesso di causalità per il fatto del danneggiato che ha integrato un caso fortuito soggettivo, ex art. 2051 c.c., per i motivi esposti, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
5) in via gradata, accertata e dichiarata la sussistenza di un concorso del danneggiato nella causazione del danno, per l'effetto diminuire il quantum risarcitorio in ragione della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227, 1° comma c.c.”.
Nel corso dell'istruttoria era ammessa ed espletata la prova per testi.
All'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 26.11.2024 ed in detta udienza trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria svolta, affidata, in punto di prova del fatto storico e delle sue modalità di accadimento, alle risultanze del rapporto dell'autorità intervenuta sul luogo del fatto e alle dichiarazioni rese dai testimoni oculari indotti dall'attrice e regolarmente escussi, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, malgrado i rapporti di parentela con l'attrice, può ritenersi provato che quest'ultima, verso le ore 12,30 del 30.8.2019, nel transitare in via del Corso, all'angolo con largo Chigi, in direzione di via Del Corso/piazza del Popolo, in compagnia della figlia e della nipote, giunta all'altezza del civico 102, inciampava su un dislivello provocato da un lastrone del marciapiede mal posizionato e cadeva in terra, riportando lesioni fisiche, poi refertate al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma, ove veniva trasportata in autoambulanza.
Nel rapporto di incidente redatto dagli agenti intervenuti si legge che il
“… lastrone, sprofondato di 2/3 cm circa, era posizionato al margine destro del marciapiedi della direttrice percorsa dal pedone. Tramite
Centrale Operativa si faceva richiesta della Ditta Manutenzione
Strade per mettere in sicurezza il lastrone dissestato. … Sullo stesso marciapiedi è presente ponteggio per la ristrutturazione della facciata dell'edificio della Camera dei Deputati ed all'angolo con piazza Colonna è presente telecamera di sicurezza di video sorveglianza del ponteggio. …”.
Visionata la telecamera di sicurezza, gli agenti hanno dichiarato che “… le immagini riprendono l'evento … la signora compare in compagnia di altra donna e di una bambina. L'infortunata seguiva immediatamente le altre 2 persone e procedeva ad andatura media sul marciapiede sotto il ponteggio da piazza Colonna su Largo Chigi in direzione di via del Corso/p.zza del Popolo, giunta all'altezza del lastrone in questione … visibile sulle immagini posizionato sul margine destro del marciapiede per la direzione percorsa … si nota la signora inciampare con il piede destro e rovinare al suolo sul fianco destro …”.
Le oggettive risultanze sopra richiamate prevalgono sulle contraddizioni e imprecisioni rese dai testimoni escussi, avendo la teste Parte_2
figlia dell'attrice, riferito che “ … mia madre ha poggiato il piede e il lastrone è sprofondato …”, circostanza non emergente dalle immagini visionate (e non confermato nemmeno nella ricostruzione resa in citazione), avendo la teste , nipote dell'attrice Testimone_1
riferito che “ … al momento del fatto camminavo dietro mia nonna, mia mamma camminava davanti a mia nonna …”.
Orbene, tali essendo le incontestabili risultanze probatorie acquisite agli atti, se da un lato può ritenersi provato che l'attrice cadde inciampando sul lastrone irregolare, dall'altro deve ritenersi raggiunta la prova del caso fortuito, coincidente col fatto della stessa attrice.
A norma dell'art. 2051 c.c., richiamato dalla difesa attorea a fondamento della sua pretesa e certamente applicabile nel caso di specie, il custode risponde del danno cagionato dalla cosa in custodia, salvo provi il caso fortuito.
Come chiarito dalla Suprema Corte a più riprese, in particolare con
Ordinanza del 2.11.2023 n. 30394, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituiva un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr. anche sent. Cass. n. 8478/2020, Ordinanza del 3.4.2019 n. 9315 che richiama le ordinanze 1.02.2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483).
Nel caso di specie, le condizioni del luogo, caratterizzate dalla presenza di un ponteggio e dunque di lavori in corso per la ristrutturazione della facciata dell'edificio della Camera dei Deputati, richiedevano una particolare attenzione e prudenza da parte di chi si trovava a transitare su quel tratto, dall'altro l'orario diurno di un giorno d'estate consentiva una perfetta visibilità, tale da permettere a ciascuno di notare ed evitare l'irregolarità costituita dal lastrone sprofondato di 2/3 cm circa.
Ne consegue che la responsabilità dell'evento va ascritta in via esclusiva alla condotta dell'attrice che, nelle particolari condizioni del luogo in cui si trovava, non ha prestato la dovuta attenzione al tratto ove si trovava a transitare, finendo per inciampare sul tratto visibilmente irregolare e per cadere in terra, con la conseguenza che la domanda, come proposta, deve essere rigettata.
La domanda di manleva resta assorbita.
Gli accertamenti in fatto, se da un lato non giustificano l'accoglimento della domanda per i motivi evidenziati, dall'altro giustificano invece, ad avviso di questo giudice, la compensazione fra le parti attrice e convenuta, le spese di lite.
Anche fra e l'impresa terza chiamata sussistono giusti CP_1
motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto che non è risultato adeguatamente provato che l'impresa avesse effettivamente segnalato l'anomalia all'ente comunale in data precedente al fatto, prova che, se raggiunta, in virtù del principio di soccombenza virtuale, avrebbe giustificato la condanna della chiamante alla rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, dichiara assorbita la domanda di manleva formulata da CP_1 [...]
nei confronti della e compensa le spese di lite. CP_1 CP_2
Così deciso in Roma l'11.2.2025. IL GIUDICE