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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 31/10/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 1 ottobre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 207 dell'anno 2021, proposta da:
, con sede legale in Roma, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e con sede in Roma, in persona Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Cagliari, presso l'ufficio legale dell' , rappresentati e difesi dagli avv.ti Marina Olla e Alessandro Doa, giusta procura CP_1
generale alle liti
APPELLANTI
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giulia CP_2
Torchiani, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 2 agosto 2018, aveva convenuto CP_2 in giudizio l' e la e aveva impugnato l'avviso di addebito n. 325 2018 CP_1 Parte_2
00020653 16 000, notificatogli il 11 luglio 2018, con il quale l' gli aveva Controparte_3
ingiunto il pagamento della somma complessiva di €. 6.633,30, richiesta a titolo di contributi dovuti alla Gestione commercianti per i periodi novembre-dicembre 2011, gennaio-marzo 2012,
gennaio-marzo 2013, gennaio-marzo 2014, gennaio-marzo 2015, gennaio-marzo 2016, sanzioni,
spese di notifica e oneri di riscossione.
L'opponente aveva, in via preliminare, eccepito la prescrizione della pretesa contributiva dell' relativa ai periodi novembre-dicembre 2011, gennaio-marzo 2012 e gennaio-marzo CP_1
2013, essendo intercorso, tra la data di maturazione dei crediti e la data di notificazione del primo atto interruttivo (l'avviso di addebito opposto), un termine superiore al quinquennio.
Quanto agli ulteriori contributi oggetto dell'atto impugnato, in particolare quelli relativi ai trimestri gennaio-marzo 2014 e gennaio-marzo 2015, aveva sostenuto CP_2
l'insussistenza del diritto vantato dall'Istituto previdenziale, visto che egli, dal mese di ottobre
2013 sino al mese di luglio 2015, aveva lavorato in maniera esclusiva quale dipendente della e aveva regolarmente versato i contributi dovuti nella predetta qualità. Parte_3
D'altra parte, aveva aggiunto l'opponente, la Suprema Corte era intervenuta più volte sull'argomento, stabilendo il c.d. principio di prevalenza, secondo il quale il commerciante non deve versare ulteriori contributi rispetto a quelli che vengono versati dal suo datore di lavoro prevalente.
La prevalenza, infatti, aveva chiarito esclude l'obbligo di versamento della doppia CP_2
contribuzione, secondo il principio per cui l'obbligo di pagamento di un certo regime previdenziale è legato all'effettivo svolgimento della relativa attività lavorativa.
Ciò premesso, aveva concluso, domandando che fosse accertata e dichiarata CP_2
l'intervenuta prescrizione dei contributi relativi al bimestre novembre -dicembre 2011 e ai CP_1
trimestri gennaio-marzo 2012 e 2013, che fosse accertato e dichiarato che i contributi relativi ai trimestri gennaio-marzo 2014 e 2015 non erano dovuti, in quanto già versati in relazione al
2 lavoro dipendente svolto nei medesimi periodi e che, conseguentemente, l'avviso di addebito impugnato fosse annullato, con vittoria di spese.
***
L' la si erano costituiti in giudizio e avevano resistito, chiedendo che CP_1 Parte_2
l'opposizione avversa venisse rigettata e che il ricorrente venisse condannato al pagamento delle somme indicate nell'avviso di addebito opposto, detratti gli importi cancellati con il provvedimento di annullamento parziale adottato nelle more, ovvero che venisse condannato al pagamento delle somme maggiori o minori che fossero risultate dovute all'esito del giudizio, con vittoria di spese.
Gli enti convenuti avevano, innanzitutto, contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione proposta dall'opponente, visto che, già con comunicazioni del 25 luglio 2017, quella relativa all'iscrizione notificata il 10 agosto 2017, era stato informato dall' , sia della CP_2 CP_1
sua avvenuta iscrizione, come titolare dell'azienda omonima, alla Gestione commercianti, con inizio dell'attività dal 21 novembre 2011 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal 1 novembre
2011, sia dell'avvenuta cancellazione dalla gestione predetta con decorrenza dal 31 agosto 2016.
Quanto al merito della iscrizione, gli enti resistenti avevano, invece, evidenziato che,
contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto, l'opponente risultava assicurato come lavoratore dipendente della solo per il periodo dal 1 aprile 2015 al 31 luglio 2015, Parte_3
mentre, nel restante lasso di tempo, risultava essere stato occupato in virtù di un contratto di lavoro a progetto.
Poiché, pertanto, avevano osservato i convenuti, costituisce principio consolidato che l'iscrizione alla Gestione separata sia compatibile con l'iscrizione alla Gestione commercianti, non trovando applicazione, per le indicate due gestioni, la “fictio iuris” dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quanto piuttosto il principio della doppia iscrizione, la pretesa creditoria fatta valere attraverso la notificazione dell'avviso di addebito doveva essere confermata, con esclusione di quella relativa al periodo dal 1 aprile 2015 al 31
3 luglio 2015, nel quale risultava la sovrapposizione contributiva tra attività di lavoro dipendente
full time e lavoro autonomo ed in relazione al quale, pertanto, l' aveva provveduto CP_1
all'annullamento parziale dell'atto impugnato.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 940/2021 del 22 settembre 2021, aveva accolto l'opposizione proposta e aveva, pertanto, annullato l'avviso di addebito impugnato, condannando gli enti opposti alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite.
Il primo giudice aveva, innanzitutto, accolto l'eccezione di prescrizione proposta da CP_2
osservando che, alla data della notificazione della comunicazione di avvenuta iscrizione
[...]
(10 agosto 2017), era già compiuto il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data prevista per il pagamento dei medesimi, in relazione ai contributi dovuti per il bimestre novembre -dicembre 2011 (termine di pagamento 16 febbraio 2012) e per il trimestre gennaio-
marzo 2012 (termine di pagamento 16 maggio 2012)
Quanto ai contributi dovuti per il trimestre gennaio – marzo 2013 (termine di pagamento 16
maggio 2013), il Tribunale aveva evidenziato come non potesse essere riconosciuta l'efficacia interruttiva della comunicazione di iscrizione notificata il 10 agosto 2017, non contenendo la stessa alcuna richiesta e/o pretesa e/o intimazione di pagamento, né alcuna manifestazione di volontà, da parte dell'ente impositore, finalizzata a far valere il proprio diritto, con la conseguenza, aveva proseguito il primo giudice, che l'unico atto idoneo ad interrompere la prescrizione risultava, quindi, l'avviso di addebito opposto, il quale era, però, stato notificato nel luglio 2018, successivamente al decorso di un quinquennio dalla maturazione del diritto.
Con riferimento ai restanti periodi contributivi oggetto dell'avviso di addebito, il Tribunale,
anche sulla base della prova testimoniale espletata, aveva ritenuto insussistenti i presupposti per l'iscrizione di alla Gestione commercianti, dovendosi escludere che il medesimo CP_2
avesse svolto attività commerciale abituale e prevalente, e aveva ritenuto, pertanto, non dovuti i relativi contributi richiesti dall' . CP_1
4 ***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari hanno proposto appello l' e la CP_1 Parte_2
ha resistito. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli enti appellanti:
“…la Corte di Appello adita, …, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma
della sentenza impugnata, voglia così giudicare:
- rigettare parzialmente l'avverso ricorso e per l'effetto condannare l'odierno appellato al
CP_ pagamento, in favore dell' dei contributi, così come quantificati nell'avviso di addebito
opposto, relativi ai periodi novembre-dicembre 2011, gennaio-marzo 2012 e gennaio-marzo
2013 o quantomeno al periodo gennaio – marzo 2013, con le conseguenti e correlate sanzioni,
ovvero del maggior o minor importo che dovesse risultare incorso di causa;
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Nell'interesse dell'appellato:
“…voglia la Ecc.ma Corte d'Appello adita:
CP_ 1) in via principale, rigettare il gravame proposto dall' e dalla poiché infondato in Pt_2
fatto e in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto, nonché degli atti di cui al procedimento
di primo grado e per l'effetto confermare la sentenza n. 940/2021 emessa dal Tribunale di
Cagliari, sez. Lavoro;
2) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Errata valutazione della documentazione in atti;
violazione e/o falsa applicazione degli
artt. 2935 e 2943 cc.
Con un primo motivo di appello l' e la hanno censurato la sentenza CP_1 Parte_2
impugnata per avere il Tribunale erroneamente dichiarato l'intervenuta prescrizione
5 quinquennale del credito contributivo relativo ai periodi novembre – dicembre 2011 e gennaio-
marzo 2012 e 2013.
In particolare, hanno osservato gli appellanti, non risultava condivisibile l'assunto secondo il quale la comunicazione di iscrizione alla gestione commercianti non costituiva un atto idoneo a interrompere la prescrizione.
Infatti, hanno proseguito gli enti, con la predetta comunicazione l' aveva rappresentato Pt_1
all'assicurato, non solo che il medesimo era stato iscritto alla Gestione Commercianti come titolare dell'azienda indicata nell'oggetto della comunicazione medesima, ma anche che l'obbligo contributivo decorreva dal 1 novembre 2011.
Inoltre, hanno aggiunto gli appellanti, con la medesima nota, l' aveva invitato Pt_1
l'interessato a visitare il sito www.inps.it, Servizi on line, Controparte_4
per “visualizzare gli importi da Lei dovuti a titolo di contribuzione oltre ad
[...]
eventuali oneri e i dati utili per effettuare il versamento nonché stampare direttamente il modello
F24”.
Cosicché, hanno sostenuto gli enti, non poteva negarsi che il documento in discussione
CP_ contenesse una chiara esplicitazione della pretesa creditoria dell'
Come, d'altra parte, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, hanno osservato gli appellanti,
“l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve
necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione
che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al
dichiarante”, mentre alcune Corti di merito, hanno proseguito gli enti, applicando principi analoghi a quello indicato, avevano specificamente riconosciuto che la comunicazione dell'iscrizione retroattiva costituiva, da parte dell' , la manifestazione di una chiara volontà CP_1
di esercizio del diritto.
L'art. 2943 c.c., avevano sostenuto gli appellanti, deve, quindi, essere interpretato alla luce di quanto statuito dall'art. 2934 c.c., il quale individua il carattere essenziale della prescrizione
6 nell'inerzia del titolare nell'esercizio del diritto.
2) Violazione artt. 91 e 92 c.p.c.
Con un secondo motivo, gli enti appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva posto interamente a loro carico le spese di lite, visto che, poiché il
Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'attuale appellato tenuto, almeno in parte, al versamento dei contributi richiesti con l'avviso di addebito impugnato, essi, in quanto parzialmente vincitori,
non avrebbero potuto essere gravati delle spese, le quali avrebbero dovuto essere poste a carico dell'attuale appellato o, al più, compensate.
***
L'appello è parzialmente fondato.
Sono certamente estinti per prescrizione i contributi pretesi dall' in relazione ai periodi CP_1
novembre-dicembre 2011 e gennaio-marzo 2012.
Come correttamente affermato dal primo giudice, infatti, il pagamento della quarta rata 2011
scadeva il 16 febbraio 2012 e il pagamento della prima rata 2012 scadeva il 16 maggio 2012,
cosicché, alla data del 10 agosto 2017, giorno dell'avvenuta notificazione all'attuale appellato della comunicazione di iscrizione in discussione (si veda l'avviso di ricevimento prodotto dall' in primo grado), il termine quinquennale di prescrizione, decorrente, trattandosi di CP_1
contributi fissi (si veda l'avviso di addebito impugnato), dalla scadenza del termine previsto per il relativo versamento, era già interamente decorso.
Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
L'appello deve, invece, essere accolto con riferimento al credito contributivo maturato in relazione al periodo gennaio-marzo 2013.
Deve, innanzitutto, premettersi che, come risulta dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in relazione al predetto credito si era limitato ad eccepire la prescrizione, CP_2
senza, invece, contestare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione
commercianti, motivo di opposizione che era stato, invece, espressamente riferito (si vedano la
7 seconda pagina del ricorso e le conclusioni) ai contributi relativi ai trimestri gennaio-marzo 2014
e 2015.
L'eccezione di prescrizione in questione è, peraltro, infondata
Come correttamente evidenziato dall' , infatti, la Suprema Corte, con orientamento che CP_1
questo Collegio condivide, ha affermato che “l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi
dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o
intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti
l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante” (così Cass. 1166/2018, si veda anche
Cass. 24913/2022), “in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'articolo
2943, comma quarto, cod. civ., in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in
tema di prescrizione, dall'articolo 2934 cod. civ.” (così Cass. 15766/2006).
In questa prospettiva, non può, quindi, negarsi, a parere di questa Corte, l'efficacia interruttiva della comunicazione di iscrizione retroattiva alla Gestione commercianti notificata dall' CP_1
all'attuale appellato il 10 agosto 2017, avendo l'Istituto creditore, mediante la medesima, pur in mancanza di qualsivoglia formale intimazione o richiesta di adempimento, inequivocamente manifestato l'intento di esercitare integralmente i propri diritti, come emerge dalla specifica indicazione, nella stessa, del soggetto debitore, individuato anche attraverso il codice azienda,
del titolo della pretesa (iscrizione alla Gestione commercianti come titolare d'impresa), della data di decorrenza dell'obbligo contributivo, delle modalità (accesso al proprio cassetto
CP_ previdenziale artigiani e commercianti all'interno del sito attraverso le quali, non solo il debitore avrebbe potuto reperire le informazioni sulle modalità di versamento dei contributi, ma anche “visualizzare gli importi … dovuti a titolo di contribuzione oltre ad eventuali oneri e dati
utili per effettuare il versamento nonché stampare direttamente il modello F24”.
L' , insomma, attraverso la detta comunicazione, contraddicendo l'inerzia che deve CP_1
caratterizzare l'atteggiamento del titolare affinché la prescrizione continui a maturare, aveva manifestato l'evidente intento di riscuotere i contributi maturati, fornendo al debitore tutti gli
8 elementi necessari per l'individuazione (certa quanto al periodo di riferimento anche grazie alla contestuale comunicazione di cancellazione) e per la quantificazione del debito, implicitamente invitando all'adempimento spontaneo dello stesso. CP_2
Il termine quinquennale di prescrizione dei contributi relativi al periodo gennaio-marzo 2013,
quindi, che aveva iniziato a decorrere dal 16 maggio 2013, data prevista per il versamento della prima rata 2013, era stato efficacemente interrotto il 10 agosto 2017 e non era, dunque, ancora compiuto alla data della notificazione dell'avviso di addebito opposto (11 luglio 2018).
Il credito contributivo vantato dall' , attraverso la notificazione dell'avviso di addebito CP_1
impugnato, in relazione al periodo gennaio-marzo 2013 deve ritenersi, pertanto, tuttora sussistente e è, quindi, obbligato al versamento delle somme indicate al detto CP_2
titolo nell'avviso di addebito medesimo, oltre accessori di legge.
***
Sulla base di tutte le motivazioni sopra esposte, l'appello proposto dall' e dalla CP_1 Parte_2
deve, quindi, essere parzialmente accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata,
[...]
che per il resto deve essere confermata, deve essere condannato al pagamento, in CP_2
favore dell' , dei contributi, così come quantificati nell'avviso di addebito impugnato, CP_1
relativi al periodo gennaio-marzo 2013, oltre conseguenti e correlate sanzioni.
***
Le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, in considerazione dei contrastanti indirizzi esistenti presso la Suprema Corte in ordine all'individuazione delle caratteristiche che un atto deve possedere per essere qualificato come atto interruttivo della prescrizione, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie in parte l'appello proposto dall' e dalla CP_1 Parte_2
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna
9 al pagamento, in favore dell' , dei contributi, così come quantificati CP_2 CP_1
nell'avviso di addebito impugnato, relativi al periodo gennaio-marzo 2013, oltre conseguenti e correlate sanzioni;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio.
Cagliari, 31 ottobre 2025.
L'estensore………………………………… ……………….La Presidente
dott.ssa Daniela Coinu………………………………………dott.ssa Maria Luisa Scarpa
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 1 ottobre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 207 dell'anno 2021, proposta da:
, con sede legale in Roma, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e con sede in Roma, in persona Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Cagliari, presso l'ufficio legale dell' , rappresentati e difesi dagli avv.ti Marina Olla e Alessandro Doa, giusta procura CP_1
generale alle liti
APPELLANTI
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giulia CP_2
Torchiani, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 2 agosto 2018, aveva convenuto CP_2 in giudizio l' e la e aveva impugnato l'avviso di addebito n. 325 2018 CP_1 Parte_2
00020653 16 000, notificatogli il 11 luglio 2018, con il quale l' gli aveva Controparte_3
ingiunto il pagamento della somma complessiva di €. 6.633,30, richiesta a titolo di contributi dovuti alla Gestione commercianti per i periodi novembre-dicembre 2011, gennaio-marzo 2012,
gennaio-marzo 2013, gennaio-marzo 2014, gennaio-marzo 2015, gennaio-marzo 2016, sanzioni,
spese di notifica e oneri di riscossione.
L'opponente aveva, in via preliminare, eccepito la prescrizione della pretesa contributiva dell' relativa ai periodi novembre-dicembre 2011, gennaio-marzo 2012 e gennaio-marzo CP_1
2013, essendo intercorso, tra la data di maturazione dei crediti e la data di notificazione del primo atto interruttivo (l'avviso di addebito opposto), un termine superiore al quinquennio.
Quanto agli ulteriori contributi oggetto dell'atto impugnato, in particolare quelli relativi ai trimestri gennaio-marzo 2014 e gennaio-marzo 2015, aveva sostenuto CP_2
l'insussistenza del diritto vantato dall'Istituto previdenziale, visto che egli, dal mese di ottobre
2013 sino al mese di luglio 2015, aveva lavorato in maniera esclusiva quale dipendente della e aveva regolarmente versato i contributi dovuti nella predetta qualità. Parte_3
D'altra parte, aveva aggiunto l'opponente, la Suprema Corte era intervenuta più volte sull'argomento, stabilendo il c.d. principio di prevalenza, secondo il quale il commerciante non deve versare ulteriori contributi rispetto a quelli che vengono versati dal suo datore di lavoro prevalente.
La prevalenza, infatti, aveva chiarito esclude l'obbligo di versamento della doppia CP_2
contribuzione, secondo il principio per cui l'obbligo di pagamento di un certo regime previdenziale è legato all'effettivo svolgimento della relativa attività lavorativa.
Ciò premesso, aveva concluso, domandando che fosse accertata e dichiarata CP_2
l'intervenuta prescrizione dei contributi relativi al bimestre novembre -dicembre 2011 e ai CP_1
trimestri gennaio-marzo 2012 e 2013, che fosse accertato e dichiarato che i contributi relativi ai trimestri gennaio-marzo 2014 e 2015 non erano dovuti, in quanto già versati in relazione al
2 lavoro dipendente svolto nei medesimi periodi e che, conseguentemente, l'avviso di addebito impugnato fosse annullato, con vittoria di spese.
***
L' la si erano costituiti in giudizio e avevano resistito, chiedendo che CP_1 Parte_2
l'opposizione avversa venisse rigettata e che il ricorrente venisse condannato al pagamento delle somme indicate nell'avviso di addebito opposto, detratti gli importi cancellati con il provvedimento di annullamento parziale adottato nelle more, ovvero che venisse condannato al pagamento delle somme maggiori o minori che fossero risultate dovute all'esito del giudizio, con vittoria di spese.
Gli enti convenuti avevano, innanzitutto, contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione proposta dall'opponente, visto che, già con comunicazioni del 25 luglio 2017, quella relativa all'iscrizione notificata il 10 agosto 2017, era stato informato dall' , sia della CP_2 CP_1
sua avvenuta iscrizione, come titolare dell'azienda omonima, alla Gestione commercianti, con inizio dell'attività dal 21 novembre 2011 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal 1 novembre
2011, sia dell'avvenuta cancellazione dalla gestione predetta con decorrenza dal 31 agosto 2016.
Quanto al merito della iscrizione, gli enti resistenti avevano, invece, evidenziato che,
contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto, l'opponente risultava assicurato come lavoratore dipendente della solo per il periodo dal 1 aprile 2015 al 31 luglio 2015, Parte_3
mentre, nel restante lasso di tempo, risultava essere stato occupato in virtù di un contratto di lavoro a progetto.
Poiché, pertanto, avevano osservato i convenuti, costituisce principio consolidato che l'iscrizione alla Gestione separata sia compatibile con l'iscrizione alla Gestione commercianti, non trovando applicazione, per le indicate due gestioni, la “fictio iuris” dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quanto piuttosto il principio della doppia iscrizione, la pretesa creditoria fatta valere attraverso la notificazione dell'avviso di addebito doveva essere confermata, con esclusione di quella relativa al periodo dal 1 aprile 2015 al 31
3 luglio 2015, nel quale risultava la sovrapposizione contributiva tra attività di lavoro dipendente
full time e lavoro autonomo ed in relazione al quale, pertanto, l' aveva provveduto CP_1
all'annullamento parziale dell'atto impugnato.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 940/2021 del 22 settembre 2021, aveva accolto l'opposizione proposta e aveva, pertanto, annullato l'avviso di addebito impugnato, condannando gli enti opposti alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite.
Il primo giudice aveva, innanzitutto, accolto l'eccezione di prescrizione proposta da CP_2
osservando che, alla data della notificazione della comunicazione di avvenuta iscrizione
[...]
(10 agosto 2017), era già compiuto il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data prevista per il pagamento dei medesimi, in relazione ai contributi dovuti per il bimestre novembre -dicembre 2011 (termine di pagamento 16 febbraio 2012) e per il trimestre gennaio-
marzo 2012 (termine di pagamento 16 maggio 2012)
Quanto ai contributi dovuti per il trimestre gennaio – marzo 2013 (termine di pagamento 16
maggio 2013), il Tribunale aveva evidenziato come non potesse essere riconosciuta l'efficacia interruttiva della comunicazione di iscrizione notificata il 10 agosto 2017, non contenendo la stessa alcuna richiesta e/o pretesa e/o intimazione di pagamento, né alcuna manifestazione di volontà, da parte dell'ente impositore, finalizzata a far valere il proprio diritto, con la conseguenza, aveva proseguito il primo giudice, che l'unico atto idoneo ad interrompere la prescrizione risultava, quindi, l'avviso di addebito opposto, il quale era, però, stato notificato nel luglio 2018, successivamente al decorso di un quinquennio dalla maturazione del diritto.
Con riferimento ai restanti periodi contributivi oggetto dell'avviso di addebito, il Tribunale,
anche sulla base della prova testimoniale espletata, aveva ritenuto insussistenti i presupposti per l'iscrizione di alla Gestione commercianti, dovendosi escludere che il medesimo CP_2
avesse svolto attività commerciale abituale e prevalente, e aveva ritenuto, pertanto, non dovuti i relativi contributi richiesti dall' . CP_1
4 ***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari hanno proposto appello l' e la CP_1 Parte_2
ha resistito. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli enti appellanti:
“…la Corte di Appello adita, …, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma
della sentenza impugnata, voglia così giudicare:
- rigettare parzialmente l'avverso ricorso e per l'effetto condannare l'odierno appellato al
CP_ pagamento, in favore dell' dei contributi, così come quantificati nell'avviso di addebito
opposto, relativi ai periodi novembre-dicembre 2011, gennaio-marzo 2012 e gennaio-marzo
2013 o quantomeno al periodo gennaio – marzo 2013, con le conseguenti e correlate sanzioni,
ovvero del maggior o minor importo che dovesse risultare incorso di causa;
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Nell'interesse dell'appellato:
“…voglia la Ecc.ma Corte d'Appello adita:
CP_ 1) in via principale, rigettare il gravame proposto dall' e dalla poiché infondato in Pt_2
fatto e in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto, nonché degli atti di cui al procedimento
di primo grado e per l'effetto confermare la sentenza n. 940/2021 emessa dal Tribunale di
Cagliari, sez. Lavoro;
2) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Errata valutazione della documentazione in atti;
violazione e/o falsa applicazione degli
artt. 2935 e 2943 cc.
Con un primo motivo di appello l' e la hanno censurato la sentenza CP_1 Parte_2
impugnata per avere il Tribunale erroneamente dichiarato l'intervenuta prescrizione
5 quinquennale del credito contributivo relativo ai periodi novembre – dicembre 2011 e gennaio-
marzo 2012 e 2013.
In particolare, hanno osservato gli appellanti, non risultava condivisibile l'assunto secondo il quale la comunicazione di iscrizione alla gestione commercianti non costituiva un atto idoneo a interrompere la prescrizione.
Infatti, hanno proseguito gli enti, con la predetta comunicazione l' aveva rappresentato Pt_1
all'assicurato, non solo che il medesimo era stato iscritto alla Gestione Commercianti come titolare dell'azienda indicata nell'oggetto della comunicazione medesima, ma anche che l'obbligo contributivo decorreva dal 1 novembre 2011.
Inoltre, hanno aggiunto gli appellanti, con la medesima nota, l' aveva invitato Pt_1
l'interessato a visitare il sito www.inps.it, Servizi on line, Controparte_4
per “visualizzare gli importi da Lei dovuti a titolo di contribuzione oltre ad
[...]
eventuali oneri e i dati utili per effettuare il versamento nonché stampare direttamente il modello
F24”.
Cosicché, hanno sostenuto gli enti, non poteva negarsi che il documento in discussione
CP_ contenesse una chiara esplicitazione della pretesa creditoria dell'
Come, d'altra parte, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, hanno osservato gli appellanti,
“l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve
necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione
che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al
dichiarante”, mentre alcune Corti di merito, hanno proseguito gli enti, applicando principi analoghi a quello indicato, avevano specificamente riconosciuto che la comunicazione dell'iscrizione retroattiva costituiva, da parte dell' , la manifestazione di una chiara volontà CP_1
di esercizio del diritto.
L'art. 2943 c.c., avevano sostenuto gli appellanti, deve, quindi, essere interpretato alla luce di quanto statuito dall'art. 2934 c.c., il quale individua il carattere essenziale della prescrizione
6 nell'inerzia del titolare nell'esercizio del diritto.
2) Violazione artt. 91 e 92 c.p.c.
Con un secondo motivo, gli enti appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva posto interamente a loro carico le spese di lite, visto che, poiché il
Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'attuale appellato tenuto, almeno in parte, al versamento dei contributi richiesti con l'avviso di addebito impugnato, essi, in quanto parzialmente vincitori,
non avrebbero potuto essere gravati delle spese, le quali avrebbero dovuto essere poste a carico dell'attuale appellato o, al più, compensate.
***
L'appello è parzialmente fondato.
Sono certamente estinti per prescrizione i contributi pretesi dall' in relazione ai periodi CP_1
novembre-dicembre 2011 e gennaio-marzo 2012.
Come correttamente affermato dal primo giudice, infatti, il pagamento della quarta rata 2011
scadeva il 16 febbraio 2012 e il pagamento della prima rata 2012 scadeva il 16 maggio 2012,
cosicché, alla data del 10 agosto 2017, giorno dell'avvenuta notificazione all'attuale appellato della comunicazione di iscrizione in discussione (si veda l'avviso di ricevimento prodotto dall' in primo grado), il termine quinquennale di prescrizione, decorrente, trattandosi di CP_1
contributi fissi (si veda l'avviso di addebito impugnato), dalla scadenza del termine previsto per il relativo versamento, era già interamente decorso.
Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
L'appello deve, invece, essere accolto con riferimento al credito contributivo maturato in relazione al periodo gennaio-marzo 2013.
Deve, innanzitutto, premettersi che, come risulta dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in relazione al predetto credito si era limitato ad eccepire la prescrizione, CP_2
senza, invece, contestare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione
commercianti, motivo di opposizione che era stato, invece, espressamente riferito (si vedano la
7 seconda pagina del ricorso e le conclusioni) ai contributi relativi ai trimestri gennaio-marzo 2014
e 2015.
L'eccezione di prescrizione in questione è, peraltro, infondata
Come correttamente evidenziato dall' , infatti, la Suprema Corte, con orientamento che CP_1
questo Collegio condivide, ha affermato che “l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi
dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o
intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti
l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante” (così Cass. 1166/2018, si veda anche
Cass. 24913/2022), “in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'articolo
2943, comma quarto, cod. civ., in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in
tema di prescrizione, dall'articolo 2934 cod. civ.” (così Cass. 15766/2006).
In questa prospettiva, non può, quindi, negarsi, a parere di questa Corte, l'efficacia interruttiva della comunicazione di iscrizione retroattiva alla Gestione commercianti notificata dall' CP_1
all'attuale appellato il 10 agosto 2017, avendo l'Istituto creditore, mediante la medesima, pur in mancanza di qualsivoglia formale intimazione o richiesta di adempimento, inequivocamente manifestato l'intento di esercitare integralmente i propri diritti, come emerge dalla specifica indicazione, nella stessa, del soggetto debitore, individuato anche attraverso il codice azienda,
del titolo della pretesa (iscrizione alla Gestione commercianti come titolare d'impresa), della data di decorrenza dell'obbligo contributivo, delle modalità (accesso al proprio cassetto
CP_ previdenziale artigiani e commercianti all'interno del sito attraverso le quali, non solo il debitore avrebbe potuto reperire le informazioni sulle modalità di versamento dei contributi, ma anche “visualizzare gli importi … dovuti a titolo di contribuzione oltre ad eventuali oneri e dati
utili per effettuare il versamento nonché stampare direttamente il modello F24”.
L' , insomma, attraverso la detta comunicazione, contraddicendo l'inerzia che deve CP_1
caratterizzare l'atteggiamento del titolare affinché la prescrizione continui a maturare, aveva manifestato l'evidente intento di riscuotere i contributi maturati, fornendo al debitore tutti gli
8 elementi necessari per l'individuazione (certa quanto al periodo di riferimento anche grazie alla contestuale comunicazione di cancellazione) e per la quantificazione del debito, implicitamente invitando all'adempimento spontaneo dello stesso. CP_2
Il termine quinquennale di prescrizione dei contributi relativi al periodo gennaio-marzo 2013,
quindi, che aveva iniziato a decorrere dal 16 maggio 2013, data prevista per il versamento della prima rata 2013, era stato efficacemente interrotto il 10 agosto 2017 e non era, dunque, ancora compiuto alla data della notificazione dell'avviso di addebito opposto (11 luglio 2018).
Il credito contributivo vantato dall' , attraverso la notificazione dell'avviso di addebito CP_1
impugnato, in relazione al periodo gennaio-marzo 2013 deve ritenersi, pertanto, tuttora sussistente e è, quindi, obbligato al versamento delle somme indicate al detto CP_2
titolo nell'avviso di addebito medesimo, oltre accessori di legge.
***
Sulla base di tutte le motivazioni sopra esposte, l'appello proposto dall' e dalla CP_1 Parte_2
deve, quindi, essere parzialmente accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata,
[...]
che per il resto deve essere confermata, deve essere condannato al pagamento, in CP_2
favore dell' , dei contributi, così come quantificati nell'avviso di addebito impugnato, CP_1
relativi al periodo gennaio-marzo 2013, oltre conseguenti e correlate sanzioni.
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Le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, in considerazione dei contrastanti indirizzi esistenti presso la Suprema Corte in ordine all'individuazione delle caratteristiche che un atto deve possedere per essere qualificato come atto interruttivo della prescrizione, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie in parte l'appello proposto dall' e dalla CP_1 Parte_2
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna
9 al pagamento, in favore dell' , dei contributi, così come quantificati CP_2 CP_1
nell'avviso di addebito impugnato, relativi al periodo gennaio-marzo 2013, oltre conseguenti e correlate sanzioni;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio.
Cagliari, 31 ottobre 2025.
L'estensore………………………………… ……………….La Presidente
dott.ssa Daniela Coinu………………………………………dott.ssa Maria Luisa Scarpa
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