Ordinanza cautelare 24 ottobre 2025
Sentenza 7 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00536/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01554/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1554 del 2025, in relazione alla procedura CIG B68A4AB6EE, proposto da:
- ON s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Lofoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del difensore, in Bari, via Pasquale Fiore, n. 14;
contro
- Comune di Sammichele di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Nitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del difensore, in Bari, via Arcivescovo Vaccaro, n. 45;
- Centrale unica di committenza c/o l’Unione dei Comuni “Montedoro”, non costituita in giudizio;
nei confronti
- Raccolgo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Ciocia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- AL.MA. Ecologia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Perrone, Giuseppe Perrone e Savino Tatoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avvocato Michele Perrone, in Bari, strada Torre Tresca, 2/A;
- SI.ECO s.p.a., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto per cui è causa del 29/8/2025, pubblicato e reso noto solo il 4/9/2025, relativo alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di igiene urbana e di altri servizi complementari nel Comune di Sammichele di Bari (CIG B68A4AB6EE);
- di tutti i verbali di gara, inclusi quelli relativi alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
- della proposta di aggiudicazione e dell'aggiudicazione;
nonché
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso, ove medio tempore stipulato, il contratto d'appalto, del quale si chiede sin da ora la declaratoria di nullità, inefficacia e illegittimità;
per l'accertamento
del diritto della ricorrente ON s.r.l. ad essere aggiudicataria dell'appalto de quo , in esito all'esclusione del primo classificato (Raccolgo s.r.l) e terzo classificato (AL.MA. Ecolgia s.r.l.).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sammichele di Bari, di Raccolgo s.r.l. e di AL.MA. Ecologia s.r.l.;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. AN LE e uditi per le parti i difensori l'avv. Fabrizio Lofoco, per la ricorrente, l'avv. Saverio Nitti, per il Comune resistente, dell'avv. Vito Aurelio Pappalepore, su delega orale dell'avv. Alessanda Ciocia, per la controinteressata Raccolgo s.r.l.;
Premesso che:
- sono stati impugnati gli atti di una procedura di gara in cui l’odierna ricorrente è risultata quarta graduata;
- con ordinanza di questa Sezione n. 371/2025 del 24 ottobre 2025, è stata respinta – per carenza di fumus boni iuris – l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente ed è stata contestualmente fissata l’udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso;
Considerato che:
- con atto depositato il 25 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito della controversia, con compensazione delle spese di lite, attesa l’avvenuta stipula – come da documentazione versata in atti – del contratto di appalto per cui è causa;
- con memorie ritualmente depositate in vista della udienza di merito del ricorso, tutte le parti costituite hanno chiesto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in applicazione del principio di soccombenza virtuale;
- all’udienza pubblica del 14 aprile 2026, dopo la discussione di rito, nel corso della quale le parti hanno insistito con le richieste già rassegnate nelle memorie scritte, il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto che:
- per quanto esposto sopra, il ricorso vada dichiarato improcedibile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.;
- al limitato fine della regolamentazione delle spese di lite, debbano valorizzarsi anche in questa sede i profili di inammissibilità del ricorso – già rilevati in sede cautelare – per difetto di interesse atteso che, quanto meno rispetto all’operatore economico secondo classificato, la prospettazione della ricorrente in ordine al superamento della cd. “prova di resistenza” e, dunque, alla spettanza stessa dell’aggiudicazione, si è rivelata non assistita da adeguato fumus boni iuris ;
- per quanto detto e in applicazione del principio di soccombenza virtuale, sussistano i presupposti per condannare la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, da liquidarsi come indicato in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 1.000,00 (mille//00), oltre accessori di legge, nei confronti di ciascuna delle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
GI GG, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
AN LE, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AN LE | GI GG |
IL SEGRETARIO