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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/09/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 10222/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Andrea Severini
E
CP_1
Avv. Giorgia Pizza
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"1. Separazione
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Responsabilità genitoriale
I figli Per_1 e Per_2 restano affidati in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (a mero titolo esemplificativo: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
Il collocamento dei minori sarà presso la madre nell'immobile di sua proprietà sito in Roma, Via Pietro
Sensini 58, 00176.
3. Tempi di permanenza
I minori trascorreranno con il padre e con la madre i fine settimana alternati;
durante i fine settimana di sua spettanza, il padre preleverà i bambini alle ore 10.00 del sabato e li riporterà presso la casa materna entro le ore 19.30 della domenica. Inoltre, nella settimana che si conclude con il weekend in cui i ragazzi stanno con la madre, il padre li terrà con sé il martedì e con prelevamento all'uscita di scuola con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 22.00 ed il venerdì pomeriggio con pernotto;
nella settimana che si conclude con il weekend in cui i ragazzi stanno con il padre, lo stesso li terrà con sé anche durante la settimana per due giorni, nello specifico il martedì pomeriggio con pernotto ed il giovedì pomeriggio, con prelevamento all'uscita di scuola con rientro entro e non oltre le ore 22.00.
Il tutto sempre tenuto conto dell'età dei figli minori, fatta salva ogni ulteriore necessità e/o esigenza dei minori e dei loro impegni scolastici ed extra scolastici. Previo accordo tra i genitori da comunicare reciprocamente entro le ore 19 del giorno precedente, quindi, potranno prevedersi ulteriori o diverse visite infrasettimanali.
Durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno il giorno 24 Dicembre ed il giorno 25 Dicembre con ciascuno dei genitori con cadenza alternata di anno in anno, i successivi giorni dal 26.12 al 31.12 e successivamente dal 01.01 al 06.01 sempre con cadenza alternata presso ciascun genitore, alternanza da determinarsi entro e non oltre il giorno 30.11 di ogni anno.
Le vacanze pasquali saranno così regolamentate: il giorno di Pasqua in alternanza con il Lunedì dell'Angelo presso ciascun genitore.
Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre 3 (tre) settimane anche non consecutive da determinarsi ogni anno entro il 30 maggio.
Ogni altra festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 29 giugno, 1 novembre) verrà concordata di volta in volta previo accordo da raggiungersi entro i 7 giorni precedenti.
I minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno preferibilmente con entrambi i genitori ovvero il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, da concordare di volta in volta.
I minori trascorreranno con i genitori alternativamente il giorno del compleanno di questi ultimi.
In caso di vacanze al di fuori dal Comune di Roma, che prevedano il pernottamento, il genitore con cui i figli trascorrerà tale tempo di vacanza dovrà trasmettere all'altro l'esatta indicazione geografica nonché tutti i riferimenti della struttura, albergheria e non, ove pernotteranno.
Il predetto regime di frequentazione è altresì specificato nel piano genitoriale che si allega al presente ricorso.
4. Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale sita in Roma, Via Pietro Sensini 58, 00176, di piena proprietà della sig.ra Parte_1 sarà assegnata alla stessa;
Parte_1 provvederà alla variazione del mutuo ipotecario su essa pendente a suo esclusivo nome.
5. Oneri di mantenimento dei figli minori CP_1Il Sig. si impegna a versare a titolo di mantenimento per ciascun figlio la somma di € 225,00, così per complessivi € 450,00, ivi incluse le ripetizioni per il figlio Per_1, da far pervenire presso il domicilio materno, nelle forme di pagamento tramite bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese. Tale importo
è sottoposto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT. Il Sig. CP_1 si impegna altresì a partecipare, nella quota del 50%, al pagamento delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Roma, che si allega al presente ricorso.
6. Altre pattuizioni
Le parti si riservano di valutare la gestione dell'immobile sito in Collalto Sabino, cointestato tra loro, entro
18 mesi dall'emissione del decreto di omologa.";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette, valutato l'interesse dei figli minori,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 14.9.2013 in Pomezia (RM);
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2013, parte II, atto n. 46 , serie A );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 10222/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Andrea Severini
E
CP_1
Avv. Giorgia Pizza
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"1. Separazione
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Responsabilità genitoriale
I figli Per_1 e Per_2 restano affidati in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (a mero titolo esemplificativo: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
Il collocamento dei minori sarà presso la madre nell'immobile di sua proprietà sito in Roma, Via Pietro
Sensini 58, 00176.
3. Tempi di permanenza
I minori trascorreranno con il padre e con la madre i fine settimana alternati;
durante i fine settimana di sua spettanza, il padre preleverà i bambini alle ore 10.00 del sabato e li riporterà presso la casa materna entro le ore 19.30 della domenica. Inoltre, nella settimana che si conclude con il weekend in cui i ragazzi stanno con la madre, il padre li terrà con sé il martedì e con prelevamento all'uscita di scuola con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 22.00 ed il venerdì pomeriggio con pernotto;
nella settimana che si conclude con il weekend in cui i ragazzi stanno con il padre, lo stesso li terrà con sé anche durante la settimana per due giorni, nello specifico il martedì pomeriggio con pernotto ed il giovedì pomeriggio, con prelevamento all'uscita di scuola con rientro entro e non oltre le ore 22.00.
Il tutto sempre tenuto conto dell'età dei figli minori, fatta salva ogni ulteriore necessità e/o esigenza dei minori e dei loro impegni scolastici ed extra scolastici. Previo accordo tra i genitori da comunicare reciprocamente entro le ore 19 del giorno precedente, quindi, potranno prevedersi ulteriori o diverse visite infrasettimanali.
Durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno il giorno 24 Dicembre ed il giorno 25 Dicembre con ciascuno dei genitori con cadenza alternata di anno in anno, i successivi giorni dal 26.12 al 31.12 e successivamente dal 01.01 al 06.01 sempre con cadenza alternata presso ciascun genitore, alternanza da determinarsi entro e non oltre il giorno 30.11 di ogni anno.
Le vacanze pasquali saranno così regolamentate: il giorno di Pasqua in alternanza con il Lunedì dell'Angelo presso ciascun genitore.
Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre 3 (tre) settimane anche non consecutive da determinarsi ogni anno entro il 30 maggio.
Ogni altra festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 29 giugno, 1 novembre) verrà concordata di volta in volta previo accordo da raggiungersi entro i 7 giorni precedenti.
I minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno preferibilmente con entrambi i genitori ovvero il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, da concordare di volta in volta.
I minori trascorreranno con i genitori alternativamente il giorno del compleanno di questi ultimi.
In caso di vacanze al di fuori dal Comune di Roma, che prevedano il pernottamento, il genitore con cui i figli trascorrerà tale tempo di vacanza dovrà trasmettere all'altro l'esatta indicazione geografica nonché tutti i riferimenti della struttura, albergheria e non, ove pernotteranno.
Il predetto regime di frequentazione è altresì specificato nel piano genitoriale che si allega al presente ricorso.
4. Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale sita in Roma, Via Pietro Sensini 58, 00176, di piena proprietà della sig.ra Parte_1 sarà assegnata alla stessa;
Parte_1 provvederà alla variazione del mutuo ipotecario su essa pendente a suo esclusivo nome.
5. Oneri di mantenimento dei figli minori CP_1Il Sig. si impegna a versare a titolo di mantenimento per ciascun figlio la somma di € 225,00, così per complessivi € 450,00, ivi incluse le ripetizioni per il figlio Per_1, da far pervenire presso il domicilio materno, nelle forme di pagamento tramite bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese. Tale importo
è sottoposto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT. Il Sig. CP_1 si impegna altresì a partecipare, nella quota del 50%, al pagamento delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Roma, che si allega al presente ricorso.
6. Altre pattuizioni
Le parti si riservano di valutare la gestione dell'immobile sito in Collalto Sabino, cointestato tra loro, entro
18 mesi dall'emissione del decreto di omologa.";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette, valutato l'interesse dei figli minori,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 14.9.2013 in Pomezia (RM);
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2013, parte II, atto n. 46 , serie A );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi