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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/06/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone in persona del giudice onorario dott.ssa Antonella
AC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. 1780/22 R.G. avente ad oggetto:
opposizione a ordinanza ingiunzione ex legge 150/2011
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv Cosimato Giuseppe come da procura in Parte_1
atti
- Parte Opponente -
E
in persona del pt rapp.ta e difesa da avv. Controparte_1 CP_2
TA LO come da procura in atti
- Parte Opposta -
CONCLUSIONI : come precisate dalle parti all'udienza di discussione orale ex art 281
sexies cpc del 03.06.25
Svolgimento del processo e motivi della decisione proponeva opposizione ex art. 6 legge 150 /11 avverso ordinanza ingiunzione n. Pt_1
95/22 emessa dal in data 18.2.22 chiedendo al giudice adito Controparte_1 l'annullamento dell'ordinanza impugnata o in subordine la riduzione dell'importo di cui alla sanzione ingiunta.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta Controparte_1
poiché infondata in fatto ed in diritto.
IL Giudice assegnatario dott. Petraccone in via cautelare sospendeva l'ordinanza impugnata . Il presente giudizio delegato al giudice onorario dott. Vellucci , nel corso dell'istruttoria, perveniva avanti questo giudice, all'udienza del 21.1.25, per assegnazione in forza di Ordine di servizio del Presidente del Tribunale n 70/24.
Il giudice conclusa l'istruttoria fissava udienza al 3.6.25 per discussione orale ex art
281 sexies cpc concedendo termine alle parti per note autorizzate .
******
Preliminarmente si osserva che l'opposizione al provvedimento sanzionatorio non configura un'impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa ( tra le altre, Cass.
civ. del 2020 n. 3270; Cass. 21 maggio 2018, n. 12503). Discende come, l'opposizione alla pretesa anzidetta, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa, con l'ulteriore conseguenza che,
in virtù della L. n. 689 del 1981 cit., art. 23 il giudice ha il potere – dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione che non è limitata alla verifica della legittimità formale dell'atto, ma si estende – nell'ambito delle deduzioni delle parti – all'esame completo del merito della pretesa fatta valere. Il giudizio di opposizione ad ingiunzione amministrativa si configura come giudizio di cognizione il cui oggetto è delimitato dai motivi di opposizione che si pongono come causa petendi del suddetto giudizio e che, a norma delle previsioni appena ricordate, devono essere proposti con il ricorso entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione ( Cass. 11 gennaio 2016, n. 232; Cass.
31 ottobre 2018, n. 27909)”.
Nella controversia in oggetto la risulta abbia inoltrato all' domanda per Pt_1 CP_3 la regolarizzazione amministrativa della posizione relativa all'alloggio occupato abusivamente, senza titolo, in viale Grecia n. 9 in CP_1
L' di non ha accolto la domanda di sanatoria adducendo l'assenza CP_3 CP_1 totale di documentazione idonea e necessaria per l'istruttoria della relativa pratica (cfr. nota in atti ).
E' da dire come, sulla scorta della istruttoria espletata, l'opponente non abbia provato di aver occupato l'alloggio senza titolo, anteriormente alla data del 23.05.2014 , come previsto dall'art. 22 comma 140 Legge Regionale del Lazio n. 1/2020 in materia.
Sul punto, la normativa su richiamata sancisce che “La data di inizio dell'occupazione deve essere comprovata esclusivamente tramite censimento reddituale, certificazione anagrafica o verbale di accertamento della polizia locale in data anteriore al 23 maggio 2014”.
Ed ancora , in tema di regolarizzazione dell'occupazione senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'art. 22, comma 141 lett. a) della citata legge regionale dispone che “….l'assegnazione in sanatoria è subordinata al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare dalla data di occupazione fino al momento del provvedimento di assegnazione, con inizio dell'occupazione anteriore al 23 maggio 2014, comprovata esclusivamente tramite censimento reddituale, certificazione anagrafica o verbale di accertamento della polizia locale. Non è configurabile un'occupazione senza titolo sanabile quando, alla data del 23 maggio
2014, l'alloggio risulta ancora nella disponibilità del legittimo assegnatario. Il temporaneo ricovero dell'assegnatario in strutture di cura per motivi di salute non costituisce abbandono dell'alloggio né determina automaticamente la decadenza dall'assegnazione, rappresentando una necessità legata a casi di forza maggiore. La decadenza dall'assegnazione per cessione a terzi o per mancanza del requisito della stabile abitazione, prevista dall'art. 13 della legge regionale Lazio n. 12/1999, richiede in ogni caso un formale atto di accertamento della sussistenza dei presupposti.
L'occupazione iniziata successivamente al termine del 23 maggio 2014, anche se conseguente al decesso del legittimo assegnatario, non può beneficiare della sanatoria prevista dalla legge regionale n. 1/2020, con conseguente legittimità del rigetto dell'istanza di regolarizzazione quale atto dovuto.”( In tal senso, anche sentenza
T.A.R. Lazio n. 16152 del 2024).
Deriva da quanto precede come l'odierna opponente avrebbe dovuto produrre in istruttoria idonea documentazione (certificazione anagrafica, reddituale o verbale
Polizia Locale) al fine di dimostrare l'occupazione pregressa dell'immobile alla data del 23.5.14, di contro non può essere ritenuto attendibile e probante la mera dichiarazione rilasciata dalla stessa nella domanda di assegnazione ( documento prodotto in atti ).
Né, peraltro, la difesa dell'opponente ha richiesto a termini dell'art 210 cpc ordine di esibizione della documentazione asseritamente in possesso della . CP_3
In ordine alla domanda subordinata relativa alla riduzione della sanzione applicata si osserva che l'art. 15 commi 2 e 3 della Legge regionale n. 12 del 06.08.1999, ha disposto una sanzione amministrativa da un minimo di € 45.000,00 ad un massimo di
€ 65.000,00 , per chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa senza titolo,. Nel caso di specie, pertanto , il CP_1
ha applicato il minimo edittale della sanzione pari ad euro 45.000,00.
[...]
Per le motivazioni che precedono l'opposizione deve essere disattesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del opposto. CP_1
PQM
L'intestato Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa , così decide :
- Rigetta l'opposizione ad ordinanza ingiunzione n 95/22 proposta ex legge 150
/2011da nei confronti del in persona del Sindaco Parte_1 Controparte_1
pt ; - Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune opposto che liquida in complessivi euro 3200,00 di cui 200,00 per spese ed euro 3000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge.
Così deciso a verbale d'udienza del 03.06.25
Il Giudice
dott.ssa Antonella AC